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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/06/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 76/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 76/2024 R.G., avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso”, promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, per procura C.F._1 in atti, dall'Avv. Giuseppe Di Bella e dall'Avv. Gerlando Giaccone;
-RICORRENTE- contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Filippo
William Mantegna e dall'Avv. Laura Ballati;
-RESISTENTE-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. del 19.03.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.01.2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con a Calascibetta in data 19.12.1985 e trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1 predetto Comune al numero 29, serie A, parte II, anno 1985, precisando che dalla loro unione sono nati due figli, e , entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti e indipendenti, nonché avanzando domanda di corresponsione di un assegno mensile di mantenimento in suo favore nella misura di € 1.600,00.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Enna, con provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c. (n. cronol. 2707/2022) emesso in data 12/13.04.2022 nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. R.G. 79/2022, attualmente ancora pendente davanti al Tribunale di Enna, ha autorizzato i coniugi a vivere separati disponendo la prosecuzione del giudizio per la trattazione della causa.
Il resistente, ritualmente costituitosi in giudizio, mentre ha aderito alla domanda di divorzio, si è opposto alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, avanzando, invece, in via riconvenzionale una richiesta di contributo nei suoi confronti da determinarsi nella misura di € 1.000,00.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebratasi in data 12.06.2024, sono state sentite le parti ed è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza del 5.12.2024, dato atto che il presente procedimento è stato introdotto in assenza di una sentenza passata in giudicato di pronuncia della separazione giudiziale e prospettata alle parti l'inammissibilità della domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
Con conclusioni depositate il 12.12.2024 il pubblico ministero, rilevato che il presente giudizio difetta di uno dei requisiti di proponibilità di cui all'art. 3 n. 2 L. 898/70, essendo stato promosso in assenza di sentenza passata in giudicato che ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, ha chiesto al Tribunale di emettere i provvedimenti consequenziali.
All'udienza del 19.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi e la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
In particolare, alla predetta udienza, parte resistente ha precisato le conclusioni ribadendo l'eccezione di improponibilità ed inammissibilità della domanda in ragione dell'attuale pendenza del giudizio di separazione.
La domanda di parte ricorrente è inammissibile per i motivi di seguito esposti. Ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta da uno dei coniugi nei casi in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Ne consegue che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale e la protrazione della separazione ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale costituiscono i presupposti per ottenere la pronuncia di divorzio.
Ed invero, anche la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 3 della legge 898/1970, “nella parte in cui contempla la separazione dei coniugi quale causa di divorzio, prevede una fattispecie complessa, che include sia l'atto legittimante i coniugi a vivere separati (ossia il titolo della separazione), sia lo stato di separazione protratto per il tempo stabilito dalla legge. Cosicché devono essere respinti i ricorsi proposti prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunziato la separazione giudiziale, e prima che sia integralmente decorso il periodo di separazione previsto per legge (Cass.
1260/1999)” (cfr. Cass. n.36176/2021).
Nella specie, il giudizio di divorzio è stato introdotto in assenza di una pronuncia di separazione giudiziale (neppure parziale) passata in giudicato.
Ed invero il ricorrente, dopo avere dato atto della pendenza del giudizio di separazione giudiziale e della pronuncia da parte del presidente dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c., con la quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in ragione del tempo trascorso dalla predetta ordinanza.
Tuttavia il ricorrente, a sostegno della propria domanda, non ha indicato né tantomeno prodotto alcuna sentenza, neppure parziale, di pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto della natura e del valore della causa nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata, con esclusione della fase istruttoria non essendosi svolta istruttoria in senso stretto ed essendosi esaurita l'attività processuale alla prima udienza.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente decidendo:
- dichiara l'inammissibilità della domanda avanzata da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, che si liquidano in complessivi € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'1.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 76/2024 R.G., avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso”, promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, per procura C.F._1 in atti, dall'Avv. Giuseppe Di Bella e dall'Avv. Gerlando Giaccone;
-RICORRENTE- contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Filippo
William Mantegna e dall'Avv. Laura Ballati;
-RESISTENTE-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. del 19.03.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.01.2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con a Calascibetta in data 19.12.1985 e trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1 predetto Comune al numero 29, serie A, parte II, anno 1985, precisando che dalla loro unione sono nati due figli, e , entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti e indipendenti, nonché avanzando domanda di corresponsione di un assegno mensile di mantenimento in suo favore nella misura di € 1.600,00.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Enna, con provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c. (n. cronol. 2707/2022) emesso in data 12/13.04.2022 nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. R.G. 79/2022, attualmente ancora pendente davanti al Tribunale di Enna, ha autorizzato i coniugi a vivere separati disponendo la prosecuzione del giudizio per la trattazione della causa.
Il resistente, ritualmente costituitosi in giudizio, mentre ha aderito alla domanda di divorzio, si è opposto alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, avanzando, invece, in via riconvenzionale una richiesta di contributo nei suoi confronti da determinarsi nella misura di € 1.000,00.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebratasi in data 12.06.2024, sono state sentite le parti ed è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza del 5.12.2024, dato atto che il presente procedimento è stato introdotto in assenza di una sentenza passata in giudicato di pronuncia della separazione giudiziale e prospettata alle parti l'inammissibilità della domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
Con conclusioni depositate il 12.12.2024 il pubblico ministero, rilevato che il presente giudizio difetta di uno dei requisiti di proponibilità di cui all'art. 3 n. 2 L. 898/70, essendo stato promosso in assenza di sentenza passata in giudicato che ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, ha chiesto al Tribunale di emettere i provvedimenti consequenziali.
All'udienza del 19.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi e la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
In particolare, alla predetta udienza, parte resistente ha precisato le conclusioni ribadendo l'eccezione di improponibilità ed inammissibilità della domanda in ragione dell'attuale pendenza del giudizio di separazione.
La domanda di parte ricorrente è inammissibile per i motivi di seguito esposti. Ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta da uno dei coniugi nei casi in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Ne consegue che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale e la protrazione della separazione ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale costituiscono i presupposti per ottenere la pronuncia di divorzio.
Ed invero, anche la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 3 della legge 898/1970, “nella parte in cui contempla la separazione dei coniugi quale causa di divorzio, prevede una fattispecie complessa, che include sia l'atto legittimante i coniugi a vivere separati (ossia il titolo della separazione), sia lo stato di separazione protratto per il tempo stabilito dalla legge. Cosicché devono essere respinti i ricorsi proposti prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunziato la separazione giudiziale, e prima che sia integralmente decorso il periodo di separazione previsto per legge (Cass.
1260/1999)” (cfr. Cass. n.36176/2021).
Nella specie, il giudizio di divorzio è stato introdotto in assenza di una pronuncia di separazione giudiziale (neppure parziale) passata in giudicato.
Ed invero il ricorrente, dopo avere dato atto della pendenza del giudizio di separazione giudiziale e della pronuncia da parte del presidente dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c., con la quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in ragione del tempo trascorso dalla predetta ordinanza.
Tuttavia il ricorrente, a sostegno della propria domanda, non ha indicato né tantomeno prodotto alcuna sentenza, neppure parziale, di pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto della natura e del valore della causa nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata, con esclusione della fase istruttoria non essendosi svolta istruttoria in senso stretto ed essendosi esaurita l'attività processuale alla prima udienza.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente decidendo:
- dichiara l'inammissibilità della domanda avanzata da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, che si liquidano in complessivi € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'1.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo