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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1740/2025 C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Persone, Minori e Famiglia
La Corte composta dai seguenti magistrati:
Dott. IO ZI Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott. CO BO Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile indicata in epigrafe promossa con ricorso in appello da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alberta Viganò, presso il cui studio, sito in Seregno (MB), Corso del Popolo n. 56, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
Velate (MB), via Del Roccolo n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Celestina Morabito, presso il cui studio, sito in Monza, via E. De Marchi n. 18, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano dott.ssa Simonetta Bellaviti
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione del Tribunale di Monza n. 887/2025, emessa il 24.04.2025, pubblicata il 5.05.2025 e notificata il 16.05.2025 nell'ambito del procedimento N.
R.G. n.1031/23 + 1850/2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 29 “valutato quanto sopra esposto, in riforma dei capi 6) e 7) relativi al calendario di occasioni della minore presso il padre e all'ammontare dell'assegno di mantenimento a favore della minore come disposto
a carico del padre dalla sentenza del Tribunale di Monza n.887/25 emessa in data 24.04.2025, pubblicata in data 5.05.2025 (R.G. n.1031/23) e notificata in data 16.05.2025,
In via Preliminare se ritenuto opportuno disporsi l'ascolto della minore Persona_1
In via Principale
1)in riforma del punto 6) della sentenza impugnata, ex art. 337bis e ter Cod. Civ, disporre la collocazione paritaria presso ciascun genitore, della minore come da calendario esposto Persona_1 nel presente atto o altro ritenuto più opportuno dalla Corte ed in subordine disporre per un ampliamento di occasioni di permanenza, rispetto alle attuali, della minore presso il padre;
Persona_1
2) in riforma del punto 7) della sentenza impugnata:
a) a seguito di collocazione paritaria, disporre per la revoca dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento disponendo che entrambi i genitori provvedano al mantenimento della minore. Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno l'obbligo del pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza 7.05.2018;
b)in ipotesi di ampliamento delle occasioni di permanenza della minore presso il padre, tenuto conto dei motivi di contestazione dell'appellante sulle motivazioni del Tribunale di Monza sull'ammontare del mantenimento, disporre l'obbligo del sig. di versare a titolo di concorso nel mantenimento della Per_1 figlia la somma mensile di € 300,00 e comunque un somma inferiore ad € 600,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza 7.05.2018.
c) in ipotesi di rigetto della domanda di ampliamento delle occasioni di permanenza della minore presso il padre, in ogni caso, disporre affinché l'obbligo del mantenimento da porre a carico del sig. sia Per_1 disposta in misura inferiore ad € 600,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza 7.05.2018;
Con condanna al pagamento delle spese e competenze processuali.
In via istruttoria
Ex artt. 153 II c- 294 cpc., si allega nuovamente visura CCIAA di SRs E.R. Emporio del Riuso costituita in data 29.01.2025 ove socia unica e amministratrice unica è la sig.ra ( doc. Parte_2
n.7)
L'iscrizione nel registro delle imprese è avvenuta in data 7.02.2025 e l'attività è iniziata in data
18.03.2025 pagina 2 di 29 La costituzione e l'iscrizione dell'impresa è avvenuta in via funzionale dopo la decorrenza dei termini concessi ex art. 183 VI n.
1.2.3 cpc e soprattutto del 31.12.2024 disposto dal Giudice di primo grado per il deposito dei documenti economici/patrimoniali delle parti ( doc. n.42).
Se ritenuto, si chiede:
Istanze di esibizione in capo alla sig.ra Pt_2
Si chiede che il Giudice disponga ordine di esibizione in capo alla sig.ra del libro giornale, Parte_2 del registro dei beni ammortizzabili, del registro degli inventari, del libro mastro della ditta individuale
IL relativi agli anni 2020-2021-2022-2023-2024 sino all'ordine del Giudice;
nonché dei bilanci di esercizi 2020-2021-2022-2023 della medesima ditta individuale e le dichiarazioni IVA per i medesimi anni sopra indicati. Indagini con ausilio della Polizia Tributaria sul patrimonio effettivo, e sui redditi effettivi e sul tenore di vita della sig.ra per i motivi già esposti in primo grado e precisamente Pt_2 nella memoria ex art. 183 VI n.2 cpc.
Ammettersi i seguenti capitoli di prova con i testi indicati
Si chiede essere ammessi a provare le seguenti circostanze con i testi indicati:
Si chiede essere ammessi a provare le seguenti circostanze con i testi indicati;
1)Vero che all'inizio del matrimonio i sigg.ri e risiedevano in Sairano di Zinasco e svolgevano attività Per_1 Pt_2 lavorativa presso il ristorante della famiglia della sig.ra con orari continui, poche ore libere e Pt_2 senza percepire stipendio. Il sig. veniva regolarmente assunto per soli 10 mesi;
2) Vero che Per_1 quando il sig. si lamentava degli orari e di non percepire danari il padre e la madre della sig.ra Per_1
e la stessa sig.ra lo insultavano sempre;
3) Vero che la sorella della sig.ra Pt_2 Pt_2 Pt_2
impartiva istruzioni sullo svolgimento del lavoro ed imponeva che la loro volontà Controparte_1 venisse rispettata, guardando il sig. con espressioni di spregio;
4) Vero che la sig.ra Per_1 Pt_2 acconsentiva al volere dei genitori e della sorella, lavorava a tutte le ore del giorno senza compenso;
5)
Vero che nel 2016 il sig. convinceva la moglie a cessare di lavorare presso il ristorante della sua
Per_1 famiglia, rilevava una discoteca in Torre d'Isola che gestiva, ma nel tempo libero veniva obbligato dalla sig.ra a lavorare nel ristorante della famiglia;
6) Vero che il sig. chiedeva alla moglie Pt_2 Per_1 di trasferirsi, di cercare una abitazione ed un lavoro altrove ma la stessa rifiutava;
il sig. si
Per_1 rivolgeva ad un legale di Como, avv. per intraprendere le pratiche della Controparte_2 separazione;
7) Vero che , nell'ottobre 2017 il sig. lasciava la sig.ra per evitare le
Per_1 Pt_2 continue critiche di non valere niente della sig.ra dormiva in discoteca.La sig.ra Pt_2 Pt_2 minacciava il sig. di non fargli vedere più la figlia e che l'avrebbe portata in Albania.Il sig.
Per_1 spaventato ritornava con la moglie che si era trasferita dai genitori del sig. ( IE
Per_1 Per_1 pagina 3 di 29 TA ) 7 bis) Vero che nell'ottobre 2017, la sig.ra si trasferiva con la figlia dai genitori del sig. Pt_2
La sig.ra aveva con sé solo uno zaino con poco abbigliamento, non aveva danari. Per_1 Pt_2
Durante il soggiorno la sig.ra continuava a criticare i famigliari del sig. li Pt_2 Per_1 disprezzava, sostenendo che non valevano niente;
8) Vero che la sig.ra iniziava a criticare il Pt_2 coniuge per le modalità di gestione della discoteca, controllava gli spostamenti del sig. tramite Per_1 facebook,lo accusava di aver una relazione con una cameriera che chiudeva in cucina urlando e imponeva al sig. di chiudere l'attività; ciò avveniva nell'anno 2018;( testi ) 9) Vero che con Per_1 Testimone_1 la vendita dell'attività il sig. percepiva mensilmente in assegni e cambiali la somma di € Per_1
1.500,00 sino al giugno 2022; tali danari venivano utilizzati per dare acconti per l'acquisto dell'immobile di divenuto casa coniugale, per iniziare l'attività della Controparte_3 [...]
e per i bisogni della famiglia;
( teste 10) Vero che CP_4 Testimone_2 successivamente il sig. coadiuvava la moglie nell'attività di pulizia mentre svolgeva attività Per_1 lavorativa presso Rovagnati di Arcore;
11) Vero che il sig. non poteva avere amici e uscire con Per_1 loro. Poteva frequentare i propri genitori e la sorella ma quando la sig.ra lo permetteva;
12) CP_5
Vero che la sig.ra sosteneva che la famiglia del marito era di basso livello poco raccomandabile Pt_2
;non voleva che la frequentava;
13) Vero che giornalmente la sig.ra insultava il Per_1 Pt_2 coniuge,sosteneva che non era in grado di fare nulla, gli diceva cosa fare e quando fare, che i danari e la casa che avevano erano solo grazie a lei e che la stessa era tra i due l'unica capace di lavorare e fare soldi;
14) Vero che il sig. reagiva diceva alla moglie di rispettarlo, di ascoltare anche il suo punto di Per_1 vista e avvertiva della sua insoddisfazione nel rapporto coniugale. La sig.ra rimaneva
Pt_2 indifferente e continuava a sostenere che non valeva niente;
15) Vero che le discussioni e gli insulti al sig. da parte della sig.ra avvenivano avanti la figlia e che i coniugi non Per_1 Pt_2 Per_1 avevano amici;
16) Vero che le discussioni erano giornaliere, ma la sig.ra nell'anno 2019
Pt_2 chiedeva al marito di diventare titolare della ditta IL IZ per poter ancora godere del regime forfettario;
17) Vero che sempre nell'anno 2019 il sig. spiegava alla moglie che non poteva più Per_1 sostenere una vita coniugale con insulti,di essere disprezzato e non ascoltato;
la sig.ra per un
Pt_2 breve periodo di tempo si asteneva dall'imporre la sua volontà e di insultare il coniuge;
18) Vero che la sig.ra in un momento di tranquillità nei rapporti tra i coniugi ascoltava il sig. che
Pt_2 Per_1 voleva impegnarsi in una propria attività e nel maggio 2020 si costituiva la di gestione di CP_6 un mercatino dell'usato. La sig.ra prometteva di non ingerirsi nell'attività del marito e di non
Pt_2 insultarlo più e ciò avveniva sino agli inizi dell'anno 2021; 19) Vero che nei primi mesi dell'anno 2021, la sig.ra iniziava a recarsi nel capannone del mercatino,a servire la clientela, a prelevare dei
Pt_2 pagina 4 di 29 beni, a dare istruzioni al personale e sosteneva che il marito non ne era capace. Il sig. riferiva
Per_1 alla moglie che voleva separarsi;
20) Vero che la sig.ra iniziava a chiedere al sig. di Pt_2 Per_1 acquistare una villetta con giardino ed il sig. faceva presente che non vi erano possibilità
Per_1 economiche e che non se la sentiva di fare un altro acquisto;
21) Vero che la sig.ra iniziava Parte_2 giornalmente ad insultare il coniuge ad assillarlo per l'acquisto della villetta introducendo l'argomento che era un bene per che avrebbe avuto un giardino;
22) Vero che il sig. ancora avvertiva
Per_1 Per_1 la sig.ra di smettere di insultarlo , di evitare di andare sul suo luogo di lavoro impartendo Pt_2 direttive al personale e servendo al clientela. La sig.ra rifiutava ed il sig. le riferiva che Pt_2 Per_1 non ne poteva più ; 23) Vero che alla fine dell'anno 2021 il sig. riferiva alla sig.ra che
Per_1 Pt_2 aveva perso le speranze poiché l'atteggiamento della moglie non cambiava da anni nonostante le promesse riferiva di far fatica ad avere con lei rapporti intimi;
24) Vero che il sig. nel mese di aprile
Per_1 dell'anno 2022 parlava con la moglie e diceva di non poter più sopportare di essere insultato, di sentir dire che non valeva niente e del suo intromettersi nell'attività del mercatino. Riferiva di non aver più alcun sentimento di amore nei suoi riguardi e che voleva trasferirsi;
25) Vero che nel mese di ottobre
2022 il sig. informava la moglie di volersi separare, la sig.ra e prendeva atto e riferiva
Per_1 Pt_2 di essere d'accordo; 26) Vero che il sig. informava la sig.ra che aveva trovato
Per_1 Pt_2 un'abitazione dove trasferirsi dicendole dove e che nel frattempo sarebbe rimasto qualche mese dalla madre;
27) Vero che la sig.ra acconsentiva;
28) Vero che alla fine dell'ottobre 2022 ho visto il Pt_2 sig. presso il mio ristornate;
era giù di corda e gli ho chiesto cosa avesse;
mi ha riferito che lui e
Per_1 la moglie si erano lasciati e che abitavano in case distinte. Il sig. mi diceva anche che la
Per_1 decisione era definitiva perché non ce la faceva più a sopportare la moglie;
( teste ) Testimone_3
29) Vero che dal febbraio 2023 la sig.ra si recava giornalmente al mercatino, impartiva Pt_2 direttive al personale, serviva la clientela, si recava in ufficio a controllare i documenti e il computer aziendale;
( teste 30) Vero che dal gennaio 2023 la Testimone_4 Testimone_5 sig.ra telefonava ai dipendenti più e più volte per sapere cosa stesse facendo il sig. se Pt_2 Per_1 avessero visto atteggiamenti affettuosi che qualificava “ puttana,zoccola” e che rispondevano Tes_4 negativamente;
(teste ) 31) Vero che la sig.ra Testimone_6 iniziava ad insultare il sig. avanti i dipendenti dicendo che era un ladro;
( teste Pt_2 Per_1
) 32) Vero che la sig.ra tentava di farsi Testimone_6 Pt_2 amici alcuni dipendenti, chiedendo di uscire con lei per avere informazioni sul sig. (teste Per_1
) 33) Vero che nella primavera dell'anno 2023 la SR Testimone_6
“ CA ” telefonava al sig. e lo informava che la sig.ra aveva bloccato la zona di Per_1 Pt_2 pagina 5 di 29 Cernusco sul Naviglio per aprire un “ mercatino E in franchising pagando una somma di € 5.000,00;( teste RL CA) 34) Vero che in data 4/5/6 giugno 2023 la sig.ra Testimone_7 Pt_2 partecipava ad un meeting a Monopoli organizzato da “ Il CA”;( teste RL Testimone_7
CA ) 35) Vero che il sig. presidente della SR CA, nel gennaio 2024 Testimone_7 telefonava al sig. informandolo che la sig.ra voleva aprire una sede de il CA a Per_1 Pt_2
Lesmo in un capannone che aveva reperito;
( teste RL CA ) 36) Vero che Testimone_7 dal novembre 2023 il sig. percepisce a titolo di compenso la somma di € 36.000,00 annui ed ha Per_1 rinunciato all'accantonamento del trattamento di fine mandato. Nell'anno 2021 il CA non ha distribuito utili perché non ve ne erano,la società era in passivo;
( dr. 37) Vero che Testimone_8 chiedevo sia alla sig.ra che al sig. di effettuare il bonifico per il pagamento dell'affitto Pt_2 Per_1 della mia casa e ciò negli anni 2021 e 2022 e ciò saltuariamente perché non riuscivo a fare bonifici con il mio conto. Loro acconsentivano e poi consegnavo i contanti corrispondenti alla somma dovuta o al sig.
o alla sig.ra Dopo la loro separazione consegnavo i danari al sig. ( teste Per_1 Pt_2 Per_1
38) Vero che dice al padre, quando con lui, di essere accompagnata a casa Testimone_6 Per_1 senza nessuno in auto perché la mamma si arrabbia. 39) Vero che la sig.ra è in possesso del Pt_2 passaporto del sig. e della fede che era stata regalata al sig. da propri parenti;
la sig.ra Per_1 Per_1 rifiuta la consegna;
Pt_2
Testi: via Segantini n.20 AS ( su tutti i capitoli) via Testimone_9 Testimone_10
Vivaldi n.7 Bernareggio ( su tutti i capitoli) presso “Il CA” via Monte Rosa Testimone_6
n.65 Arcore ( dal cap.24 al cap.39) presso “Il CA” via Monte Rosa Testimone_6
n.65 Arcore ( dal cap.29 al cap.32) via A. Messedaglie n.8/c Controparte_7
Verona( sul capp.33- 34-35) P.zza A.Oggioni n.6 AS ( sul cap.28) Testimone_3
via A.Motta n.25 Vaprio d'Adda ( sui capp.7-8-9) Dr. P.zza A. Oggioni Testimone_1 Testimone_8
n.1 AS ( sul cap.36) Si reitera l'opposizione alle istanze istruttorie dsvolte in primo gardo dalla difesa della sig.ra per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 VI n.3 cpc che si richiama.”. Pt_2
Per parte appellata:
“In via preliminare:
-Per i motivi di cui in narrativa dichiarare l'inammissibilità del primo motivo di gravame (riforma del capo n. 6) della sentenza) per violazione dell'art. 345 comma 1 cpc e, conseguentemente del secondo motivo di appello (riforma del capo n. 7 della sentenza) collegato e/o dipendente dal primo;
-Per i motivi di cui in narrativa, si chiede l'inammissibilità della nuova documentazione depositata da parte appellante e specificamente i docc. 3 e 5- 5.1- 5.2-5.3 pagina 6 di 29 In via principale e nel merito:
-Per tutte le questioni in fatto ed in diritto innanzi esposte, rigettare le domande di riforma parziale della sentenza n. 887/2025 emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata l'8 maggio 2025;
-Per l'effetto, confermare le statuizioni di cui al punto 6) e 7) della sentenza oggi appellata.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi relativi al presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, compreso il rimborso delle spese generali del 15%.
