Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00896/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01442/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2024, proposto da
Rospo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Carlo Lucioni, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Sdanganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, Comune di Oliveto Lario, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
− del provvedimento di cui alla nota prot. n. 28562 del 23.05.2024, a firma della
Provincia di Lecco, Direzione Organizzativa VII – Ambiente e Pianificazione Territoriale – Servizio Pianificazione Territoriale, trasmesso in pari data, recante ad oggetto “Istanza di Autorizzazione Paesaggistica
– ARCHIVIAZIONE PRATICA” e a riferimento “Prot. n. 14168 del 11/03/2024 e successiva integrazione prot. n. 23569 del 29/04/2024”;
nonché, se ed in quanto occorrer possa, ancorché provvedimenti endoprocedimentali privi di autonoma efficacia lesiva:
− della comunicazione di cui alla nota prot. n. 26137 del 10.05.2024, a firma della Provincia di Lecco, Direzione Organizzativa VII – Ambiente e Pianificazione Territoriale – Servizio Pianificazione Territoriale, trasmesso in pari data, recante ad oggetto “Istanza di autorizzazione paesaggistica – COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA, ai sensi dell’art. 10bis, Legge n. 241/1990 s.m.i.” e a riferimento “Prot. n. 14168 del 11/03/2024 e successiva integrazione prot. n. 23569 del 29/04/2024”;
− in parte qua, della comunicazione di cui alla nota prot. n. 14980 del 14.03.2024, a firma della Provincia di Lecco, Direzione Organizzativa VII – Ambiente e Pianificazione Territoriale – Servizio Pianificazione Territoriale, recante ad oggetto “Istanza di Autorizzazione Paesaggistica - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE” e a riferimento “Prot. n. 14168 del 11/03/2024”;
− di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonche di istanza di risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Lecco;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. ND IP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con atto depositato in data 27 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto, pertanto, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite;
Considerato che:
- secondo consolidato orientamento, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, “il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Cons. Stato, Sez. III, 8 febbraio 2023, n.1418);
Ritenuto che:
- stante la dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.;
- le spese di lite devono essere compensate tra le parti costituite, in considerazione della peculiarità della controversia e della natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF LI, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
ND IP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND IP | EF LI |
IL SEGRETARIO