CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1208/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. M. RA FE Presidente
Dott. TO TE Consigliere rel.
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 22.4.2025 da
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e legale rappresentante pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Francesco De
[...]
Marini, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via E. Visconti Venosta 7; appellante
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. Francesco Cordova, con elezione di domicilio presso il domicilio digitale dello stesso difensore;
appellato
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma TE d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in integrale e completa riforma della sentenza n. 2577/2024, emessa nel giudizio di primo grado R.G. n. 8930/2022 e pubblicata in data 28 ottobre 2024 dal Tribunale di Monza, in persona del Giudice dott. Andrea
Canepa, non notificata, previa declaratoria di inammissibilità e/o rigetto di tutte le domande ed eccezioni proposte da odierna appellata, eventualmente Controparte_1
ripresentate in sede di appello incidentale, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dal deducente che qui si riportano e così giudicare: Pt_1
Nel merito
In via principale
- accertare e dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande formulate in primo grado da per tutte le motivazioni dedotte in fatto e in Controparte_1 diritto e per l'effetto
- rigettare le domande formulate in primo grado da Controparte_1
[...]
Sempre in via principale,
- anche previo, se del caso, accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 contratto di locazione fra il e la dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al Pt_1
363/3, dichiarare legittimo, per le ragioni esposte in atti, l'atto del denominato Parte_1
“AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO E DIFFIDA AD ADEMPIERE” notificato in data
02.09.2022, dichiarando integralmente fondata e legittima la pretesa impositiva del Parte_1
, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, per le ragioni dedotte in narrativa, e per
[...]
l'effetto con condanna di in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del dell'importo di Euro Parte_1
60.000,00 a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al canone dovuto per i periodi 1/12/2019-30/11/2020, 1/12/2020-30/11/2021, 1/12/2021-30/11/2022, più l'aggiornamento
ISTAT, o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso, giusto contratto di locazione del 3 dicembre 2009 depositato in atti fra il e la dante causa Pt_1 dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n. 363/3, e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c.;
- anche in via alternativa alla domanda che precede ed anche previo, se del caso, accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di in Controparte_1
2 persona del legale rappresentante p.t., al contratto di locazione del 3 dicembre 2009 depositato in atti fra il Comune e la dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n. 363/3, dichiarare che il Comune di è creditore nei confronti dell'appellata, per le ragioni dedotte in narrativa, Pt_1 dell'importo di Euro 60.000,00, oltre aggiornamento ISTAT se dovuto, a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al canone dovuto per i periodi 1/12/2019-30/11/2020,
1/12/2020-30/11/2021, 1/12/2021-30/11/2022 o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso, giusto contratto di locazione del 3 dicembre 2009 depositato in atti fra il e la dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n. 363/3, e se del Pt_1
caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c. e per l'effetto con condanna di in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del dell'importo di Euro Parte_1
60.000,00 a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al canone dovuto per i periodi 1/12/2019-30/11/2020, 1/12/2020-30/11/2021, 1/12/2021-30/11/2022, oltre aggiornamento
ISTAT se dovuto, o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso, giusto contratto di locazione del 3 dicembre 2009 depositato in atti fra il e la Pt_1 dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n. 363/3 e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c.;
- in ogni caso, ed anche laddove necessario in via riconvenzionale, anche previo, se del caso, accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al contratto di locazione del 3 dicembre 2009
[...] depositato in atti fra il e la dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n. Pt_1
363/3, dichiarare che il è creditore nei confronti dell'appellata, per le ragioni Parte_1 dedotte in narrativa, dell'importo a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al canone dovuto per il periodo 01/12/2022-31/05/2023 per € 10.000,00 e degli ulteriori canoni nelle more scaduti e da scadere sino al rilascio ed alla data di completo smantellamento degli impianti, oltre aggiornamento ISTAT se dovuto, per la locazione dell'immobile di cui al contratto di locazione del 3 dicembre 2009 depositato in atti fra il Comune e la dante causa dell'appellata il 31 agosto 2010 al n. 363/3, e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c. o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso, e per l'effetto con condanna di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Controparte_1
3 di dell'importo a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al Pt_1 Pt_1
canone dovuto di 10.000,00 euro per il periodo 01/12/2022-31/05/2023 per € 10.000,00 e degli ulteriori canoni nelle more scaduti e da scadere sino al rilascio ed alla data di completamento smantellamento degli impianti per la locazione dell'immobile oltre aggiornamento ISTAT se dovuto, per la locazione dell'immobile di cui al contratto di locazione del 3 dicembre 2009 depositato in atti fra il e la dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n. Pt_1
363/3, e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c. o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso;
- in ogni caso, e anche laddove necessario in via riconvenzionale, anche previo, se del caso, accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al contratto di locazione del 3 dicembre 2009
[...] depositato in atti fra il Comune e la dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n.
