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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/11/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2906 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Teresa Napoli, con la quale è elettivamente domiciliata in
Bovalino (RC) via Rosa n. 9 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Patrizia Sanguineti, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Viale Calabria n. 82 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/09/2025, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 18/10/2024, ha presentato ricorso per A.T.P. al fine di ottenere la conferma dell'assegno ordinario di invalidità; 2
- che il CTU non l'ha riconosciuta meritevole del beneficio richiesto;
- che il consulente non ha valutato in maniera adeguata le patologie di cui
è affetta, né l'incidenza delle stesse sul complesso del quadro invalidante, ai fini della determinazione della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in attività compatibili con le sue attitudini personali, considerando la professione esercitata;
- che soffre di continui dolori al tratto lombare, con sensazione di costrizione, cedimenti e persistenti sciatalgie, che impongono l'assunzione di posture particolari, come stare in piedi o sdraiata in posizione fetale e il ricorso costante a terapia antinfiammatoria;
- che le ulteriori menomazioni osteoarticolari documentate le impediscono di svolgere pienamente l'attività lavorativa;
- che la grave patologia psichiatrica sofferta determina continui cambiamenti d'umore, che inibiscono gli atti quotidiani della vita e l'attività lavorativa;
- che, nella valutazione del CTU, tutto ciò non è stato considerato, in particolare per quanto riguarda l'attività effettivamente svolta in relazione alle morbosità invalidanti accertate.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito accertare e dichiarare - previa CTU – lo status della ricorrente di invalido, in quanto affetta da infermità tali da determinare una permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali, con diritto ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità a carico dell' con decorrenza dal primo mese CP_1
successivo alla data della presentazione della domanda in via amministrativa;
in via subordinata, salvo gravame, dalla data di insorgenza che sarà determinata in sede di CTU;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore.”. 3
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
richiamando le conclusioni peritali e concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Giova premettere che l'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1
L. 222/1984, spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in maniera permanente a meno di un terzo.
Il legislatore, dunque, richiede non solo la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, ma anche in occupazioni confacenti ad attitudini dell'istante.
Nel caso di specie, non è contestata la sussistenza dei requisiti relativi al periodo minimo di anzianità contributiva, dal momento che la domanda è stata respinta soltanto per la non sussistenza della riduzione della capacità lavorativa per più di due terzi.
Pertanto, il contrasto tra le parti si riduce alla persistenza del requisito sanitario, negata dall in sede di conferma e non riconosciuta dal C.T.U. CP_1
nominato nel corso del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
Orbene, nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, essendosi limitata parte ricorrente ad eccepire genericamente che il quadro patologico (e l'incidenza dello stesso sulla riduzione della capacità lavorativa concreta) non è stato adeguatamente valutato, invocando, quale unica attività svolta dalla ricorrente, quella di bracciante agricola. 4
A fronte delle generiche censure avanzate da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, dandone contezza e specificando l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Ed invero, è emerso dall'anamnesi (e si evince anche dall'esame dell'estratto contributivo) che la ricorrente svolge la professione di parrucchiera e che solo saltuariamente ha svolto l'attività di bracciante agricola, invocata nel ricorso introduttivo al presente giudizio.
Inoltre il CTU, dando contezza del quadro patologico riscontrato anche alla luce della documentazione in atti, oltre che di un attento esame obiettivo, ha riscontrato le seguenti patologie: “Spondilalgie- vertigini, Sindrome ansioso- depressiva, Fibroadenoma mammario dx”, le quali non hanno un'incidenza significativa sull'attività di parrucchiera e che, in ogni caso, in difetto di evidenze di segno contrario, non appaiono idonee ad incidere sulla capacità lavorativa concreta, riducendola a meno di un terzo, anche prendendo in considerazione l'attività di bracciante agricola.
Al contrario, la patologia psichica, invocata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo al presente giudizio, potrebbe anche trarre giovamento dallo svolgimento di un'attività manuale e all'aria aperta.
Inoltre, come evidenziato dal CTU e come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente ha superato la malattia oncologica che l'aveva colpita.
Non corrisponde al vero la dedotta circostanza secondo cui il CTU non avrebbe tenuto in considerazione patologie documentate, in quanto tutte le patologie sono state considerate dal CTU. 5
In ogni caso il CTU, previo attento esame obiettivo, si è soffermato particolarmente sull'incidenza dell'attuale quadro patologico sull'attività lavorativa in concreto svolta dalla ricorrente.
Infatti, ciò che rilava ai fini del riconoscimento della prestazione per cui è causa non è tanto la sussistenza di determinate patologie, ma l'incidenza delle stesse sulla capacità lavorativa in attività confacenti con le attitudini dell'istante.
Pertanto, la consulenza tecnica espletata in prime cure è esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto della incidenza concreta di tutte le patologie.
Nondimeno, le generiche critiche del ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento, in relazione all'incidenza sulla capacità lavorativa specifica, rispetto al momento della visita peritale.
Infatti, nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, prodotta in questo grado di giudizio, è in grado di mutare il quadro esaminato dal primo consulente, oppure capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni rispetto al momento della visita peritale.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche contenute nel ricorso introduttivo siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Infatti, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione 6
rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Infatti, la semplice affermazione che il consulente non abbia adeguatamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente non costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte).
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e che non si traduce in una critica al suo operato che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c..
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M.
7
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 2906/2025, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 20/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2906 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Teresa Napoli, con la quale è elettivamente domiciliata in
Bovalino (RC) via Rosa n. 9 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Patrizia Sanguineti, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Viale Calabria n. 82 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/09/2025, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 18/10/2024, ha presentato ricorso per A.T.P. al fine di ottenere la conferma dell'assegno ordinario di invalidità; 2
- che il CTU non l'ha riconosciuta meritevole del beneficio richiesto;
- che il consulente non ha valutato in maniera adeguata le patologie di cui
è affetta, né l'incidenza delle stesse sul complesso del quadro invalidante, ai fini della determinazione della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in attività compatibili con le sue attitudini personali, considerando la professione esercitata;
- che soffre di continui dolori al tratto lombare, con sensazione di costrizione, cedimenti e persistenti sciatalgie, che impongono l'assunzione di posture particolari, come stare in piedi o sdraiata in posizione fetale e il ricorso costante a terapia antinfiammatoria;
- che le ulteriori menomazioni osteoarticolari documentate le impediscono di svolgere pienamente l'attività lavorativa;
- che la grave patologia psichiatrica sofferta determina continui cambiamenti d'umore, che inibiscono gli atti quotidiani della vita e l'attività lavorativa;
- che, nella valutazione del CTU, tutto ciò non è stato considerato, in particolare per quanto riguarda l'attività effettivamente svolta in relazione alle morbosità invalidanti accertate.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito accertare e dichiarare - previa CTU – lo status della ricorrente di invalido, in quanto affetta da infermità tali da determinare una permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali, con diritto ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità a carico dell' con decorrenza dal primo mese CP_1
successivo alla data della presentazione della domanda in via amministrativa;
in via subordinata, salvo gravame, dalla data di insorgenza che sarà determinata in sede di CTU;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore.”. 3
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
richiamando le conclusioni peritali e concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Giova premettere che l'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1
L. 222/1984, spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in maniera permanente a meno di un terzo.
Il legislatore, dunque, richiede non solo la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, ma anche in occupazioni confacenti ad attitudini dell'istante.
Nel caso di specie, non è contestata la sussistenza dei requisiti relativi al periodo minimo di anzianità contributiva, dal momento che la domanda è stata respinta soltanto per la non sussistenza della riduzione della capacità lavorativa per più di due terzi.
Pertanto, il contrasto tra le parti si riduce alla persistenza del requisito sanitario, negata dall in sede di conferma e non riconosciuta dal C.T.U. CP_1
nominato nel corso del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
Orbene, nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, essendosi limitata parte ricorrente ad eccepire genericamente che il quadro patologico (e l'incidenza dello stesso sulla riduzione della capacità lavorativa concreta) non è stato adeguatamente valutato, invocando, quale unica attività svolta dalla ricorrente, quella di bracciante agricola. 4
A fronte delle generiche censure avanzate da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, dandone contezza e specificando l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Ed invero, è emerso dall'anamnesi (e si evince anche dall'esame dell'estratto contributivo) che la ricorrente svolge la professione di parrucchiera e che solo saltuariamente ha svolto l'attività di bracciante agricola, invocata nel ricorso introduttivo al presente giudizio.
Inoltre il CTU, dando contezza del quadro patologico riscontrato anche alla luce della documentazione in atti, oltre che di un attento esame obiettivo, ha riscontrato le seguenti patologie: “Spondilalgie- vertigini, Sindrome ansioso- depressiva, Fibroadenoma mammario dx”, le quali non hanno un'incidenza significativa sull'attività di parrucchiera e che, in ogni caso, in difetto di evidenze di segno contrario, non appaiono idonee ad incidere sulla capacità lavorativa concreta, riducendola a meno di un terzo, anche prendendo in considerazione l'attività di bracciante agricola.
Al contrario, la patologia psichica, invocata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo al presente giudizio, potrebbe anche trarre giovamento dallo svolgimento di un'attività manuale e all'aria aperta.
Inoltre, come evidenziato dal CTU e come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente ha superato la malattia oncologica che l'aveva colpita.
Non corrisponde al vero la dedotta circostanza secondo cui il CTU non avrebbe tenuto in considerazione patologie documentate, in quanto tutte le patologie sono state considerate dal CTU. 5
In ogni caso il CTU, previo attento esame obiettivo, si è soffermato particolarmente sull'incidenza dell'attuale quadro patologico sull'attività lavorativa in concreto svolta dalla ricorrente.
Infatti, ciò che rilava ai fini del riconoscimento della prestazione per cui è causa non è tanto la sussistenza di determinate patologie, ma l'incidenza delle stesse sulla capacità lavorativa in attività confacenti con le attitudini dell'istante.
Pertanto, la consulenza tecnica espletata in prime cure è esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto della incidenza concreta di tutte le patologie.
Nondimeno, le generiche critiche del ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento, in relazione all'incidenza sulla capacità lavorativa specifica, rispetto al momento della visita peritale.
Infatti, nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, prodotta in questo grado di giudizio, è in grado di mutare il quadro esaminato dal primo consulente, oppure capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni rispetto al momento della visita peritale.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche contenute nel ricorso introduttivo siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Infatti, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione 6
rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Infatti, la semplice affermazione che il consulente non abbia adeguatamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente non costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte).
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e che non si traduce in una critica al suo operato che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c..
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M.
7
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 2906/2025, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 20/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci