Art. 12-bis. (( 1. Le modifiche o le integrazioni alle modalita' di erogazione delle provvidenze economiche disciplinate dalla presente legge, che si rendano successivamente necessarie, saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro ))
Articolo 12Articolo 13
- Legge 18 dicembre 1973, n. 854
Articolo 12 bis della Legge 18 dicembre 1973, n. 854
Versione
18 giugno 1989
18 giugno 1989
Altri contenuti
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