Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1302
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

    Il Tribunale ha ritenuto provati gli elementi di subordinazione quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, la ricezione di direttive, la misura fissa del compenso, la presenza in sede con orario definito, la necessità di concordare ferie e giustificare assenze, accertando la natura subordinata del rapporto.

  • Accolto
    Assenza di motivazione nel recesso

    Il Tribunale ha accolto la domanda poiché nella lettera di recesso non è indicata alcuna motivazione e la società resistente, assumendo la natura autonoma del rapporto, non ha dedotto la sussistenza di giusta causa o giustificato motivo.

  • Rigettato
    Licenziamento illegittimo

    Il Tribunale ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro, condannando la società al pagamento di un'indennità risarcitoria, a causa del mancato raggiungimento dei requisiti dimensionali da parte della società resistente, che esclude l'applicabilità della reintegrazione.

  • Rigettato
    Licenziamento illegittimo

    Il Tribunale ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro, condannando la società al pagamento di un'indennità risarcitoria, a causa del mancato raggiungimento dei requisiti dimensionali da parte della società resistente, che esclude l'applicabilità della reintegrazione.

  • Accolto
    Licenziamento illegittimo e applicabilità tutela risarcitoria

    Il Tribunale ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro e condannato la società al pagamento di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione, oltre interessi e rivalutazione, in applicazione dell'art. 9 D.l.vo n. 23/15, data la mancanza dei requisiti dimensionali.

  • Rigettato
    Differenze retributive per inquadramento

    La domanda è stata assorbita dall'accoglimento della domanda relativa all'estinzione del rapporto con pagamento di indennità risarcitoria, in quanto il ricorrente ha svolto tale domanda presupponendo un'illegittimità del licenziamento con tutela reintegratoria, non applicabile nel caso di specie.

  • Accolto
    Indennità TFR

    Il Tribunale ha condannato la società al pagamento del TFR, pari a € 5.286,53, non contestato, oltre interessi e rivalutazione.

  • Rigettato
    Indennità sostitutiva ferie e permessi

    La domanda è stata rigettata poiché il ricorrente non ha fornito prova di quanto dovutogli eccedente quanto già pagato, e la resistente ha contestato tale richiesta.

  • Rigettato
    Indennità sostitutiva del preavviso

    La domanda è stata rigettata poiché il ricorrente non ha fornito prova di quanto dovutogli eccedente quanto già pagato, e la resistente ha contestato tale richiesta.

  • Accolto
    Regolarizzazione contributiva

    Il Tribunale ha condannato la resistente alla regolarizzazione contributiva in conseguenza dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro.

  • Rigettato
    Indennità sostitutiva buoni pasto

    La domanda è stata rigettata poiché il ricorrente non ha offerto prova del diritto a tali buoni nel caso di rapporto di lavoro subordinato.

  • Rigettato
    Pagamento fattura

    La domanda è stata rigettata poiché il Tribunale ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro.

  • Rigettato
    Vizio di forma del recesso

    Il Tribunale ha rigettato la domanda poiché la società ha prodotto l'atto scritto di recesso e vi sono testimonianze che confermano la comunicazione scritta, escludendo l'intimazione orale.

  • Rigettato
    Motivo ritorsivo del licenziamento

    Il Tribunale ha rigettato la domanda poiché dagli atti non emerge alcun sentimento di vendetta o rappresaglia e la conversazione registrata evidenzia una valutazione delle modalità di svolgimento della prestazione, non un intento ritorsivo esclusivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1302
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 1302
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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