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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/11/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa AL AL, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1943/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Lamezia Terme alla Via XX Settembre presso lo studio dell'Avv.
IN AR, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, e per esso l'
[...]
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira
Sarubbi, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliato in alla Via CP_2
Cosenza n. 31
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.12.2024 , premettendo di Parte_1 essere docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado e di prestare attualmente servizio presso il Polo Tecnologico RA De AZ di Lamezia
Terme, esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici
[...]
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; che l'art. 1, commi da 121
a 124 della L. n. 107/2015 aveva riconosciuto, a partire dall'a.s. 2015/2016, un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire soltanto al personale docente a tempo indeterminato al fine di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
che, a partire dall'a.s. 2015/2016, detto bonus era stato riconosciuto soltanto al personale docente a tempo indeterminato, mentre i docenti precari, pur stabilmente inseriti nell'organizzazione scolastica in forza della reiterata attribuzione di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, erano stati illegittimamente esclusi dalla fruizione del beneficio;
che, ai sensi dell'art. 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994) -, l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente;
che gli artt.
63 e 64 del CCNL Scuola 2006/2009, tutt'ora vigenti in quanto non soppressi dalla successiva contrattazione, sanciscono, parimenti, il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio senza esclusione dei docenti titolari di contratto a tempo determinato;
che, con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato aveva spiegato l'effettiva portata ed efficacia delle norme del CCNL e la loro complementarietà con le norme di rango primario della L. n. 107/2015 ed aveva ritenuto irragionevole e contrario ai principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione escludere dal beneficio della carta docente il personale precario, stante il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento in capo al personale docente, di ruolo e non;
che, con ordinanza depositata il 18 maggio 2022, la VI Sezione della Corte di
Giustizia aveva evidenziato che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e che, infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, aveva affermato il diritto dei docenti precari, anche con contratto fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche), di ricevere la carta docente, così sanando un'inaccettabile discriminazione nei confronti dei lavoratori che assolvono gli stessi compiti istituzionali.
Chiedeva, pertanto, in via principale, che - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124 della legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23.09.2015 e/o dell'art. 3 del successivo DPCM del 28.11.2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Pag. 2 di 11 Consiglio dell'Unione Europea - venisse accertato il proprio diritto ad usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del convenuto al riconoscimento del beneficio stesso, così come CP_1 previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
in via subordinata, chiedeva che, previo accertamento e declaratoria del diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopraindicati, il CP_1 convenuto venisse condannato al pagamento della somma di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
2. Nel costituirsi in giudizio il - verificata la Controparte_1 posizione di parte ricorrente in relazione alle annualità scolastiche oggetto dell'odierna domanda - dichiarava di aderire alla richiesta di riconoscimento, per l'a.s. 2020/2021, del beneficio economico pari ad € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1 – commi da 121 a
124, della L. 107/2015; chiedeva, invece, il rigetto della domanda per gli aa.ss.
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto, tenuto conto dei principi enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023; precisava, al riguardo, che la diffida prodotta da controparte non poteva essere fatta valere, non essendovi prova che la ricorrente risultasse iscritta e, dunque, assistita dalla sigla sindacale GILDA CZ - VV mittente della summenzionata lettera di diffida;
formulava, infine, espressa richiesta di compensazione delle spese di lite.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. La domanda è parzialmente fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
5. Occorre, innanzitutto, rilevare che la ricorrente è tuttora inserita nel sistema scolastico in quanto immessa in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2021 (cfr. stato matricolare allegato da parte resistente).
Tanto premesso, l'istituto della cd. Carta Docente si colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
In particolare, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che
«l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e
Pag. 3 di 11 docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica».
L'art. 63 del CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisando, ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma, poi, che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria”.
La stessa L. n. 107/2015 introduce, quindi, l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
Pag. 4 di 11 software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Per effetto delle ulteriori modifiche apportate alla disciplina della Carta docente dal
D.L. 7 aprile 2025 n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025 n. 79 (cfr. art.
6-bis introdotto in sede di conversione) e, successivamente, dal D.L. 9 settembre
2025, n. 127 (pubblicato in G.U. 09/09/2025, n. 209), il comma 121, nella formulazione attualmente vigente (a decorrere dal 10.09.2025), così recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di Controparte_3 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le
Pag. 5 di 11 modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122.”.
Il beneficio è, stato, quindi, esteso anche ai docenti precari con incarico di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, sarà erogato non più nell'importo fisso di € 500,00 annui bensì in un importo fino ad € 500,00, annualmente stabilito sulla base del numero di docenti aventi diritto e delle risorse destinate al finanziamento della formazione continua del personale docente.
