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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 14183/24 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 discussa all'udienza del
18.12.2024
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Milano Viale Bianca Maria n. 17, presso lo studio degli avvocati
Maurizio Falchi e Damiano Altrocchi che lo rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione.
attore
E
(C.F. e P. IVA in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del dott. elettivamente domiciliato in Monza CP_2
Via Italia n. 50, presso lo studio degli avvocati Filippo Carimati e
Stefano Cavallini che lo rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di costituzione.
convenuta
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE pagina 1 di 6 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie tutte del caso, rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione, così pronunciare: Nel merito: - accertare l'illegittimità,
l'illiceità e la gravità della segnalazione negativa presso
S.I.C./C.R. effettuata da parte di in CP_3 Controparte_1 violazione delle norme e dei principi di legge previsti in materia e, per l'effetto, dichiarare la controparte tenuta al risarcimento del danno come dettagliata in atto, condannandola al pagamento della somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria. In via subordinata: - valutare l'illegittimità e la gravità della segnalazione negativa presso R. effettuata da parte di CP_4 [...]
in violazione delle norme e dei principi di Controparte_5 legge previsti in materia e, per l'effetto, dichiarare la controparte tenuta al risarcimento del danno come dettagliata in atto, condannandola al pagamento dell'importo da liquidarsi in via equitativa.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale di Monza, contrariis reiectis, rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto con vittoria di compensi e spese del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1 chiedere che fosse accertata l'illegittimità delle segnalazioni del suo nominativo effettuate presso il da CP_6 Controparte_5
, e per l'effetto la convenuta fosse condannata al risarcimento
[...] dei danni causatigli.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva: che il sig. Pt_1 era titolare dei conti correnti n. 4000 e n. 4575 presso la
[...]
che in data 13.05.2020 accedeva al “finanziamento Controparte_5 covid” le cui rate venivano addebitate sul conto 4575 al giorno 13 di ogni mese;
che in data 13.03.2023 i conti correnti venivano pagina 2 di 6 sottoposti a pignoramento e pertanto non potevano più essere movimentati;
che, pertanto, l'attore eseguiva in data 05.05.2023 il bonifico relativo alla rata di aprile 2023 sull'IBAN indicatogli dalla Banca, con uno scostamento di 22 giorni dalla data di addebito, ma prima della scadenza del rateo successivo;
che pur CP_1 consapevole della problematica relativa al blocco dei conti, segnalava al CRIF il ritardo nel pagamento di due rate del finanziamento;
che il sig. in data 17.05.2023 provvedeva con Pt_1 due distinti bonifici saldare il dovuto, come richiesto dall'Istituto di credito, raccomandando la rettifica della precedente segnalazione negativa;
che tuttavia il 22.05.2023 l'attore riscontrava che nel SIC erano ancora registrati a suo nome Per_1
NON REGOLARIZZATI ALLA DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO“; che l'attore, non avendo per altro mai ricevuto alcun preavviso di segnalazione, in data 24.05.2023 diffidava la convenuta alla rettifica;
che, CP_3 solo successivamente all'invio della diffida, la tipologia di segnalazione mutava da “ritardi non regolarizzati” a
“REGOLARIZZAZIONE RITARDI”; che la condotta della causava al CP_3 sig. ingenti danni;
che infatti, a cause delle predette Pt_1 segnalazioni, lo stesso si vedeva rifiutare il rilascio di una carta di credito in data 24.05.2023 ed in data 04.07.2023 del mutuo necessario per acquistare l'appartamento in relazione al quale aveva sottoscritto un preliminare e versato la caparra di euro 5.000,00; che, inoltre, la segnalazione incideva sull' affidabilità finanziaria dell'attore al quale era precluso del tutto l'accesso al credito così da costringerlo a trasferirsi dall'Italia alla Svizzera.
costituendosi, chiedeva che le domande Controparte_1 avanzate dall'attore fossero rigettate, sostenendo in primo luogo di avere legittimamente segnalato il nominativo del sig. a causa Pt_1 dei ritardi nei pagamenti dei ratei del finanziamento.
La Banca convenuta affermava inoltre che non vi era prova della riconducibilità causale delle problematiche lamentate dall'attore alle segnalazioni dei ritardi nei pagamenti effettuate. pagina 3 di 6 Tanto premesso le domande avanzate in citazione non possono trovare accoglimento.