363/3, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del 3 dicembre 2009 depositato in atti fra il e la dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n. Pt_1
363/3, e per l'effetto
- con condanna di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al rilascio immediato dell'area di cui al contratto di locazione del 3 dicembre
2009 depositato in atti fra il e la dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n. Pt_1
363/3, con ogni declaratoria del caso, anche di condanna alla rimozione di beni e cose installati ed al ripristino dell'immobile locato.
In ciascuno dei casi precedenti previa eventuale compensazione con le somme eventualmente versate dall'appellata al deducente per i medesimi titoli e periodo di cui è causa. Pt_1
In via subordinata
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Monza e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza n. 2577/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 8930/2022 e pubblicata in data 28 ottobre 2024 dal Tribunale di Monza, in persona del Giudice dott. Andrea Canepa, non notificata.
Anche in riforma dell'ultimo capo della sentenza gravata, ed in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante, oneri di CU e tributari compresi.
per INFRASTRUTTURE Controparte_1
Voglia l'Ill.ma TE d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione:
4 In via principale: rigettare nel migliore dei modi l'appello e le domande tutte formulate dal per i Parte_1
motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, conveniva in giudizio davanti al Tribunale Controparte_1 di Monza il , proponendo opposizione ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. Parte_1
150-2011 avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dal convenuto ai sensi dell'articolo 3 t.u. Pt_1
n. 639-1910 per l'importo di una somma pari ad € 60.000,00, invocando l'applicazione l'art. 93 del d.lgs. n° 259/2003 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche), nella parre in cui stabilisce che i gestori di servizio pubblico debbano essere tenuti al pagamento della sola Tosap e/o Cosap.
L'ingiunzione di pagamento traeva fondamento dalla concessione in locazione, da parte del Comune convenuto a di una porzione di fabbricato sita nel medesimo Comune in via Controparte_2 dei Mariani e contraddistinta al fg 52 mapp 20, con contratto stipulato il 3 dicembre 2009, della durata di anni 6, rinnovabili. –subentrata in tutti i rapporti intrattenuti da Controparte_1
a partire dal 31.3.2020- non ottemperava al pagamento del canone locatizio per il periodo CP_2
1/12/2019/ 30/11/2022 (annualità 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022). Il Comune ingiungeva quindi a il pagamento dell'importo di € 60.000,00. Controparte_1
succedeva a nel 2020, a seguito di fusione per Controparte_1 CP_2
incorporazione; ha comunicato di proseguire nei rapporti contrattuali;
trova applicazione comunque l'art. 2504-bis c.c., modificato dal d.lgs. n° 6/2003, pere il quale “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. (sul quale v. Cass.
Sezioni Unite Civili, 13.7.2021, n° 21970).
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione, e chiedendo in via Parte_1
riconvenzionale accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del 3 dicembre 2009, con condanna di al rilascio, ed al pagamento dell'indennità di Controparte_1
occupazione sino al rilascio.
Il Tribunale pronunciava sentenza n. 2577/2024 in data 22 ottobre 2024 con la quale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, annullava il provvedimento impugnato;
compensava integralmente le spese di giudizio.
5 Avverso la sentenza proponeva appello il lamentando, con un primo motivo, falsa Parte_1 applicazione dell'art. 93 D. Lgs. 259/2003; evidenziando, con un secondo motivo, che il terreno sito in via dei Mariani e oggetto del contratto di locazione discusso non è e non può essere un bene del patrimonio indisponibile del Comune di;
dolendosi infine della mancata considerazione delle Pt_1
le domande in via riconvenzionale del di risoluzione del contratto per grave Pt_1 inadempimento e di condanna dell'Appellata alle somme maturate in favore del Pt_1 subordinatamente deducendo, per l'ipotesi che la TE d'Appello dovesse tuttavia ritenere il bene de quo come parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, il difetto di giurisdizione in favore del
Giudice Amministrativo.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 7.10.2025, il consigliere istruttore invitava le parti alla immediata precisazione delle conclusioni;
le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e di costituzione;
il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza odierna per la discussione davanti al Collegio, con termine intermedio per eventuali note. All'udienza, sentite le parti, che insistevano nelle rispettive domande, la TE si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve conseguentemente essere accolto.