6. Delineato il quadro normativo di riferimento, appare indubbio che il diritto- dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme richiamate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 ha evidenziato l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
Sul tema si è, altresì, pronunciata, la Corte di Giustizia con la decisione del 18 maggio
2022, la quale, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
7. Quanto alla durata del rapporto di lavoro che consente l'attribuzione del beneficio, la normativa citata fa riferimento alla misura “annua” e per “anno scolastico” ed evidenzia la connessione temporale tra il beneficio previsto e il sostegno alla formazione e alla didattica, calibrandolo in ragione del periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 (non applicabile nel caso di specie ratione temporis), sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per
l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” con espresso riferimento anche ai docenti “precari”.
Pag. 6 di 11 8. Ciò posto, deve rilevarsi che la questione controversa è stata affrontata dalla
Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha stabilito alcuni punti fermi in materia di Carta Docente, seppur non in maniera esaustiva, rimanendo esclusi alcuni aspetti legati all'ipotesi delle cd. supplenze brevi e di lavoro part-time orizzontale o verticale non oggetto del rinvio pregiudiziale alla Suprema
Corte, ai sensi del nuovo articolo 363 bis c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia.
In particolare, nel dispositivo della citata sentenza si afferma che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se
Pag. 7 di 11 posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella parte motiva della citata sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato sulla necessità di adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario che:
“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, RO Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte
Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno
1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo
Pag. 8 di 11 fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
9. Conclusivamente, può affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e Amministrazione Scolastica non incide, di per sé, sulla titolarità del diritto a Cont ricevere la Carta del docente, né il ha allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la comparabilità delle mansioni svolte dalla ricorrente con quelle espletate da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica;
anzi, come detto, il convenuto ha aderito alla richiesta avanzata da parte ricorrente di CP_1 riconoscimento del beneficio per l'annualità 2020/2021, pur non avendo fornito prova dell'effettiva erogazione del bonus. Cont 10. Quanto alle ulteriori annualità oggetto della domanda, il ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale, contestando che la diffida prodotta da controparte possa costituire valido atto interruttivo in quanto non vi sarebbe prova del mandato e/o dell'iscrizione della docente all'O.S. che risulta aver inoltrato il messaggio di posta elettronica certificata contenente la diffida medesima.
Tale obiezione non può trovare accoglimento, posto che, se è vero che il messaggio di p.e.c. proviene da un indirizzo riconducibile alla sigla sindacale, è altrettanto vero che è diffida è stata sottoscritta dalla ricorrente.
Tanto precisato, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 23.09.2015, per l'a.s. 2015/2016, “nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta di cui all'art. 5”,
l'importo corrispondente al valore nominale del bonus, avrebbe dovuto essere “erogato entro il mese di ottobre 2015 e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei 6 docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA, avvalendosi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi
- mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”, mentre l'a.s. 2016/2017, l'art. 3 del DPCM 28.11.2016 ha previsto che “la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.”.
In ordine alla decorrenza del termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., come detto, la
Suprema Corte ha affermato che il quinquennio deve essere computato a partire dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se
Pag. 9 di 11 posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Nel caso di specie, alcuna prescrizione può dirsi maturata per le annualità 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020 in quanto la diffida è stata ricevuta dal resistente in CP_1 data 4.07.2022.
Risulta, invece, estinta l'azione di esatto adempimento per l'a.s. 2016/2017, relativamente alla quale la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata era consentita a partire dal 30.11.2016, data da considerarsi dies a quo del termine di prescrizione quinquennale.
11. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, al quale il Tribunale ritiene di aderire, va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di complessivi € 2.000,00, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, con conseguente condanna del Controparte_1 all'attribuzione della Carta Docente per gli anni di riferimento, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
12. Tenuto conto della serialità del contenzioso, del parziale accoglimento della Cont domanda e del comportamento parzialmente adesivo del , le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura della metà, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento della restante metà, liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinato in base al credito accertato), da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara estinta per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
l'azione di esatto adempimento proposta per l'anno scolastico 2016/2017;
- accerta il diritto di ad usufruire del beneficio economico di Parte_1
€ 500,00 annui, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- condanna il all'attribuzione, in favore della Controparte_1 ricorrente, della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di €
500,00 annui, per gli anni di riferimento, pari ad un totale di € 2.000,00, oltre interessi o
Pag. 10 di 11 rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento della restante metà, liquidata in complessivi
€ 1.337,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 20.11.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa AL AL
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa AL AL, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1943/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Lamezia Terme alla Via XX Settembre presso lo studio dell'Avv.
IN AR, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, e per esso l'
[...]
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira
Sarubbi, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliato in alla Via CP_2
Cosenza n. 31
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.12.2024 , premettendo di Parte_1 essere docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado e di prestare attualmente servizio presso il Polo Tecnologico RA De AZ di Lamezia
Terme, esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici
[...]
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; che l'art. 1, commi da 121
a 124 della L. n. 107/2015 aveva riconosciuto, a partire dall'a.s. 2015/2016, un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire soltanto al personale docente a tempo indeterminato al fine di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
che, a partire dall'a.s. 2015/2016, detto bonus era stato riconosciuto soltanto al personale docente a tempo indeterminato, mentre i docenti precari, pur stabilmente inseriti nell'organizzazione scolastica in forza della reiterata attribuzione di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, erano stati illegittimamente esclusi dalla fruizione del beneficio;
che, ai sensi dell'art. 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994) -, l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente;
che gli artt.
63 e 64 del CCNL Scuola 2006/2009, tutt'ora vigenti in quanto non soppressi dalla successiva contrattazione, sanciscono, parimenti, il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio senza esclusione dei docenti titolari di contratto a tempo determinato;
che, con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato aveva spiegato l'effettiva portata ed efficacia delle norme del CCNL e la loro complementarietà con le norme di rango primario della L. n. 107/2015 ed aveva ritenuto irragionevole e contrario ai principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione escludere dal beneficio della carta docente il personale precario, stante il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento in capo al personale docente, di ruolo e non;
che, con ordinanza depositata il 18 maggio 2022, la VI Sezione della Corte di
Giustizia aveva evidenziato che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e che, infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, aveva affermato il diritto dei docenti precari, anche con contratto fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche), di ricevere la carta docente, così sanando un'inaccettabile discriminazione nei confronti dei lavoratori che assolvono gli stessi compiti istituzionali.
Chiedeva, pertanto, in via principale, che - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124 della legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23.09.2015 e/o dell'art. 3 del successivo DPCM del 28.11.2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Pag. 2 di 11 Consiglio dell'Unione Europea - venisse accertato il proprio diritto ad usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del convenuto al riconoscimento del beneficio stesso, così come CP_1 previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
in via subordinata, chiedeva che, previo accertamento e declaratoria del diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopraindicati, il CP_1 convenuto venisse condannato al pagamento della somma di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
2. Nel costituirsi in giudizio il - verificata la Controparte_1 posizione di parte ricorrente in relazione alle annualità scolastiche oggetto dell'odierna domanda - dichiarava di aderire alla richiesta di riconoscimento, per l'a.s. 2020/2021, del beneficio economico pari ad € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1 – commi da 121 a
124, della L. 107/2015; chiedeva, invece, il rigetto della domanda per gli aa.ss.
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto, tenuto conto dei principi enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023; precisava, al riguardo, che la diffida prodotta da controparte non poteva essere fatta valere, non essendovi prova che la ricorrente risultasse iscritta e, dunque, assistita dalla sigla sindacale GILDA CZ - VV mittente della summenzionata lettera di diffida;
formulava, infine, espressa richiesta di compensazione delle spese di lite.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. La domanda è parzialmente fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
5. Occorre, innanzitutto, rilevare che la ricorrente è tuttora inserita nel sistema scolastico in quanto immessa in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2021 (cfr. stato matricolare allegato da parte resistente).
Tanto premesso, l'istituto della cd. Carta Docente si colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
In particolare, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che
«l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e
Pag. 3 di 11 docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica».
L'art. 63 del CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisando, ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma, poi, che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria”.
La stessa L. n. 107/2015 introduce, quindi, l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
Pag. 4 di 11 software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Per effetto delle ulteriori modifiche apportate alla disciplina della Carta docente dal
D.L. 7 aprile 2025 n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025 n. 79 (cfr. art.
6-bis introdotto in sede di conversione) e, successivamente, dal D.L. 9 settembre
2025, n. 127 (pubblicato in G.U. 09/09/2025, n. 209), il comma 121, nella formulazione attualmente vigente (a decorrere dal 10.09.2025), così recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di Controparte_3 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le
Pag. 5 di 11 modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122.”.
Il beneficio è, stato, quindi, esteso anche ai docenti precari con incarico di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, sarà erogato non più nell'importo fisso di € 500,00 annui bensì in un importo fino ad € 500,00, annualmente stabilito sulla base del numero di docenti aventi diritto e delle risorse destinate al finanziamento della formazione continua del personale docente.
6. Delineato il quadro normativo di riferimento, appare indubbio che il diritto- dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme richiamate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 ha evidenziato l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
Sul tema si è, altresì, pronunciata, la Corte di Giustizia con la decisione del 18 maggio
2022, la quale, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
7. Quanto alla durata del rapporto di lavoro che consente l'attribuzione del beneficio, la normativa citata fa riferimento alla misura “annua” e per “anno scolastico” ed evidenzia la connessione temporale tra il beneficio previsto e il sostegno alla formazione e alla didattica, calibrandolo in ragione del periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 (non applicabile nel caso di specie ratione temporis), sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per
l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” con espresso riferimento anche ai docenti “precari”.
Pag. 6 di 11 8. Ciò posto, deve rilevarsi che la questione controversa è stata affrontata dalla
Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha stabilito alcuni punti fermi in materia di Carta Docente, seppur non in maniera esaustiva, rimanendo esclusi alcuni aspetti legati all'ipotesi delle cd. supplenze brevi e di lavoro part-time orizzontale o verticale non oggetto del rinvio pregiudiziale alla Suprema
Corte, ai sensi del nuovo articolo 363 bis c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia.
In particolare, nel dispositivo della citata sentenza si afferma che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se
Pag. 7 di 11 posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella parte motiva della citata sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato sulla necessità di adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario che:
“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, RO Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte
Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno
1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo
Pag. 8 di 11 fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
9. Conclusivamente, può affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e Amministrazione Scolastica non incide, di per sé, sulla titolarità del diritto a Cont ricevere la Carta del docente, né il ha allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la comparabilità delle mansioni svolte dalla ricorrente con quelle espletate da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica;
anzi, come detto, il convenuto ha aderito alla richiesta avanzata da parte ricorrente di CP_1 riconoscimento del beneficio per l'annualità 2020/2021, pur non avendo fornito prova dell'effettiva erogazione del bonus. Cont 10. Quanto alle ulteriori annualità oggetto della domanda, il ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale, contestando che la diffida prodotta da controparte possa costituire valido atto interruttivo in quanto non vi sarebbe prova del mandato e/o dell'iscrizione della docente all'O.S. che risulta aver inoltrato il messaggio di posta elettronica certificata contenente la diffida medesima.
Tale obiezione non può trovare accoglimento, posto che, se è vero che il messaggio di p.e.c. proviene da un indirizzo riconducibile alla sigla sindacale, è altrettanto vero che è diffida è stata sottoscritta dalla ricorrente.
Tanto precisato, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 23.09.2015, per l'a.s. 2015/2016, “nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta di cui all'art. 5”,
l'importo corrispondente al valore nominale del bonus, avrebbe dovuto essere “erogato entro il mese di ottobre 2015 e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei 6 docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA, avvalendosi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi
- mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”, mentre l'a.s. 2016/2017, l'art. 3 del DPCM 28.11.2016 ha previsto che “la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.”.
In ordine alla decorrenza del termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., come detto, la
Suprema Corte ha affermato che il quinquennio deve essere computato a partire dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se
Pag. 9 di 11 posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Nel caso di specie, alcuna prescrizione può dirsi maturata per le annualità 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020 in quanto la diffida è stata ricevuta dal resistente in CP_1 data 4.07.2022.
Risulta, invece, estinta l'azione di esatto adempimento per l'a.s. 2016/2017, relativamente alla quale la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata era consentita a partire dal 30.11.2016, data da considerarsi dies a quo del termine di prescrizione quinquennale.
11. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, al quale il Tribunale ritiene di aderire, va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di complessivi € 2.000,00, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, con conseguente condanna del Controparte_1 all'attribuzione della Carta Docente per gli anni di riferimento, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
12. Tenuto conto della serialità del contenzioso, del parziale accoglimento della Cont domanda e del comportamento parzialmente adesivo del , le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura della metà, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento della restante metà, liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinato in base al credito accertato), da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara estinta per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
l'azione di esatto adempimento proposta per l'anno scolastico 2016/2017;
- accerta il diritto di ad usufruire del beneficio economico di Parte_1
€ 500,00 annui, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- condanna il all'attribuzione, in favore della Controparte_1 ricorrente, della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di €
500,00 annui, per gli anni di riferimento, pari ad un totale di € 2.000,00, oltre interessi o
Pag. 10 di 11 rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento della restante metà, liquidata in complessivi
€ 1.337,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 20.11.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa AL AL
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