Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 00106/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00137/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2024, proposto da Marmolada S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Barzazi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Evelina Stefani, Marialuisa Cattoni e Danilo Cabras, con domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale con sede in Trento, Piazza Dante, n. 15
per l'annullamento parziale
della deliberazione n. 3284 del 18.12.2023 della Commissione di coordinamento ex art. 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m., relativa all'Autorizzazione all’estensione dell’area coperta da teli in geotessuto a protezione delle porzioni di ghiacciaio, sulle piste da sci da discesa n. 11/9/3 “ SASS DE MUL B ” e n. 11/9/6 “ SASS DE MUL ”, nella stazione sciistica della Marmolada in Comune di Canazei.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
Visto l'art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, risultante dalla trasposizione avanti a questo Tribunale del ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 10 d.P.R. n. 1199 del 1971, la società Marmolada S.r.l. ha impugnato la deliberazione n. 3284 del 18 dicembre 2023 della Commissione di coordinamento provinciale di cui all’art. 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m., avente ad oggetto: “ Autorizzazione all’estensione dell’area coperta da teli in geotessuto a protezione delle porzioni di ghiacciaio, sulle piste da sci da discesa n. 11/9/3 <SASS DE MUL B> e n. 2 11/9/6 <SASS DE MUL>, nella stazione sciistica della Marmolada in Comune di Canazei ” al fine di conseguirne l’annullamento per la parte in cui non ha autorizzato tutti gli interventi richiesti dalla società con istanza 20 settembre 2022. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
Primo motivo – “ Violazione dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990 (obbligo di provvedere) e dell’art. 1 del d. lgs. n. 104/2010 (diritto all’effettività della tutela giurisdizionale) - Eccesso di potere per contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione - Eccesso di potere per sviamento”;
Secondo motivo – “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 della L.P. 7/1987, dell’art. 28 del Regolamento di esecuzione della L.P. 21.4.1987, n. 7 e dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 – Violazione della D.G.R. n. 2415/2015 e dell’art. 28 delle N.T.A. del P.U.P - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà tra atti, contraddittorietà della motivazione, erroneità del presupposto di fatto, sviamento”;
Terzo motivo – “ Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria e di motivazione”.
2. Si è costituita l’Amministrazione provinciale intimata in data 6 maggio 2025 e con memoria del 15 maggio 2025 ha da ultimo comunicato che, con deliberazione n. 3422 del 2 ottobre 2024, la Commissione di coordinamento ha assentito alla società Marmolada S.r.l. tutti gli interventi richiesti che non erano già stati autorizzati con la deliberazione n. 3284 di data 18 dicembre 2023, impugnata, rilevando per tale ragione il venir meno dell’interesse al ricorso di parte ricorrente per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
3. Anche Marmolada S.r.l. con la nota depositata il 16 maggio 2025 ha dato atto che la Provincia Autonoma di Trento, successivamente al deposito del ricorso, ha rilasciato il provvedimento deliberativo 2 ottobre 2024, n. 3422 che ha accolto tutto quanto richiesto dalla società, confermando di non aver più interesse alla decisione del ricorso e chiedendo, pertanto, la dichiarazione improcedibilità dello stesso a spese compensate con adesione sul punto da parte della resistente, espressa mediante la sottoscrizione dell’istanza.
4. Alla odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Giova evidenziare che secondo una consolidata giurisprudenza ( ex multis , tra le ultime, Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2022, n. 8734) nel processo amministrativo la sentenza di cessazione della materia del contendere di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a. costituisce una sentenza di merito che presuppone la soddisfazione piena della parte ricorrente, mentre la sentenza dichiarativa dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si configura come una pronuncia di rito disciplinata dall’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., la quale viceversa sottende il venir meno dell’interesse a ricorrere attesa l’inutilità dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso (cfr. sul punto, tra le tante, anche la sentenza n. 209 dd. 19 dicembre 2022 di questo Tribunale).
6. Ciò posto, il Collegio osserva che per la controversia in esame deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché in via extragiudiziale l’Amministrazione intimata, mediante la deliberazione 2 ottobre 2024, n. 3422 della Commissione di coordinamento ex art. 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m., ha accolto integralmente l’istanza presentata dalla società Marmolada in data 20 settembre 2022 concernente gli interventi da realizzarsi nella stazione sciistica della Marmolada in Comune di Canazei. Pertanto, ha trovato piena e comprovata soddisfazione al di fuori del giudizio la pretesa avanzata dalla ricorrente, intesa a conseguire l’annullamento della deliberazione impugnata per la parte in cui non aveva assentito alcuni degli interventi richiesti dalla società.
7. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della richiesta in tal senso formulata dalla parte ricorrente alla quale l’Amministrazione resistente ha aderito.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Ambrosi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO