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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/10/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice, dott.ssa LA RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G. 5643/2025 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Recco (GE), Parte_1 C.F._1
Via Biagio Assereto 5/4, presso e nello studio dell'avv. Laura Giovanna Mereu che la rappresenta e difende come da mandato in atti,
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace -
CONCLUSIONI
Per parte attrice intimante come da memoria integrativa depositata in data 09.07.2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis e previe le pronunce tutte del caso,
- convalidare lo sfratto per morosità intimato dall'immobile sito in Comune di Genova, Via
Carlo Corsi 28/R piano T posto al piano strada costituito da locale di mq. 76 circa con bagno ed annesso cortile di mq. 30 censito al C.F. del Comune di Genova alla Sez.
Urbana SEP, foglio 57, numero 2063, sub. 19, cat. C1, cl. 8, consistenza 76 mq., superficie catastale 103 mq., rendita catastale € 2.103,83 e da ogni sua pertinenza, disponendo che l'immobile stesso sia rilasciato nella piena e legittima disponibilità dell'attrice, fissando per l'esecuzione
- accertare e dichiarare comunque la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 26.03.2024 relativo all'immobile sito a Genova, Via Carlo
Corsi 28/R piano T posto al piano strada costituito da locale di mq. 76 circa con bagno ed annesso cortile di mq. 30 censito al C.F. del Comune di Genova alla Sez. Urbana SEP, foglio 57, numero 2063, sub. 19, cat. C1, cl. 8, consistenza 76 mq., superficie catastale
103 mq., rendita catastale € 2.103,83, per grave inadempimento del conduttore per i motivi tutti di cui in parte narrativa e conseguentemente - condannare il convenuto Sig. a rilasciare l'immobile sito in Controparte_1
Genova, Via Carlo Corsi 28/R piano T posto al piano strada costituito da locale di mq. 76 circa con bagno ed annesso cortile di mq. 30 (censito al C.F. del Comune di Genova alla
Sez. Urbana SEP, foglio 57, numero 2063, sub. 19, cat. C1, cl. 8, consistenza 76 mq., superficie catastale 103 mq., rendita catastale € 2.103,83) e ogni sua pertinenza, libero e sgombro da persone e/o cose anche interposte con ogni conseguente pronuncia meglio vista e/o ritenuta;
- dichiarare tenuto e condannare il Sig. al pagamento in favore Controparte_1 della Signora della somma di € 6.000,00 per canoni ed € 777,74 per oneri Parte_1 accessori scaduti per le causali tutte di cui in narrativa, oltre ai canoni successivi ed agli oneri accessori maturandi successivamente fino all'esecuzione, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
- dichiarare tenuto e condannare il Sig. al pagamento delle Controparte_1 indennità di occupazione maturate dalla cessazione del contratto fino all'effettivo rilascio nella misura di euro 600,00= ovvero di quella emergenda in corso di causa per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
Con vittoria di spese e compensi professionali di ogni fase del presente procedimento”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La causa trae origine da intimazione di sfratto per morosità (R.G. n. 5337/2025) proposta dall'odierna ricorrente nei confronti di . Controparte_1
Ha ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Genova, Via Carlo Corsi 28/R piano T posto al piano strada costituito da locale di mq. 76 circa con bagno ed annesso cortile di mq. 30 censito al C.F. del Comune di Genova alla Sez. Urbana SEP, foglio 57, numero 2063, sub.
19, cat. C1, cl. 8, consistenza 76 mq., superficie catastale 103 mq., rendita catastale €
2.103,83.
L'immobile è stato concesso in locazione commerciale all'odierno intimato con contratto stipulato in data 26.03.2024, debitamente registrato, con un canone annuale di € 7.200,00 da corrispondersi in rate mensili di € 600,00, oltre alle spese di amministrazione da versarsi in acconto in 12 rate anticipate di € 80,00, salvo conguaglio.
Parte locatrice ha dedotto che il conduttore, a partire dalla mensilità di gennaio 2025, non ha più provveduto al pagamento dei canoni di locazione nonché al pagamento delle spese di amministrazione.
All'udienza di convalida del 13.06.2025 si è accertato che le notifiche eseguite non erano andate a buon fine, alla luce dell'attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario il quale ha rilevato che l'intimato non abita più da circa un anno nell'indirizzo in cui tuttora risulta residente, e nemmeno presso altro domicilio, dove per un certo periodo si era trasferito.
Veniva quindi disposta la trasformazione del rito con udienza al 16.10.2025, nella quale, nonostante la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, l'intimato, non costituendosi, è stato dichiarato contumace.
Nelle more del presente giudizio è stato attivato il procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo.
La domanda di parte intimante è fondata e merita di essere accolta.
Parte intimante ha assolto al proprio onere probatorio producendo in giudizio sia il rendiconto delle spese di amministrazione relativo all'esercizio 2024/2025 (cfr. doc. 2), sia il contratto di locazione dell'immobile da cui si evince il titolo e l'ammontare dell'obbligazione dedotta in giudizio. Dal contratto di locazione prodotto (cfr. doc. 1), si evince, ai punti 1 e 2, che la durata di locazione è stata convenuta nella durata di un anno, con decorrenza dal 01.03.2024 al 28.02.2025, e che il canone annuo è pari ad € 7.200,00 da pagarsi in rate mensili anticipate di € 600,00, oltre alle spese di amministrazione da pagarsi in acconto in 12 rate anticipate di € 80,00, salvo conguaglio a fine anno amministrativo.
L'odierno intimato convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha provveduto a fornire prova contraria alla pretesa fatta valere dall'intimante.
Coerentemente con l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato sul riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, l'inadempimento dell'odierno conduttore intimato deve ritenersi provato (cfr. Corte di Cass. Sez. unite, sent. n. 13533 del 30.10.2001).
L'inadempimento inoltre si configura grave ai fini della risoluzione ai sensi dell'art. 1453
c.c., essendosi protratto fin dal gennaio 2025.
Ne consegue, pertanto, che il contratto di locazione oggetto del presente giudizio deve essere risolto per grave inadempimento del conduttore e, conseguentemente, quest'ultimo deve essere condannato al rilascio dell'immobile locato, libero da cose e/o persone, in favore dell'odierna attrice intimante, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, e al pagamento della morosità pari a € 6.000,00 per canoni ed € 777,74 per oneri a far data da gennaio 2025, oltre ai successivi canoni maturandi fino all'effettivo rilascio dell'immobile e interessi dalle singole scadenze al saldo.
SPESE DI LITE Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, sia per il presente giudizio che per la precedente di convalida di sfratto, secondo i valori minimi in ragione della particolare semplicità della questione, oltre accessori di legge, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa LA
RI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Risolve il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Genova, Via Carlo
Corsi 28/R piano T posto al piano strada costituito da locale di mq. 76 circa con bagno ed annesso cortile di mq. 30 (censito al C.F. del Comune di Genova alla
Sez. Urbana SEP, foglio 57, numero 2063, sub. 19, cat. C1, cl. 8, consistenza
76 mq., superficie catastale 103 mq., rendita catastale € 2.103,83), per grave inadempimento del conduttore;
2. Condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'immobile di cui al punto 1), libero da cose e persone, entro trenta giorni dalla data della presente sentenza;
3. Condanna al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
€ 6.777,74 a titolo di canoni e oneri da gennaio 2025 ad oggi, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo e oltre i successivi fino al rilascio;
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida per esborsi in € 527,85 e per compenso in Parte_1 complessivi € 2.200,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Genova, 16 ottobre 2025
Il Giudice
LA RI