IN VIA Istruttoria:
Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie dedotte da parte appellante si chiede sin
d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle stesse e si insiste altresì nell'ammissione delle prove dedotte in primo grado che si riportano integralmente:
“Con riferimento alle deduzioni istruttorie, chiede ammettersi le seguenti prove testimoniali sui capitoli di seguito precisati e preceduti dalla locuzione “Vero che”: 1) Conosco il nucleo familiare CP_8 dal 2020 e da allora l'ho sempre frequentato con continuità; 2) Le nostre rispettive famiglie
[...] stante il rapporto di amicizia esistente hanno condiviso diverse esperienze ciò permettendomi di vedere
l'intesa che c'era tra i due coniugi;
3) Da quando conosco i signori ho condiviso con Controparte_8 loro anche esperienze di carattere lavorativo collegate al mercatino;
4) Sono anche cliente del mercatino di cui i signori sono soci;
5) Da quando il mercatino è operativo, la signora ha Parte_3 Pt_2 sempre collaborato di concerto con il marito occupandosi della vendita al pubblico degli oggetti che venivano consegnati dai privati oltre che della registrazione degli acquisti dei clienti e parzialmente anche della contabilità; 6) Il nucleo familiare – fino ad ottobre 2022 era una famiglia serena;
Pt_2 Per_1
7) La relazione coniugale tra i signori e era caratterizzata da tranquillità, amore ed Pt_2 Per_1 affetto come ho potuto constatare durante le occasioni di incontro;
8) Nulla la signora mi Pt_2 riferiva in merito ad una crisi con il marito;
9) Nelle occasioni in cui mi recavo al mercatino assistevo anche alla collaborazione lavorativa tra i coniugi 10) In occasione del meeting del Controparte_8
CA organizzato ad Alessandria nelle date del 10/11/12 ottobre 2022 incontravo Parte_1
11) Al meeting del 10/11/12 ottobre del 2022 ad Alessandria era assente la signora rimasta a Pt_2 casa con la figlia;
12) Al meeting del 10/11/12 ottobre del 2022 ad Alessandria erano altresì Per_1 presenti oltre al in qualità di amministratore della società anche la di lui dipendente ST Per_1
Gheorghel; 13) Durante quei giorni il si intratteneva con atteggiamenti equivoci con la Per_1 dipendente;
14) Gli atteggiamenti equivoci tra il e la dipendente ed assunti in Tes_4 Per_1 Tes_4 pubblico risultavano sospetti;
15) Ho ritenuto tali comportamenti fuori luogo e lesivi della dignità della pagina 7 di 29 moglie; 16) In occasione di tale meeting, il che si era accorto della mia presenza mi pregava di Per_1
Part omettere di raccontare alla moglie la circostanza di cui al punto 13) a cui avevo assistito;
17)
Assecondavo la richiesta del e, quindi, omettevo di riferire quanto visto alla Per_1 signora 18) Alla fine di ottobre 2022 in occasione di un pranzo condiviso con il Pt_2 Per_1 quest'ultimo mi confessava orgoglioso di avere una storia con la sua dipendente;
19) A quel Tes_4
Part pranzo, il mi invitava a riferire la confessione della sua relazione amorosa alla moglie 20) Per_1
Dopo aver riflettuto per un po' di tempo, decidevo di riferire tale relazione amorosa alla signora Pt_2 alla fine di novembre;
21) In quell'occasione la signora mi confidava che il marito aveva Pt_2 lasciato la casa coniugale il precedente 17 ottobre;
22) In quell'occasione la signora mi Pt_2 confidava che i rapporti con il coniuge erano sereni e normali sino a quando il marito era rimasto nell'abitazione familiare e che ignorava l'esistenza di tale relazione extraconiugale;
23) Nel luglio 2022, mi trovavo in piscina a Vimercate ove era stata organizzata una festa per i bambini a cui avevo accompagnato mia figlia;
24) In quell'occasione incontravo per caso a bordo piscina la signora Tes_6
già mia conoscenza;
25) In quell'occasione notavo che la signora si accompagnava ad
[...] Tes_6 un uomo;
26) In quell'occasione nel chiedere alla signora chi fosse quell'uomo che la Tes_6 accompagnava, la stessa mi rispondeva che era il suo capo che era innamorato di lei che la perseguitava e la seguiva ovunque;
27) In quel periodo ero in cerca di lavoro e, grazie alla segnalazione della signora che già ivi lavorava venivo contattata dalla per fare un colloquio;
28) Il colloquio Tes_6 CP_6 veniva svolto dalla signora che, in quell'occasione apprendevo fosse la moglie dell'uomo il Pt_2 appunto che avevo visto a luglio con la in piscina;
29) Il colloquio aveva esito positivo Per_1 Tes_6 ed iniziavo a lavorare al mercatino dal 2 settembre per 6 giorni alla settimana osservando il seguente orario di mattina dalle ore 9.30 alle 12.30 e di pomeriggio dalle ore 14.30 alle 19.30; 30) Svolgevo la mia attività nel mercatino come lavoratrice irregolare;
31) Nonostante chiedessi di regolarizzare il mio lavoro, il mi assumeva regolarmente solo ad aprile 2023 perché mi precisava di avere paura che Per_1
Part la moglie mandasse un controllo al mercatino a causa della separazione;
32) Dopo qualche giorno dall'inizio del lavoro e sempre a settembre 2022, venivo avvicinata dal e dalla che mi Per_1 Tes_6 esortavano a prendere le distanze dalla signora quando la medesima si recava al mercatino;
33) Pt_2
Ignoravo la motivazione di tale richiesta atteso che la signora che mi aveva formata per il lavoro Pt_2 che dovevo svolgere era sempre stata gentile con me e rispettosa;
34) La signora aveva con tutti i Pt_2 dipendenti del mercatino un comportamento cortese ed educato;
35) Durante lo svolgimento del mio lavoro, la signora giammai ha assunto un atteggiamento riprovevole nei confronti dei Pt_2 dipendenti della società e dei clienti;
36) Intorno alla metà del mese di settembre 2022 mentre mi trovavo pagina 8 di 29 all'entrata del mercatino con un collega notavo che il e la si baciavano davanti alla Per_1 Tes_6 macchina del caffè; 37) Nonostante avessi assistito a tale scena, omettevo di riferire quanto accaduto alla signora 38) Alla fine di settembre, approfittando dell'assenza della moglie al mercatino, il Pt_2
e la ordinavano a tutti i dipendenti, me compresa, di astenersi dal parlare con la
Per_1 Tes_6 signora alla quale doveva solo essere indirizzato solo ed esclusivamente il saluto;
39) Lavorando Pt_2 presso il CA ed avendo il timore di poter subire sul posto delle ritorsioni, mi sono adeguata sin da subito al comportamento richiesto dal ed appoggiato dalla 40) I dipendenti, compresa
Per_1 Tes_6 me, quando la signora arrivava al mercatino omettevano di rivolgerle la parola;
41) Il e Pt_2 Per_1 la controllavano a vista tutti i dipendenti per accertarsi della regolare esecuzione di quanto Tes_6 richiesto;
42) In seguito la signora mi confidava che il comportamento richiesto ai dipendenti Tes_6 serviva per mettere in cattiva luce la moglie del per buttarla fuori dal mercatino e per costruirsi
Per_1 una difesa in giudizio contro di lei;
43) Il e la hanno continuato per mesi a raccontare
Per_1 Tes_6 bugie sul conto della signora ed ad imporci questo comportamento scorretto;
44) La signora Pt_2 ha continuato a subire in silenzio questi comportamenti;
45) Nel periodo in cui ho lavorato a Pt_2 partire dal 2 settembre 2022 alcun disturbo alla clientela e ai dipendenti è stato posto in essere dalla moglie;
46) In diverse occasioni, il mi confessava di voler apparire più povero agli occhi di sua
Per_1 moglie presentando un misero utile di fine anno;
47) Mentre lavoravo al mercatino, ho potuto direttamente constatare che il realizza guadagni in nero;
48) Il meccanismo per realizzare
Per_1 guadagni in nero consiste nel scaricare la merce invenduta precedentemente consegnata dai clienti al mercatino al costo di 10 centesimi che vengono liquidati al precedente proprietario;
49) La merce invenduta viene a sua volta rimessa in vendita dal con il codice 1 senza che la stessa venga
Per_1 restituita al proprietario che gliela aveva consegnata;
50) La merce liquidata viene poi caricata dal sul codice 1 a prezzo pieno come se fosse merce personale e posta in vendita a terzi;
51) I ricavi
Per_1 di tale operazione vengono percepiti in nero;
52) Ho assitito a discussioni tra il ed alcuni clienti
Per_1 che accusavano il primo di aver loro sottratto la merce consegnata;
53) Un sacco di vestiti invenduti viene a sua volta rivenduto in nero dal ai venditori ambulanti per l'importo di euro 20; 54) Il
Per_1 acquista materassi e letti nuovi in nero dall'azienda produttrice e poi li ricarica sul suo codice 1
Per_1 personale e li rivende in nero come cliente privato;
55) Nel periodo in cui ho lavorato al mercatino ho visto che veniva lasciata da sola dal padre nel di lui ufficio;
56) Il era disinteressato
Per_1 Per_1 alla bambina;
57) Quando era al mercatino, chiedeva continuamente attenzioni al padre;
58) Il
Per_1 pur di allontanare in quel momento la figlia le dava dei soldi per comprare ciò che le piaceva
Per_1 autorizzandola a recarsi per l'acquisto al negozio di fianco;
59) In diverse occasioni nel periodo in cui ho pagina 9 di 29 lavorato al mercatino ho visto la signora cacciare in malo modo dal bancone la cui Tes_6 Per_1 presenza al mercatino era evidente le risultava fastidiosa;
60) In diverse occasioni nel periodo in cui ho lavorato al mercatino ho sentito la signora riferire al di allontanare la bambina;
61) Il Tes_6 Per_1 eseguiva quanto ordinato dalla ed allontanava senza alcuno scrupolo;
62) In Per_1 Tes_6 Per_1 diverse occasioni nel periodo in cui ho lavorato al mercatino ho visto piangere in un angolo;
63) Per_1
Nei casi di cui al n. 62) eravamo noi dipendenti che ci avvicinavamo a lei per tranquillizzarla e consolarla;
64) La situazione era diventata talmente gravosa per me che ho deciso di licenziarmi nel mese di agosto 2023; 65) Sono stata assunta dal nel settembre del 2022 e lavoravo al mercatino per sei Per_1 giorni alla settimana mattina e pomeriggio;
66) Sono stata licenziata dal nel febbraio del 2024; Per_1
Sui capitoli di prova dal n. 1) al n. 17) chiede ammettersi la seguente testimone: - Testimone_11 residente a [...]; Sui capitoli di prova dal n. 1) al n.9)
e dal n. 18) al n. 22) chiede ammettersi il seguente testimone: - residente a [...]Sui capitoli di prova dal n. 23) al n. 64) chiede ammettersi la seguente testimone: - residente a [...] Testimone_13
Sui capitoli di prova dal n. 32) al n. 66) tranne sul capitolo di prova n. 64 chiede ammettersi la seguente testimone: - resdente ad Arcore (MB) alla Via Monte Grappa, 22”; Testimone_14
Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte D'Appello adita dovesse ritenere disporsi accertamento tributario e patrimoniale si chiede che il medesimo venga esteso anche a parte appellante;
Del pari, nella denegata ipotesi di ammissione dell'ordine di esibizione richiesto da parte appellante si chiede che lo stesso venga esteso al in merito alla società . Per_1 CP_6
Per il Procuratore Generale:
“Esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di primo grado. ed contraevano matrimonio concordatario in data 03.09.2011 a Parte_1 Parte_2
AT (LC) e dalla loro unione nasceva la figlia in data 04.11.2012. Per_1
Con ricorso depositato in data 07.02.2023 nel procedimento avente RG n. 1031/2023, Parte_1 chiedeva al Tribunale di Monza: pronunciare la separazione personale delle parti con addebito alla moglie;
disporre l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale;
disporre la regolamentazione delle visite padre-figlia; prevedere, a carico del padre, un assegno di pagina 10 di 29 mantenimento per la figlia di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1 accertare la non spettanza alla moglie di un contributo al mantenimento.
In data 03.05.2023, si costituiva (la quale aveva già depositato a sua volta ricorso per Parte_2 separazione rubricato n. 1850/2023), aderendo alla domanda di separazione e chiedendo: l'addebito della separazione al marito;
l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare;
la regolamentazione del diritto di visita paterno;
la previsione, a carico del padre, di un assegno per il mantenimento della figlia nella misura di euro 1.500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione degli obblighi coniugali;
la Per_1 condanna del ad una serie di adempimenti economici relativi ad immobili e a mutui Per_1 bancari.
I fascicoli iscritti al ruolo sub n. 1031/2023 e sub n. 1850/2023 venivano riuniti.
Con ordinanza provvisoria e urgente depositata il 19.05.2023, il Tribunale disponeva l'affido condiviso della minore e il collocamento presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare, regolamentando il diritto di visita paterno a weekend alternati, un pernottamento infrasettimanale e festività alternate. Con riguardo alle questioni economiche, il Giudicante, reputando inattendibili le prospettazioni di entrambe le parti e ritenendo necessari degli approfondimenti, poneva provvisoriamente a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di euro 800,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie).
All'udienza del 03.10.2023 emergeva un forte conflitto genitoriale in cui era coinvolta la minore la quale aveva peraltro problemi alimentari e risultava in sovrappeso;
dopo essersi Per_1 riservato, il Tribunale, a scioglimento della predetta riserva, disponeva CTU sulle caratteristiche personologiche di entrambe le parti e sulla relativa capacità genitoriale (CTU che aveva domandato anche il benché con riferimento alla sola madre, con istanza depositata il 29.08.2025). Per_1
In data 29.10.2023 veniva pronunciata sentenza non definitiva che disponeva la separazione personale delle parti, con prosecuzione della causa.
In data 11.04.2024 veniva depositato l'elaborato peritale, dal quale emergeva un profondo conflitto tra i genitori che, seppur autenticamente affezionati alla figlia, avevano delle grandi difficoltà comunicative, con profonde ricadute sul benessere della minore;
la madre, in particolare, presentava una scarsa capacità di differenziazione dei propri bisogni da quella della figlia, tendeva, col suo comportamento – fortemente screditante nei confronti del – a svalutare la figura Per_1 pagina 11 di 29 paterna anche di fronte alla minore, rimaneva ferma sulle proprie posizioni e non si metteva mai in discussione;
il padre, che rispetto alla signora era parso più disponibile a mettere parzialmente in discussione le sue criticità genitoriali, risultava tuttavia molto superficiale su alcuni aspetti comunicativi, non coinvolgendo la moglie nell'assunzione di decisioni importanti per la figlia, lasciando così da sola nel gestire segreti per lei inconfessabili alla figura materna (tra cui, Per_1 ad esempio, la vacanza con la nuova compagna del padre) tendendo anche lui a squalificare il ruolo materno agli occhi di entrambi i genitori tendevano ad attribuire alla figlia “un livello di Per_1 competenza e di maturità non riscontrabile ad uno sguardo clinico, alimentando una percezione della figlia irrealistica, protettiva e probabilmente funzionale al bisogno di entrambi di non affrontare i nuclei più conflittuali del loro rapporto”; la minore era profondamente legata ad entrambi i genitori e bisognosa di averli entrambi nella sua vita, ma appariva profondamente angosciata e disorientata rispetto alla posizione da assumere nelle complesse vicende familiari, manifestando un inconscio conflitto di fedeltà che la portava a cercare un'alleanza con entrambi, a scapito della libertà di esprimere quanto realmente provava. Il CTU osservava però che, durante l'ultimo colloquio, entrambi i genitori avevano manifestato maggiori spazi di rielaborazione e riflessione in ordine alla delicatezza della situazione familiare e in un'ottica di una maggiore tutela della minore.
In conclusione, veniva pertanto consigliato un percorso con un coordinatore genitoriale o con un ausiliario del giudice e l'attivazione di un percorso psicologico;
il mantenimento dell'affido condiviso ad entrambi i genitori (reputati adeguati ad occuparsi della figlia ed entrambi quali figure positive per la minore, se considerati singolarmente) e del collocamento materno;
la possibilità di ampliare i tempi di permanenza con il padre dopo un necessario stemperamento delle dinamiche di squalifica e di sfiducia reciproche tra i genitori.
Con ordinanza depositata il 24.04.2024, il Tribunale, recependo le indicazioni della CTU, nominava ex artt. 473bis.26 e 68 c.p.c. un c.d. ausiliario nella persona del dott. con il compito Persona_2 di supportare e monitorare il nucleo familiare;
provvedeva poi a regolamentare il diritto di visita paterno, aggiungendo un pernotto settimanale nelle settimane in cui il weekend era di spettanza materna.
In data 30.09.2024 veniva depositata relazione da parte dell'ausiliario, dalla quale emergeva che entrambi i genitori avevano partecipato a tutti gli incontri proposti dall'ausiliario ma avevano mantenuto durante tutto il percorso un atteggiamento poco incline all'ascolto delle istanze dell'altro genitore: “La sfiducia e la disistima reciproca connota la relazione genitoriale, ostacolando lo sviluppo di una buona capacità bigenitoriale;
ogni genitore, infatti, gestisce e si occupa di in Per_1 pagina 12 di 29 maniera autonoma senza pensare di includere l'altro genitore nel processo decisionale”, senza avere la minima intenzione di investire su una genitorialità maggiormente condivisa. Nonostante ciò,
l'ausiliario osservava come entrambi i genitori riuscissero a costruire per lei un contesto di crescita sereno, riuscendo anche a mettersi d'accordo quando la figlia chiedeva loro una certa elasticità nella regolamentazione dei rapporti (a tal proposito, l'ausiliario evidenziava che aveva espresso Per_1 la volontà di poter trascorrere più tempo esclusivo con il padre, senza la presenza della compagna e della di lei figlia) e ad anteporre l'affetto e l'interesse di alle proprie istanze personali. “Ciò Per_1 che impatta in maniera negativa sul percorso di crescita di è la tendenza dei genitori a non Per_1 comunicare tra loro ma direttamente con la figlia che necessariamente assume il ruolo di messaggera, compito che non dovrebbe far parte dei suoi compiti evolutivi o si sente vincolata a mantenere dei segreti qualora ritenga che una determinata comunicazione possa inasprire la relazione genitoriale”.
Le parti precisavano le proprie conclusioni con note depositate, rispettivamente, il 24.01.2025
e 26.01.2025 . Il sig. insisteva nelle conclusioni già precedentemente Per_1 Pt_2 Per_1 formulate, modificando quella relativa al contributo paterno al mantenimento della minore, ora quantificato in euro 600 mensili o in una minor somma, e chiedeva l'ammissione di prova testimoniale nonché di accertamenti fiscali in capo alla sig.ra ; la insisteva Pt_2 Pt_2 anch'ella nelle domande contenute nell'atto introduttivo (non riproponeva quelle relative alla condanna del al risarcimento del danno e ad una serie di adempimenti economici relativi a Per_1 immobili e rapporti bancari) e proponeva istanza di ammissione di prova testimoniale e di accertamenti patrimoniali a carico del Per_1
Con sentenza definitiva del 24.04.2025, depositata in data 29.04.2025 e in questa sede impugnata, il
Tribunale così statuiva:
“
1. Addebita la separazione al ricorrente;
2. Rigetta la domanda di addebito proposta da Per_1
3. Affida (4.11.2012) in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
4. colloca la minore presso la madre;
5. assegna alla resistente la casa coniugale;
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattino con accompagnamento a scuola, nonché nelle settimane in cui ha con sé la figlia nel fine settimana anche il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della madre, dal martedì alla uscita da scuola al rientro a scuola del giovedì; per quindici giorni durante le vacanze estive, pagina 13 di 29 in periodo da concordare con la resistente entro il 30 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo si stabilisce sin da ora che trascorrerà negli anni pari con il padre il periodo 1 agosto ore 10.00 – Per_1
15 agosto ore 10.00 e con la madre il periodo 15 agosto ore 10.00 – 31 agosto ore 10.00 e viceversa negli anni dispari;
durante le vacanze natalizie la minore starà il 24 dicembre con il padre e il 25 dicembre con la madre;
inoltre dal 26 dicembre al 1 gennaio oppure dall'1 gennaio alla ripresa della scuola in alternanza annuale tra i due genitori;
la minore trascorrerà l'intero periodo delle vacanze Pasquali in alternanza annuale con ciascun genitore (Pasqua 2026 con la madre); per i ponti, se le festività che li determinano ricadono entro il mercoledì sono di spettanza del genitore che ha il collocamento di Per_1 nel fine settimana precedente, se ricadono il giovedì o il venerdì, del genitore che ha il collocamento di
nel fine settimana successivo;
Per_1
7. Pone a carico del ricorrente con decorrenza aprile 2025 l'importo di euro 1.000,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2026 e con riferimento al mese di aprile 2025. Pone inoltre a carico del ricorrente il
50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori
(salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. (…)
8. Dichiara inammissibili le restanti domande;
9. Pone le spese di CTU a definito carico delle parti nella misura del 50% e con vincolo di solidarietà verso il CTU;
10. Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la metà delle spese di lite, che in detta misura liquida in euro 2.538,50 per competenze, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre oneri previdenziali ed assistenziali come per legge, con compensazione per la restante metà”.
Il Tribunale addebitava la separazione al sig. ritenendo che le ragioni della crisi di coppia Per_1 fossero da individuare nel repentino abbandono della casa coniugale da parte dello stesso nel novembre 2022, essendo poi altresì emerso che il avesse intrattenuto una relazione con Per_1 un'altra donna. pagina 14 di 29 Il Giudicante confermava poi l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente della minore presso la madre, recependo le indicazioni della CTU e dell'ausiliario e rilevando che le criticità genitoriali emerse non fossero tali da derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso;
il diritto di visita paterno veniva regolamentato come in dispositivo. Quanto alle statuizioni economiche, il Tribunale reputava congruo quantificare il contributo paterno al mantenimento della minore in euro 1000 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie), tenuto conto che “il ricorrente è imprenditore titolare di MB RE SR e nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 81.758, pari – dedotti gli oneri tributari ed i contributi previdenziali ed assistenziali– ad euro 3.385 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive oggi ad Arcore, in immobile di proprietà gravato da mutuo di euro 870 mensili;
rimborsa due quote di mutuo gravanti sulle abitazioni di cui è comproprietario con la resistente, per complessivi euro 706 mensili (148+ 558 euro); considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro
500) la sua disponibilità mensile residua una volta dedotti i costi per i beni di prima necessità ed i mutui sarebbe di euro 1300 circa.
Dall'esame degli estratti conto personali 2024 (prodotti soltanto per il primo, il terzo ed il quarto trimestre) emergono accrediti a titolo di emolumenti, pagamenti fatture, utili, versamenti contanti, rimborsi prestiti di euro 100.000 in 9 mesi (media mensile di euro 11.111) e dunque molto superiori al dichiarato.
La resistente è titolare di impresa di pulizie, IL, e nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 39.975 pari – dedotti gli oneri tributari anche per imposta sostitutiva – ad euro 2.804 netti mensili;
percepisce euro 57 mensili di assegno unico;
la sua disponibilità mensile residua una volta dedotte le spese principali (mutui cointestati con il ricorrente, vitto, alloggio e utenze) ammonterebbe ad euro 1.650 circa.
Le componenti positive del reddito di impresa dichiarato sono di circa 77.000 euro, al netto delle spese di euro 51.000. Dall'esame degli estratti conto della sua società emergono bonifici in entrata dai committenti per euro 96.236 (e dunque, 20.000 euro in più del dichiarato) nel 2023 e di euro 80.190 nell'anno 2024.
Nel 2023 emergono versamenti di utili dalla MB per euro 23.937. Al CTU ha dichiarato di lavorare anche come consulente odontotecnico per diversi laboratori (pagina 11 relazione peritale); è proprietaria di una vettura Land Rover Evoque, oltre che di una vettura Toyota, entrambe acquistate tra il 2023 ed il
2024 (cfr. estratti conto IL 2023 per Toyota Aygo ed estratti contopersonali parte 2024 per Range
Rover); nella primavera 2023 ha effettuato pagamenti per 5000 euro a chirurgo estetico. Dall'accesso agli pagina 15 di 29 atti operato presso Agenzia delle Entrate risulta anche che ella sarebbe conduttrice sino a novembre 2025 con altra persona ad un immobile in Usmate Velate via Dell'Asilo n.11 ad un canone mensile di euro
540 comprensivo di oneri accessori (doc.26 ricorrente). Il contratto è stato stipulato il 4.12.21 con scadenza 30.11.25. All'inizio del 2025 ha poi aperto nuova attività, Emporio del Riuso, di cui è unica socia ed amministratrice (cfr. memoria di replica ricorrente). Il suo tenore di vita è dunque elevato ed i suoi ricavi sono superiori ai dichiarati. (…) sta percependo il 100% dell'assegno unico per la figlia”.
Infine, il Tribunale, evidenziata la prevalente soccombenza del condannava quest'ultimo a Per_1 rifondere a controparte la metà delle spese di lite.
2. Il procedimento di secondo grado.
Con ricorso in appello depositato in data 12.06.2025, ha chiesto la riforma della Parte_1 predetta sentenza nella parte relativa al collocamento della minore e alla determinazione del contributo paterno al suo mantenimento.
L'appellante ha contestato la decisione di prime cure in quanto non ha accolto la richiesta dallo stesso formulata in sede di comparsa conclusionale di ampliare i tempi di permanenza padre-figlia rispetto a quanto era stato disposto dall'ordinanza del 24.04.2024.
A supporto della propria istanza, l'appellante ha in primo luogo evidenziato che il CTU aveva rilevato l'assenza di ostacoli a un aumento delle frequentazioni padre-figlia; che il Per_1 svolgendo un solo lavoro, avrebbe più tempo da dedicare alla figlia, a differenza della che, Pt_2 invece, ha tre lavori;
che la calendarizzazione disposta dalla sentenza impugnata mal si concilia con la possibilità di garantire la bigenitorialità, attesi anche i molteplici impegni scolastici e sportivi della figlia che rendono poche le occasioni di effettiva condivisione tra padre e figlia;
che durante la permanenza materna si sono verificati dei cali nell'andamento scolastico della minore;
che il
Tribunale non ha esplicitato le ragioni a sostegno della decisione di conferma del collocamento prevalente della minore presso la madre.
Alla luce di tali elementi, l'appellante ha chiesto di aumentare i tempi di permanenza della minore presso il padre, prevedendo, in modo alternato, una settimana in cui la bambina sarebbe stata col padre dal lunedì al giovedì e con la madre dal venerdì alla domenica, la settimana successiva con la madre dal lunedì al giovedì e con il padre dal venerdì alla domenica.
In secondo luogo, parte appellante ha censurato la quantificazione dell'importo a titolo di contributo paterno al mantenimento della minore, rappresentando che il Tribunale non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle sue uscite (spese per la minore, mutui, spese personali di mantenimento, utenze, spese condominiali) e degli oneri fiscali;
che l'impresa individuale IL pagina 16 di 29 IZ (società oggi cessata), le cui entrate sono state tutte attribuite dal Giudicante in primo grado al in realtà era da considerarsi in capo all'appellata, essendo stata effettuata Per_1
l'intestazione di tale azienda in capo al unicamente a fini fiscali;
che al reddito dichiarato Per_1 della devono aggiungersi gli utili della società MB RE SR (società in di cui entrambi i Pt_2 coniugi sono soci, il per il 70%, la per il 30%) ed altri redditi non dichiarati, Per_1 Pt_2 avendo, peraltro, lo stesso Giudicante ritenuto inattendibile la situazione economica prospettata dall'appellata ma non avendo, di contro, accolto l'istanza del volta ad ottenere Per_1
l'espletamento di indagini tributarie al riguardo;
che l'analisi delle spese rilevabili dagli estratti conto durante la convivenza delle parti esclude che essi avessero un tenore di vita elevato;
che anche la sig.ra è tenuta al mantenimento della figlia. Pt_2
Alla luce di ciò, l'appellante ha domandato la riduzione del contributo paterno al mantenimento della minore ad euro 300 mensili o ad altra somma in ogni caso inferiore ad euro 600 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie).
Con decreto presidenziale del 17.06.2025, è stata fissata udienza al 20.11.2025, poi anticipata al
18.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Con memoria depositata il 12.10.2025, si è costituita in giudizio chiedendo, Parte_2 preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità del gravame avversario per violazione dell'art. 345 primo comma c.p.c. e, nel merito, di rigettarlo in quanto infondato.
L'appellata ha anzitutto contestato l'ammissibilità dell'appello, rilevando che con esso il in Per_1 violazione del divieto di introdurre domande nuove nel giudizio di gravame ai sensi dell'art. 345 primo comma c.p.c., ha proposto per la prima volta in questa sede la domanda di collocamento paritetico della minore, non avendola mai formulata in primo grado.
Nel merito, l'appellata ha rappresentato che, ad ogni modo, il collocamento prevalentemente materno della minore costituirebbe la scelta più tutelante per il bene di come già aveva Per_1 evidenziato la CTU, posto che ha sempre dimostrato di essere in grado di prendersi Parte_2 cura della minore fin dalla separazione di fatto;
a tal proposito, l'appellata ha contestato le doglianze di controparte relative ad una minor resa scolastica della minore durante i periodi di permanenza materna, evidenziando, peraltro, che tali deduzioni non sono mai state avanzate durante il giudizio di primo grado, a riprova della circostanza che, secondo la prospettazione dell'appellata, la domanda del relativa al collocamento paritetico è in realtà meramente Per_1 strumentale al conseguimento di una riduzione del contributo paterno al mantenimento.
pagina 17 di 29 L'appellata ha censurato anche la doglianza avversaria relativa alla riduzione del contributo paterno al mantenimento della minore, evidenziando che l'appellante percepisce oltre 10.000,00 euro netti al mese (costituiti dal compenso in qualità di amministratore della dalla CP_6 distribuzione degli utili di tale società e da altri incassi ed ulteriori pagamenti di fatture) e convive di fatto con la nuova compagna economicamente indipendente, la quale contribuisce alle spese di abitazione;
il reddito di ad ogni modo, è superiore a quello dichiarato, stanti Parte_1 anche le numerose spese che egli può permettersi (tre rate di mutuo, pagamento di una rata di finanziamento di euro 800,00 intestata al padre;
l'abitazione di Via Calco di CP_9 comproprietà dei coniugi è stata di recente venduta con conseguente estinzione del mutuo mensile ad essa collegata e un incremento della disponibilità mensile in capo ad entrambe le parti;
l'assegno unico percepito da parte appellata ammonta ad appena 57,00 mensili;
la sig.ra ha sì Pt_2 avviato una nuova attività ma si tratta di una società di nuova costituzione che allo stato attuale non è in attivo, subendo una perdita di esercizio che alla data del 30.09.2025 ammonta ad euro
19.272,82; il Tribunale, in sede di quantificazione, ha correttamente tenuto conto dell'alto tenore di vita goduto da entrambi i genitori.
Infine, l'appellata ha contestato l'ammissibilità delle istanze istruttorie formulate anche nel presente giudizio da parte appellante (prove testimoniali, accertamenti tributari, ordini di esibizione), evidenziando, da un lato, che esse si risolvono nella mera riproposizione di quelle già formulate in primo grado e non ammesse dal Tribunale e, dall'altro lato, per quanto attiene agli accertamenti tributari su , che ella ha fornito tutta la documentazione patrimoniale Parte_2 richiesta dal giudicante, a differenza di controparte che ha invece omesso di fornire un quadro completo della propria situazione economica.
In data 28.10.2025, ha depositato memoria ex art. 473 bis.32 c.p.c., contestando Parte_1 integralmente il contenuto dell'atto costitutivo di controparte e insistendo nelle conclusioni già formulate nel proprio atto di appello.
In particolare, quanto alla questione riguardante il collocamento della minore, ha Per_1 evidenziato che risulterebbe priva di pregio l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 primo comma c.p.c., del relativo motivo appello, posto che a venire in rilievo nel caso di specie sono diritti indisponibili e che, ad ogni modo, in primo grado aveva già presentato diverse istanze di Per_1 ampliamento dei tempi di frequentazione padre-figlia, anche alla luce della nuova attività lavorativa di che la vede impegnata diverse ore al giorno con conseguente minor Parte_2 tempo per prendersi cura della minore Per_1 pagina 18 di 29 In relazione alle statuizioni economiche, l'appellante ha contestato le affermazioni di controparte circa il fatto che percepirebbe 10.000,00 euro netti al mese e che egli avrebbe omesso di Per_1 depositare tutta la documentazione economica a lui relativa, evidenziando che, al contrario, come già emerso in primo grado, è ad aver occultato diversi introiti da lei percepiti. Parte_2
Sulle istanze istruttorie contenute nell'appello, ne ha ribadito l'ammissibilità, trattandosi di Per_1 prove inerenti alla posizione della minore e quindi riguardanti diritti indisponibili.
In data 05.11.2025, ha depositato memoria di replica ex art. 473 bis.32 comma 2 c.p.c., Parte_2 contestando il contenuto della memoria avversaria e insistendo nelle conclusioni già formulate.
Sulla questione della modifica del collocamento della minore, l'appellata, opponendosi alla richiesta del collocamento paritario o di un aumento dei tempi di visita paterni, ha ribadito che la madre è sempre stata la figura genitoriale più accudente e presente per la figlia, come emerso in sede di
CTU; lo stesso elaborato peritale aveva invero rilevato l'assidua frequentazione da parte del Per_1 del CA dell'usato dallo stesso gestito, dovendosi quindi concludere per la sua incapacità di garantire del tempo di qualità alla minore;
dopo l'emissione della sentenza di primo grado, come si evincerebbe anche dalle conversazioni whatsapp depositate in appello, il avrebbe tenuto dei Per_1 comportamenti che dimostrerebbero la sua immaturità e inaffidabilità nella gestione della minore, nonché il suo disinteresse nei confronti dei bisogni di Per_1
Sulle questioni economiche, l'appellata ha contestato l'affermazione di controparte circa alcune presunte entrate non dichiarate, ribadendo che, come risulterebbe anche dagli estratti conto depositati dal – di cui peraltro la stessa lamenta in questa sede l'incompleta produzione, Per_1 avendo l'appellante allegato nel presente giudizio solo delle tabelle riepilogative prive di qualsiasi riscontro probatorio – il contributo paterno al mantenimento della minore risulta adeguatamente proporzionato alle ingenti entrate del Infine, la si è opposta alle istanze istruttorie Per_1 Pt_2 formulate da controparte.
In data 13.11.2025, il P.G. ha depositato parere scritto con cui ha domandato la conferma del provvedimento impugnato.
Nella medesima data sono state altresì depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza da entrambe le parti. Nello specifico, con tale atto, parte appellante ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni e ha chiesto disporsi la comparizione delle parti per l'udienza del
18.11.2025; il ha altresì censurato la produzione da parte della di messaggi Per_1 Pt_2 whatsapp intercorsi tra le parti, trattandosi di produzione in realtà preclusa, in quanto avrebbe pagina 19 di 29 dovuto essere depositata con la memoria di costituzione, nonché di conversazione incompleta e pertanto fuorviante.
Con le proprie note scritte in sostituzione dell'udienza, parte appellata ha ribadito le proprie conclusioni, insistendo per il rigetto dell'appello di controparte e per la conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza del 18.11.2025 celebrata in camera di consiglio, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Motivi della decisione.
3.1. Preliminarmente, ritiene la Corte che debbano essere rigettate le istanze istruttorie formulate sia dall'appellante sia dall'appellata entrambe volte all'ammissione di prove Per_1 Pt_2 testimoniali, trattandosi delle medesime richieste già avanzate nel giudizio di primo grado in sede di precisazione delle conclusioni e già ritenute inammissibili dal giudicante di primo grado in quanto
“generiche (ovvero prive di specifici riferimenti cronologici, topici e fattuali), oltre che comportanti valutazioni non demandabili a testi”. Per giurisprudenza di legittimità costante, dalla quale questo
Collegio non ritiene di discostarsi, nel giudizio di appello la parte che abbia interesse all'espletamento di un mezzo istruttorio dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado non può limitarsi a riproporlo, ma deve censurare con uno specifico motivo di gravame l'apprezzamento espresso dal primo giudice sulla inammissibilità del mezzo di prova (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 19727 del 2003).
