Articolo 12 bis della Legge 18 dicembre 1973, n. 854
Articolo 13
Versione
18 giugno 1989
Art. 12-bis. (( 1. Le modifiche o le integrazioni alle modalita' di erogazione delle provvidenze economiche disciplinate dalla presente legge, che si rendano successivamente necessarie, saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro ))
Entrata in vigore il 18 giugno 1989