In primo luogo, deve rilevarsi come entrambe le segnalazioni contestate dall'attore riguardavano unicamente ritardi nei pagamenti delle rate, che erano effettivamente sussistenti, a partire dalla rata n. 10, con riferimento o all'intero importo, o a quanto dovuto a titolo di interessi di mora.
In particolare, risulta documentata la seguente scansione temporale allegata da parte convenuta: la rata del mutuo nr. 10 (doc. 2 parte convenuta), con scadenza al 13.03.2023 veniva pagata per cassa in data 21.03.2023 e l'importo versato non comprendeva l'importo della mora per euro 0,28 (doc.ti 4 – 5 e 5a parte convenuta).
La rata mutuo nr. 11 con scadenza 13.04.2023 (doc. 7 parte convenuta) di euro 466,47 veniva pagata con il bonifico pervenuto solo in data
08.05.2023 per l'importo di euro 466,47 (doc 3 parte attrice) residuando anche in tal caso l'importo per mora pari ad euro 0,88.
La chiariva inoltre il successivo andamento del finanziamento CP_3 nei seguenti termini, non contestati dall'attore: “La rata mutuo nr.
12 (doc. 8), con scadenza 13.05.2023 di euro 466,46, veniva pagata con il bonifico pervenuto dal cliente in data 19.05.2023 per l'importo di € 467,26 comprensivo la mora delle rate di marzo e aprile. Residuava però un importo per la mora della rata di maggio di
€ 0,21 che veniva addebitato sulla rata n. 21… La rata nr. 13, con scadenza 13.06.2023 di € 466,46, veniva addebitata, in due trance
(per l'importo di € 383,92 ed € 82,96), sul conto corrente unitamente alla mora della rata di maggio (€ 0,21) (doc.ti 10 e 11). A seguito della cancellazione del pignoramento e della istanza di liberazione del conto pignorato le rate dal luglio 2023 in avanti venivano correttamente addebitate sul conto corrente.”
Tanto premesso, poiché le segnalazioni riguardavano esclusivamente ritardi nei pagamenti, le stesse non dovevano essere precedute dalla pagina 4 di 6 valutazione da parte della della complessiva situazione CP_3 economica dell'attore. dimostrava inoltre di avere inviato i CP_1 preavvisi di segnalazione al CRIF ( documenti 6 9 parte convenuta)
Per quanto sopra, deve ritenersi che le segnalazioni effettuate dalla convenuta non siano illegittime. CP_3
Parte attrice non provava in ogni caso di aver subito, quale conseguenza della condotta di , i pregiudizi lamentati, per CP_1 altro del tutto sproporzionati rispetto alla natura della segnalazione, afferente meri ritardi e alla durata della stessa considerato che, per quanto affermato anche in citazione, nel luglio
2023 modificava i dati trasmessi. CP_1
In particolare, né il doc 13, privo anche di data, che consisterebbe nel diniego di della carta richiesta dall'attore, né il CP_7 doc 23, che attesta il rifiuto del mutuo da parte della medesima
, contengono alcun riferimento alla segnalazione di quale CP_3 CP_1 ragione della mancata concessione di quanto domandato dal sig.
. Pt_1
Men che meno può essere attribuita ad la risoluzione del CP_1 preliminare di compravendita sottoscritto dall'attore: la stessa dipendeva, infatti, dal mancato versamento da parte del sig. Pt_1 dell'importo di € 10.000,00 che avrebbe dovuto essere effettuato, ai sensi dell'art. 4 del compromesso e come precisato nella lettera della Iniziative Immobiliari (doc. 24 parte attrice), entro il
31.12.2022, ben prima delle segnalazioni per cui è causa.
