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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di Novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3220/18 R.G..
È comparsa, per l'appellante, l'avv. Angela LO TURCO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'appellato, l'avv. Antonino LANZA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Richiama la sentenza del Tribunale di Catania, n. 4034/21 che riprende la pronuncia della Corte di Cassazione, n. 2658/87, in merito all'obbligo di comunicazione del mutamento della titolarità attiva dell'immobile.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico in sede di appello, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3220 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2018
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina, Via
Cavalluccio, n. 3/A, presso lo studio dell'avv. Angela LO TURCO dalla quale è rappresentato e difeso APPELLANTE
CONTRO
in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, c.f. con sede in Messina, Via del Santo, n. 230, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Antonino LANZA APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, notificato in data 8 giugno 2018, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 2594 del Giudice di Pace di Messina, emessa nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 140/17 e depositata in data 11 dicembre 2017, con la quale il
Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 1394 del Giudice di Pace di Messina depositato in data 7 settembre 2016 – con il quale gli era stato ingiunto, su ricorso dell'odierno appellato
[...]
il pagamento della somma di € 1.690,57, più interessi, Controparte_1
2 TRIBUNALE di MESSINA a titolo di conguaglio della quota di spese condominiali ordinarie risultante dal rendiconto dell'anno 2015 regolarmente approvato, oltre alle spese del procedimento monitorio – condannandolo al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 500,00, oltre i.v.a. e c.p.a..
L'appellante ha, preliminarmente, censurato la sentenza emessa dal Giudice di Pace per avere, erroneamente, ritenuto applicabile nei propri riguardi l'art. 63, comma 5, disp. att.
c.c., così come modificato dall'art. 18 della l. n. 220/2012 – ritenendolo, pertanto, responsabile solidalmente, con il nuovo proprietario dell'immobile, del pagamento degli oneri condominiali fino a quel momento maturati per non aver comunicato all'amministratore del l'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà – in CP_1
quanto il trasferimento in favore della moglie era avvenuto Controparte_2 mediante atto di donazione del 26 marzo 2012, e cioè quando ancora la suddetta normativa non era entrata in vigore e, quindi, non sussisteva alcun obbligo di comunicazione.
Ha, inoltre, riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata nel primo grado di giudizio rispetto alla domanda di ingiunzione articolata nei suoi riguardi, per avere questa ad oggetto il pagamento di oneri condominiali relativi ad un immobile di cui non era più proprietario.
Ha, poi, lamentato che il Giudice di Pace aveva erroneamente omesso di considerare che il in sede di costituzione in giudizio, aveva ammesso l'intervenuto CP_1 pagamento, da parte della condomina della somma ingiunta – Controparte_2
seppur insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e per la chiamata in causa del precedente amministratore di – e che, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare la CP_1
cessazione della materia del contendere.
Infine, ha lamentato che il Giudice di Pace lo avrebbe erroneamente ed ingiustamente condannato al pagamento delle spese del giudizio in quanto, viste le modalità di svolgimento del giudizio e la condotta processuale tenuta, queste avrebbero dovuto essere poste a carico del o quantomeno compensate. CP_1
Con comparsa di risposta, depositata in data 20 dicembre 2018, si è costituito in giudizio il contestando la fondatezza Controparte_1
3 TRIBUNALE di MESSINA dell'appello proposto ed invocandone il rigetto con conseguente conferma della sentenza appellata.
In particolare, ha osservato che l'appellante non aveva in alcun modo contestato la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui aveva respinto l'opposizione ritenendo di essere tenuto, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla base di una delibera condominiale avente ad oggetto il riparto delle spese condominiali, ad accertare esclusivamente l'esistenza e l'efficacia della delibera condominiale – non contestata dall'appellante – ma non anche la validità e la legittimità della stessa;
pertanto, a suo avviso, il capo della sentenza che aveva respinto l'opposizione, non essendo stato autonomamente appellato, doveva ritenersi passato in giudicato.
Ha, inoltre, evidenziato che del trasferimento dell'immobile non era stata data alcuna comunicazione all'amministratore di dopo l'entrata in vigore dell'art. 18 della CP_1
l. n. 220/2012 neanche quando, in occasione della convocazione dell'assemblea dell'8 settembre 2014, l'amministratore aveva chiesto l'aggiornamento dell'anagrafe condominiale e che l'appellante si era sempre comportato come proprietario.
Infine, quanto all'eccepita cessazione della materia del contendere, ne ha contestato la sussistenza in quanto era stato corrisposto soltanto l'importo corrispondente al credito invocato e non anche le spese di lite della fase monitoria.
Preliminarmente si rileva che l'interposto gravame è ammissibile ex art. 339, comma
3, c.p.c. – secondo cui “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.” – tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “[…] per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato.
[…]” (v. Cass. Civ., Sez. VI-3, n. 3290/18).
4 TRIBUNALE di MESSINA Nel caso in esame, con ricorso per decreto ingiuntivo il
[...]
ha chiesto al Giudice di Pace di ingiungere a Controparte_1 il pagamento della somma complessiva di € 1.690,57, oltre Parte_1
interessi e spese;
pertanto, il valore della causa è superiore alla soglia rilevante ai fini della qualificazione della decisione secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva preliminarmente che, secondo una prima ratio decidendi, il Giudice di prime cure, richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato, all'epoca della pronuncia, in materia di competenza del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo a sindacare la validità e l'efficacia delle delibere condominiali che del successivo provvedimento monitorio costituiscano il presupposto logico-giuridico, ha ritenuto che l'appellante non avrebbe potuto, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla base di una delibera contestare l'imputazione e la ripartizione delle spese CP_3
condominiali approvate con la suddetta delibera condominiale della quale, tra l'altro, non aveva contestato l'esistenza e l'efficacia.
L'appellante, tuttavia, senza contestare in alcun modo le argomentazioni giuridiche accolte dal Giudice di prime cure a sostegno della propria decisione di infondatezza dell'opposizione, si è limitato a riproporre, peraltro in modo estremamente sintetico,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata nel primo grado del giudizio, fondando tale eccezione sul presupposto di non essere tenuto a pagare gli oneri condominiali relativi all'immobile di cui non era più proprietario.
Non ha, invece, in alcun modo motivato in diritto le ragioni per le quali, tenuto conto della circostanza per cui questi non fosse più proprietario al momento dell'adozione della delibera condominiale, l'asserita non imputabilità delle spese condominiali approvate con la delibera condominiale avrebbe potuto costituire, diversamente da quanto ritenuto dal
Giudice di prime cure, oggetto di accertamento nel giudizio di opposizione.
Deve, pertanto, ritenersi che alcuno specifico motivo di appello sia stato articolato dall'appellante sulla predetta decisione.
Infatti, pur volendo ritenere tale il sintetico passaggio dell'atto difensivo nel quale l'appellante ha riaffermato l'assenza di un obbligo di pagamento delle spese condominiali, il 5 TRIBUNALE di MESSINA motivo di gravame dovrebbe, in ogni caso, essere dichiarato inammissibile in ragione dei principi affermati dalla Corte di legittimità con riguardo alla nozione di specificità dei motivi di appello secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (v. massima Cass. Sez. Un. Civ., n. 27199/17).
Risulta evidente, nel caso di specie, che l'appellante non ha in alcun modo affermato di voler impugnare il passaggio decisionale della sentenza in esame, né ha formulato le proprie doglianze sul punto con argomentazioni giuridiche volte a confutare ed a contrastare le ragioni della decisione addotte dal primo Giudice.
Per tali ragioni, così come eccepito dall'appellato sulla prima ratio CP_1
decidendi su cui il Giudice appellato ha fondato la propria decisione di rigetto dell'opposizione, si ritiene essersi formato il giudicato.
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'inammissibilità, per mancanza di interesse, del motivo di appello con il quale è stata lamentata l'erronea applicazione dell'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., così come modificato dall'art. 18 della l. n. 220/2012.
Si osserva al riguardo che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione,
“Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante
l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. (In applicazione del principio la S.C., stante l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui veniva censurata 6 TRIBUNALE di MESSINA una delle due motivazioni della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 366, comma 1,
n. 6, c.p.c., in ragione della mancata localizzazione della sentenza di primo grado su cui si fondava, ha dichiarato altresì inammissibili gli altri motivi aventi ad oggetto la motivazione alternativa).” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 5102/24).
