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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/12/2024, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1040 del Ruolo Generale degli Affari civili vo-
lontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...]; Parte_1
E
, nato a SAN VITO LO CAPO (TP), in [...]_1
1/1/1971, entrambi elettivamente domiciliati in Trapani, presso lo studio dell'Avv. SANTORO ANTONINO, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione consensuale.
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1040/2024
Conclusioni delle parti: Le parti concludevano come da ricorso con-
giunto depositato in data 23/7/2024 e note di trattazione scritta in sosti-
tuzione dell'udienza alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/7/2024, i ricorrenti, che hanno con-
tratto matrimonio concordatario in Trapani, in data 23/4/2003, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. Obbligo del reciproco rispetto.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ognuno di loro sarà libero di fissare la propria residenza nel luogo più idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, avendo cura comunque di darne comu-
nicazione all'altro coniuge;
2. CP_2
La casa coniugale, costituita dall'appartamento sito in San Vito Lo Capo,
c/da Castelluzzo, nella Via Amba Alagi n. 165, di proprietà del SI.
[...]
, resterà a lui assegnata, mentre la SI.ra tra- Parte_2 Parte_1
sferirà la sua residenza a Trapani, nella Via Volturno n. 2, dove ha preso in locazione un appartamento per abitarlo assieme ai figli.
3. Affidamento condiviso dei figli minori.
Le parti, secondo quanto previsto dall'art. 155 c.c., modificato dalla leg-
ge 08/02/2006, n. 54, hanno concordato l'affidamento condiviso dei Per_1
[.
con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre. Per ciò che ri-
guarda il diritto di visita, non essendo mai esistiti problemi tra loro, il SI.
Tribunale di Trapani
- 2 - Sezione Civile R.G. n. 1040/2024
potrà tenere con sé i figli minori e nei giorni Controparte_1 Per_2 Per_3
in cui vorrà, compatibilmente con i loro impegni scolastici, fermo restando che, nel caso in cui dovessero sorgere in futuro contrasti, potrà tenerli con sé due pomeriggi la settimana, il Mercoledì ed il Sabato nelle ore pomeri-
diane, dalle 16,00 alle 20,00, quando i ragazzi sono liberi da impegni sco-
lastici e/o di studio. I figli trascorreranno due domeniche al mese non con-
secutive con i genitori. Il padre li terrà con sé, durante le vacanze natalizie e pasquali, ad anni alterni (alternativamente Natale/Capodanno e Pa-
squa/Lunedì dell'Angelo), mentre nel periodo estivo trascorreranno con cia-
scuno dei due genitori almeno 2 settimane, anche non consecutive, da sta-
bilirsi concordemente. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3. Assegno di mantenimento in favore dei figli.
Il SI. dichiara di svolgere attività stagionale e che la- Controparte_1
vorerà fino a settembre, mentre la SI.ra dichiara di essere Parte_1
disoccupata.
Il SI. , che ha conservato il godimento della casa co- Controparte_1
niugale, verserà alla SI.ra , a titolo di concorso per il man- Parte_3
tenimento suo e dei figli, un assegno di €. 600,00 mensili, che è dello stes-
CP_ so importo dell'assegno unico che attualmente percepisce dall' , ai sensi del D.L.gs. 230/2021. Questa scelta di consentire l'erogazione dell'assegno unico solo a favore della SI.ra , quale coniuge che coabita Parte_1
prevalentemente coi figli, è accettata da entrambi i ricorrenti e sarà comuni-
CP_ cata all' al fine di consentire la corretta erogazione delle somme a favo-
re della beneficiaria. Il SI. , pertanto, ove necessario, si Controparte_1
Tribunale di Trapani
- 3 - Sezione Civile R.G. n. 1040/2024
impegna a rilasciare la validazione delle modalità di pagamento nel model-
CP_ lo telematico che sarà presentato all' dopo l'omologazione della sepa-
razione.
La SInora contribuirà al mantenimento dei figli con i Parte_1
quali coabita, mediante l'attribuzione diretta ed immediata delle proprie ri-
sorse. I ricorrenti si faranno carico del pagamento delle spese straordinarie da sostenere per i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo
in vigore presso Questo Tribunale.
5. Reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio.
i coniugi reciprocamente prestano il loro consenso sia per il rilascio del passaporto che per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio.”
Le parti hanno, pure, indicato le rispettive condizioni reddituali e pa-
trimoniali, nonché gli oneri a carico delle stesse anche in relazione ai loro figli IN , nato ad [...] il [...], e nato ad [...]_2 Per_3
il 4.12.2012.
I ricorrenti, infine, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizio-
ne personale con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale avanzata dalle parti, tenuto conto che gli accordi raggiunti non sono con-
trari a norme imperative di legge o all'ordine pubblico e rispondono all'interesse della prole. Va precisato che l'assegnazione della casa coniu-
gale a prevista nelle condizioni concordate dalle parti va Controparte_1
intesa quale riconoscimento di un diritto personale di godimento e non
Tribunale di Trapani
- 4 - Sezione Civile R.G. n. 1040/2024
quale assegnazione in senso tecnico.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la separazione personale dei coniugi , na- Parte_1
ta a ERICE (TP), in data 20/11/1977 e , nato a [...]
SAN VITO LO CAPO (TP), in data 1/1/1971, i quali hanno contratto ma-
trimonio concordatario in Trapani, in data 23/4/2003, trascritto nei regi-
stri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 39, parte II, serie A,
dell'anno 2003, alle condizioni indicate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Trapani, in data 11/12/2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Michele Ruvolo
Carlo Salvatore Hamel
Tribunale di Trapani
- 5 - Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1040 del Ruolo Generale degli Affari civili vo-
lontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...]; Parte_1
E
, nato a SAN VITO LO CAPO (TP), in [...]_1
1/1/1971, entrambi elettivamente domiciliati in Trapani, presso lo studio dell'Avv. SANTORO ANTONINO, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione consensuale.
