Articolo 11 della Legge 19 luglio 1961, n. 1012
Articolo 10Articolo 12
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24 ottobre 1961
Art. 11.
E' confermata l'istituzione nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena nel Territorio di Trieste del contingente dei posti di ruolo speciale transitorio, disposta con effetto dal 1 ottobre 1958 dal Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, sulla base della situazione di fatto esistente alla predetta data, con i criteri dell' articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128 , e, per gli insegnamenti conferiti per incarico, con i criteri stabiliti dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405 .
Con decreti del Ministro per la pubblica istruzione saranno altresi' confermate le graduatorie di merito, distinte per insegnamento nonche' le nomine per i posti di ruolo speciale transitorio di cui trattasi, conferite dallo stesso Commissario generale del Governo al personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie in lingua slovena del Territorio di Trieste, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 13 marzo 1958, numero 248 .
Entrata in vigore il 24 ottobre 1961