Nel caso di specie, non si rinviene alcuno specifico motivo di censura in ordine all'inammissibilità già valutata dal Tribunale di primo grado, pertanto tali richieste devono ritenersi nuovamente inammissibili, così come quelle volte ad ottenere accertamenti tributari e patrimoniali su parte appellata e gli ordini di esibizione, tutti già richiesti in primo grado, trattandosi di prove che appaiono alla Corte meramente esplorative e ultronee, alla luce della cospicua documentazione già depositata dalle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, tanto in primo grado, quanto nel presente giudizio.
3.2. Per quanto concerne la richiesta di audizione della minore , il Collegio ritiene Persona_1 che debba anch'essa essere rigettata, poiché quest'ultima è già stata ascoltata più volte in primo grado dal consulente tecnico d'ufficio, nonché dall'ausiliario nominato dal Tribunale in supporto del nucleo familiare. Pertanto, reputa la Corte che un'ulteriore audizione di sarebbe per Per_1 quest'ultima pregiudizievole e fonte di stress, trattandosi di minore che si trova già suo malgrado al centro di una fortissima conflittualità tra i genitori (“ è, ovviamente, al centro di una Per_1 pagina 20 di 29 incomunicabilità tra questi due genitori, cerca fedeltà e lealtà con entrambi aderendo ad un funzionamento polarizzato e conflittuale che non la tutela e non la protegge”, come si evince dalla CTU disposta in primo grado), con rischio di alimentare ulteriormente un conflitto di lealtà, oltre a non poter apportare alcun contributo utile per quanto concerne il secondo motivo di appello che riguarda un profilo meramente economico, ossia la quantificazione dell'assegno di mantenimento.
3.3. Venendo all'esame del merito, ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, per le ragioni che seguono.
Come anticipato, l'appellante contesta con il primo motivo il collocamento prevalente della figlia disposto dalla sentenza di primo grado, in quanto tale decisione sarebbe stata adottata in Per_1 violazione del principio di bigenitorialità e con omessa e/o errata e/o illogica e contraddittoria motivazione, per l'evidente disparità del tempo di frequentazione dei due genitori, poiché il padre può trascorrere con la figlia solo nove giorni al mese. Egli chiede pertanto il collocamento in via paritaria e, in subordine, un ampliamento delle occasioni di permanenza della minore presso l'abitazione paterna, reputando che, secondo la regolamentazione attuale, il tempo trascorso con la figlia sia eccessivamente ridotto e unicamente incentrato sull'accompagnamento della figlia a scuola e agli sport, proponendo una conseguente riorganizzazione delle visite, secondo la tabella allegata al ricorso. A sostegno di tale richiesta, allega di essere maggiormente in Parte_1 grado di prendersi cura di in quanto con riferimento alla madre sono emerse alcune Per_1 criticità sotto il profilo della capacità genitoriale, poiché quest'ultima ha attualmente tre lavori e può trascorrere meno tempo con la figlia, delegandone la cura ai propri dipendenti, si disinteressa del suo andamento scolastico ed è responsabile di molteplici assenze da scuola della minore.
In via preliminare, deve essere rigettata la richiesta di di dichiarare l'inammissibilità Parte_2 di tale domanda, sulla base del fatto che si tratterebbe di domanda nuova per la prima volta espressa nel giudizio di appello e preclusa dal divieto contenuto nell'art. 345 c.p.c.
Sul punto, invero, osserva il Collegio che in realtà un ampliamento del tempo di visita paterna era già stato richiesto da in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado e che si Per_1 tratta di domanda che ha ad oggetto diritti indisponibili, pertanto esclusa dall'ambito applicativo del divieto di nuove domande in appello di cui all'art. 345 c.p.c. già citato.
Ad ogni modo, ritiene la Corte che il collocamento prevalente di presso la madre disposto Per_1 in prime cure sia stato correttamente ed adeguatamente motivato, e che debba essere in questa sede confermato, trattandosi della soluzione più rispondente alla tutela dell'interesse della minore.
pagina 21 di 29 Sul punto, è utile sottolineare che il Tribunale di primo grado ha disposto il collocamento prevalente presso la madre aderendo alle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, compreso l'odierno appellante, in piena conformità a quanto segnalato e consigliato dalla CTU disposta in tale sede che – ritenuta condivisibile in quanto fondata su argomentazioni logiche e cognizioni tecnico-scientifiche prive di censura- così evidenziava: “si ritiene utile confermare l'affido condiviso e confermare il collocamento attuale. Non si ravvisano
contro
-indicazioni ad un aumento del tempo che
trascorre con il padre, ma perché questo avvenga in modo funzionale devono prima essere Per_1 stemperate le profonde dinamiche di squalifica e di sfiducia che si attivano automaticamente tra questi de genitori. Sono infatti i conflitti di coppia e le plurime svalutazioni che entrambi si rivolgono a complicare o talvolta rendere impossibile prendere decisioni relative agli spazi di competenza reciproci e/o alla modifica dei medesimi.”
Il collocamento presso la madre, inoltre, è stato disposto anche allo scopo di mantenere continuità con la situazione verificatasi dopo la separazione di fatto, a seguito dell'allontanamento del padre dalla casa familiare. Per_1
Ciò posto, le argomentazioni addotte a sostegno del primo motivo di appello dal ricorrente risultano prive di pregio e non consentono di mutare il collocamento di né si ritiene di dover Per_1 disporre alcuna modifica del calendario di permanenza della minore presso i genitori, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, osserva la Corte che l'attuale regolamentazione delle visite paterne è così articolata:
“Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattino con accompagnamento a scuola, nonché nelle settimane in cui ha con sé la figlia nel fine settimana anche il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento
a scuola;
nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della madre, dal martedì alla uscita da scuola al rientro a scuola del giovedì (…)”.
Con tutta evidenza, si tratta di una ripartizione pressoché paritaria del tempo trascorso con i due genitori: non corrisponde al vero quanto affermato dal in merito al fatto che egli Per_1 trascorrerebbe solo 9 giorni al mese con la figlia, in quanto, prendendo in considerazione quattro settimane esatte, nel rispetto di quanto previsto dalla sentenza di primo grado trascorre 12 Per_1 giorni con il padre e 16 giorni con la madre, di talché non risulta la denunciata palese violazione del principio di bigenitorialità.
Benché l'elaborato peritale disposto in prime cure consentisse di ipotizzare per il futuro un ampliamento del tempo trascorso dalla minore con il padre, ciò veniva esplicitamente condizionato pagina 22 di 29 dal consulente tecnico al previo stemperamento delle “profonde dinamiche di squalifica e di sfiducia che si attivano automaticamente tra questi de (due ndr) genitori”: allo stato attuale non si rileva alcun miglioramento sul punto, come testimoniato dalla forte conflittualità che permane tra le parti del presente giudizio.
Questa Corte rileva, inoltre, che il tempo impiegato dal genitore nell'accompagnamento del figlio ai vari impegni scolastici e sportivi non può essere svalutato, come invece traspare esplicitamente dall'atto di appello del in quanto nel percorso sportivo così come in quello scolastico del Per_1 minore il sostegno familiare ha un ruolo fondamentale, potendo influire sul suo benessere psicofisico e contribuendo in maniera consistente al consolidamento della relazione affettiva genitore-figlio.
Parimenti prive di pregio appaiono le critiche prospettate dall'appellante in ordine alla capacità genitoriale della madre se è vero, infatti, che la stessa svolge attualmente tre lavori, la Pt_2 recente apertura della società “Emporio del Riuso” si è resa necessaria a seguito della separazione dei due coniugi che in precedenza lavoravano insieme al mercatino tuttora gestito dal tale Per_1 attività lavorativa per parte appellata ha pertanto ragionevolmente preso il posto delle ore precedentemente impiegate nel mercatino dell'usato del Si tratta, quest'ultimo, di Per_1 elemento comunque cronologicamente precedente alla pronuncia della sentenza di primo grado impugnata e già oggetto di valutazione in tale sede – in cui peraltro il non aveva avanzato Per_1 critiche in ordine alla capacità genitoriale di controparte – e a tal proposito il CTU già evidenziava che “entrambi i genitori sono in grado di adempiere alle cure primarie e di provvedere fisicamente alla figlia. Non emergono elementi di incuria e di deprivazione.”, senza dunque rilevare, sotto il profilo materiale, le criticità rappresentate dal padre nell'atto di appello.
Da ultimo, l'appellante evidenzia che la minore avrebbe accumulato diversi ritardi e giorni di assenza nei periodi in cui è con la madre, la quale sarebbe disinteressata alla puntuale frequenza scolastica da parte della figlia, tuttavia, dallo screenshot della schermata del registro elettronico allegato al ricorso del (doc. 3) emergono solamente il numero delle assenze complessive e dei Per_1 ritardi, senza alcuna indicazione delle date in cui sono stati effettuati, né delle eventuali giustificazioni di tali eventi o della riconducibilità degli stessi ai periodi di permanenza materna/paterna, pertanto, la Corte non può trarre da ciò alcun elemento di convincimento.
Alla luce di quanto esposto, ritiene la Corte che il collocamento di in via prevalente presso Per_1 la madre debba essere confermato, con rigetto del primo motivo di appello.
pagina 23 di 29 Con il secondo motivo, censura la sentenza di primo grado in punto di Parte_1 quantificazione dell'assegno di mantenimento, lamentandone l'omessa e/o errata e/o illogica e contraddittoria motivazione.
Sul punto, il Giudice di prime cure ha disposto a suo carico l'obbligo di versare euro 1.000,00 al mese per il mantenimento della figlia dopo aver comparato le condizioni economiche di Per_1 entrambe le parti. L'appellante lamenta che, in tale valutazione effettuata sulla base dei documenti depositati in primo grado, il Tribunale sarebbe incorso in alcuni errori: non avrebbe, anzitutto, adeguatamente considerato i bisogni della minore né il tenore di vita della stessa, per i quali
[...] non aveva fornito alcun elemento probatorio;
nel determinare il reddito del non Pt_2 Per_1 avrebbe inoltre calcolato le uscite e le deduzioni fiscali, considerandolo pertanto più alto della sua effettiva consistenza;
avrebbe infine omesso di valutare le condizioni economiche di Parte_2 in realtà migliori di quanto dalla stessa prospettato, in violazione palese del principio di proporzionalità nel calcolo dell'assegno.
Ritiene la Corte che la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore della minore operata nella sentenza di primo grado sia corretta e adeguatamente motivata, pertanto, anche questo motivo di appello deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Dalla documentazione prodotta, emerge che entrambe le parti hanno un tenore di vita elevato: il in particolare è socio di maggioranza della MB RE RL al 70% e nell'anno di imposta 2024 Per_1 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 78.357 (reddito imponibile di euro 70.917) pari – dedotti gli oneri tributari e i contributi previdenziali e assistenziali – ad euro 3890,83 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Il medesimo calcolo è stato effettuato dal giudice di prime cure per l'anno di imposta 2023 in cui il
“ha dichiarato un reddito complessivo di euro 81.758, pari – dedotti gli oneri tributari ed i Per_1 contributi previdenziali e assistenziali – ad euro 3.385 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità”, è di tutta evidenza che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nella determinazione del suo reddito sono stati correttamente scorporati i contributi previdenziali e assistenziali, nonché le imposte.
La società MB RE RL (di cui il è socio al 70% e amministratore unico) ha sede in Arcore Per_1 via Monte Rosa n. 65 e opera attraverso la conduzione di un esercizio commerciale di mercatino dell'usato, egli percepisce mensilmente la retribuzione quale amministratore unico che, nel 2023 era di euro 21.600 netti annuali più un'indennità di fine mandato di euro 4.000 lordi, nel 2024 ammontava a circa 3.000 euro mensili e nel 2025 è divenuta di 4.000 euro mensili, come da delibera pagina 24 di 29 assembleare del dicembre 2024 adottata dallo stesso appellante, nonostante l'opposizione dell'altro socio, ossia la stessa parte appellata Pt_2
Oltre ad essere socio al 70 % e amministratore unico della MB RE s.r.l., in precedenza il Per_1 era titolare anche di un'altra società, la IL IZ, ditta individuale costituita nell'ottobre 2019 in realtà gestita da al fine di, secondo la tesi dell'appellante, permettere a tale Parte_2 impresa di godere di agevolazioni fiscali, sicché egli non avrebbe mai percepito alcun introito dalla citata attività.
Sotto questo profilo, la Corte rileva che esaminando l'estratto del conto cointestato tra i coniugi e secondo quanto ammesso anche dal alcuni proventi dell'attività della IL IZ Per_1 confluivano sul conto comune, a tal proposito all'udienza del 15.05.2023, aveva Parte_2 riferito che il reddito della IL IZ confluiva effettivamente sul conto comune. Tale impresa si occupava di fornire servizi di pulizia e la sua attività è cessata in data 19.12.2023.
L'appellante percepisce poi mensilmente altri importi derivanti da fatture. A tale proposito, a titolo esemplificativo, esaminando l'estratto del suo conto relativo ai mesi di gennaio-settembre 2025, emerge che egli ha percepito, oltre alla sua retribuzione mensile di 4.000 euro le seguenti cifre: 7000 euro a gennaio 2025 a titolo di “saldo dicembre stipendio più arretrati”;
1.044 euro a febbraio 2025
a titolo di “rimborso mercatino”; 3290 euro ad aprile 2025 a titolo di fatture;
3650 euro e 699 euro a maggio 2025 a titolo di fatture;
1394 euro nel giugno 2025 a titolo di fatture;
10.000 euro a titolo di
“versamento assegni fuori piazza” ad agosto 2025; 2924 euro, 716 euro e 1688 euro nel settembre
2025 sempre a titolo di fatture. contesta che il Tribunale in prime cure non avrebbe tenuto adeguatamente conto Parte_1 delle spese che egli deve sostenere ogni mese.
Rileva la Corte che tali uscite (alcune effettivamente molto elevate: si pensi ad esempio che, come scritto dallo stesso appellante nel proprio ricorso in appello, le uscite dal conto corrente personale del nell'anno 2024 sono state di euro 349.901,05) non sono state dettagliatamente provate Per_1 né descritte da se non quelle riferite ai mutui che sta pagando e quelle riferite a “imposte e Per_1 tasse”. Risulta che occasionalmente egli percepisce anche gli utili della società a CP_4 seconda che la distribuzione degli utili venga deliberata in assemblea dai soci (che sono le stesse parti in giudizio). A tale riguardo, si rileva che a titolo di distribuzione utili, ha percepito: Per_1 nel 2023 euro 55.854 (ossia il 70% degli utili accantonati a riserva utili esercizi precedenti, pari ad euro 79.792); nel 2024 euro 20.584 (ossia il 70 % degli utili accantonati a riserva utili esercizi precedenti, pari ad euro 29.407). pagina 25 di 29 Dagli estratti conto relativi alla società MB TO s.r.l., emergono poi diversi prelievi di ingenti somme di denaro contante e diversi giroconti di somme elevate.
Per quanto attiene alla situazione bancaria, risulta che possiede un conto corrente Per_1 personale;
un conto corrente cointestato con e utilizzato ora per far fronte alle Parte_2 rispettive rate dei mutui;
quattro conti correnti intestati a MB TO s.r.l. (due in Deutsche Bank, due in BCC Brianza e laghi); un conto corrente intestato alla società IL IZ (la cui attività è ora cessata).
Né in primo grado, né nel presente giudizio egli ha depositato in modo completo la propria documentazione bancaria, denotando in questo una evidente mancanza di trasparenza: a titolo esemplificativo, in primo grado non ha prodotto estratti conto del conto a MB Parte_4 TO relativi al mese di dicembre 2024 e ha prodotto estratti dei due conti BCC intestati a MB TO solo a partire dal mese di ottobre 2024. In secondo grado non ha prodotto estratti conto integrali del conto MB TO.
Per quanto concerne le condizioni economiche e patrimoniali della parte appellata, osserva la Corte che, contrariamente a quanto prospettato da sono state oggetto di esauriente valutazione Per_1 da parte del Giudice di primo grado che così motivava: “La resistente è titolare di impresa di pulizie,
IL, e nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 39.975 pari – dedotti gli oneri tributari anche per imposta sostitutiva – ad euro 2.804 netti mensili;
percepisce euro 57 mensili di assegno unico;
la sua disponibilità mensile residua una volta dedotte le spese principali (mutui cointestati con il ricorrente, vitto, alloggio e utenze) ammonterebbe ad euro 1.650 circa. Le componenti positive del reddito di impresa dichiarato sono di circa 77.000 euro, al netto delle spese di euro 51.000.
Dall'esame degli estratti conto della sua società emergono bonifici in entrata dai committenti per euro
96.236 (e dunque, 20.000 euro in più del dichiarato) nel 2023 e di euro 80.190 nell'anno 2024. Nel
2023 emergono versamenti di utili dalla MB per euro 23.937. Al CTU ha dichiarato di lavorare anche come consulente odontotecnico per diversi laboratori (pagina 11 relazione peritale); è proprietaria di una vettura Land Rover Evoque, oltre che di una vettura Toyota, entrambe acquistate tra il 2023 ed il 2024
(cfr. estratti conto IL 2023 per Toyota Aygo ed estratti conto personali parte 2024 per Range Rover); nella primavera 2023 ha effettuato pagamenti per 5000 euro a chirurgo estetico. Dall'accesso agli atti operato presso Agenzia delle Entrate risulta anche che ella sarebbe conduttrice sino a novembre 2025 con altra persona ad un immobile in Usmate Velate via Dell'Asilo n.11 ad un canone mensile di euro 540 comprensivo di oneri accessori (doc.26 ricorrente). Il contratto è stato stipulato il 4.12.21 con scadenza
30.11.25. All'inizio del 2025 ha poi aperto nuova attività, Emporio del Riuso, di cui è unica socia ed pagina 26 di 29 amministratrice (cfr. memoria di replica ricorrente). Il suo tenore di vita è dunque elevato ed i suoi ricavi sono superiori ai dichiarati.”
Si rileva sul punto che ha dichiarato per l'anno di imposta 2024 un reddito imponibile Parte_2 di euro 1471,00, pari a euro 122,58 netti mensili, mentre nell'anno di imposta 2023 un reddito imponibile annuo di 13.487,00 euro, pari a euro 923,83 netti su dodici mensilità.
La stessa è tuttora socia al 30% della società insieme a avendo quindi percepito, CP_4 Per_1
a titolo di distribuzione utili da tale società: nel 2023 euro 29.937 (ossia il 30 % degli utili accantonati a riserva utili esercizi precedenti, pari ad euro 79.792); nel 2024 euro 8.822 (ossia il 30
% degli utili accantonati a riserva utili esercizi precedenti, pari ad euro 29.407).
È titolare di un'impresa di pulizie denominata IL (costituita nel 2004), dalla quale, all'udienza del 15.05.2023 aveva riferito di percepire circa 2.000,00 euro netti al mese. Esaminando gli estratti conto, si apprende che nel gennaio 2022 ha percepito sul proprio conto corrente Parte_2 personale ingenti somme da tale società, e poi importi via via più contenuti (ad esempio, nel 2023, ha percepito 18.000,00 euro, mentre da gennaio a settembre 2024, 4600,00 euro). Esaminando
l'estratto conto della società IL, emerge che la società ha incassato: nel 2023, euro 94.236; dall'inizio del 2024 fino a ottobre dello stesso anno, euro 72.595,00; da gennaio 2025 ad agosto dello stesso anno, euro 66.368,00.
Attraverso il conto intestato alla società IL, paga le proprie quote di mutuo e sul Parte_2 medesimo conto incassa l'assegno unico di 57 euro per la minore. Dallo stesso conto, poi, nel 2025 ha percepito sul proprio conto personale le somme di euro 20.500,00 nel febbraio 2025, euro
10.000,00 nel marzo 2025, euro 3000,00 ad aprile 2025 ed euro 1.500,00 a maggio 2025.
In aggiunta alle rate dei due mutui contratti anche con il marito, sostiene Parte_2 mensilmente anche l'importo di euro 279,00 come rata per la restituzione di un prestito precedentemente contratto, con ultima rata prevista per marzo 2026. Il 29.01.2025 la signora ha costituito una nuova società, denominata “Emporio del riuso s.r.l.”, con inizio di attività nel marzo
2025; di tale società è socia e amministratore unico, né risultano ancora depositati bilanci, attesa la recente costituzione.
Dal mese di luglio 2023, percepisce il contributo paterno al mantenimento della Parte_2 minore da parte dell'appellante; sotto il profilo bancario, ella possiede un conto corrente personale, un conto cointestato col marito, un conto intestato alla società IL, un conto intestato alla nuova società Emporio del riuso. La stessa è inoltre proprietaria di due autovetture (Land Rover Evoque
e Toyota Aygo), acquistate tra il 2023 e il 2024. pagina 27 di 29 È di tutta evidenza, come sottolineato anche dalla sentenza di primo grado impugnata, che le parti abbiano consistenti disponibilità economiche e che i loro ricavi siano superiori a quanto dichiarato, denotando una certa mancanza di trasparenza comune ad entrambi.
Alla luce di quanto fin qui esposto, risulta ad ogni modo congrua la quantificazione dell'assegno posto a carico dell'appellante trattandosi del genitore non prevalentemente collocatario e Per_1 con la maggiore disponibilità economica, dal momento che la cifra di 1000,00 euro al mese risulta proporzionata ai redditi delle parti e alle esigenze della minore stessa, la quale ha attualmente 13 anni, frequenta una palestra e gioca in una squadra di pallavolo, nonché ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, stabiliti in misura pressoché paritaria.
Si evidenzia, peraltro, che la quantificazione indicata appare equa anche perché tale assegno è già comprensivo di molteplici spese indicate nel dispositivo della sentenza impugnata, tra le quali quelle “per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola”.
La Corte rileva altresì che in questa sede, come anticipato, non è stata accolta la domanda di collocamento in via paritaria, né quella di aumento del tempo di frequentazione della minore da parte di né sono state provate eventuali nuove ingenti spese di cui deve farsi carico Per_1
l'appellante, tali da giustificare l'opportunità di una riduzione del contributo volto al mantenimento della figlia;
pertanto, contrariamente a quanto richiesto nell'atto di appello, la quantificazione disposta dalla sentenza di primo grado deve essere confermata.
3.4. In applicazione del principio di soccombenza, al rigetto dell'appello e alla conferma integrale della sentenza impugnata segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente procedimento liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 12.06.2025 da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 887/2025, emessa il 24.04.2025, Parte_1 pubblicata il 5.05.2025 e notificata il 16.05.2025 nell'ambito del procedimento N. R.G. n.1031/23 +
1850/2023:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
pagina 28 di 29 2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese legali sostenute dall'appellata Parte_1
che si liquidano complessivamente in € 3.966,00, oltre rimborso spese forfettarie nella Parte_2 misura del 15%, CPA ed IVA di legge, se dovute.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 18.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
CO BO IO ZI
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Persone, Minori e Famiglia
La Corte composta dai seguenti magistrati:
Dott. IO ZI Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott. CO BO Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile indicata in epigrafe promossa con ricorso in appello da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alberta Viganò, presso il cui studio, sito in Seregno (MB), Corso del Popolo n. 56, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
Velate (MB), via Del Roccolo n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Celestina Morabito, presso il cui studio, sito in Monza, via E. De Marchi n. 18, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano dott.ssa Simonetta Bellaviti
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione del Tribunale di Monza n. 887/2025, emessa il 24.04.2025, pubblicata il 5.05.2025 e notificata il 16.05.2025 nell'ambito del procedimento N.
R.G. n.1031/23 + 1850/2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 29 “valutato quanto sopra esposto, in riforma dei capi 6) e 7) relativi al calendario di occasioni della minore presso il padre e all'ammontare dell'assegno di mantenimento a favore della minore come disposto
a carico del padre dalla sentenza del Tribunale di Monza n.887/25 emessa in data 24.04.2025, pubblicata in data 5.05.2025 (R.G. n.1031/23) e notificata in data 16.05.2025,
In via Preliminare se ritenuto opportuno disporsi l'ascolto della minore Persona_1
In via Principale
1)in riforma del punto 6) della sentenza impugnata, ex art. 337bis e ter Cod. Civ, disporre la collocazione paritaria presso ciascun genitore, della minore come da calendario esposto Persona_1 nel presente atto o altro ritenuto più opportuno dalla Corte ed in subordine disporre per un ampliamento di occasioni di permanenza, rispetto alle attuali, della minore presso il padre;
Persona_1
2) in riforma del punto 7) della sentenza impugnata:
a) a seguito di collocazione paritaria, disporre per la revoca dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento disponendo che entrambi i genitori provvedano al mantenimento della minore. Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno l'obbligo del pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza 7.05.2018;
b)in ipotesi di ampliamento delle occasioni di permanenza della minore presso il padre, tenuto conto dei motivi di contestazione dell'appellante sulle motivazioni del Tribunale di Monza sull'ammontare del mantenimento, disporre l'obbligo del sig. di versare a titolo di concorso nel mantenimento della Per_1 figlia la somma mensile di € 300,00 e comunque un somma inferiore ad € 600,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza 7.05.2018.
c) in ipotesi di rigetto della domanda di ampliamento delle occasioni di permanenza della minore presso il padre, in ogni caso, disporre affinché l'obbligo del mantenimento da porre a carico del sig. sia Per_1 disposta in misura inferiore ad € 600,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza 7.05.2018;
Con condanna al pagamento delle spese e competenze processuali.
In via istruttoria
Ex artt. 153 II c- 294 cpc., si allega nuovamente visura CCIAA di SRs E.R. Emporio del Riuso costituita in data 29.01.2025 ove socia unica e amministratrice unica è la sig.ra ( doc. Parte_2
n.7)
L'iscrizione nel registro delle imprese è avvenuta in data 7.02.2025 e l'attività è iniziata in data
18.03.2025 pagina 2 di 29 La costituzione e l'iscrizione dell'impresa è avvenuta in via funzionale dopo la decorrenza dei termini concessi ex art. 183 VI n.
1.2.3 cpc e soprattutto del 31.12.2024 disposto dal Giudice di primo grado per il deposito dei documenti economici/patrimoniali delle parti ( doc. n.42).
Se ritenuto, si chiede:
Istanze di esibizione in capo alla sig.ra Pt_2
Si chiede che il Giudice disponga ordine di esibizione in capo alla sig.ra del libro giornale, Parte_2 del registro dei beni ammortizzabili, del registro degli inventari, del libro mastro della ditta individuale
IL relativi agli anni 2020-2021-2022-2023-2024 sino all'ordine del Giudice;
nonché dei bilanci di esercizi 2020-2021-2022-2023 della medesima ditta individuale e le dichiarazioni IVA per i medesimi anni sopra indicati. Indagini con ausilio della Polizia Tributaria sul patrimonio effettivo, e sui redditi effettivi e sul tenore di vita della sig.ra per i motivi già esposti in primo grado e precisamente Pt_2 nella memoria ex art. 183 VI n.2 cpc.
Ammettersi i seguenti capitoli di prova con i testi indicati
Si chiede essere ammessi a provare le seguenti circostanze con i testi indicati:
Si chiede essere ammessi a provare le seguenti circostanze con i testi indicati;
1)Vero che all'inizio del matrimonio i sigg.ri e risiedevano in Sairano di Zinasco e svolgevano attività Per_1 Pt_2 lavorativa presso il ristorante della famiglia della sig.ra con orari continui, poche ore libere e Pt_2 senza percepire stipendio. Il sig. veniva regolarmente assunto per soli 10 mesi;
2) Vero che Per_1 quando il sig. si lamentava degli orari e di non percepire danari il padre e la madre della sig.ra Per_1
e la stessa sig.ra lo insultavano sempre;
3) Vero che la sorella della sig.ra Pt_2 Pt_2 Pt_2
impartiva istruzioni sullo svolgimento del lavoro ed imponeva che la loro volontà Controparte_1 venisse rispettata, guardando il sig. con espressioni di spregio;
4) Vero che la sig.ra Per_1 Pt_2 acconsentiva al volere dei genitori e della sorella, lavorava a tutte le ore del giorno senza compenso;
5)
Vero che nel 2016 il sig. convinceva la moglie a cessare di lavorare presso il ristorante della sua
Per_1 famiglia, rilevava una discoteca in Torre d'Isola che gestiva, ma nel tempo libero veniva obbligato dalla sig.ra a lavorare nel ristorante della famiglia;
6) Vero che il sig. chiedeva alla moglie Pt_2 Per_1 di trasferirsi, di cercare una abitazione ed un lavoro altrove ma la stessa rifiutava;
il sig. si
Per_1 rivolgeva ad un legale di Como, avv. per intraprendere le pratiche della Controparte_2 separazione;
7) Vero che , nell'ottobre 2017 il sig. lasciava la sig.ra per evitare le
Per_1 Pt_2 continue critiche di non valere niente della sig.ra dormiva in discoteca.La sig.ra Pt_2 Pt_2 minacciava il sig. di non fargli vedere più la figlia e che l'avrebbe portata in Albania.Il sig.
Per_1 spaventato ritornava con la moglie che si era trasferita dai genitori del sig. ( IE
Per_1 Per_1 pagina 3 di 29 TA ) 7 bis) Vero che nell'ottobre 2017, la sig.ra si trasferiva con la figlia dai genitori del sig. Pt_2
La sig.ra aveva con sé solo uno zaino con poco abbigliamento, non aveva danari. Per_1 Pt_2
Durante il soggiorno la sig.ra continuava a criticare i famigliari del sig. li Pt_2 Per_1 disprezzava, sostenendo che non valevano niente;
8) Vero che la sig.ra iniziava a criticare il Pt_2 coniuge per le modalità di gestione della discoteca, controllava gli spostamenti del sig. tramite Per_1 facebook,lo accusava di aver una relazione con una cameriera che chiudeva in cucina urlando e imponeva al sig. di chiudere l'attività; ciò avveniva nell'anno 2018;( testi ) 9) Vero che con Per_1 Testimone_1 la vendita dell'attività il sig. percepiva mensilmente in assegni e cambiali la somma di € Per_1
1.500,00 sino al giugno 2022; tali danari venivano utilizzati per dare acconti per l'acquisto dell'immobile di divenuto casa coniugale, per iniziare l'attività della Controparte_3 [...]
e per i bisogni della famiglia;
( teste 10) Vero che CP_4 Testimone_2 successivamente il sig. coadiuvava la moglie nell'attività di pulizia mentre svolgeva attività Per_1 lavorativa presso Rovagnati di Arcore;
11) Vero che il sig. non poteva avere amici e uscire con Per_1 loro. Poteva frequentare i propri genitori e la sorella ma quando la sig.ra lo permetteva;
12) CP_5
Vero che la sig.ra sosteneva che la famiglia del marito era di basso livello poco raccomandabile Pt_2
;non voleva che la frequentava;
13) Vero che giornalmente la sig.ra insultava il Per_1 Pt_2 coniuge,sosteneva che non era in grado di fare nulla, gli diceva cosa fare e quando fare, che i danari e la casa che avevano erano solo grazie a lei e che la stessa era tra i due l'unica capace di lavorare e fare soldi;
14) Vero che il sig. reagiva diceva alla moglie di rispettarlo, di ascoltare anche il suo punto di Per_1 vista e avvertiva della sua insoddisfazione nel rapporto coniugale. La sig.ra rimaneva
Pt_2 indifferente e continuava a sostenere che non valeva niente;
15) Vero che le discussioni e gli insulti al sig. da parte della sig.ra avvenivano avanti la figlia e che i coniugi non Per_1 Pt_2 Per_1 avevano amici;
16) Vero che le discussioni erano giornaliere, ma la sig.ra nell'anno 2019
Pt_2 chiedeva al marito di diventare titolare della ditta IL IZ per poter ancora godere del regime forfettario;
17) Vero che sempre nell'anno 2019 il sig. spiegava alla moglie che non poteva più Per_1 sostenere una vita coniugale con insulti,di essere disprezzato e non ascoltato;
la sig.ra per un
Pt_2 breve periodo di tempo si asteneva dall'imporre la sua volontà e di insultare il coniuge;
18) Vero che la sig.ra in un momento di tranquillità nei rapporti tra i coniugi ascoltava il sig. che
Pt_2 Per_1 voleva impegnarsi in una propria attività e nel maggio 2020 si costituiva la di gestione di CP_6 un mercatino dell'usato. La sig.ra prometteva di non ingerirsi nell'attività del marito e di non
Pt_2 insultarlo più e ciò avveniva sino agli inizi dell'anno 2021; 19) Vero che nei primi mesi dell'anno 2021, la sig.ra iniziava a recarsi nel capannone del mercatino,a servire la clientela, a prelevare dei
Pt_2 pagina 4 di 29 beni, a dare istruzioni al personale e sosteneva che il marito non ne era capace. Il sig. riferiva
Per_1 alla moglie che voleva separarsi;
20) Vero che la sig.ra iniziava a chiedere al sig. di Pt_2 Per_1 acquistare una villetta con giardino ed il sig. faceva presente che non vi erano possibilità
Per_1 economiche e che non se la sentiva di fare un altro acquisto;
21) Vero che la sig.ra iniziava Parte_2 giornalmente ad insultare il coniuge ad assillarlo per l'acquisto della villetta introducendo l'argomento che era un bene per che avrebbe avuto un giardino;
22) Vero che il sig. ancora avvertiva
Per_1 Per_1 la sig.ra di smettere di insultarlo , di evitare di andare sul suo luogo di lavoro impartendo Pt_2 direttive al personale e servendo al clientela. La sig.ra rifiutava ed il sig. le riferiva che Pt_2 Per_1 non ne poteva più ; 23) Vero che alla fine dell'anno 2021 il sig. riferiva alla sig.ra che
Per_1 Pt_2 aveva perso le speranze poiché l'atteggiamento della moglie non cambiava da anni nonostante le promesse riferiva di far fatica ad avere con lei rapporti intimi;
24) Vero che il sig. nel mese di aprile
Per_1 dell'anno 2022 parlava con la moglie e diceva di non poter più sopportare di essere insultato, di sentir dire che non valeva niente e del suo intromettersi nell'attività del mercatino. Riferiva di non aver più alcun sentimento di amore nei suoi riguardi e che voleva trasferirsi;
25) Vero che nel mese di ottobre
2022 il sig. informava la moglie di volersi separare, la sig.ra e prendeva atto e riferiva
Per_1 Pt_2 di essere d'accordo; 26) Vero che il sig. informava la sig.ra che aveva trovato
Per_1 Pt_2 un'abitazione dove trasferirsi dicendole dove e che nel frattempo sarebbe rimasto qualche mese dalla madre;
27) Vero che la sig.ra acconsentiva;
28) Vero che alla fine dell'ottobre 2022 ho visto il Pt_2 sig. presso il mio ristornate;
era giù di corda e gli ho chiesto cosa avesse;
mi ha riferito che lui e
Per_1 la moglie si erano lasciati e che abitavano in case distinte. Il sig. mi diceva anche che la
Per_1 decisione era definitiva perché non ce la faceva più a sopportare la moglie;
( teste ) Testimone_3
29) Vero che dal febbraio 2023 la sig.ra si recava giornalmente al mercatino, impartiva Pt_2 direttive al personale, serviva la clientela, si recava in ufficio a controllare i documenti e il computer aziendale;
( teste 30) Vero che dal gennaio 2023 la Testimone_4 Testimone_5 sig.ra telefonava ai dipendenti più e più volte per sapere cosa stesse facendo il sig. se Pt_2 Per_1 avessero visto atteggiamenti affettuosi che qualificava “ puttana,zoccola” e che rispondevano Tes_4 negativamente;
(teste ) 31) Vero che la sig.ra Testimone_6 iniziava ad insultare il sig. avanti i dipendenti dicendo che era un ladro;
( teste Pt_2 Per_1
) 32) Vero che la sig.ra tentava di farsi Testimone_6 Pt_2 amici alcuni dipendenti, chiedendo di uscire con lei per avere informazioni sul sig. (teste Per_1
) 33) Vero che nella primavera dell'anno 2023 la SR Testimone_6
“ CA ” telefonava al sig. e lo informava che la sig.ra aveva bloccato la zona di Per_1 Pt_2 pagina 5 di 29 Cernusco sul Naviglio per aprire un “ mercatino E in franchising pagando una somma di € 5.000,00;( teste RL CA) 34) Vero che in data 4/5/6 giugno 2023 la sig.ra Testimone_7 Pt_2 partecipava ad un meeting a Monopoli organizzato da “ Il CA”;( teste RL Testimone_7
CA ) 35) Vero che il sig. presidente della SR CA, nel gennaio 2024 Testimone_7 telefonava al sig. informandolo che la sig.ra voleva aprire una sede de il CA a Per_1 Pt_2
Lesmo in un capannone che aveva reperito;
( teste RL CA ) 36) Vero che Testimone_7 dal novembre 2023 il sig. percepisce a titolo di compenso la somma di € 36.000,00 annui ed ha Per_1 rinunciato all'accantonamento del trattamento di fine mandato. Nell'anno 2021 il CA non ha distribuito utili perché non ve ne erano,la società era in passivo;
( dr. 37) Vero che Testimone_8 chiedevo sia alla sig.ra che al sig. di effettuare il bonifico per il pagamento dell'affitto Pt_2 Per_1 della mia casa e ciò negli anni 2021 e 2022 e ciò saltuariamente perché non riuscivo a fare bonifici con il mio conto. Loro acconsentivano e poi consegnavo i contanti corrispondenti alla somma dovuta o al sig.