Infine, inammissibili in quanto vertenti su circostanze generiche, valutative ed influenti risultavano i capitoli di prova articolati dall'attore del tutto inidonei a dimostrare che i pregiudizi economici e morali allegati in capo al sig. fossero Pt_1 conseguenza della condotta di . CP_1
Per le ragioni di cui sopra le domande avanzate in citazione non possono trovare accoglimento.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al dm 147/2022 ai valori medi salvo istruttoria al minimo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così dispone:
rigetta le domande avanzate da Parte_1
condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di liquidate in complessivi euro Controparte_1
6713,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;
Milano, 14.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 14183/24 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 discussa all'udienza del
18.12.2024
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Milano Viale Bianca Maria n. 17, presso lo studio degli avvocati
Maurizio Falchi e Damiano Altrocchi che lo rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione.
attore
E
(C.F. e P. IVA in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del dott. elettivamente domiciliato in Monza CP_2
Via Italia n. 50, presso lo studio degli avvocati Filippo Carimati e
Stefano Cavallini che lo rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di costituzione.
convenuta
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE pagina 1 di 6 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie tutte del caso, rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione, così pronunciare: Nel merito: - accertare l'illegittimità,
l'illiceità e la gravità della segnalazione negativa presso
S.I.C./C.R. effettuata da parte di in CP_3 Controparte_1 violazione delle norme e dei principi di legge previsti in materia e, per l'effetto, dichiarare la controparte tenuta al risarcimento del danno come dettagliata in atto, condannandola al pagamento della somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria. In via subordinata: - valutare l'illegittimità e la gravità della segnalazione negativa presso R. effettuata da parte di CP_4 [...]
in violazione delle norme e dei principi di Controparte_5 legge previsti in materia e, per l'effetto, dichiarare la controparte tenuta al risarcimento del danno come dettagliata in atto, condannandola al pagamento dell'importo da liquidarsi in via equitativa.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale di Monza, contrariis reiectis, rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto con vittoria di compensi e spese del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1 chiedere che fosse accertata l'illegittimità delle segnalazioni del suo nominativo effettuate presso il da CP_6 Controparte_5
, e per l'effetto la convenuta fosse condannata al risarcimento
[...] dei danni causatigli.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva: che il sig. Pt_1 era titolare dei conti correnti n. 4000 e n. 4575 presso la
[...]
che in data 13.05.2020 accedeva al “finanziamento Controparte_5 covid” le cui rate venivano addebitate sul conto 4575 al giorno 13 di ogni mese;
che in data 13.03.2023 i conti correnti venivano pagina 2 di 6 sottoposti a pignoramento e pertanto non potevano più essere movimentati;
che, pertanto, l'attore eseguiva in data 05.05.2023 il bonifico relativo alla rata di aprile 2023 sull'IBAN indicatogli dalla Banca, con uno scostamento di 22 giorni dalla data di addebito, ma prima della scadenza del rateo successivo;
che pur CP_1 consapevole della problematica relativa al blocco dei conti, segnalava al CRIF il ritardo nel pagamento di due rate del finanziamento;
che il sig. in data 17.05.2023 provvedeva con Pt_1 due distinti bonifici saldare il dovuto, come richiesto dall'Istituto di credito, raccomandando la rettifica della precedente segnalazione negativa;
che tuttavia il 22.05.2023 l'attore riscontrava che nel SIC erano ancora registrati a suo nome Per_1
NON REGOLARIZZATI ALLA DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO“; che l'attore, non avendo per altro mai ricevuto alcun preavviso di segnalazione, in data 24.05.2023 diffidava la convenuta alla rettifica;
che, CP_3 solo successivamente all'invio della diffida, la tipologia di segnalazione mutava da “ritardi non regolarizzati” a
“REGOLARIZZAZIONE RITARDI”; che la condotta della causava al CP_3 sig. ingenti danni;
che infatti, a cause delle predette Pt_1 segnalazioni, lo stesso si vedeva rifiutare il rilascio di una carta di credito in data 24.05.2023 ed in data 04.07.2023 del mutuo necessario per acquistare l'appartamento in relazione al quale aveva sottoscritto un preliminare e versato la caparra di euro 5.000,00; che, inoltre, la segnalazione incideva sull' affidabilità finanziaria dell'attore al quale era precluso del tutto l'accesso al credito così da costringerlo a trasferirsi dall'Italia alla Svizzera.
costituendosi, chiedeva che le domande Controparte_1 avanzate dall'attore fossero rigettate, sostenendo in primo luogo di avere legittimamente segnalato il nominativo del sig. a causa Pt_1 dei ritardi nei pagamenti dei ratei del finanziamento.
La Banca convenuta affermava inoltre che non vi era prova della riconducibilità causale delle problematiche lamentate dall'attore alle segnalazioni dei ritardi nei pagamenti effettuate. pagina 3 di 6 Tanto premesso le domande avanzate in citazione non possono trovare accoglimento.
In primo luogo, deve rilevarsi come entrambe le segnalazioni contestate dall'attore riguardavano unicamente ritardi nei pagamenti delle rate, che erano effettivamente sussistenti, a partire dalla rata n. 10, con riferimento o all'intero importo, o a quanto dovuto a titolo di interessi di mora.
In particolare, risulta documentata la seguente scansione temporale allegata da parte convenuta: la rata del mutuo nr. 10 (doc. 2 parte convenuta), con scadenza al 13.03.2023 veniva pagata per cassa in data 21.03.2023 e l'importo versato non comprendeva l'importo della mora per euro 0,28 (doc.ti 4 – 5 e 5a parte convenuta).
La rata mutuo nr. 11 con scadenza 13.04.2023 (doc. 7 parte convenuta) di euro 466,47 veniva pagata con il bonifico pervenuto solo in data
08.05.2023 per l'importo di euro 466,47 (doc 3 parte attrice) residuando anche in tal caso l'importo per mora pari ad euro 0,88.
La chiariva inoltre il successivo andamento del finanziamento CP_3 nei seguenti termini, non contestati dall'attore: “La rata mutuo nr.
12 (doc. 8), con scadenza 13.05.2023 di euro 466,46, veniva pagata con il bonifico pervenuto dal cliente in data 19.05.2023 per l'importo di € 467,26 comprensivo la mora delle rate di marzo e aprile. Residuava però un importo per la mora della rata di maggio di
€ 0,21 che veniva addebitato sulla rata n. 21… La rata nr. 13, con scadenza 13.06.2023 di € 466,46, veniva addebitata, in due trance
(per l'importo di € 383,92 ed € 82,96), sul conto corrente unitamente alla mora della rata di maggio (€ 0,21) (doc.ti 10 e 11). A seguito della cancellazione del pignoramento e della istanza di liberazione del conto pignorato le rate dal luglio 2023 in avanti venivano correttamente addebitate sul conto corrente.”
Tanto premesso, poiché le segnalazioni riguardavano esclusivamente ritardi nei pagamenti, le stesse non dovevano essere precedute dalla pagina 4 di 6 valutazione da parte della della complessiva situazione CP_3 economica dell'attore. dimostrava inoltre di avere inviato i CP_1 preavvisi di segnalazione al CRIF ( documenti 6 9 parte convenuta)
Per quanto sopra, deve ritenersi che le segnalazioni effettuate dalla convenuta non siano illegittime. CP_3
Parte attrice non provava in ogni caso di aver subito, quale conseguenza della condotta di , i pregiudizi lamentati, per CP_1 altro del tutto sproporzionati rispetto alla natura della segnalazione, afferente meri ritardi e alla durata della stessa considerato che, per quanto affermato anche in citazione, nel luglio
2023 modificava i dati trasmessi. CP_1
In particolare, né il doc 13, privo anche di data, che consisterebbe nel diniego di della carta richiesta dall'attore, né il CP_7 doc 23, che attesta il rifiuto del mutuo da parte della medesima
, contengono alcun riferimento alla segnalazione di quale CP_3 CP_1 ragione della mancata concessione di quanto domandato dal sig.
. Pt_1
Men che meno può essere attribuita ad la risoluzione del CP_1 preliminare di compravendita sottoscritto dall'attore: la stessa dipendeva, infatti, dal mancato versamento da parte del sig. Pt_1 dell'importo di € 10.000,00 che avrebbe dovuto essere effettuato, ai sensi dell'art. 4 del compromesso e come precisato nella lettera della Iniziative Immobiliari (doc. 24 parte attrice), entro il
31.12.2022, ben prima delle segnalazioni per cui è causa.
Infine, inammissibili in quanto vertenti su circostanze generiche, valutative ed influenti risultavano i capitoli di prova articolati dall'attore del tutto inidonei a dimostrare che i pregiudizi economici e morali allegati in capo al sig. fossero Pt_1 conseguenza della condotta di . CP_1
Per le ragioni di cui sopra le domande avanzate in citazione non possono trovare accoglimento.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al dm 147/2022 ai valori medi salvo istruttoria al minimo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così dispone:
rigetta le domande avanzate da Parte_1
condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di liquidate in complessivi euro Controparte_1
6713,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;
Milano, 14.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
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