Ebbene, il Giudice di Pace, pur avendo respinto l'opposizione sul presupposto dell'incontestabilità in tale giudizio dell'imputabilità delle spese condominiali, ha, comunque, ritenuto che, in virtù dell'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., così come modificato dall'art. 18 della l. n. 220/2012, l'appellante sarebbe stato ritenuto, comunque, obbligato al pagamento in solido con la coniuge donataria, non avendo questi provato di aver effettuato, dopo l'entrata in vigore della modifica normativa, la comunicazione del trasferimento della proprietà dell'immobile ricadente nel Condominio.
Avverso questa seconda ratio decidendi l'appellante ha proposto un autonomo motivo di appello;
tuttavia, alla luce del superiore orientamento, tenuto conto dell'esistenza di un giudicato sulla prima ratio decidendi il cui motivo di appello è stato dichiarato inammissibile, questo motivo di appello deve essere ritenuto inammissibile stante il sopravvenuto difetto di interesse.
Infine, il motivo di appello con il quale è stato contestato l'omesso esame di un fatto decisivo, e cioè l'intervenuto pagamento della somma ingiunta e la mancata dichiarazione della cessazione della materia del contendere, sebbene ammissibile – essendosi, infatti, formato il giudicato sull'esistenza del credito invocato ma non anche sulla sua avvenuta estinzione tramite adempimento – deve essere rigettato poiché infondato.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, esclude la necessità della pronuncia del giudice) nell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. con cui l'opponente abbia dedotto di aver interamente pagato, prima della notifica dell'atto di intimazione, l'importo dovuto, qualora l'obbligato non rinunci alla domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto di agire "in executivis" del creditore intimante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nell'opposizione all'esecuzione - minacciata per spese giudiziali pretese sulla base di una sentenza provvisoriamente esecutiva e poi riformata - 7 TRIBUNALE di MESSINA anche se l'opponente non aveva rinunciato all'accertamento).” (v. massima Cass. Civ., Sez.
3, n. 4855/21).
Orbene, pur avendo l'appellante invocato l'intervenuto pagamento, da parte della proprietaria esclusiva della somma ingiunta prima della Controparte_2 proposizione dell'opposizione dell'immobile – circostanza, quest'ultima, allegata nel primo grado del giudizio dal Condominio opposto – ha, sia con l'opposizione proposta in primo grado che con l'atto di appello, contestato la debenza della somma ingiunta e chiesto la revoca del decreto opposto.
Il appellato, invece, pur avendo ammesso l'intervenuto pagamento degli CP_1 oneri condominiali oggetto del decreto ingiuntivo, ha comunque insistito nella sua conferma, costituente titolo per il pagamento delle spese del giudizio monitorio.
Risulta evidente che, non essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti – infatti non può affermarsi che il decreto ingiuntivo sia stato saldato integralmente in quanto le spese del giudizio non sono state versate e l'opponente non ha ammesso la debenza delle predette somme, continuando a insistere nella revoca del decreto ingiuntivo – alcuna cessazione della materia del contendere si sarebbe potuta dichiarare nel primo grado del giudizio, né potrebbe chiaramente essere dichiarata in appello.
Infine, il motivo di appello relativo al capo di condanna alle spese del giudizio di primo grado è assorbito stante la soccombenza dell'appellante e l'infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno dell'invocata compensazione delle spese di lite del primo grado del giudizio.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da contro il Parte_1
deve essere respinto;
per l'effetto, la Controparte_1 sentenza n. 2594 del Giudice di Pace di Messina, emessa nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 140/17, depositata in data 11 dicembre 2017, deve essere integralmente confermata.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell'appellante e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, liquidate in favore del appellato in complessivi € 2.127,00 per compensi di avvocato di cui CP_1 8 TRIBUNALE di MESSINA
€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico in sede di appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promosso da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
2) per l'effetto, conferma la sentenza n. 2594 del Giudice di Pace di Messina, emessa nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 140/17, depositata in data 11 dicembre 2017;
3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio di Parte_1
appello in favore del che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.127,00 per compensi di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, €
425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) visto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto che l'appello proposto è stato respinto integralmente e che, pertanto, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 12.11.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di Novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3220/18 R.G..