o alla sig.ra Dopo la loro separazione consegnavo i danari al sig. ( teste Per_1 Pt_2 Per_1
38) Vero che dice al padre, quando con lui, di essere accompagnata a casa Testimone_6 Per_1 senza nessuno in auto perché la mamma si arrabbia. 39) Vero che la sig.ra è in possesso del Pt_2 passaporto del sig. e della fede che era stata regalata al sig. da propri parenti;
la sig.ra Per_1 Per_1 rifiuta la consegna;
Pt_2
Testi: via Segantini n.20 AS ( su tutti i capitoli) via Testimone_9 Testimone_10
Vivaldi n.7 Bernareggio ( su tutti i capitoli) presso “Il CA” via Monte Rosa Testimone_6
n.65 Arcore ( dal cap.24 al cap.39) presso “Il CA” via Monte Rosa Testimone_6
n.65 Arcore ( dal cap.29 al cap.32) via A. Messedaglie n.8/c Controparte_7
Verona( sul capp.33- 34-35) P.zza A.Oggioni n.6 AS ( sul cap.28) Testimone_3
via A.Motta n.25 Vaprio d'Adda ( sui capp.7-8-9) Dr. P.zza A. Oggioni Testimone_1 Testimone_8
n.1 AS ( sul cap.36) Si reitera l'opposizione alle istanze istruttorie dsvolte in primo gardo dalla difesa della sig.ra per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 VI n.3 cpc che si richiama.”. Pt_2
Per parte appellata:
“In via preliminare:
-Per i motivi di cui in narrativa dichiarare l'inammissibilità del primo motivo di gravame (riforma del capo n. 6) della sentenza) per violazione dell'art. 345 comma 1 cpc e, conseguentemente del secondo motivo di appello (riforma del capo n. 7 della sentenza) collegato e/o dipendente dal primo;
-Per i motivi di cui in narrativa, si chiede l'inammissibilità della nuova documentazione depositata da parte appellante e specificamente i docc. 3 e 5- 5.1- 5.2-5.3 pagina 6 di 29 In via principale e nel merito:
-Per tutte le questioni in fatto ed in diritto innanzi esposte, rigettare le domande di riforma parziale della sentenza n. 887/2025 emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata l'8 maggio 2025;
-Per l'effetto, confermare le statuizioni di cui al punto 6) e 7) della sentenza oggi appellata.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi relativi al presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, compreso il rimborso delle spese generali del 15%.
IN VIA Istruttoria:
Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie dedotte da parte appellante si chiede sin
d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle stesse e si insiste altresì nell'ammissione delle prove dedotte in primo grado che si riportano integralmente:
“Con riferimento alle deduzioni istruttorie, chiede ammettersi le seguenti prove testimoniali sui capitoli di seguito precisati e preceduti dalla locuzione “Vero che”: 1) Conosco il nucleo familiare CP_8 dal 2020 e da allora l'ho sempre frequentato con continuità; 2) Le nostre rispettive famiglie
[...] stante il rapporto di amicizia esistente hanno condiviso diverse esperienze ciò permettendomi di vedere
l'intesa che c'era tra i due coniugi;
3) Da quando conosco i signori ho condiviso con Controparte_8 loro anche esperienze di carattere lavorativo collegate al mercatino;
4) Sono anche cliente del mercatino di cui i signori sono soci;
5) Da quando il mercatino è operativo, la signora ha Parte_3 Pt_2 sempre collaborato di concerto con il marito occupandosi della vendita al pubblico degli oggetti che venivano consegnati dai privati oltre che della registrazione degli acquisti dei clienti e parzialmente anche della contabilità; 6) Il nucleo familiare – fino ad ottobre 2022 era una famiglia serena;
Pt_2 Per_1
7) La relazione coniugale tra i signori e era caratterizzata da tranquillità, amore ed Pt_2 Per_1 affetto come ho potuto constatare durante le occasioni di incontro;
8) Nulla la signora mi Pt_2 riferiva in merito ad una crisi con il marito;
9) Nelle occasioni in cui mi recavo al mercatino assistevo anche alla collaborazione lavorativa tra i coniugi 10) In occasione del meeting del Controparte_8
CA organizzato ad Alessandria nelle date del 10/11/12 ottobre 2022 incontravo Parte_1
11) Al meeting del 10/11/12 ottobre del 2022 ad Alessandria era assente la signora rimasta a Pt_2 casa con la figlia;
12) Al meeting del 10/11/12 ottobre del 2022 ad Alessandria erano altresì Per_1 presenti oltre al in qualità di amministratore della società anche la di lui dipendente ST Per_1
Gheorghel; 13) Durante quei giorni il si intratteneva con atteggiamenti equivoci con la Per_1 dipendente;
14) Gli atteggiamenti equivoci tra il e la dipendente ed assunti in Tes_4 Per_1 Tes_4 pubblico risultavano sospetti;
15) Ho ritenuto tali comportamenti fuori luogo e lesivi della dignità della pagina 7 di 29 moglie; 16) In occasione di tale meeting, il che si era accorto della mia presenza mi pregava di Per_1
Part omettere di raccontare alla moglie la circostanza di cui al punto 13) a cui avevo assistito;
17)
Assecondavo la richiesta del e, quindi, omettevo di riferire quanto visto alla Per_1 signora 18) Alla fine di ottobre 2022 in occasione di un pranzo condiviso con il Pt_2 Per_1 quest'ultimo mi confessava orgoglioso di avere una storia con la sua dipendente;
19) A quel Tes_4
Part pranzo, il mi invitava a riferire la confessione della sua relazione amorosa alla moglie 20) Per_1
Dopo aver riflettuto per un po' di tempo, decidevo di riferire tale relazione amorosa alla signora Pt_2 alla fine di novembre;
21) In quell'occasione la signora mi confidava che il marito aveva Pt_2 lasciato la casa coniugale il precedente 17 ottobre;
22) In quell'occasione la signora mi Pt_2 confidava che i rapporti con il coniuge erano sereni e normali sino a quando il marito era rimasto nell'abitazione familiare e che ignorava l'esistenza di tale relazione extraconiugale;
23) Nel luglio 2022, mi trovavo in piscina a Vimercate ove era stata organizzata una festa per i bambini a cui avevo accompagnato mia figlia;
24) In quell'occasione incontravo per caso a bordo piscina la signora Tes_6
già mia conoscenza;
25) In quell'occasione notavo che la signora si accompagnava ad
[...] Tes_6 un uomo;
26) In quell'occasione nel chiedere alla signora chi fosse quell'uomo che la Tes_6 accompagnava, la stessa mi rispondeva che era il suo capo che era innamorato di lei che la perseguitava e la seguiva ovunque;
27) In quel periodo ero in cerca di lavoro e, grazie alla segnalazione della signora che già ivi lavorava venivo contattata dalla per fare un colloquio;
28) Il colloquio Tes_6 CP_6 veniva svolto dalla signora che, in quell'occasione apprendevo fosse la moglie dell'uomo il Pt_2 appunto che avevo visto a luglio con la in piscina;
29) Il colloquio aveva esito positivo Per_1 Tes_6 ed iniziavo a lavorare al mercatino dal 2 settembre per 6 giorni alla settimana osservando il seguente orario di mattina dalle ore 9.30 alle 12.30 e di pomeriggio dalle ore 14.30 alle 19.30; 30) Svolgevo la mia attività nel mercatino come lavoratrice irregolare;
31) Nonostante chiedessi di regolarizzare il mio lavoro, il mi assumeva regolarmente solo ad aprile 2023 perché mi precisava di avere paura che Per_1
Part la moglie mandasse un controllo al mercatino a causa della separazione;
32) Dopo qualche giorno dall'inizio del lavoro e sempre a settembre 2022, venivo avvicinata dal e dalla che mi Per_1 Tes_6 esortavano a prendere le distanze dalla signora quando la medesima si recava al mercatino;
33) Pt_2
Ignoravo la motivazione di tale richiesta atteso che la signora che mi aveva formata per il lavoro Pt_2 che dovevo svolgere era sempre stata gentile con me e rispettosa;
34) La signora aveva con tutti i Pt_2 dipendenti del mercatino un comportamento cortese ed educato;
35) Durante lo svolgimento del mio lavoro, la signora giammai ha assunto un atteggiamento riprovevole nei confronti dei Pt_2 dipendenti della società e dei clienti;
36) Intorno alla metà del mese di settembre 2022 mentre mi trovavo pagina 8 di 29 all'entrata del mercatino con un collega notavo che il e la si baciavano davanti alla Per_1 Tes_6 macchina del caffè; 37) Nonostante avessi assistito a tale scena, omettevo di riferire quanto accaduto alla signora 38) Alla fine di settembre, approfittando dell'assenza della moglie al mercatino, il Pt_2
e la ordinavano a tutti i dipendenti, me compresa, di astenersi dal parlare con la
Per_1 Tes_6 signora alla quale doveva solo essere indirizzato solo ed esclusivamente il saluto;
39) Lavorando Pt_2 presso il CA ed avendo il timore di poter subire sul posto delle ritorsioni, mi sono adeguata sin da subito al comportamento richiesto dal ed appoggiato dalla 40) I dipendenti, compresa
Per_1 Tes_6 me, quando la signora arrivava al mercatino omettevano di rivolgerle la parola;
41) Il e Pt_2 Per_1 la controllavano a vista tutti i dipendenti per accertarsi della regolare esecuzione di quanto Tes_6 richiesto;
42) In seguito la signora mi confidava che il comportamento richiesto ai dipendenti Tes_6 serviva per mettere in cattiva luce la moglie del per buttarla fuori dal mercatino e per costruirsi
Per_1 una difesa in giudizio contro di lei;
43) Il e la hanno continuato per mesi a raccontare
Per_1 Tes_6 bugie sul conto della signora ed ad imporci questo comportamento scorretto;
44) La signora Pt_2 ha continuato a subire in silenzio questi comportamenti;
45) Nel periodo in cui ho lavorato a Pt_2 partire dal 2 settembre 2022 alcun disturbo alla clientela e ai dipendenti è stato posto in essere dalla moglie;
46) In diverse occasioni, il mi confessava di voler apparire più povero agli occhi di sua
Per_1 moglie presentando un misero utile di fine anno;
47) Mentre lavoravo al mercatino, ho potuto direttamente constatare che il realizza guadagni in nero;
48) Il meccanismo per realizzare
Per_1 guadagni in nero consiste nel scaricare la merce invenduta precedentemente consegnata dai clienti al mercatino al costo di 10 centesimi che vengono liquidati al precedente proprietario;
49) La merce invenduta viene a sua volta rimessa in vendita dal con il codice 1 senza che la stessa venga
Per_1 restituita al proprietario che gliela aveva consegnata;
50) La merce liquidata viene poi caricata dal sul codice 1 a prezzo pieno come se fosse merce personale e posta in vendita a terzi;
51) I ricavi
Per_1 di tale operazione vengono percepiti in nero;
52) Ho assitito a discussioni tra il ed alcuni clienti
Per_1 che accusavano il primo di aver loro sottratto la merce consegnata;
53) Un sacco di vestiti invenduti viene a sua volta rivenduto in nero dal ai venditori ambulanti per l'importo di euro 20; 54) Il
Per_1 acquista materassi e letti nuovi in nero dall'azienda produttrice e poi li ricarica sul suo codice 1
Per_1 personale e li rivende in nero come cliente privato;
55) Nel periodo in cui ho lavorato al mercatino ho visto che veniva lasciata da sola dal padre nel di lui ufficio;
56) Il era disinteressato
Per_1 Per_1 alla bambina;
57) Quando era al mercatino, chiedeva continuamente attenzioni al padre;
58) Il
Per_1 pur di allontanare in quel momento la figlia le dava dei soldi per comprare ciò che le piaceva
Per_1 autorizzandola a recarsi per l'acquisto al negozio di fianco;
59) In diverse occasioni nel periodo in cui ho pagina 9 di 29 lavorato al mercatino ho visto la signora cacciare in malo modo dal bancone la cui Tes_6 Per_1 presenza al mercatino era evidente le risultava fastidiosa;
60) In diverse occasioni nel periodo in cui ho lavorato al mercatino ho sentito la signora riferire al di allontanare la bambina;
61) Il Tes_6 Per_1 eseguiva quanto ordinato dalla ed allontanava senza alcuno scrupolo;
62) In Per_1 Tes_6 Per_1 diverse occasioni nel periodo in cui ho lavorato al mercatino ho visto piangere in un angolo;
63) Per_1
Nei casi di cui al n. 62) eravamo noi dipendenti che ci avvicinavamo a lei per tranquillizzarla e consolarla;
64) La situazione era diventata talmente gravosa per me che ho deciso di licenziarmi nel mese di agosto 2023; 65) Sono stata assunta dal nel settembre del 2022 e lavoravo al mercatino per sei Per_1 giorni alla settimana mattina e pomeriggio;
66) Sono stata licenziata dal nel febbraio del 2024; Per_1
Sui capitoli di prova dal n. 1) al n. 17) chiede ammettersi la seguente testimone: - Testimone_11 residente a [...]; Sui capitoli di prova dal n. 1) al n.9)
e dal n. 18) al n. 22) chiede ammettersi il seguente testimone: - residente a [...]Sui capitoli di prova dal n. 23) al n. 64) chiede ammettersi la seguente testimone: - residente a [...] Testimone_13
Sui capitoli di prova dal n. 32) al n. 66) tranne sul capitolo di prova n. 64 chiede ammettersi la seguente testimone: - resdente ad Arcore (MB) alla Via Monte Grappa, 22”; Testimone_14
Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte D'Appello adita dovesse ritenere disporsi accertamento tributario e patrimoniale si chiede che il medesimo venga esteso anche a parte appellante;
Del pari, nella denegata ipotesi di ammissione dell'ordine di esibizione richiesto da parte appellante si chiede che lo stesso venga esteso al in merito alla società . Per_1 CP_6
Per il Procuratore Generale:
“Esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di primo grado. ed contraevano matrimonio concordatario in data 03.09.2011 a Parte_1 Parte_2
AT (LC) e dalla loro unione nasceva la figlia in data 04.11.2012. Per_1
Con ricorso depositato in data 07.02.2023 nel procedimento avente RG n. 1031/2023, Parte_1 chiedeva al Tribunale di Monza: pronunciare la separazione personale delle parti con addebito alla moglie;
disporre l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale;
disporre la regolamentazione delle visite padre-figlia; prevedere, a carico del padre, un assegno di pagina 10 di 29 mantenimento per la figlia di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1 accertare la non spettanza alla moglie di un contributo al mantenimento.
In data 03.05.2023, si costituiva (la quale aveva già depositato a sua volta ricorso per Parte_2 separazione rubricato n. 1850/2023), aderendo alla domanda di separazione e chiedendo: l'addebito della separazione al marito;
l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare;
la regolamentazione del diritto di visita paterno;
la previsione, a carico del padre, di un assegno per il mantenimento della figlia nella misura di euro 1.500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione degli obblighi coniugali;
la Per_1 condanna del ad una serie di adempimenti economici relativi ad immobili e a mutui Per_1 bancari.
I fascicoli iscritti al ruolo sub n. 1031/2023 e sub n. 1850/2023 venivano riuniti.
Con ordinanza provvisoria e urgente depositata il 19.05.2023, il Tribunale disponeva l'affido condiviso della minore e il collocamento presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare, regolamentando il diritto di visita paterno a weekend alternati, un pernottamento infrasettimanale e festività alternate. Con riguardo alle questioni economiche, il Giudicante, reputando inattendibili le prospettazioni di entrambe le parti e ritenendo necessari degli approfondimenti, poneva provvisoriamente a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di euro 800,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie).
All'udienza del 03.10.2023 emergeva un forte conflitto genitoriale in cui era coinvolta la minore la quale aveva peraltro problemi alimentari e risultava in sovrappeso;
dopo essersi Per_1 riservato, il Tribunale, a scioglimento della predetta riserva, disponeva CTU sulle caratteristiche personologiche di entrambe le parti e sulla relativa capacità genitoriale (CTU che aveva domandato anche il benché con riferimento alla sola madre, con istanza depositata il 29.08.2025). Per_1
In data 29.10.2023 veniva pronunciata sentenza non definitiva che disponeva la separazione personale delle parti, con prosecuzione della causa.
In data 11.04.2024 veniva depositato l'elaborato peritale, dal quale emergeva un profondo conflitto tra i genitori che, seppur autenticamente affezionati alla figlia, avevano delle grandi difficoltà comunicative, con profonde ricadute sul benessere della minore;
la madre, in particolare, presentava una scarsa capacità di differenziazione dei propri bisogni da quella della figlia, tendeva, col suo comportamento – fortemente screditante nei confronti del – a svalutare la figura Per_1 pagina 11 di 29 paterna anche di fronte alla minore, rimaneva ferma sulle proprie posizioni e non si metteva mai in discussione;
il padre, che rispetto alla signora era parso più disponibile a mettere parzialmente in discussione le sue criticità genitoriali, risultava tuttavia molto superficiale su alcuni aspetti comunicativi, non coinvolgendo la moglie nell'assunzione di decisioni importanti per la figlia, lasciando così da sola nel gestire segreti per lei inconfessabili alla figura materna (tra cui, Per_1 ad esempio, la vacanza con la nuova compagna del padre) tendendo anche lui a squalificare il ruolo materno agli occhi di entrambi i genitori tendevano ad attribuire alla figlia “un livello di Per_1 competenza e di maturità non riscontrabile ad uno sguardo clinico, alimentando una percezione della figlia irrealistica, protettiva e probabilmente funzionale al bisogno di entrambi di non affrontare i nuclei più conflittuali del loro rapporto”; la minore era profondamente legata ad entrambi i genitori e bisognosa di averli entrambi nella sua vita, ma appariva profondamente angosciata e disorientata rispetto alla posizione da assumere nelle complesse vicende familiari, manifestando un inconscio conflitto di fedeltà che la portava a cercare un'alleanza con entrambi, a scapito della libertà di esprimere quanto realmente provava. Il CTU osservava però che, durante l'ultimo colloquio, entrambi i genitori avevano manifestato maggiori spazi di rielaborazione e riflessione in ordine alla delicatezza della situazione familiare e in un'ottica di una maggiore tutela della minore.
In conclusione, veniva pertanto consigliato un percorso con un coordinatore genitoriale o con un ausiliario del giudice e l'attivazione di un percorso psicologico;
il mantenimento dell'affido condiviso ad entrambi i genitori (reputati adeguati ad occuparsi della figlia ed entrambi quali figure positive per la minore, se considerati singolarmente) e del collocamento materno;
la possibilità di ampliare i tempi di permanenza con il padre dopo un necessario stemperamento delle dinamiche di squalifica e di sfiducia reciproche tra i genitori.
Con ordinanza depositata il 24.04.2024, il Tribunale, recependo le indicazioni della CTU, nominava ex artt. 473bis.26 e 68 c.p.c. un c.d. ausiliario nella persona del dott. con il compito Persona_2 di supportare e monitorare il nucleo familiare;
provvedeva poi a regolamentare il diritto di visita paterno, aggiungendo un pernotto settimanale nelle settimane in cui il weekend era di spettanza materna.
In data 30.09.2024 veniva depositata relazione da parte dell'ausiliario, dalla quale emergeva che entrambi i genitori avevano partecipato a tutti gli incontri proposti dall'ausiliario ma avevano mantenuto durante tutto il percorso un atteggiamento poco incline all'ascolto delle istanze dell'altro genitore: “La sfiducia e la disistima reciproca connota la relazione genitoriale, ostacolando lo sviluppo di una buona capacità bigenitoriale;
ogni genitore, infatti, gestisce e si occupa di in Per_1 pagina 12 di 29 maniera autonoma senza pensare di includere l'altro genitore nel processo decisionale”, senza avere la minima intenzione di investire su una genitorialità maggiormente condivisa. Nonostante ciò,
l'ausiliario osservava come entrambi i genitori riuscissero a costruire per lei un contesto di crescita sereno, riuscendo anche a mettersi d'accordo quando la figlia chiedeva loro una certa elasticità nella regolamentazione dei rapporti (a tal proposito, l'ausiliario evidenziava che aveva espresso Per_1 la volontà di poter trascorrere più tempo esclusivo con il padre, senza la presenza della compagna e della di lei figlia) e ad anteporre l'affetto e l'interesse di alle proprie istanze personali. “Ciò Per_1 che impatta in maniera negativa sul percorso di crescita di è la tendenza dei genitori a non Per_1 comunicare tra loro ma direttamente con la figlia che necessariamente assume il ruolo di messaggera, compito che non dovrebbe far parte dei suoi compiti evolutivi o si sente vincolata a mantenere dei segreti qualora ritenga che una determinata comunicazione possa inasprire la relazione genitoriale”.
Le parti precisavano le proprie conclusioni con note depositate, rispettivamente, il 24.01.2025
e 26.01.2025 . Il sig. insisteva nelle conclusioni già precedentemente Per_1 Pt_2 Per_1 formulate, modificando quella relativa al contributo paterno al mantenimento della minore, ora quantificato in euro 600 mensili o in una minor somma, e chiedeva l'ammissione di prova testimoniale nonché di accertamenti fiscali in capo alla sig.ra ; la insisteva Pt_2 Pt_2 anch'ella nelle domande contenute nell'atto introduttivo (non riproponeva quelle relative alla condanna del al risarcimento del danno e ad una serie di adempimenti economici relativi a Per_1 immobili e rapporti bancari) e proponeva istanza di ammissione di prova testimoniale e di accertamenti patrimoniali a carico del Per_1
Con sentenza definitiva del 24.04.2025, depositata in data 29.04.2025 e in questa sede impugnata, il
Tribunale così statuiva:
“
1. Addebita la separazione al ricorrente;
2. Rigetta la domanda di addebito proposta da Per_1
3. Affida (4.11.2012) in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
4. colloca la minore presso la madre;
5. assegna alla resistente la casa coniugale;
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattino con accompagnamento a scuola, nonché nelle settimane in cui ha con sé la figlia nel fine settimana anche il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della madre, dal martedì alla uscita da scuola al rientro a scuola del giovedì; per quindici giorni durante le vacanze estive, pagina 13 di 29 in periodo da concordare con la resistente entro il 30 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo si stabilisce sin da ora che trascorrerà negli anni pari con il padre il periodo 1 agosto ore 10.00 – Per_1
15 agosto ore 10.00 e con la madre il periodo 15 agosto ore 10.00 – 31 agosto ore 10.00 e viceversa negli anni dispari;
durante le vacanze natalizie la minore starà il 24 dicembre con il padre e il 25 dicembre con la madre;
inoltre dal 26 dicembre al 1 gennaio oppure dall'1 gennaio alla ripresa della scuola in alternanza annuale tra i due genitori;
la minore trascorrerà l'intero periodo delle vacanze Pasquali in alternanza annuale con ciascun genitore (Pasqua 2026 con la madre); per i ponti, se le festività che li determinano ricadono entro il mercoledì sono di spettanza del genitore che ha il collocamento di Per_1 nel fine settimana precedente, se ricadono il giovedì o il venerdì, del genitore che ha il collocamento di
nel fine settimana successivo;
Per_1
7. Pone a carico del ricorrente con decorrenza aprile 2025 l'importo di euro 1.000,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2026 e con riferimento al mese di aprile 2025. Pone inoltre a carico del ricorrente il
50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori
(salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. (…)
8. Dichiara inammissibili le restanti domande;
9. Pone le spese di CTU a definito carico delle parti nella misura del 50% e con vincolo di solidarietà verso il CTU;
10. Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la metà delle spese di lite, che in detta misura liquida in euro 2.538,50 per competenze, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre oneri previdenziali ed assistenziali come per legge, con compensazione per la restante metà”.
Il Tribunale addebitava la separazione al sig. ritenendo che le ragioni della crisi di coppia Per_1 fossero da individuare nel repentino abbandono della casa coniugale da parte dello stesso nel novembre 2022, essendo poi altresì emerso che il avesse intrattenuto una relazione con Per_1 un'altra donna. pagina 14 di 29 Il Giudicante confermava poi l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente della minore presso la madre, recependo le indicazioni della CTU e dell'ausiliario e rilevando che le criticità genitoriali emerse non fossero tali da derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso;
il diritto di visita paterno veniva regolamentato come in dispositivo. Quanto alle statuizioni economiche, il Tribunale reputava congruo quantificare il contributo paterno al mantenimento della minore in euro 1000 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie), tenuto conto che “il ricorrente è imprenditore titolare di MB RE SR e nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 81.758, pari – dedotti gli oneri tributari ed i contributi previdenziali ed assistenziali– ad euro 3.385 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive oggi ad Arcore, in immobile di proprietà gravato da mutuo di euro 870 mensili;
rimborsa due quote di mutuo gravanti sulle abitazioni di cui è comproprietario con la resistente, per complessivi euro 706 mensili (148+ 558 euro); considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro
500) la sua disponibilità mensile residua una volta dedotti i costi per i beni di prima necessità ed i mutui sarebbe di euro 1300 circa.
Dall'esame degli estratti conto personali 2024 (prodotti soltanto per il primo, il terzo ed il quarto trimestre) emergono accrediti a titolo di emolumenti, pagamenti fatture, utili, versamenti contanti, rimborsi prestiti di euro 100.000 in 9 mesi (media mensile di euro 11.111) e dunque molto superiori al dichiarato.
La resistente è titolare di impresa di pulizie, IL, e nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 39.975 pari – dedotti gli oneri tributari anche per imposta sostitutiva – ad euro 2.804 netti mensili;
percepisce euro 57 mensili di assegno unico;
la sua disponibilità mensile residua una volta dedotte le spese principali (mutui cointestati con il ricorrente, vitto, alloggio e utenze) ammonterebbe ad euro 1.650 circa.
Le componenti positive del reddito di impresa dichiarato sono di circa 77.000 euro, al netto delle spese di euro 51.000. Dall'esame degli estratti conto della sua società emergono bonifici in entrata dai committenti per euro 96.236 (e dunque, 20.000 euro in più del dichiarato) nel 2023 e di euro 80.190 nell'anno 2024.
Nel 2023 emergono versamenti di utili dalla MB per euro 23.937. Al CTU ha dichiarato di lavorare anche come consulente odontotecnico per diversi laboratori (pagina 11 relazione peritale); è proprietaria di una vettura Land Rover Evoque, oltre che di una vettura Toyota, entrambe acquistate tra il 2023 ed il
2024 (cfr. estratti conto IL 2023 per Toyota Aygo ed estratti contopersonali parte 2024 per Range
Rover); nella primavera 2023 ha effettuato pagamenti per 5000 euro a chirurgo estetico. Dall'accesso agli pagina 15 di 29 atti operato presso Agenzia delle Entrate risulta anche che ella sarebbe conduttrice sino a novembre 2025 con altra persona ad un immobile in Usmate Velate via Dell'Asilo n.11 ad un canone mensile di euro
540 comprensivo di oneri accessori (doc.26 ricorrente). Il contratto è stato stipulato il 4.12.21 con scadenza 30.11.25. All'inizio del 2025 ha poi aperto nuova attività, Emporio del Riuso, di cui è unica socia ed amministratrice (cfr. memoria di replica ricorrente). Il suo tenore di vita è dunque elevato ed i suoi ricavi sono superiori ai dichiarati. (…) sta percependo il 100% dell'assegno unico per la figlia”.
Infine, il Tribunale, evidenziata la prevalente soccombenza del condannava quest'ultimo a Per_1 rifondere a controparte la metà delle spese di lite.
2. Il procedimento di secondo grado.
Con ricorso in appello depositato in data 12.06.2025, ha chiesto la riforma della Parte_1 predetta sentenza nella parte relativa al collocamento della minore e alla determinazione del contributo paterno al suo mantenimento.
L'appellante ha contestato la decisione di prime cure in quanto non ha accolto la richiesta dallo stesso formulata in sede di comparsa conclusionale di ampliare i tempi di permanenza padre-figlia rispetto a quanto era stato disposto dall'ordinanza del 24.04.2024.
A supporto della propria istanza, l'appellante ha in primo luogo evidenziato che il CTU aveva rilevato l'assenza di ostacoli a un aumento delle frequentazioni padre-figlia; che il Per_1 svolgendo un solo lavoro, avrebbe più tempo da dedicare alla figlia, a differenza della che, Pt_2 invece, ha tre lavori;
che la calendarizzazione disposta dalla sentenza impugnata mal si concilia con la possibilità di garantire la bigenitorialità, attesi anche i molteplici impegni scolastici e sportivi della figlia che rendono poche le occasioni di effettiva condivisione tra padre e figlia;
che durante la permanenza materna si sono verificati dei cali nell'andamento scolastico della minore;
che il
Tribunale non ha esplicitato le ragioni a sostegno della decisione di conferma del collocamento prevalente della minore presso la madre.
Alla luce di tali elementi, l'appellante ha chiesto di aumentare i tempi di permanenza della minore presso il padre, prevedendo, in modo alternato, una settimana in cui la bambina sarebbe stata col padre dal lunedì al giovedì e con la madre dal venerdì alla domenica, la settimana successiva con la madre dal lunedì al giovedì e con il padre dal venerdì alla domenica.
In secondo luogo, parte appellante ha censurato la quantificazione dell'importo a titolo di contributo paterno al mantenimento della minore, rappresentando che il Tribunale non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle sue uscite (spese per la minore, mutui, spese personali di mantenimento, utenze, spese condominiali) e degli oneri fiscali;
che l'impresa individuale IL pagina 16 di 29 IZ (società oggi cessata), le cui entrate sono state tutte attribuite dal Giudicante in primo grado al in realtà era da considerarsi in capo all'appellata, essendo stata effettuata Per_1
l'intestazione di tale azienda in capo al unicamente a fini fiscali;
che al reddito dichiarato Per_1 della devono aggiungersi gli utili della società MB RE SR (società in di cui entrambi i Pt_2 coniugi sono soci, il per il 70%, la per il 30%) ed altri redditi non dichiarati, Per_1 Pt_2 avendo, peraltro, lo stesso Giudicante ritenuto inattendibile la situazione economica prospettata dall'appellata ma non avendo, di contro, accolto l'istanza del volta ad ottenere Per_1
l'espletamento di indagini tributarie al riguardo;
che l'analisi delle spese rilevabili dagli estratti conto durante la convivenza delle parti esclude che essi avessero un tenore di vita elevato;
che anche la sig.ra è tenuta al mantenimento della figlia. Pt_2
Alla luce di ciò, l'appellante ha domandato la riduzione del contributo paterno al mantenimento della minore ad euro 300 mensili o ad altra somma in ogni caso inferiore ad euro 600 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie).
Con decreto presidenziale del 17.06.2025, è stata fissata udienza al 20.11.2025, poi anticipata al
18.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Con memoria depositata il 12.10.2025, si è costituita in giudizio chiedendo, Parte_2 preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità del gravame avversario per violazione dell'art. 345 primo comma c.p.c. e, nel merito, di rigettarlo in quanto infondato.
L'appellata ha anzitutto contestato l'ammissibilità dell'appello, rilevando che con esso il in Per_1 violazione del divieto di introdurre domande nuove nel giudizio di gravame ai sensi dell'art. 345 primo comma c.p.c., ha proposto per la prima volta in questa sede la domanda di collocamento paritetico della minore, non avendola mai formulata in primo grado.
Nel merito, l'appellata ha rappresentato che, ad ogni modo, il collocamento prevalentemente materno della minore costituirebbe la scelta più tutelante per il bene di come già aveva Per_1 evidenziato la CTU, posto che ha sempre dimostrato di essere in grado di prendersi Parte_2 cura della minore fin dalla separazione di fatto;
a tal proposito, l'appellata ha contestato le doglianze di controparte relative ad una minor resa scolastica della minore durante i periodi di permanenza materna, evidenziando, peraltro, che tali deduzioni non sono mai state avanzate durante il giudizio di primo grado, a riprova della circostanza che, secondo la prospettazione dell'appellata, la domanda del relativa al collocamento paritetico è in realtà meramente Per_1 strumentale al conseguimento di una riduzione del contributo paterno al mantenimento.
pagina 17 di 29 L'appellata ha censurato anche la doglianza avversaria relativa alla riduzione del contributo paterno al mantenimento della minore, evidenziando che l'appellante percepisce oltre 10.000,00 euro netti al mese (costituiti dal compenso in qualità di amministratore della dalla CP_6 distribuzione degli utili di tale società e da altri incassi ed ulteriori pagamenti di fatture) e convive di fatto con la nuova compagna economicamente indipendente, la quale contribuisce alle spese di abitazione;
il reddito di ad ogni modo, è superiore a quello dichiarato, stanti Parte_1 anche le numerose spese che egli può permettersi (tre rate di mutuo, pagamento di una rata di finanziamento di euro 800,00 intestata al padre;
l'abitazione di Via Calco di CP_9 comproprietà dei coniugi è stata di recente venduta con conseguente estinzione del mutuo mensile ad essa collegata e un incremento della disponibilità mensile in capo ad entrambe le parti;
l'assegno unico percepito da parte appellata ammonta ad appena 57,00 mensili;
la sig.ra ha sì Pt_2 avviato una nuova attività ma si tratta di una società di nuova costituzione che allo stato attuale non è in attivo, subendo una perdita di esercizio che alla data del 30.09.2025 ammonta ad euro
19.272,82; il Tribunale, in sede di quantificazione, ha correttamente tenuto conto dell'alto tenore di vita goduto da entrambi i genitori.
Infine, l'appellata ha contestato l'ammissibilità delle istanze istruttorie formulate anche nel presente giudizio da parte appellante (prove testimoniali, accertamenti tributari, ordini di esibizione), evidenziando, da un lato, che esse si risolvono nella mera riproposizione di quelle già formulate in primo grado e non ammesse dal Tribunale e, dall'altro lato, per quanto attiene agli accertamenti tributari su , che ella ha fornito tutta la documentazione patrimoniale Parte_2 richiesta dal giudicante, a differenza di controparte che ha invece omesso di fornire un quadro completo della propria situazione economica.
