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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 266/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTAZZI COSIMO, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Surbo - Via Giuseppe Codacci Pisanelli 23 73010 Surbo LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400015407000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2157/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo evidenziata in epigrafe emessa dall'AdE-R a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale n. 5920230022264269000, portante un credito del Comune di Surbo di €. 720,33 inerente la tassa TARES per l'anno 2013.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si sono costituiti entrambe gli enti convenuti: l'AdE-R ha documentato la rituale notifica della presupposta cartella esattoriale, in data 12/01/2024, direttamente nelle mani del destinatario, ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt 19, comma 3 e 21 del d.lgs n 546/92; il Comune di Surbo ha documentato la rituale notifica, a mezzo posta, del prodromico avviso di accertamento in data 24/12/2018, nonché l'accoglimento dell'istanza di una richiesta di rateizzazione presentata ad AdE-
R in data 06/12/2024 dallo stesso contribuente, con identificativo 349757.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli enti convenuti hanno documentato la rituale notifica sia del presupposto avviso di accertamento, sia della cartella esattoriale, ritualmente notificata entro il termine di decadenza e prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini disposti a causa della pandemia da Covid 19, pacificamente applicabile al caso di specie. Dunque non si è verificata alcuna prescrizione del credito.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.
Spese compensate
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTAZZI COSIMO, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Surbo - Via Giuseppe Codacci Pisanelli 23 73010 Surbo LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400015407000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2157/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo evidenziata in epigrafe emessa dall'AdE-R a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale n. 5920230022264269000, portante un credito del Comune di Surbo di €. 720,33 inerente la tassa TARES per l'anno 2013.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si sono costituiti entrambe gli enti convenuti: l'AdE-R ha documentato la rituale notifica della presupposta cartella esattoriale, in data 12/01/2024, direttamente nelle mani del destinatario, ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt 19, comma 3 e 21 del d.lgs n 546/92; il Comune di Surbo ha documentato la rituale notifica, a mezzo posta, del prodromico avviso di accertamento in data 24/12/2018, nonché l'accoglimento dell'istanza di una richiesta di rateizzazione presentata ad AdE-
R in data 06/12/2024 dallo stesso contribuente, con identificativo 349757.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli enti convenuti hanno documentato la rituale notifica sia del presupposto avviso di accertamento, sia della cartella esattoriale, ritualmente notificata entro il termine di decadenza e prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini disposti a causa della pandemia da Covid 19, pacificamente applicabile al caso di specie. Dunque non si è verificata alcuna prescrizione del credito.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.
Spese compensate
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.