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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/11/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1127/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente estensore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1127/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SCIULLI MASSIMILIANO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SCIULLI MASSIMILIANO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DINELLI CP_1 C.F._2 MATTEO elettivamente domiciliato in CORSO AMEDEO, 37 57125 LIVORNO presso il difensore avv. DINELLI MATTEO
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 24/04/1993, oltre alla adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza di prima comparizione la ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale di stato
Parte convenuta si è opposta alla pronuncia.
Tuttavia a fondamento di tale opposizione non è stata allegata o eccepita la riconciliazione tra le parti, unica circostanza che potrebbe paralizzare la domanda attorea.
Anzi le parti vivono separati da tempo, il ha anche chiesto e ottenuto CP_1
l'annullamento del matrimonio da parte del nale ecclesiastico e nelle sue conclusioni ha aderito alla sentenza di divorzio.
Per tali ragioni, la domanda di sentenza parziale di stato non può essere esaminata nel merito e accolta.
Ed infatti, come detto, le parti conducono da tempo vite separate e autonome ed è inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione.
Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, non definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e Parte_1 CP_1 celebrato in data 24/04/1993 in IN , trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2 parte 2 serie A anno 1993; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
Va disposta la rimessione sul ruolo come da separata ordinanza;
pagina 2 di 3 Livorno, 4 novembre 2025
Il Presidente ESTENSORE dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente estensore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1127/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SCIULLI MASSIMILIANO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SCIULLI MASSIMILIANO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DINELLI CP_1 C.F._2 MATTEO elettivamente domiciliato in CORSO AMEDEO, 37 57125 LIVORNO presso il difensore avv. DINELLI MATTEO
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 24/04/1993, oltre alla adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza di prima comparizione la ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale di stato
Parte convenuta si è opposta alla pronuncia.
Tuttavia a fondamento di tale opposizione non è stata allegata o eccepita la riconciliazione tra le parti, unica circostanza che potrebbe paralizzare la domanda attorea.
Anzi le parti vivono separati da tempo, il ha anche chiesto e ottenuto CP_1
l'annullamento del matrimonio da parte del nale ecclesiastico e nelle sue conclusioni ha aderito alla sentenza di divorzio.
Per tali ragioni, la domanda di sentenza parziale di stato non può essere esaminata nel merito e accolta.
Ed infatti, come detto, le parti conducono da tempo vite separate e autonome ed è inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione.
Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, non definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e Parte_1 CP_1 celebrato in data 24/04/1993 in IN , trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2 parte 2 serie A anno 1993; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
Va disposta la rimessione sul ruolo come da separata ordinanza;
pagina 2 di 3 Livorno, 4 novembre 2025
Il Presidente ESTENSORE dott. Azzurra Fodra
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