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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5650 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa RA CO Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa ON GE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1142/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: , rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
AZ ZE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da nata a [...] il [...] (C.F.: , rappr. e dif. dall'avv. Parte_2 C.F._2
ST LI, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 29/10/2025, a seguito dell'udienza del 27/10/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 10/03/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del
2022 e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di cessazione Parte_1 Parte_2 degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato ad Acireale (CT) il 10/10/1995, dal quale è nato un figlio,
in data 08/12/2003. Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi in data 03/04/2013 nel giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 23/03/2017 n. 1414, provvista di giudicato, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 27/10/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con decreto del 29/10/2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione. Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il prescritto Parte_1 Parte_2 periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione del 23/03/2017 n. 1414
e provvista di giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne le statuizioni d'ordine accessorio, le parti in seno al ricorso concordavano le seguenti condizioni:
“1. le parti vivranno separate senza darsi reciproche molestie e nel mutuo rispetto, e potranno stabilire la loro residenza ove riterranno opportuno;
2. la Sig.ra rinuncia a qualsiasi pretesa sul garage dell'immobile sito in Via Auriga, con obbligo del Sig. Pt_2
e con le agevolazioni all'uopo previste, di corrispondere al figlio il 50% del ricavato della vendita del Pt_1 suddetto garage, pari ad €10.000,00, da versare sul conto corrente n. 1000/00007516, acceso presso BANCA
IN SA PA intestato a , iban [...]; Controparte_1
3. la Sig.ra dichiara di aver già provveduto al pagamento della TARI relativa all'immobile sito in Catania, Pt_2 via Auriga 9 dall'anno 2012 al 2022 di cui esibirà le ricevute attestanti i relativi pagamenti, diversamente provvederà al pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di TARI o a rimborsare il Sig. di quanto Pt_1 eventualmente pagato per saldare la TARI relativa agli anni predetti;
4. la Sig.ra rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento e non sarà gravata da alcun onere per il Pt_2 mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
5. il figlio continuerà ad abitare con il padre , il quale, qualora si rendesse Per_1 Parte_1 necessario provvederà a qualsiasi esigenza futura del figlio,
6. La Sig.ra dichiara di aver ricevuto dal Sig. la somma di € 30.000,00, a totale soddisfo di Pt_2 Pt_1 qualsiasi pretesa di mantenimento maturata per sé e per il figlio;
7. Il Sig. al momento della sottoscrizione del divorzio mediante assegno circolare ha corrisposto la Pt_1 somma di € 5.000,00 a titolo di assegno divorzile in un'unica soluzione e una tantum con rinuncia della Sig.ra
a qualsiasi successiva domanda di contenuto economico per il passato e per il futuro. Pt_2
8. Le parti dichiarano di aver regolarizzato ogni ulteriore rapporto esistente tra le stesse e di non aver più nulla
a pretendere reciprocamente.
Con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda decisione per
l'annotazione nei registri di Matrimonio.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad Acireale il 10/10/1995 tra e matrimonio Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Acireale dell'anno 1995, al n.
485, della parte 2, serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del 07.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
ON GE RA CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa RA CO Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa ON GE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1142/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: , rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
AZ ZE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da nata a [...] il [...] (C.F.: , rappr. e dif. dall'avv. Parte_2 C.F._2
ST LI, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 29/10/2025, a seguito dell'udienza del 27/10/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 10/03/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del
2022 e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di cessazione Parte_1 Parte_2 degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato ad Acireale (CT) il 10/10/1995, dal quale è nato un figlio,
in data 08/12/2003. Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi in data 03/04/2013 nel giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 23/03/2017 n. 1414, provvista di giudicato, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 27/10/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con decreto del 29/10/2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione. Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il prescritto Parte_1 Parte_2 periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione del 23/03/2017 n. 1414
e provvista di giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne le statuizioni d'ordine accessorio, le parti in seno al ricorso concordavano le seguenti condizioni:
“1. le parti vivranno separate senza darsi reciproche molestie e nel mutuo rispetto, e potranno stabilire la loro residenza ove riterranno opportuno;
2. la Sig.ra rinuncia a qualsiasi pretesa sul garage dell'immobile sito in Via Auriga, con obbligo del Sig. Pt_2
e con le agevolazioni all'uopo previste, di corrispondere al figlio il 50% del ricavato della vendita del Pt_1 suddetto garage, pari ad €10.000,00, da versare sul conto corrente n. 1000/00007516, acceso presso BANCA
IN SA PA intestato a , iban [...]; Controparte_1
3. la Sig.ra dichiara di aver già provveduto al pagamento della TARI relativa all'immobile sito in Catania, Pt_2 via Auriga 9 dall'anno 2012 al 2022 di cui esibirà le ricevute attestanti i relativi pagamenti, diversamente provvederà al pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di TARI o a rimborsare il Sig. di quanto Pt_1 eventualmente pagato per saldare la TARI relativa agli anni predetti;
4. la Sig.ra rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento e non sarà gravata da alcun onere per il Pt_2 mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
5. il figlio continuerà ad abitare con il padre , il quale, qualora si rendesse Per_1 Parte_1 necessario provvederà a qualsiasi esigenza futura del figlio,
6. La Sig.ra dichiara di aver ricevuto dal Sig. la somma di € 30.000,00, a totale soddisfo di Pt_2 Pt_1 qualsiasi pretesa di mantenimento maturata per sé e per il figlio;
7. Il Sig. al momento della sottoscrizione del divorzio mediante assegno circolare ha corrisposto la Pt_1 somma di € 5.000,00 a titolo di assegno divorzile in un'unica soluzione e una tantum con rinuncia della Sig.ra
a qualsiasi successiva domanda di contenuto economico per il passato e per il futuro. Pt_2
8. Le parti dichiarano di aver regolarizzato ogni ulteriore rapporto esistente tra le stesse e di non aver più nulla
a pretendere reciprocamente.
Con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda decisione per
l'annotazione nei registri di Matrimonio.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad Acireale il 10/10/1995 tra e matrimonio Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Acireale dell'anno 1995, al n.
485, della parte 2, serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del 07.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
ON GE RA CO