La vicenda è già stata esaminata in numerose precedenti decisioni di questa TE, cui si intende dare seguito (sentenza 16.11.2022 in proc. n. 1230/2022 RG;
sentenza 22.11.2022 in proc. n. 86/2023 RG;
sentenza 23.11.2022 in proc. n. 980/2022 RG;
sentenza 2.10.2023 in proc. n. 222/2023 RG;
sentenza
27.5.2024 in proc. n. 423/2023 RG;
sentenza 1.10.2024 in proc. n. 2027/2023 RG); al ricorso per cassazione avverso decisioni di questa TE e della TE d'Appello di Brescia ha rinunciato, Pt_3
con conseguente estinzione dei giudizi (Cass. ordd. 28877 e 28827/25). L'articolo 118 disp. att., c.p.c.,
novellato nel 2009, nel fissare le regole della motivazione della sentenza, richiede l'esposizione «dei
fatti rilevanti della causa e delle ragioni della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi».
L'invocato art. 93 D.Lgs n. 259/2003 non può essere considerato alla stregua di norma imperativa che possa determinare la nullità delle clausole pattizie regolanti i rapporti fra le parti, la tesi di non Pt_3 tenendo conto del fatto che detta norma, nel fare salva l'applicazione della Tosap e del Cosap, si riferisce alle sole fattispecie in cui le imposizioni di oneri, tributi e canoni siano dovute ai sensi della disciplina che le prevede, vale a dire all'ipotesi di “occupazione di spazi ed aree pubbliche”. Di
6 conseguenza, quando le aree di installazione degli impianti appartengano –come nel caso in esame- al patrimonio disponibile dell'Ente e siano oggetto, come tali, di rapporti di tipo privatistico tra Comuni e gestori, il canone di locazione, nella misura concordata, risulta dovuto e legittimamente preteso.
Il fatto che sul terreno oggetto del contratto di locazione oggetto di causa siano stati installati impianti di telecomunicazione non è sufficiente a ricondurre detti beni e relative modalità di utilizzo nell'alveo del patrimonio indisponibile del Comune, dovendosi far riferimento ai presupposti indicati nell'art. 826 c.c., sulla base del quale fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Province o dei Comuni
gli immobili destinati a sedi di uffici pubblici e quelli destinati a un pubblico servizio.
La portata della norma è stata oggetto di numerose pronunce della TE di Cassazione: in particolare,
va richiamato il consolidato orientamento (Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 21991 del 12.10.2020 e Cass.
Sez. Unite, ordinanza n. 6019 del 25.3.2016) secondo il quale, affinché un bene, non appartenente al demanio necessario, possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'articolo 826 c.c. comma 3, deve sussistere il doppio requisito soggettivo ed oggettivo della manifestazione di volontà dell'Ente titolare del diritto reale pubblico e dell'effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio;
dirimente, in proposito, è l'inserimento del bene in quelli pubblici in senso stretto, formalità per la quale occorre un atto amministrativo –assente nel caso di specie- che esprima, appunto, una volontà specifica dell'ente di destinarlo ad un pubblico servizio, così
da integrare il requisito soggettivo, che è una manifestazione piena del pubblico potere dell'ente proprietario, di cui, poi, il requisito oggettivo esterna la permanenza attuale quanto ad effetti (sul punto, cfr. anche: Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 13664 del 21.5.2019; Cassazione, Sez. Unite
Civili, sentenza n. 14865 del 28.6.2006).
Nel caso in esame difettano entrambi i requisiti per poter considerare quanto oggetto di causa come appartenente al patrimonio indisponibile del Comune. Innanzitutto, da un punto di vista soggettivo, non risulta sia stato rilasciato dal Comune alcun titolo abilitativo per l'installazione degli impianti da cui trarre la conferma, sia pure indiretta, della natura concessoria dei rapporti di cui si tratta. Tale evenienza trova, anzi, un'espressa smentita nel contenuto della scrittura negoziale inter partes, essendovi previsto, all'art. 5, a carico della conduttrice, l'ottenimento delle concessioni, delle autorizzazioni e del nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione dell'impianto e risultando altresì concessa dal Comune
l'espressa facoltà ed autorizzazione alla locataria di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, con impegno, “quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative”.
Del resto, in assenza di un atto amministrativo dell'Ente appellato che evidenzi la specifica volontà del medesimo di destinare l'area in parola all'esercizio di un servizio di pubblico interesse, non è sufficiente
7 la semplice previsione sinallagmatica di voler esercitare quanto oggetto del contratto inter partes al fine della fornitura, da parte della conduttrice, del servizio di diffusione del segnale radiotelefonico, pur “per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni”, come espresso nell'art. 5, primo comma, del contratto già richiamato;
ciò, in quanto l'inclusione nel patrimonio indisponibile comunale deve consistere in un atto con cui la pubblica amministrazione concede il bene in godimento al privato per l'esercizio indiretto di un servizio pubblico assunto dall'ente stesso. Non rientrando nelle attribuzioni del l'esercizio del servizio di Pt_1 telecomunicazioni, l'area a tale scopo destinata non può assumere la qualifica di patrimonio indisponibile comunale;
deve, quindi, con riferimento al caso di specie, ritenersi che l'attribuzione in godimento di tali beni in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca a strutture facenti parte del patrimonio disponibile e si inquadri nello schema privatistico della locazione di immobile urbano.
Difetta, infatti, non solo l'elemento soggettivo, ma anche l'elemento oggettivo di cui all'art. 826 c.c., costituito dalla destinazione a “pubblici servizi”, dal momento che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, pur essendo, per definizione di legge (art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 259/2003), attività “di preminente interesse generale”, non è, comunque, assimilabile ad un “pubblico servizio” (la cui caratteristica è di essere finalizzato alla realizzazione di bisogni sociali), perché esercitata da gestori privati e assoggettata al pagamento di tariffe di libero mercato, sottratte al controllo pubblico. In
conclusione, poiché i beni oggetto del contratto di locazione per cui è causa, su cui sono stati installati gli impianti per la diffusione del segnale radio, appartengono al patrimonio disponibile del Comune, del tutto legittima si appalesa la pretesa di pagamento da parte di quest'ultimo del canone locatizio validamente pattuito, per la somma recata dell'opposta ingiunzione.
L'art. 12, comma 3 D. Lgs. N. 33/2016, e l'art. 8 bis, comma 1, lett. c), D.L. N. 135/2018, non determinano alcuna immutazione nel quadro delineato, limitandosi a confermare i principi espressi nell'art. 93 D.Lgs n. 259/2003.
La domanda di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del 3 dicembre 2009, con condanna di al rilascio, ed alla indennità di occupazione, in Controparte_1 quanto eccedente la mera conferma dell'ingiunzione, non è ammissibile in questo procedimento.
Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale, sia esso relativo a entrate di diritto tributario come pure a quelle di diritto privato, l'opponente assume la veste di attore soltanto in senso formale, dovendo pertanto escludersi che l'Amministrazione opposta, attrice in senso sostanziale, possa proporre domande riconvenzionali, a meno che non si tratti di richieste che, a prescindere dalla terminologia adottata, siano volte ad ottenere la conferma dell'ingiunzione. (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 24040 del 26/9/2019, Rv. 655306).
La domanda subordinata di accertamento del difetto di giurisdizione è assorbita.
8 S'impongono conseguentemente l'accoglimento dell'impugnazione con totale riforma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la prevalente soccombenza (considerata la natura solo processuale della pronuncia sulle domande di risoluzione e rilascio), e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in D.M. 147/22, per lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio ed introduzione, minimi per le fasi di trattazione e decisione.
P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione svolta da nei confronti del avverso Controparte_1 Parte_1
l'ingiunzione di pagamento del 9.2.2022, che per l'effetto conferma;
- dichiara inammissibili o assorbite le altre domande;
- condanna a rifondere in favore del le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida per compensi defensionali in € 9.142,00 per il giudizio di primo grado, in € 9.606,00 per il giudizio di appello, oltre contributo unificato, spese generali 15%, iva e cpa.
Così deciso in Milano, 18/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TO TE M. RA FE
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. M. RA FE Presidente
Dott. TO TE Consigliere rel.
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 22.4.2025 da
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e legale rappresentante pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Francesco De
[...]
Marini, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via E. Visconti Venosta 7; appellante
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. Francesco Cordova, con elezione di domicilio presso il domicilio digitale dello stesso difensore;
appellato
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma TE d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in integrale e completa riforma della sentenza n. 2577/2024, emessa nel giudizio di primo grado R.G. n. 8930/2022 e pubblicata in data 28 ottobre 2024 dal Tribunale di Monza, in persona del Giudice dott. Andrea
Canepa, non notificata, previa declaratoria di inammissibilità e/o rigetto di tutte le domande ed eccezioni proposte da odierna appellata, eventualmente Controparte_1
ripresentate in sede di appello incidentale, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dal deducente che qui si riportano e così giudicare: Pt_1
Nel merito
In via principale
- accertare e dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande formulate in primo grado da per tutte le motivazioni dedotte in fatto e in Controparte_1 diritto e per l'effetto
- rigettare le domande formulate in primo grado da Controparte_1
[...]
Sempre in via principale,
- anche previo, se del caso, accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 contratto di locazione fra il e la dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al Pt_1
363/3, dichiarare legittimo, per le ragioni esposte in atti, l'atto del denominato Parte_1
“AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO E DIFFIDA AD ADEMPIERE” notificato in data
02.09.2022, dichiarando integralmente fondata e legittima la pretesa impositiva del Parte_1
, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, per le ragioni dedotte in narrativa, e per
[...]
l'effetto con condanna di in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del dell'importo di Euro Parte_1
60.000,00 a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al canone dovuto per i periodi 1/12/2019-30/11/2020, 1/12/2020-30/11/2021, 1/12/2021-30/11/2022, più l'aggiornamento
ISTAT, o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso, giusto contratto di locazione del 3 dicembre 2009 depositato in atti fra il e la dante causa Pt_1 dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n. 363/3, e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c.;
- anche in via alternativa alla domanda che precede ed anche previo, se del caso, accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di in Controparte_1
2 persona del legale rappresentante p.t., al contratto di locazione del 3 dicembre 2009 depositato in atti fra il Comune e la dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n. 363/3, dichiarare che il Comune di è creditore nei confronti dell'appellata, per le ragioni dedotte in narrativa, Pt_1 dell'importo di Euro 60.000,00, oltre aggiornamento ISTAT se dovuto, a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al canone dovuto per i periodi 1/12/2019-30/11/2020,
1/12/2020-30/11/2021, 1/12/2021-30/11/2022 o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso, giusto contratto di locazione del 3 dicembre 2009 depositato in atti fra il e la dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n. 363/3, e se del Pt_1
caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c. e per l'effetto con condanna di in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del dell'importo di Euro Parte_1
60.000,00 a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al canone dovuto per i periodi 1/12/2019-30/11/2020, 1/12/2020-30/11/2021, 1/12/2021-30/11/2022, oltre aggiornamento
ISTAT se dovuto, o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso, giusto contratto di locazione del 3 dicembre 2009 depositato in atti fra il e la Pt_1 dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n. 363/3 e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c.;
- in ogni caso, ed anche laddove necessario in via riconvenzionale, anche previo, se del caso, accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al contratto di locazione del 3 dicembre 2009
[...] depositato in atti fra il e la dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n. Pt_1
363/3, dichiarare che il è creditore nei confronti dell'appellata, per le ragioni Parte_1 dedotte in narrativa, dell'importo a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al canone dovuto per il periodo 01/12/2022-31/05/2023 per € 10.000,00 e degli ulteriori canoni nelle more scaduti e da scadere sino al rilascio ed alla data di completo smantellamento degli impianti, oltre aggiornamento ISTAT se dovuto, per la locazione dell'immobile di cui al contratto di locazione del 3 dicembre 2009 depositato in atti fra il Comune e la dante causa dell'appellata il 31 agosto 2010 al n. 363/3, e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c. o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso, e per l'effetto con condanna di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Controparte_1
3 di dell'importo a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al Pt_1 Pt_1
canone dovuto di 10.000,00 euro per il periodo 01/12/2022-31/05/2023 per € 10.000,00 e degli ulteriori canoni nelle more scaduti e da scadere sino al rilascio ed alla data di completamento smantellamento degli impianti per la locazione dell'immobile oltre aggiornamento ISTAT se dovuto, per la locazione dell'immobile di cui al contratto di locazione del 3 dicembre 2009 depositato in atti fra il e la dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n. Pt_1
363/3, e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c. o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso;
- in ogni caso, e anche laddove necessario in via riconvenzionale, anche previo, se del caso, accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al contratto di locazione del 3 dicembre 2009
[...] depositato in atti fra il Comune e la dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n.
363/3, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del 3 dicembre 2009 depositato in atti fra il e la dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n. Pt_1
363/3, e per l'effetto
- con condanna di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al rilascio immediato dell'area di cui al contratto di locazione del 3 dicembre
2009 depositato in atti fra il e la dante causa dell'appellata registrato il 31 agosto 2010 al n. Pt_1
363/3, con ogni declaratoria del caso, anche di condanna alla rimozione di beni e cose installati ed al ripristino dell'immobile locato.
In ciascuno dei casi precedenti previa eventuale compensazione con le somme eventualmente versate dall'appellata al deducente per i medesimi titoli e periodo di cui è causa. Pt_1
In via subordinata
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Monza e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza n. 2577/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 8930/2022 e pubblicata in data 28 ottobre 2024 dal Tribunale di Monza, in persona del Giudice dott. Andrea Canepa, non notificata.
Anche in riforma dell'ultimo capo della sentenza gravata, ed in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante, oneri di CU e tributari compresi.
per INFRASTRUTTURE Controparte_1
Voglia l'Ill.ma TE d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione:
4 In via principale: rigettare nel migliore dei modi l'appello e le domande tutte formulate dal per i Parte_1
motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, conveniva in giudizio davanti al Tribunale Controparte_1 di Monza il , proponendo opposizione ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. Parte_1
150-2011 avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dal convenuto ai sensi dell'articolo 3 t.u. Pt_1
n. 639-1910 per l'importo di una somma pari ad € 60.000,00, invocando l'applicazione l'art. 93 del d.lgs. n° 259/2003 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche), nella parre in cui stabilisce che i gestori di servizio pubblico debbano essere tenuti al pagamento della sola Tosap e/o Cosap.
L'ingiunzione di pagamento traeva fondamento dalla concessione in locazione, da parte del Comune convenuto a di una porzione di fabbricato sita nel medesimo Comune in via Controparte_2 dei Mariani e contraddistinta al fg 52 mapp 20, con contratto stipulato il 3 dicembre 2009, della durata di anni 6, rinnovabili. –subentrata in tutti i rapporti intrattenuti da Controparte_1
a partire dal 31.3.2020- non ottemperava al pagamento del canone locatizio per il periodo CP_2
1/12/2019/ 30/11/2022 (annualità 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022). Il Comune ingiungeva quindi a il pagamento dell'importo di € 60.000,00. Controparte_1
succedeva a nel 2020, a seguito di fusione per Controparte_1 CP_2
incorporazione; ha comunicato di proseguire nei rapporti contrattuali;
trova applicazione comunque l'art. 2504-bis c.c., modificato dal d.lgs. n° 6/2003, pere il quale “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. (sul quale v. Cass.
Sezioni Unite Civili, 13.7.2021, n° 21970).
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione, e chiedendo in via Parte_1
riconvenzionale accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del 3 dicembre 2009, con condanna di al rilascio, ed al pagamento dell'indennità di Controparte_1
occupazione sino al rilascio.
Il Tribunale pronunciava sentenza n. 2577/2024 in data 22 ottobre 2024 con la quale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, annullava il provvedimento impugnato;
compensava integralmente le spese di giudizio.
5 Avverso la sentenza proponeva appello il lamentando, con un primo motivo, falsa Parte_1 applicazione dell'art. 93 D. Lgs. 259/2003; evidenziando, con un secondo motivo, che il terreno sito in via dei Mariani e oggetto del contratto di locazione discusso non è e non può essere un bene del patrimonio indisponibile del Comune di;
dolendosi infine della mancata considerazione delle Pt_1
le domande in via riconvenzionale del di risoluzione del contratto per grave Pt_1 inadempimento e di condanna dell'Appellata alle somme maturate in favore del Pt_1 subordinatamente deducendo, per l'ipotesi che la TE d'Appello dovesse tuttavia ritenere il bene de quo come parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, il difetto di giurisdizione in favore del
Giudice Amministrativo.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 7.10.2025, il consigliere istruttore invitava le parti alla immediata precisazione delle conclusioni;
le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e di costituzione;
il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza odierna per la discussione davanti al Collegio, con termine intermedio per eventuali note. All'udienza, sentite le parti, che insistevano nelle rispettive domande, la TE si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve conseguentemente essere accolto.
La vicenda è già stata esaminata in numerose precedenti decisioni di questa TE, cui si intende dare seguito (sentenza 16.11.2022 in proc. n. 1230/2022 RG;
sentenza 22.11.2022 in proc. n. 86/2023 RG;
sentenza 23.11.2022 in proc. n. 980/2022 RG;
sentenza 2.10.2023 in proc. n. 222/2023 RG;
sentenza
27.5.2024 in proc. n. 423/2023 RG;
sentenza 1.10.2024 in proc. n. 2027/2023 RG); al ricorso per cassazione avverso decisioni di questa TE e della TE d'Appello di Brescia ha rinunciato, Pt_3
con conseguente estinzione dei giudizi (Cass. ordd. 28877 e 28827/25). L'articolo 118 disp. att., c.p.c.,
novellato nel 2009, nel fissare le regole della motivazione della sentenza, richiede l'esposizione «dei
fatti rilevanti della causa e delle ragioni della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi».
L'invocato art. 93 D.Lgs n. 259/2003 non può essere considerato alla stregua di norma imperativa che possa determinare la nullità delle clausole pattizie regolanti i rapporti fra le parti, la tesi di non Pt_3 tenendo conto del fatto che detta norma, nel fare salva l'applicazione della Tosap e del Cosap, si riferisce alle sole fattispecie in cui le imposizioni di oneri, tributi e canoni siano dovute ai sensi della disciplina che le prevede, vale a dire all'ipotesi di “occupazione di spazi ed aree pubbliche”. Di
6 conseguenza, quando le aree di installazione degli impianti appartengano –come nel caso in esame- al patrimonio disponibile dell'Ente e siano oggetto, come tali, di rapporti di tipo privatistico tra Comuni e gestori, il canone di locazione, nella misura concordata, risulta dovuto e legittimamente preteso.
Il fatto che sul terreno oggetto del contratto di locazione oggetto di causa siano stati installati impianti di telecomunicazione non è sufficiente a ricondurre detti beni e relative modalità di utilizzo nell'alveo del patrimonio indisponibile del Comune, dovendosi far riferimento ai presupposti indicati nell'art. 826 c.c., sulla base del quale fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Province o dei Comuni
gli immobili destinati a sedi di uffici pubblici e quelli destinati a un pubblico servizio.
La portata della norma è stata oggetto di numerose pronunce della TE di Cassazione: in particolare,
va richiamato il consolidato orientamento (Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 21991 del 12.10.2020 e Cass.
Sez. Unite, ordinanza n. 6019 del 25.3.2016) secondo il quale, affinché un bene, non appartenente al demanio necessario, possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'articolo 826 c.c. comma 3, deve sussistere il doppio requisito soggettivo ed oggettivo della manifestazione di volontà dell'Ente titolare del diritto reale pubblico e dell'effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio;
dirimente, in proposito, è l'inserimento del bene in quelli pubblici in senso stretto, formalità per la quale occorre un atto amministrativo –assente nel caso di specie- che esprima, appunto, una volontà specifica dell'ente di destinarlo ad un pubblico servizio, così
da integrare il requisito soggettivo, che è una manifestazione piena del pubblico potere dell'ente proprietario, di cui, poi, il requisito oggettivo esterna la permanenza attuale quanto ad effetti (sul punto, cfr. anche: Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 13664 del 21.5.2019; Cassazione, Sez. Unite
Civili, sentenza n. 14865 del 28.6.2006).
Nel caso in esame difettano entrambi i requisiti per poter considerare quanto oggetto di causa come appartenente al patrimonio indisponibile del Comune. Innanzitutto, da un punto di vista soggettivo, non risulta sia stato rilasciato dal Comune alcun titolo abilitativo per l'installazione degli impianti da cui trarre la conferma, sia pure indiretta, della natura concessoria dei rapporti di cui si tratta. Tale evenienza trova, anzi, un'espressa smentita nel contenuto della scrittura negoziale inter partes, essendovi previsto, all'art. 5, a carico della conduttrice, l'ottenimento delle concessioni, delle autorizzazioni e del nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione dell'impianto e risultando altresì concessa dal Comune
l'espressa facoltà ed autorizzazione alla locataria di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, con impegno, “quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative”.
