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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 511/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2962/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249007865925 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130016320844000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, senza difesa tecnica, con il ricorso in esame, proposto contro l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249007865925 dichiarata pervenuta in data 13/07/2024, contenente la cartella di pagamento n. 29120130016320844 mai notificata ed afferente a ICI per l'anno 2007 con la quale chiede il pagamento dell'importo complessivo di € 1.494,87.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1. eccezione di prescrizione e di inesistenza giuridica della pretesa;
2. eccezione di nullità degli atti impugnati per violazione dell'art 25 e 26 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica;
3. decadenza dal diritto di notifica della cartella. violazione dell'art. 25 lett. c) dpr 602/73;
4. nullità' assoluta degli atti per difetto di motivazione,chiedendo alla Corte di ritenere e dichiarare:
1) la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento n. 29120249007865925 e della sottostante cartella di pagamento n. 29120130016320844 per l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n°4 C.c dei crediti pretesi e per l'effetto, accogliere il presente ricorso e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto posto a fondamento degli atti impugnati nonché l'assoluta inesistenza delle pretese creditorie stante che il ricorrente nulla deve all'Ente Riscossore;
2) ritenere e dichiarare nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità della cartella di pagamento impugnata a seguito della decadenza dal diritto di notifica della cartella per il decorso dei termini di legge ex art. 25 lett. c) D.P.
R. 602/73;
3) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento impugnata e della sottostante cartella di pagamento impugnata per violazione dell'art. 25 e 26 del DPR n. 602/73, degli artt. 148 e 149 c.p.c., nonché dell'art. 3, comma 1 1. 890/82 per inesistenza giuridica e/o nullità delie relative notifiche;
4) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento impugnata per la nullità e/o inesistenza della notifica della propedeutica cartella di pagamento;
5) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità degli atti impugnati per violazione dell'alt. 3
L. 241/90 e degli aitt. 7 e 8 della legge 212/2000 nonché dell'art, 36 comma 4-ter del D.L. n. 248/2007.
Rilevato che l'Agenzia delle entrate Riscossione, non si è costituita in giudizio, la ricorrente si è prodigata nel chiedere all'Ente Riscossore la copia della notifica dell'atto impugnato mediante richiesta del 24/01/2026 inviata a mezzo PEC il 24/01/2026 depositando altre memorie, insistendo su tutte le domande, eccezioni e difese formulate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Agrigento preliminarmente rileva che dalla copia dell'atto impugnato e depositato non risulta possibile rilevare la data di notifica dello stesso, e pertanto mancando la prova della data di notifica dell'intimazione di pagamento, il ricorso si dichiara inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Agrigento,in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Agrigento, lì 18.02.2026 Il Giudice Monocratico
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2962/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249007865925 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130016320844000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, senza difesa tecnica, con il ricorso in esame, proposto contro l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249007865925 dichiarata pervenuta in data 13/07/2024, contenente la cartella di pagamento n. 29120130016320844 mai notificata ed afferente a ICI per l'anno 2007 con la quale chiede il pagamento dell'importo complessivo di € 1.494,87.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1. eccezione di prescrizione e di inesistenza giuridica della pretesa;
2. eccezione di nullità degli atti impugnati per violazione dell'art 25 e 26 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica;
3. decadenza dal diritto di notifica della cartella. violazione dell'art. 25 lett. c) dpr 602/73;
4. nullità' assoluta degli atti per difetto di motivazione,chiedendo alla Corte di ritenere e dichiarare:
1) la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento n. 29120249007865925 e della sottostante cartella di pagamento n. 29120130016320844 per l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n°4 C.c dei crediti pretesi e per l'effetto, accogliere il presente ricorso e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto posto a fondamento degli atti impugnati nonché l'assoluta inesistenza delle pretese creditorie stante che il ricorrente nulla deve all'Ente Riscossore;
2) ritenere e dichiarare nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità della cartella di pagamento impugnata a seguito della decadenza dal diritto di notifica della cartella per il decorso dei termini di legge ex art. 25 lett. c) D.P.
R. 602/73;
3) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento impugnata e della sottostante cartella di pagamento impugnata per violazione dell'art. 25 e 26 del DPR n. 602/73, degli artt. 148 e 149 c.p.c., nonché dell'art. 3, comma 1 1. 890/82 per inesistenza giuridica e/o nullità delie relative notifiche;
4) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento impugnata per la nullità e/o inesistenza della notifica della propedeutica cartella di pagamento;
5) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità degli atti impugnati per violazione dell'alt. 3
L. 241/90 e degli aitt. 7 e 8 della legge 212/2000 nonché dell'art, 36 comma 4-ter del D.L. n. 248/2007.
Rilevato che l'Agenzia delle entrate Riscossione, non si è costituita in giudizio, la ricorrente si è prodigata nel chiedere all'Ente Riscossore la copia della notifica dell'atto impugnato mediante richiesta del 24/01/2026 inviata a mezzo PEC il 24/01/2026 depositando altre memorie, insistendo su tutte le domande, eccezioni e difese formulate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Agrigento preliminarmente rileva che dalla copia dell'atto impugnato e depositato non risulta possibile rilevare la data di notifica dello stesso, e pertanto mancando la prova della data di notifica dell'intimazione di pagamento, il ricorso si dichiara inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Agrigento,in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Agrigento, lì 18.02.2026 Il Giudice Monocratico