Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.2.2025 , nella causa iscritta al n. 4500 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Carmen Gerarda Vetrone ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Raffaele
Calabria n.22 giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Benevento rappresentato e difeso dall'avv. to Tommaso Parisi giusta procura generale alle liti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CP_ La ricorrente identificata in epigrafe premesso che l' ha notificato un provvedimento di indebito con il quale ha richiesto la restituzione di €9.258,38; che il provvedimento è nullo in quanto non si comprende la motivazione;
; ha chiesto di revocare la richiesta di restituzione dell'importo di €9.258,38.
CP_ L' costituitosi con memoria depositata il 3.2.2025 ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione..
Nel presente procedimento parte ricorrente ha impugnato l' avviso di pagamento relativo all' indebito n.19320495.
CP_ Nel costituirsi l' ha chiarito che l'avviso di pagamento si riferisce alla richiesta di restituzione dei ratei del Reddito di Cittadinanza percepiti nel periodo giugno 22-novembre
2023 .
È evidente che la parte ha depositato solo una pagina dell'integrale documento notificato CP_ dall' (documento depositato nella sua versione integrale dall' ). CP_1
Infatti le ragioni dell'operata revoca del reddito di Cittadinanza per l'anno 2022-2023 sono ben esplicate nella prima pagina del documento ove si legge “Accertata non veridicita' del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013”.
Quanto all'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento di revoca, si osserva che lo stesso contiene una sia pur succinta esposizione delle ragioni che lo hanno determinato, sufficiente a consentirne una piena comprensione .
*
Nel merito ritiene il Tribunale di dover richiamare l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, cui si presta adesione, circa il riparto degli oneri di allegazione e di prova in fattispecie analoghe alla presente.La Suprema Corte ha, invero, statuito con decisioni a sezione unite che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). La sezione lavoro della Corte ha, ulteriormente, precisato che “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma CP_1
2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” ( Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011) e che
“L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista CP_1 dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass Sez. L, Sentenza n. 953 del
24/01/2012).
* CP_ Nel merito, l' ha accertato che alla data di presentazione delle DSU prot. INPS-ISEE-
2022-00766949I-00 del 10/01/2022 ISEE-2023-0769441N-00 del 10.1.2023 il nucleo presente nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) era in realtà composto fin dal 17.11.2020 dalla ricorrente e dalla figlia e non solo dalla ricorrente Persona_1 come invece dichiarato nella domanda.
L'art. 7, 1° comma del d.l. 4/2019 dispone che “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. […] 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. […]6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del
Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”.
CP_ Ebbene, l' ha agito ai sensi del 6° comma dell'art. 7 cit. che prevede che l'amministrazione erogante dichiari la decadenza dal beneficio nel caso di dichiarazione mendace in sede di DSU
Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di reddito di cittadinanza spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per fruirne.
Ai sensi dell'art. 2 del d.l. 28.01.2019, n. 4, il reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali (fra cui, in primis, un valore dell'ISEE inferiore alla soglia ivi indicata) e patrimoniali ivi indicati, e la sua fruizione è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui all'art. 4, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. La domanda è presentata con le modalità stabilite dall'art. 5 del d.l. e, per quanto riguarda le informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall' (art. 5, comma 1). CP_1 Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente nulla ha dedotto né provato in ordine ai requisiti CP_ per potere beneficiare del reddito di cittadinanza. Nemmeno dopo la costituzione dell' la parte è comparsa per controdedurre e contestare quanto accertato dall' . CP_1
Ne consegue che deve essere dichiara la manifesta infondatezza del ricorso in quanto la parte era ben consapevole delle ragioni sottese alla revoca del reddito di cittadinanza e non ha nemmeno tentato in tale sede di allegare la sussistenza dei requisiti per potere beneficiare del reddito di cittadinanza.
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Le spese seguono la soccombenza in assenza di dichiarazione ex art 152 disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. rigetta il ricorso in quanto manifestamente infondato;
2. condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in
€1.865,00 oltr spese generali, iva e cpa;
Benevento, 24.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Adriana Mari