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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore MARESCA MARCELLO, Giudice PENNA RICCARDO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 898/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/001/DI/000001011/0/001 REGISTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto qui impugnato è un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha applicato l'imposta di registro al 3% (ossia l'imposta proporzionale al 3%, ex art. 8 lett. b) Tariffa P.1 allegata al TUR) al decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova N.1011/2023 del 27/3/2023, in un procedimento monitorio promosso dalla qui ricorrente Ricorrente_1 y SpA (d'ora innanzi, Ricorrente_1) contro la Società_1 sas. Il credito per cui Ricorrente_1 aveva promosso il giudizio monitorio, di originari €. 255.396,05, trovava causa in un originario contratto di finanziamento tra Banca Banca_1 SpA e la Società_1sas, che poi era stato ceduto ad Ricorrente_1 dalla Banca Banca_1 SpA, mediante cessione in blocco ex art. 58 TUB unitamente ad altri crediti deteriorati, come più in dettaglio nello stesso ricorso introduttivo. Nell'avviso di liquidazione qui impugnato, l'Ufficio ha appunto applicato l'imposta di registro proporzionale del 3% sull'importo complessivo di €. 261.806,84, costituito dal credito residuo ingiunto e relativi interessi per €. 6.410,19, trattandosi di disposizione di condanna al pagamento di somme, ai sensi appunto dell'art. 8, lett. b), Tariffa P.I allegata al dPR 131/86, nonché, ai sensi degli artt.22 -40 dPR 131/86, per un'imposta di registro liquidata pari a €. 7.854,00, come nell'avviso di liquidazione che qui occupa. Nel suo ricorso, Ricorrente_1 contesta l'avviso di liquidazione dell'Ufficio con un'unica censura, su cui si tornerà in dettaglio in sede di replica, nella quale contesta appunto che l'Ufficio avrebbe tassato al 3 % l'oggetto del disposto di condanna portato nel decreto ingiuntivo sulla base del fatto che il credito era stato oggetto di cessione da Banca Banca_1 a Ricorrente_1, sostenendo peraltro che tale cessione aveva solo modificato il soggetto titolare del rapporto di credito, asciando però inalterato il credito ceduto sul piano sostanziale, che ricadeva quindi nella sfera applicativa Iva, dal che l'illegittimità della tassazione proporzionale e la necessità di una tassazione in misura fissa del decreto ingiuntivo in questione in forza del principio di alternatività Iva-registro di cui all'art.40 dPR 131/86. Si è costituito l'ufficio concludendo per il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio le parti, hanno sottoscritto e depositato una conciliazione della controversia e chiedono l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto dell'intervenuta conciliazione e rileva di conseguenza la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere compensate tra le parti per espressa richiesta in tal senso da entrambe le contendenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore MARESCA MARCELLO, Giudice PENNA RICCARDO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 898/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/001/DI/000001011/0/001 REGISTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto qui impugnato è un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha applicato l'imposta di registro al 3% (ossia l'imposta proporzionale al 3%, ex art. 8 lett. b) Tariffa P.1 allegata al TUR) al decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova N.1011/2023 del 27/3/2023, in un procedimento monitorio promosso dalla qui ricorrente Ricorrente_1 y SpA (d'ora innanzi, Ricorrente_1) contro la Società_1 sas. Il credito per cui Ricorrente_1 aveva promosso il giudizio monitorio, di originari €. 255.396,05, trovava causa in un originario contratto di finanziamento tra Banca Banca_1 SpA e la Società_1sas, che poi era stato ceduto ad Ricorrente_1 dalla Banca Banca_1 SpA, mediante cessione in blocco ex art. 58 TUB unitamente ad altri crediti deteriorati, come più in dettaglio nello stesso ricorso introduttivo. Nell'avviso di liquidazione qui impugnato, l'Ufficio ha appunto applicato l'imposta di registro proporzionale del 3% sull'importo complessivo di €. 261.806,84, costituito dal credito residuo ingiunto e relativi interessi per €. 6.410,19, trattandosi di disposizione di condanna al pagamento di somme, ai sensi appunto dell'art. 8, lett. b), Tariffa P.I allegata al dPR 131/86, nonché, ai sensi degli artt.22 -40 dPR 131/86, per un'imposta di registro liquidata pari a €. 7.854,00, come nell'avviso di liquidazione che qui occupa. Nel suo ricorso, Ricorrente_1 contesta l'avviso di liquidazione dell'Ufficio con un'unica censura, su cui si tornerà in dettaglio in sede di replica, nella quale contesta appunto che l'Ufficio avrebbe tassato al 3 % l'oggetto del disposto di condanna portato nel decreto ingiuntivo sulla base del fatto che il credito era stato oggetto di cessione da Banca Banca_1 a Ricorrente_1, sostenendo peraltro che tale cessione aveva solo modificato il soggetto titolare del rapporto di credito, asciando però inalterato il credito ceduto sul piano sostanziale, che ricadeva quindi nella sfera applicativa Iva, dal che l'illegittimità della tassazione proporzionale e la necessità di una tassazione in misura fissa del decreto ingiuntivo in questione in forza del principio di alternatività Iva-registro di cui all'art.40 dPR 131/86. Si è costituito l'ufficio concludendo per il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio le parti, hanno sottoscritto e depositato una conciliazione della controversia e chiedono l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto dell'intervenuta conciliazione e rileva di conseguenza la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere compensate tra le parti per espressa richiesta in tal senso da entrambe le contendenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.