Del resto, in assenza di un atto amministrativo dell'Ente appellato che evidenzi la specifica volontà del medesimo di destinare l'area in parola all'esercizio di un servizio di pubblico interesse, non è sufficiente
7 la semplice previsione sinallagmatica di voler esercitare quanto oggetto del contratto inter partes al fine della fornitura, da parte della conduttrice, del servizio di diffusione del segnale radiotelefonico, pur “per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni”, come espresso nell'art. 5, primo comma, del contratto già richiamato;
ciò, in quanto l'inclusione nel patrimonio indisponibile comunale deve consistere in un atto con cui la pubblica amministrazione concede il bene in godimento al privato per l'esercizio indiretto di un servizio pubblico assunto dall'ente stesso. Non rientrando nelle attribuzioni del l'esercizio del servizio di Pt_1 telecomunicazioni, l'area a tale scopo destinata non può assumere la qualifica di patrimonio indisponibile comunale;
deve, quindi, con riferimento al caso di specie, ritenersi che l'attribuzione in godimento di tali beni in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca a strutture facenti parte del patrimonio disponibile e si inquadri nello schema privatistico della locazione di immobile urbano.
Difetta, infatti, non solo l'elemento soggettivo, ma anche l'elemento oggettivo di cui all'art. 826 c.c., costituito dalla destinazione a “pubblici servizi”, dal momento che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, pur essendo, per definizione di legge (art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 259/2003), attività “di preminente interesse generale”, non è, comunque, assimilabile ad un “pubblico servizio” (la cui caratteristica è di essere finalizzato alla realizzazione di bisogni sociali), perché esercitata da gestori privati e assoggettata al pagamento di tariffe di libero mercato, sottratte al controllo pubblico. In
conclusione, poiché i beni oggetto del contratto di locazione per cui è causa, su cui sono stati installati gli impianti per la diffusione del segnale radio, appartengono al patrimonio disponibile del Comune, del tutto legittima si appalesa la pretesa di pagamento da parte di quest'ultimo del canone locatizio validamente pattuito, per la somma recata dell'opposta ingiunzione.
L'art. 12, comma 3 D. Lgs. N. 33/2016, e l'art. 8 bis, comma 1, lett. c), D.L. N. 135/2018, non determinano alcuna immutazione nel quadro delineato, limitandosi a confermare i principi espressi nell'art. 93 D.Lgs n. 259/2003.
La domanda di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del 3 dicembre 2009, con condanna di al rilascio, ed alla indennità di occupazione, in Controparte_1 quanto eccedente la mera conferma dell'ingiunzione, non è ammissibile in questo procedimento.
Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale, sia esso relativo a entrate di diritto tributario come pure a quelle di diritto privato, l'opponente assume la veste di attore soltanto in senso formale, dovendo pertanto escludersi che l'Amministrazione opposta, attrice in senso sostanziale, possa proporre domande riconvenzionali, a meno che non si tratti di richieste che, a prescindere dalla terminologia adottata, siano volte ad ottenere la conferma dell'ingiunzione. (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 24040 del 26/9/2019, Rv. 655306).
La domanda subordinata di accertamento del difetto di giurisdizione è assorbita.
8 S'impongono conseguentemente l'accoglimento dell'impugnazione con totale riforma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la prevalente soccombenza (considerata la natura solo processuale della pronuncia sulle domande di risoluzione e rilascio), e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in D.M. 147/22, per lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio ed introduzione, minimi per le fasi di trattazione e decisione.
P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione svolta da nei confronti del avverso Controparte_1 Parte_1
l'ingiunzione di pagamento del 9.2.2022, che per l'effetto conferma;
- dichiara inammissibili o assorbite le altre domande;
- condanna a rifondere in favore del le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida per compensi defensionali in € 9.142,00 per il giudizio di primo grado, in € 9.606,00 per il giudizio di appello, oltre contributo unificato, spese generali 15%, iva e cpa.
Così deciso in Milano, 18/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TO TE M. RA FE
9