Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
3092 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3092 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to CALVIO BARBARA , con elezione di domicilio Parte_1
presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.CANTATORE GLORIA BEATRICE , con CP_1
elezione di domicilio presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
23.12.2024, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 20/06/2024 , ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
dal coniuge, con la quale aveva contratto matrimonio, con rito concordatario, CP_1
il 08.05.2006, precisando che dalla detta unione erano nati i figli (il 08.03.2007), Persona_1
(il 30.09.2009) e (il 14.02.2016) e deducendo, a fondamento della domanda, Per_2 Persona_3
che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa dei gravi
Parte ricorrente ha chiesto, dunque, dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito, e la regolamentazione di un affido condiviso e mantenimento dei minori secondo le condizioni di cui alle conclusioni dell'atto introduttivo.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e ha fissato la prima udienza al 18/10/2024, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
Con comparsa del 17.09.2024 si è costituita la resistente, dando atto che nel corso del giudizio era intervenuto un accordo tra le parti al fine di tramutare la separazione giudiziale in consensuale, depositando patti della separazione sottoscritti dalle stesse.
Con ordinanza del 22.10.2024, il Giudice ha invitato le parti a integrare i patti nell'interesse dei minori, secondo le modalità dettagliatamente indicate nella stessa, quivi da intendersi integralmente richiamate.
All'udienza del 23.12.2024, il Giudice, sulle conclusioni depositate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c e lette le integrazioni ai patti depositate dalle parti, si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato sia anche nel prosieguo del giudizio, dalle risultanze anagrafiche e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le condizioni concordate tra le parti e cristallizzate nei patti sottoscritti e depositati il 17.09.2024, con le integrazioni di cui ai patti sottoscritti e depositati il 18.12.2024, sono conformi a diritto e all'interesse della prole e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Trattandosi di pronuncia di separazione alle condizioni concordate tra le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e , i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio con rito concordatario in Cerignola il 08.05.2006;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Cerignola (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 33, parte II, serie A)
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti dichiara efficaci le condizioni di cui agli accordi sottoscritti e depositati il 17.09.2024, con le integrazioni di cui ai patti sottoscritti e depositati il 18.12.2024, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 08/01/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro