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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/10/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 3126/2025 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. GULINO GIOVANNI
− Domicilio: Via Lago Grande n. 100 98156 Messina presso lo studio dell'Avv. Giovanni Gulino
PARTE CONVENUTA
(C.F.: CP_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. DALLA VECCHIA CARLO
− Domicilio: VIA AUDINOT 9 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Carlo Dalla Vecchia
Decisa a Bologna il 14/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“1. In via preliminare, voglia dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice competente, per tale indicandosi il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
2. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato invito alla stipula della negoziazione assistita;
3. Nel merito, ammettere nel rito ed accogliere nel merito la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, con qualsivoglia statuizione, il D.I. n. 253/2025 del 27/01/2025,
1 emesso in data 27.01.2025, depositato in pari data, dal Tribunale Civile di Bologna, per i motivi tutti esposti;
4 Ritenere, accertare e dichiarare che la è Controparte_2 creditrice nei confronti della dell'importo complessivo di € 9.991,80, oltre Controparte_1 interessi dal dovuto al soddisfo;
5. Per l'effetto, condannare parte opposta alla restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notificato in uno all'atto di precetto pari a euro 33.141,33, oltre interessi legali dal giorno del pagamento sino all'effettiva restituzione;
6. Per l'effetto, condannare la Controparte_1 a pagare alla l'importo di € 9.991,80 oltre interessi ed accessori Controparte_2 di legge dal dovuto al soddisfo;
6. Nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell'opponente alla compensazione dell'importo di € 9.991,80 sostenuto per la locazione temporanea di una gru sostitutiva, con il credito vantato dalla società opposta e rideterminare l'importo eventualmente dovuto, anche previa verifica della correttezza delle somme richieste in esito alle conclusioni della disponenda ctu”
Parte Convenuta:
“Nel merito: - In via principale: respingere tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e statuizione;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi accoglimento anche parziale delle avverse istanze, accertare il credito di CP_1 nei confronti di e, per l'effetto, condannare quest'ultima al
[...] Controparte_3 pagamento dell'importo che risulterà dall'istruttoria”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
si oppone al decreto n. 253/2025 con cui il Tribunale di Bologna le ha CP_2 ingiunto di pagare a euro 29.688,34 oltre interessi e spese a titolo di CP_1 corrispettivo per interventi di manutenzione del 22.05.2024 e 25.05.2024 - sulla gru Potain MC58 oggetto di contratto di nolo a freddo del 21 marzo 2024.
L'opponente eccepisce:
1) l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
2) che gli oneri di manutenzione erano a carico di CP_1
Allega di aver sostenuto costi per euro 9.991,80 per sopperire all'impossibilità di utilizzo della gru.
Pertanto, chiede che sia dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Bologna e CP_2 nel merito la revoca del decreto ingiuntivo.
2 a sostegno della propria pretesa, allega che “il rapporto contrattuale è CP_1 regolato, tra l'altro, anche dall'art. 1588 c.c. che, come noto, pone a carico del conduttore i danni per la perdita o il deterioramento del bene locato avvenuti durante la locazione”.
Eccepisce il difetto di prova del controcredito.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione e della domanda CP_1 riconvenzionale.
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti. La produzione richiesta in data 7 ottobre 2025 sarebbe, al limite, funzionale alla
“valutazione del comportamento processuale di controparte”, ma non al merito della causa, né da tale comportamento processuale si potrebbero trarre argomenti di prova.
3.
Sussiste la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 20 cpc (obbligazione pecuniaria determinata o determinabile in forza di titolo contrattuale). La clausola contrattuale sulla competenza del Tribunale di Barcellona PG non si esprime in termini di esclusività.
4.
Premesso che il decreto ingiuntivo deve essere revocato per il fatto estintivo dell'avvenuto pagamento e che la negoziazione assistita non è prevista per i giudizi di opposizione, la domanda di ripetizione di parte opponente è infondata.
Il Tribunale osserva che, a detta della stessa opponente, “gli sbalzi di tensione che hanno causato il malfunzionamento della gru non possono che essere considerati causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., in quanto imprevedibili e non evitabili dall'opponente”.
Non si tratta dunque di un profilo rientrante nel concetto di manutenzione (connesso cioè alla fisiologica obsolescenza del bene), ma di un malfunzionamento, le cui cause non solo rientravano nell'onere probatorio di per il principio di vicinanza della prova, CP_2 ma risultano anche dovuti, proprio in base alla prospettazione dell'opponente, a un fattore esterno al bene locato, cioè a sbalzi di tensione per via dei “picchi di potenza utilizzati dalla raffineria” (capitolo di prova testimoniale d) , con ciò rendendo CP_2 superfluo il contenuto del capitolo di prova testimoniale a) di parte opponente.
Che ciò rientrasse nel “fortuito” avrebbe dovuto essere dimostrato da tenuto CP_2 conto che senz'altro nei suoi confronti era applicabile l'art. 1587 cc circa l'obbligo di diligenza nel servirsi della cosa per l'uso determinato in contratto.
Anche a seguire la tesi di tuttavia, parte opposta aveva diritto di essere CP_2 remunerata, in quanto ascrivere al fortuito l'inosservanza dell'obbligo di servirsi della cosa secondo l'uso stabilito potrebbe, al limite, sottrarre la parte conduttrice 3 all'esposizione ai rimedi di natura contrattuale (risoluzione, risarcimento), ma non alla remunerazione degli interventi (da chiunque compiuti, quindi anche dal locatore) per riparare il bene locato.
5.
La domanda riconvenzionale è infondata sia perché i costi sostenuti, alla luce di quanto sopra esposto, non sono dipesi da vizi del bene locato dipendenti dalla parte locatrice, sia perché, in ogni caso, è privo di riscontro istruttorio il collegamento tra il bonifico di cui al doc. 8 e i fatti per cui è causa (non sono state formulate istanze istruttorie sul punto.
6.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 253/2025 del Tribunale di Bologna;
2) rigetta la domanda di ripetizione;
3) rigetta la domanda riconvenzionale;
4) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro CP_2 CP_1
6.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 13/10/2025
Il giudice
PA SA
4
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 3126/2025 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. GULINO GIOVANNI
− Domicilio: Via Lago Grande n. 100 98156 Messina presso lo studio dell'Avv. Giovanni Gulino
PARTE CONVENUTA
(C.F.: CP_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. DALLA VECCHIA CARLO
− Domicilio: VIA AUDINOT 9 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Carlo Dalla Vecchia
Decisa a Bologna il 14/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“1. In via preliminare, voglia dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice competente, per tale indicandosi il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
2. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato invito alla stipula della negoziazione assistita;
3. Nel merito, ammettere nel rito ed accogliere nel merito la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, con qualsivoglia statuizione, il D.I. n. 253/2025 del 27/01/2025,
1 emesso in data 27.01.2025, depositato in pari data, dal Tribunale Civile di Bologna, per i motivi tutti esposti;
4 Ritenere, accertare e dichiarare che la è Controparte_2 creditrice nei confronti della dell'importo complessivo di € 9.991,80, oltre Controparte_1 interessi dal dovuto al soddisfo;
5. Per l'effetto, condannare parte opposta alla restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notificato in uno all'atto di precetto pari a euro 33.141,33, oltre interessi legali dal giorno del pagamento sino all'effettiva restituzione;
6. Per l'effetto, condannare la Controparte_1 a pagare alla l'importo di € 9.991,80 oltre interessi ed accessori Controparte_2 di legge dal dovuto al soddisfo;
6. Nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell'opponente alla compensazione dell'importo di € 9.991,80 sostenuto per la locazione temporanea di una gru sostitutiva, con il credito vantato dalla società opposta e rideterminare l'importo eventualmente dovuto, anche previa verifica della correttezza delle somme richieste in esito alle conclusioni della disponenda ctu”
Parte Convenuta:
“Nel merito: - In via principale: respingere tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e statuizione;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi accoglimento anche parziale delle avverse istanze, accertare il credito di CP_1 nei confronti di e, per l'effetto, condannare quest'ultima al
[...] Controparte_3 pagamento dell'importo che risulterà dall'istruttoria”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
si oppone al decreto n. 253/2025 con cui il Tribunale di Bologna le ha CP_2 ingiunto di pagare a euro 29.688,34 oltre interessi e spese a titolo di CP_1 corrispettivo per interventi di manutenzione del 22.05.2024 e 25.05.2024 - sulla gru Potain MC58 oggetto di contratto di nolo a freddo del 21 marzo 2024.
L'opponente eccepisce:
1) l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
2) che gli oneri di manutenzione erano a carico di CP_1
Allega di aver sostenuto costi per euro 9.991,80 per sopperire all'impossibilità di utilizzo della gru.
Pertanto, chiede che sia dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Bologna e CP_2 nel merito la revoca del decreto ingiuntivo.
2 a sostegno della propria pretesa, allega che “il rapporto contrattuale è CP_1 regolato, tra l'altro, anche dall'art. 1588 c.c. che, come noto, pone a carico del conduttore i danni per la perdita o il deterioramento del bene locato avvenuti durante la locazione”.
Eccepisce il difetto di prova del controcredito.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione e della domanda CP_1 riconvenzionale.
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti. La produzione richiesta in data 7 ottobre 2025 sarebbe, al limite, funzionale alla
“valutazione del comportamento processuale di controparte”, ma non al merito della causa, né da tale comportamento processuale si potrebbero trarre argomenti di prova.
3.
Sussiste la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 20 cpc (obbligazione pecuniaria determinata o determinabile in forza di titolo contrattuale). La clausola contrattuale sulla competenza del Tribunale di Barcellona PG non si esprime in termini di esclusività.
4.
Premesso che il decreto ingiuntivo deve essere revocato per il fatto estintivo dell'avvenuto pagamento e che la negoziazione assistita non è prevista per i giudizi di opposizione, la domanda di ripetizione di parte opponente è infondata.
Il Tribunale osserva che, a detta della stessa opponente, “gli sbalzi di tensione che hanno causato il malfunzionamento della gru non possono che essere considerati causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., in quanto imprevedibili e non evitabili dall'opponente”.
Non si tratta dunque di un profilo rientrante nel concetto di manutenzione (connesso cioè alla fisiologica obsolescenza del bene), ma di un malfunzionamento, le cui cause non solo rientravano nell'onere probatorio di per il principio di vicinanza della prova, CP_2 ma risultano anche dovuti, proprio in base alla prospettazione dell'opponente, a un fattore esterno al bene locato, cioè a sbalzi di tensione per via dei “picchi di potenza utilizzati dalla raffineria” (capitolo di prova testimoniale d) , con ciò rendendo CP_2 superfluo il contenuto del capitolo di prova testimoniale a) di parte opponente.
Che ciò rientrasse nel “fortuito” avrebbe dovuto essere dimostrato da tenuto CP_2 conto che senz'altro nei suoi confronti era applicabile l'art. 1587 cc circa l'obbligo di diligenza nel servirsi della cosa per l'uso determinato in contratto.
Anche a seguire la tesi di tuttavia, parte opposta aveva diritto di essere CP_2 remunerata, in quanto ascrivere al fortuito l'inosservanza dell'obbligo di servirsi della cosa secondo l'uso stabilito potrebbe, al limite, sottrarre la parte conduttrice 3 all'esposizione ai rimedi di natura contrattuale (risoluzione, risarcimento), ma non alla remunerazione degli interventi (da chiunque compiuti, quindi anche dal locatore) per riparare il bene locato.
5.
La domanda riconvenzionale è infondata sia perché i costi sostenuti, alla luce di quanto sopra esposto, non sono dipesi da vizi del bene locato dipendenti dalla parte locatrice, sia perché, in ogni caso, è privo di riscontro istruttorio il collegamento tra il bonifico di cui al doc. 8 e i fatti per cui è causa (non sono state formulate istanze istruttorie sul punto.
6.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 253/2025 del Tribunale di Bologna;
2) rigetta la domanda di ripetizione;
3) rigetta la domanda riconvenzionale;
4) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro CP_2 CP_1
6.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 13/10/2025
Il giudice
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