È comparsa, per l'appellante, l'avv. Angela LO TURCO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'appellato, l'avv. Antonino LANZA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Richiama la sentenza del Tribunale di Catania, n. 4034/21 che riprende la pronuncia della Corte di Cassazione, n. 2658/87, in merito all'obbligo di comunicazione del mutamento della titolarità attiva dell'immobile.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico in sede di appello, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3220 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2018
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina, Via
Cavalluccio, n. 3/A, presso lo studio dell'avv. Angela LO TURCO dalla quale è rappresentato e difeso APPELLANTE
CONTRO
in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, c.f. con sede in Messina, Via del Santo, n. 230, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Antonino LANZA APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, notificato in data 8 giugno 2018, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 2594 del Giudice di Pace di Messina, emessa nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 140/17 e depositata in data 11 dicembre 2017, con la quale il
Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 1394 del Giudice di Pace di Messina depositato in data 7 settembre 2016 – con il quale gli era stato ingiunto, su ricorso dell'odierno appellato
[...]
il pagamento della somma di € 1.690,57, più interessi, Controparte_1
2 TRIBUNALE di MESSINA a titolo di conguaglio della quota di spese condominiali ordinarie risultante dal rendiconto dell'anno 2015 regolarmente approvato, oltre alle spese del procedimento monitorio – condannandolo al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 500,00, oltre i.v.a. e c.p.a..
L'appellante ha, preliminarmente, censurato la sentenza emessa dal Giudice di Pace per avere, erroneamente, ritenuto applicabile nei propri riguardi l'art. 63, comma 5, disp. att.
c.c., così come modificato dall'art. 18 della l. n. 220/2012 – ritenendolo, pertanto, responsabile solidalmente, con il nuovo proprietario dell'immobile, del pagamento degli oneri condominiali fino a quel momento maturati per non aver comunicato all'amministratore del l'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà – in CP_1
quanto il trasferimento in favore della moglie era avvenuto Controparte_2 mediante atto di donazione del 26 marzo 2012, e cioè quando ancora la suddetta normativa non era entrata in vigore e, quindi, non sussisteva alcun obbligo di comunicazione.
Ha, inoltre, riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata nel primo grado di giudizio rispetto alla domanda di ingiunzione articolata nei suoi riguardi, per avere questa ad oggetto il pagamento di oneri condominiali relativi ad un immobile di cui non era più proprietario.
Ha, poi, lamentato che il Giudice di Pace aveva erroneamente omesso di considerare che il in sede di costituzione in giudizio, aveva ammesso l'intervenuto CP_1 pagamento, da parte della condomina della somma ingiunta – Controparte_2
seppur insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e per la chiamata in causa del precedente amministratore di – e che, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare la CP_1
cessazione della materia del contendere.
Infine, ha lamentato che il Giudice di Pace lo avrebbe erroneamente ed ingiustamente condannato al pagamento delle spese del giudizio in quanto, viste le modalità di svolgimento del giudizio e la condotta processuale tenuta, queste avrebbero dovuto essere poste a carico del o quantomeno compensate. CP_1
Con comparsa di risposta, depositata in data 20 dicembre 2018, si è costituito in giudizio il contestando la fondatezza Controparte_1
3 TRIBUNALE di MESSINA dell'appello proposto ed invocandone il rigetto con conseguente conferma della sentenza appellata.
In particolare, ha osservato che l'appellante non aveva in alcun modo contestato la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui aveva respinto l'opposizione ritenendo di essere tenuto, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla base di una delibera condominiale avente ad oggetto il riparto delle spese condominiali, ad accertare esclusivamente l'esistenza e l'efficacia della delibera condominiale – non contestata dall'appellante – ma non anche la validità e la legittimità della stessa;
pertanto, a suo avviso, il capo della sentenza che aveva respinto l'opposizione, non essendo stato autonomamente appellato, doveva ritenersi passato in giudicato.
Ha, inoltre, evidenziato che del trasferimento dell'immobile non era stata data alcuna comunicazione all'amministratore di dopo l'entrata in vigore dell'art. 18 della CP_1
l. n. 220/2012 neanche quando, in occasione della convocazione dell'assemblea dell'8 settembre 2014, l'amministratore aveva chiesto l'aggiornamento dell'anagrafe condominiale e che l'appellante si era sempre comportato come proprietario.
Infine, quanto all'eccepita cessazione della materia del contendere, ne ha contestato la sussistenza in quanto era stato corrisposto soltanto l'importo corrispondente al credito invocato e non anche le spese di lite della fase monitoria.
Preliminarmente si rileva che l'interposto gravame è ammissibile ex art. 339, comma
3, c.p.c. – secondo cui “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.” – tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “[…] per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato.
[…]” (v. Cass. Civ., Sez. VI-3, n. 3290/18).
4 TRIBUNALE di MESSINA Nel caso in esame, con ricorso per decreto ingiuntivo il
[...]
ha chiesto al Giudice di Pace di ingiungere a Controparte_1 il pagamento della somma complessiva di € 1.690,57, oltre Parte_1
interessi e spese;
pertanto, il valore della causa è superiore alla soglia rilevante ai fini della qualificazione della decisione secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva preliminarmente che, secondo una prima ratio decidendi, il Giudice di prime cure, richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato, all'epoca della pronuncia, in materia di competenza del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo a sindacare la validità e l'efficacia delle delibere condominiali che del successivo provvedimento monitorio costituiscano il presupposto logico-giuridico, ha ritenuto che l'appellante non avrebbe potuto, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla base di una delibera contestare l'imputazione e la ripartizione delle spese CP_3
condominiali approvate con la suddetta delibera condominiale della quale, tra l'altro, non aveva contestato l'esistenza e l'efficacia.
L'appellante, tuttavia, senza contestare in alcun modo le argomentazioni giuridiche accolte dal Giudice di prime cure a sostegno della propria decisione di infondatezza dell'opposizione, si è limitato a riproporre, peraltro in modo estremamente sintetico,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata nel primo grado del giudizio, fondando tale eccezione sul presupposto di non essere tenuto a pagare gli oneri condominiali relativi all'immobile di cui non era più proprietario.
Non ha, invece, in alcun modo motivato in diritto le ragioni per le quali, tenuto conto della circostanza per cui questi non fosse più proprietario al momento dell'adozione della delibera condominiale, l'asserita non imputabilità delle spese condominiali approvate con la delibera condominiale avrebbe potuto costituire, diversamente da quanto ritenuto dal
Giudice di prime cure, oggetto di accertamento nel giudizio di opposizione.
Deve, pertanto, ritenersi che alcuno specifico motivo di appello sia stato articolato dall'appellante sulla predetta decisione.
Infatti, pur volendo ritenere tale il sintetico passaggio dell'atto difensivo nel quale l'appellante ha riaffermato l'assenza di un obbligo di pagamento delle spese condominiali, il 5 TRIBUNALE di MESSINA motivo di gravame dovrebbe, in ogni caso, essere dichiarato inammissibile in ragione dei principi affermati dalla Corte di legittimità con riguardo alla nozione di specificità dei motivi di appello secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (v. massima Cass. Sez. Un. Civ., n. 27199/17).
Risulta evidente, nel caso di specie, che l'appellante non ha in alcun modo affermato di voler impugnare il passaggio decisionale della sentenza in esame, né ha formulato le proprie doglianze sul punto con argomentazioni giuridiche volte a confutare ed a contrastare le ragioni della decisione addotte dal primo Giudice.
Per tali ragioni, così come eccepito dall'appellato sulla prima ratio CP_1
decidendi su cui il Giudice appellato ha fondato la propria decisione di rigetto dell'opposizione, si ritiene essersi formato il giudicato.
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'inammissibilità, per mancanza di interesse, del motivo di appello con il quale è stata lamentata l'erronea applicazione dell'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., così come modificato dall'art. 18 della l. n. 220/2012.
Si osserva al riguardo che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione,
“Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante
l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. (In applicazione del principio la S.C., stante l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui veniva censurata 6 TRIBUNALE di MESSINA una delle due motivazioni della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 366, comma 1,
n. 6, c.p.c., in ragione della mancata localizzazione della sentenza di primo grado su cui si fondava, ha dichiarato altresì inammissibili gli altri motivi aventi ad oggetto la motivazione alternativa).” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 5102/24).
Ebbene, il Giudice di Pace, pur avendo respinto l'opposizione sul presupposto dell'incontestabilità in tale giudizio dell'imputabilità delle spese condominiali, ha, comunque, ritenuto che, in virtù dell'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., così come modificato dall'art. 18 della l. n. 220/2012, l'appellante sarebbe stato ritenuto, comunque, obbligato al pagamento in solido con la coniuge donataria, non avendo questi provato di aver effettuato, dopo l'entrata in vigore della modifica normativa, la comunicazione del trasferimento della proprietà dell'immobile ricadente nel Condominio.
Avverso questa seconda ratio decidendi l'appellante ha proposto un autonomo motivo di appello;
tuttavia, alla luce del superiore orientamento, tenuto conto dell'esistenza di un giudicato sulla prima ratio decidendi il cui motivo di appello è stato dichiarato inammissibile, questo motivo di appello deve essere ritenuto inammissibile stante il sopravvenuto difetto di interesse.
Infine, il motivo di appello con il quale è stato contestato l'omesso esame di un fatto decisivo, e cioè l'intervenuto pagamento della somma ingiunta e la mancata dichiarazione della cessazione della materia del contendere, sebbene ammissibile – essendosi, infatti, formato il giudicato sull'esistenza del credito invocato ma non anche sulla sua avvenuta estinzione tramite adempimento – deve essere rigettato poiché infondato.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, esclude la necessità della pronuncia del giudice) nell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. con cui l'opponente abbia dedotto di aver interamente pagato, prima della notifica dell'atto di intimazione, l'importo dovuto, qualora l'obbligato non rinunci alla domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto di agire "in executivis" del creditore intimante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nell'opposizione all'esecuzione - minacciata per spese giudiziali pretese sulla base di una sentenza provvisoriamente esecutiva e poi riformata - 7 TRIBUNALE di MESSINA anche se l'opponente non aveva rinunciato all'accertamento).” (v. massima Cass. Civ., Sez.
3, n. 4855/21).
Orbene, pur avendo l'appellante invocato l'intervenuto pagamento, da parte della proprietaria esclusiva della somma ingiunta prima della Controparte_2 proposizione dell'opposizione dell'immobile – circostanza, quest'ultima, allegata nel primo grado del giudizio dal Condominio opposto – ha, sia con l'opposizione proposta in primo grado che con l'atto di appello, contestato la debenza della somma ingiunta e chiesto la revoca del decreto opposto.
Il appellato, invece, pur avendo ammesso l'intervenuto pagamento degli CP_1 oneri condominiali oggetto del decreto ingiuntivo, ha comunque insistito nella sua conferma, costituente titolo per il pagamento delle spese del giudizio monitorio.
Risulta evidente che, non essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti – infatti non può affermarsi che il decreto ingiuntivo sia stato saldato integralmente in quanto le spese del giudizio non sono state versate e l'opponente non ha ammesso la debenza delle predette somme, continuando a insistere nella revoca del decreto ingiuntivo – alcuna cessazione della materia del contendere si sarebbe potuta dichiarare nel primo grado del giudizio, né potrebbe chiaramente essere dichiarata in appello.
Infine, il motivo di appello relativo al capo di condanna alle spese del giudizio di primo grado è assorbito stante la soccombenza dell'appellante e l'infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno dell'invocata compensazione delle spese di lite del primo grado del giudizio.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da contro il Parte_1
deve essere respinto;
per l'effetto, la Controparte_1 sentenza n. 2594 del Giudice di Pace di Messina, emessa nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 140/17, depositata in data 11 dicembre 2017, deve essere integralmente confermata.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell'appellante e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, liquidate in favore del appellato in complessivi € 2.127,00 per compensi di avvocato di cui CP_1 8 TRIBUNALE di MESSINA
€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico in sede di appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promosso da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
2) per l'effetto, conferma la sentenza n. 2594 del Giudice di Pace di Messina, emessa nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 140/17, depositata in data 11 dicembre 2017;
3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio di Parte_1
appello in favore del che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.127,00 per compensi di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, €
425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) visto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto che l'appello proposto è stato respinto integralmente e che, pertanto, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 12.11.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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