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1040/2024
Conclusioni delle parti: Le parti concludevano come da ricorso con-
giunto depositato in data 23/7/2024 e note di trattazione scritta in sosti-
tuzione dell'udienza alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/7/2024, i ricorrenti, che hanno con-
tratto matrimonio concordatario in Trapani, in data 23/4/2003, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. Obbligo del reciproco rispetto.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ognuno di loro sarà libero di fissare la propria residenza nel luogo più idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, avendo cura comunque di darne comu-
nicazione all'altro coniuge;
2. CP_2
La casa coniugale, costituita dall'appartamento sito in San Vito Lo Capo,
c/da Castelluzzo, nella Via Amba Alagi n. 165, di proprietà del SI.
[...]
, resterà a lui assegnata, mentre la SI.ra tra- Parte_2 Parte_1
sferirà la sua residenza a Trapani, nella Via Volturno n. 2, dove ha preso in locazione un appartamento per abitarlo assieme ai figli.
3. Affidamento condiviso dei figli minori.
Le parti, secondo quanto previsto dall'art. 155 c.c., modificato dalla leg-
ge 08/02/2006, n. 54, hanno concordato l'affidamento condiviso dei Per_1
[.
con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre. Per ciò che ri-
guarda il diritto di visita, non essendo mai esistiti problemi tra loro, il SI.
Tribunale di Trapani
- 2 - Sezione Civile R.G. n. 1040/2024
potrà tenere con sé i figli minori e nei giorni Controparte_1 Per_2 Per_3
in cui vorrà, compatibilmente con i loro impegni scolastici, fermo restando che, nel caso in cui dovessero sorgere in futuro contrasti, potrà tenerli con sé due pomeriggi la settimana, il Mercoledì ed il Sabato nelle ore pomeri-
diane, dalle 16,00 alle 20,00, quando i ragazzi sono liberi da impegni sco-
lastici e/o di studio. I figli trascorreranno due domeniche al mese non con-
secutive con i genitori. Il padre li terrà con sé, durante le vacanze natalizie e pasquali, ad anni alterni (alternativamente Natale/Capodanno e Pa-
squa/Lunedì dell'Angelo), mentre nel periodo estivo trascorreranno con cia-
scuno dei due genitori almeno 2 settimane, anche non consecutive, da sta-
bilirsi concordemente. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3. Assegno di mantenimento in favore dei figli.
Il SI. dichiara di svolgere attività stagionale e che la- Controparte_1
vorerà fino a settembre, mentre la SI.ra dichiara di essere Parte_1
disoccupata.
Il SI. , che ha conservato il godimento della casa co- Controparte_1
niugale, verserà alla SI.ra , a titolo di concorso per il man- Parte_3
tenimento suo e dei figli, un assegno di €. 600,00 mensili, che è dello stes-
CP_ so importo dell'assegno unico che attualmente percepisce dall' , ai sensi del D.L.gs. 230/2021. Questa scelta di consentire l'erogazione dell'assegno unico solo a favore della SI.ra , quale coniuge che coabita Parte_1
prevalentemente coi figli, è accettata da entrambi i ricorrenti e sarà comuni-
CP_ cata all' al fine di consentire la corretta erogazione delle somme a favo-
re della beneficiaria. Il SI. , pertanto, ove necessario, si Controparte_1
Tribunale di Trapani
- 3 - Sezione Civile R.G. n. 1040/2024
impegna a rilasciare la validazione delle modalità di pagamento nel model-
CP_ lo telematico che sarà presentato all' dopo l'omologazione della sepa-
razione.
La SInora contribuirà al mantenimento dei figli con i Parte_1
quali coabita, mediante l'attribuzione diretta ed immediata delle proprie ri-
sorse. I ricorrenti si faranno carico del pagamento delle spese straordinarie da sostenere per i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo
in vigore presso Questo Tribunale.
5. Reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio.
i coniugi reciprocamente prestano il loro consenso sia per il rilascio del passaporto che per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio.”
Le parti hanno, pure, indicato le rispettive condizioni reddituali e pa-
trimoniali, nonché gli oneri a carico delle stesse anche in relazione ai loro figli IN , nato ad [...] il [...], e nato ad [...]_2 Per_3
il 4.12.2012.
I ricorrenti, infine, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizio-
ne personale con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale avanzata dalle parti, tenuto conto che gli accordi raggiunti non sono con-
trari a norme imperative di legge o all'ordine pubblico e rispondono all'interesse della prole. Va precisato che l'assegnazione della casa coniu-
gale a prevista nelle condizioni concordate dalle parti va Controparte_1
intesa quale riconoscimento di un diritto personale di godimento e non
Tribunale di Trapani
- 4 - Sezione Civile R.G. n. 1040/2024
quale assegnazione in senso tecnico.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la separazione personale dei coniugi , na- Parte_1
ta a ERICE (TP), in data 20/11/1977 e , nato a [...]
SAN VITO LO CAPO (TP), in data 1/1/1971, i quali hanno contratto ma-
trimonio concordatario in Trapani, in data 23/4/2003, trascritto nei regi-
stri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 39, parte II, serie A,
dell'anno 2003, alle condizioni indicate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Trapani, in data 11/12/2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Michele Ruvolo
Carlo Salvatore Hamel
Tribunale di Trapani
- 5 - Sezione Civile