In data 28.10.2025, ha depositato memoria ex art. 473 bis.32 c.p.c., contestando Parte_1 integralmente il contenuto dell'atto costitutivo di controparte e insistendo nelle conclusioni già formulate nel proprio atto di appello.
In particolare, quanto alla questione riguardante il collocamento della minore, ha Per_1 evidenziato che risulterebbe priva di pregio l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 primo comma c.p.c., del relativo motivo appello, posto che a venire in rilievo nel caso di specie sono diritti indisponibili e che, ad ogni modo, in primo grado aveva già presentato diverse istanze di Per_1 ampliamento dei tempi di frequentazione padre-figlia, anche alla luce della nuova attività lavorativa di che la vede impegnata diverse ore al giorno con conseguente minor Parte_2 tempo per prendersi cura della minore Per_1 pagina 18 di 29 In relazione alle statuizioni economiche, l'appellante ha contestato le affermazioni di controparte circa il fatto che percepirebbe 10.000,00 euro netti al mese e che egli avrebbe omesso di Per_1 depositare tutta la documentazione economica a lui relativa, evidenziando che, al contrario, come già emerso in primo grado, è ad aver occultato diversi introiti da lei percepiti. Parte_2
Sulle istanze istruttorie contenute nell'appello, ne ha ribadito l'ammissibilità, trattandosi di Per_1 prove inerenti alla posizione della minore e quindi riguardanti diritti indisponibili.
In data 05.11.2025, ha depositato memoria di replica ex art. 473 bis.32 comma 2 c.p.c., Parte_2 contestando il contenuto della memoria avversaria e insistendo nelle conclusioni già formulate.
Sulla questione della modifica del collocamento della minore, l'appellata, opponendosi alla richiesta del collocamento paritario o di un aumento dei tempi di visita paterni, ha ribadito che la madre è sempre stata la figura genitoriale più accudente e presente per la figlia, come emerso in sede di
CTU; lo stesso elaborato peritale aveva invero rilevato l'assidua frequentazione da parte del Per_1 del CA dell'usato dallo stesso gestito, dovendosi quindi concludere per la sua incapacità di garantire del tempo di qualità alla minore;
dopo l'emissione della sentenza di primo grado, come si evincerebbe anche dalle conversazioni whatsapp depositate in appello, il avrebbe tenuto dei Per_1 comportamenti che dimostrerebbero la sua immaturità e inaffidabilità nella gestione della minore, nonché il suo disinteresse nei confronti dei bisogni di Per_1
Sulle questioni economiche, l'appellata ha contestato l'affermazione di controparte circa alcune presunte entrate non dichiarate, ribadendo che, come risulterebbe anche dagli estratti conto depositati dal – di cui peraltro la stessa lamenta in questa sede l'incompleta produzione, Per_1 avendo l'appellante allegato nel presente giudizio solo delle tabelle riepilogative prive di qualsiasi riscontro probatorio – il contributo paterno al mantenimento della minore risulta adeguatamente proporzionato alle ingenti entrate del Infine, la si è opposta alle istanze istruttorie Per_1 Pt_2 formulate da controparte.
In data 13.11.2025, il P.G. ha depositato parere scritto con cui ha domandato la conferma del provvedimento impugnato.
Nella medesima data sono state altresì depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza da entrambe le parti. Nello specifico, con tale atto, parte appellante ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni e ha chiesto disporsi la comparizione delle parti per l'udienza del
18.11.2025; il ha altresì censurato la produzione da parte della di messaggi Per_1 Pt_2 whatsapp intercorsi tra le parti, trattandosi di produzione in realtà preclusa, in quanto avrebbe pagina 19 di 29 dovuto essere depositata con la memoria di costituzione, nonché di conversazione incompleta e pertanto fuorviante.
Con le proprie note scritte in sostituzione dell'udienza, parte appellata ha ribadito le proprie conclusioni, insistendo per il rigetto dell'appello di controparte e per la conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza del 18.11.2025 celebrata in camera di consiglio, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Motivi della decisione.
3.1. Preliminarmente, ritiene la Corte che debbano essere rigettate le istanze istruttorie formulate sia dall'appellante sia dall'appellata entrambe volte all'ammissione di prove Per_1 Pt_2 testimoniali, trattandosi delle medesime richieste già avanzate nel giudizio di primo grado in sede di precisazione delle conclusioni e già ritenute inammissibili dal giudicante di primo grado in quanto
“generiche (ovvero prive di specifici riferimenti cronologici, topici e fattuali), oltre che comportanti valutazioni non demandabili a testi”. Per giurisprudenza di legittimità costante, dalla quale questo
Collegio non ritiene di discostarsi, nel giudizio di appello la parte che abbia interesse all'espletamento di un mezzo istruttorio dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado non può limitarsi a riproporlo, ma deve censurare con uno specifico motivo di gravame l'apprezzamento espresso dal primo giudice sulla inammissibilità del mezzo di prova (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 19727 del 2003).
Nel caso di specie, non si rinviene alcuno specifico motivo di censura in ordine all'inammissibilità già valutata dal Tribunale di primo grado, pertanto tali richieste devono ritenersi nuovamente inammissibili, così come quelle volte ad ottenere accertamenti tributari e patrimoniali su parte appellata e gli ordini di esibizione, tutti già richiesti in primo grado, trattandosi di prove che appaiono alla Corte meramente esplorative e ultronee, alla luce della cospicua documentazione già depositata dalle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, tanto in primo grado, quanto nel presente giudizio.
3.2. Per quanto concerne la richiesta di audizione della minore , il Collegio ritiene Persona_1 che debba anch'essa essere rigettata, poiché quest'ultima è già stata ascoltata più volte in primo grado dal consulente tecnico d'ufficio, nonché dall'ausiliario nominato dal Tribunale in supporto del nucleo familiare. Pertanto, reputa la Corte che un'ulteriore audizione di sarebbe per Per_1 quest'ultima pregiudizievole e fonte di stress, trattandosi di minore che si trova già suo malgrado al centro di una fortissima conflittualità tra i genitori (“ è, ovviamente, al centro di una Per_1 pagina 20 di 29 incomunicabilità tra questi due genitori, cerca fedeltà e lealtà con entrambi aderendo ad un funzionamento polarizzato e conflittuale che non la tutela e non la protegge”, come si evince dalla CTU disposta in primo grado), con rischio di alimentare ulteriormente un conflitto di lealtà, oltre a non poter apportare alcun contributo utile per quanto concerne il secondo motivo di appello che riguarda un profilo meramente economico, ossia la quantificazione dell'assegno di mantenimento.
3.3. Venendo all'esame del merito, ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, per le ragioni che seguono.
Come anticipato, l'appellante contesta con il primo motivo il collocamento prevalente della figlia disposto dalla sentenza di primo grado, in quanto tale decisione sarebbe stata adottata in Per_1 violazione del principio di bigenitorialità e con omessa e/o errata e/o illogica e contraddittoria motivazione, per l'evidente disparità del tempo di frequentazione dei due genitori, poiché il padre può trascorrere con la figlia solo nove giorni al mese. Egli chiede pertanto il collocamento in via paritaria e, in subordine, un ampliamento delle occasioni di permanenza della minore presso l'abitazione paterna, reputando che, secondo la regolamentazione attuale, il tempo trascorso con la figlia sia eccessivamente ridotto e unicamente incentrato sull'accompagnamento della figlia a scuola e agli sport, proponendo una conseguente riorganizzazione delle visite, secondo la tabella allegata al ricorso. A sostegno di tale richiesta, allega di essere maggiormente in Parte_1 grado di prendersi cura di in quanto con riferimento alla madre sono emerse alcune Per_1 criticità sotto il profilo della capacità genitoriale, poiché quest'ultima ha attualmente tre lavori e può trascorrere meno tempo con la figlia, delegandone la cura ai propri dipendenti, si disinteressa del suo andamento scolastico ed è responsabile di molteplici assenze da scuola della minore.
In via preliminare, deve essere rigettata la richiesta di di dichiarare l'inammissibilità Parte_2 di tale domanda, sulla base del fatto che si tratterebbe di domanda nuova per la prima volta espressa nel giudizio di appello e preclusa dal divieto contenuto nell'art. 345 c.p.c.
Sul punto, invero, osserva il Collegio che in realtà un ampliamento del tempo di visita paterna era già stato richiesto da in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado e che si Per_1 tratta di domanda che ha ad oggetto diritti indisponibili, pertanto esclusa dall'ambito applicativo del divieto di nuove domande in appello di cui all'art. 345 c.p.c. già citato.
Ad ogni modo, ritiene la Corte che il collocamento prevalente di presso la madre disposto Per_1 in prime cure sia stato correttamente ed adeguatamente motivato, e che debba essere in questa sede confermato, trattandosi della soluzione più rispondente alla tutela dell'interesse della minore.
pagina 21 di 29 Sul punto, è utile sottolineare che il Tribunale di primo grado ha disposto il collocamento prevalente presso la madre aderendo alle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, compreso l'odierno appellante, in piena conformità a quanto segnalato e consigliato dalla CTU disposta in tale sede che – ritenuta condivisibile in quanto fondata su argomentazioni logiche e cognizioni tecnico-scientifiche prive di censura- così evidenziava: “si ritiene utile confermare l'affido condiviso e confermare il collocamento attuale. Non si ravvisano
contro
-indicazioni ad un aumento del tempo che
trascorre con il padre, ma perché questo avvenga in modo funzionale devono prima essere Per_1 stemperate le profonde dinamiche di squalifica e di sfiducia che si attivano automaticamente tra questi de genitori. Sono infatti i conflitti di coppia e le plurime svalutazioni che entrambi si rivolgono a complicare o talvolta rendere impossibile prendere decisioni relative agli spazi di competenza reciproci e/o alla modifica dei medesimi.”
Il collocamento presso la madre, inoltre, è stato disposto anche allo scopo di mantenere continuità con la situazione verificatasi dopo la separazione di fatto, a seguito dell'allontanamento del padre dalla casa familiare. Per_1
Ciò posto, le argomentazioni addotte a sostegno del primo motivo di appello dal ricorrente risultano prive di pregio e non consentono di mutare il collocamento di né si ritiene di dover Per_1 disporre alcuna modifica del calendario di permanenza della minore presso i genitori, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, osserva la Corte che l'attuale regolamentazione delle visite paterne è così articolata:
“Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattino con accompagnamento a scuola, nonché nelle settimane in cui ha con sé la figlia nel fine settimana anche il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento
a scuola;
nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della madre, dal martedì alla uscita da scuola al rientro a scuola del giovedì (…)”.
Con tutta evidenza, si tratta di una ripartizione pressoché paritaria del tempo trascorso con i due genitori: non corrisponde al vero quanto affermato dal in merito al fatto che egli Per_1 trascorrerebbe solo 9 giorni al mese con la figlia, in quanto, prendendo in considerazione quattro settimane esatte, nel rispetto di quanto previsto dalla sentenza di primo grado trascorre 12 Per_1 giorni con il padre e 16 giorni con la madre, di talché non risulta la denunciata palese violazione del principio di bigenitorialità.
Benché l'elaborato peritale disposto in prime cure consentisse di ipotizzare per il futuro un ampliamento del tempo trascorso dalla minore con il padre, ciò veniva esplicitamente condizionato pagina 22 di 29 dal consulente tecnico al previo stemperamento delle “profonde dinamiche di squalifica e di sfiducia che si attivano automaticamente tra questi de (due ndr) genitori”: allo stato attuale non si rileva alcun miglioramento sul punto, come testimoniato dalla forte conflittualità che permane tra le parti del presente giudizio.
Questa Corte rileva, inoltre, che il tempo impiegato dal genitore nell'accompagnamento del figlio ai vari impegni scolastici e sportivi non può essere svalutato, come invece traspare esplicitamente dall'atto di appello del in quanto nel percorso sportivo così come in quello scolastico del Per_1 minore il sostegno familiare ha un ruolo fondamentale, potendo influire sul suo benessere psicofisico e contribuendo in maniera consistente al consolidamento della relazione affettiva genitore-figlio.
Parimenti prive di pregio appaiono le critiche prospettate dall'appellante in ordine alla capacità genitoriale della madre se è vero, infatti, che la stessa svolge attualmente tre lavori, la Pt_2 recente apertura della società “Emporio del Riuso” si è resa necessaria a seguito della separazione dei due coniugi che in precedenza lavoravano insieme al mercatino tuttora gestito dal tale Per_1 attività lavorativa per parte appellata ha pertanto ragionevolmente preso il posto delle ore precedentemente impiegate nel mercatino dell'usato del Si tratta, quest'ultimo, di Per_1 elemento comunque cronologicamente precedente alla pronuncia della sentenza di primo grado impugnata e già oggetto di valutazione in tale sede – in cui peraltro il non aveva avanzato Per_1 critiche in ordine alla capacità genitoriale di controparte – e a tal proposito il CTU già evidenziava che “entrambi i genitori sono in grado di adempiere alle cure primarie e di provvedere fisicamente alla figlia. Non emergono elementi di incuria e di deprivazione.”, senza dunque rilevare, sotto il profilo materiale, le criticità rappresentate dal padre nell'atto di appello.
Da ultimo, l'appellante evidenzia che la minore avrebbe accumulato diversi ritardi e giorni di assenza nei periodi in cui è con la madre, la quale sarebbe disinteressata alla puntuale frequenza scolastica da parte della figlia, tuttavia, dallo screenshot della schermata del registro elettronico allegato al ricorso del (doc. 3) emergono solamente il numero delle assenze complessive e dei Per_1 ritardi, senza alcuna indicazione delle date in cui sono stati effettuati, né delle eventuali giustificazioni di tali eventi o della riconducibilità degli stessi ai periodi di permanenza materna/paterna, pertanto, la Corte non può trarre da ciò alcun elemento di convincimento.
Alla luce di quanto esposto, ritiene la Corte che il collocamento di in via prevalente presso Per_1 la madre debba essere confermato, con rigetto del primo motivo di appello.
pagina 23 di 29 Con il secondo motivo, censura la sentenza di primo grado in punto di Parte_1 quantificazione dell'assegno di mantenimento, lamentandone l'omessa e/o errata e/o illogica e contraddittoria motivazione.
Sul punto, il Giudice di prime cure ha disposto a suo carico l'obbligo di versare euro 1.000,00 al mese per il mantenimento della figlia dopo aver comparato le condizioni economiche di Per_1 entrambe le parti. L'appellante lamenta che, in tale valutazione effettuata sulla base dei documenti depositati in primo grado, il Tribunale sarebbe incorso in alcuni errori: non avrebbe, anzitutto, adeguatamente considerato i bisogni della minore né il tenore di vita della stessa, per i quali
[...] non aveva fornito alcun elemento probatorio;
nel determinare il reddito del non Pt_2 Per_1 avrebbe inoltre calcolato le uscite e le deduzioni fiscali, considerandolo pertanto più alto della sua effettiva consistenza;
avrebbe infine omesso di valutare le condizioni economiche di Parte_2 in realtà migliori di quanto dalla stessa prospettato, in violazione palese del principio di proporzionalità nel calcolo dell'assegno.
Ritiene la Corte che la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore della minore operata nella sentenza di primo grado sia corretta e adeguatamente motivata, pertanto, anche questo motivo di appello deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Dalla documentazione prodotta, emerge che entrambe le parti hanno un tenore di vita elevato: il in particolare è socio di maggioranza della MB RE RL al 70% e nell'anno di imposta 2024 Per_1 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 78.357 (reddito imponibile di euro 70.917) pari – dedotti gli oneri tributari e i contributi previdenziali e assistenziali – ad euro 3890,83 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Il medesimo calcolo è stato effettuato dal giudice di prime cure per l'anno di imposta 2023 in cui il
“ha dichiarato un reddito complessivo di euro 81.758, pari – dedotti gli oneri tributari ed i Per_1 contributi previdenziali e assistenziali – ad euro 3.385 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità”, è di tutta evidenza che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nella determinazione del suo reddito sono stati correttamente scorporati i contributi previdenziali e assistenziali, nonché le imposte.
La società MB RE RL (di cui il è socio al 70% e amministratore unico) ha sede in Arcore Per_1 via Monte Rosa n. 65 e opera attraverso la conduzione di un esercizio commerciale di mercatino dell'usato, egli percepisce mensilmente la retribuzione quale amministratore unico che, nel 2023 era di euro 21.600 netti annuali più un'indennità di fine mandato di euro 4.000 lordi, nel 2024 ammontava a circa 3.000 euro mensili e nel 2025 è divenuta di 4.000 euro mensili, come da delibera pagina 24 di 29 assembleare del dicembre 2024 adottata dallo stesso appellante, nonostante l'opposizione dell'altro socio, ossia la stessa parte appellata Pt_2
Oltre ad essere socio al 70 % e amministratore unico della MB RE s.r.l., in precedenza il Per_1 era titolare anche di un'altra società, la IL IZ, ditta individuale costituita nell'ottobre 2019 in realtà gestita da al fine di, secondo la tesi dell'appellante, permettere a tale Parte_2 impresa di godere di agevolazioni fiscali, sicché egli non avrebbe mai percepito alcun introito dalla citata attività.
Sotto questo profilo, la Corte rileva che esaminando l'estratto del conto cointestato tra i coniugi e secondo quanto ammesso anche dal alcuni proventi dell'attività della IL IZ Per_1 confluivano sul conto comune, a tal proposito all'udienza del 15.05.2023, aveva Parte_2 riferito che il reddito della IL IZ confluiva effettivamente sul conto comune. Tale impresa si occupava di fornire servizi di pulizia e la sua attività è cessata in data 19.12.2023.
L'appellante percepisce poi mensilmente altri importi derivanti da fatture. A tale proposito, a titolo esemplificativo, esaminando l'estratto del suo conto relativo ai mesi di gennaio-settembre 2025, emerge che egli ha percepito, oltre alla sua retribuzione mensile di 4.000 euro le seguenti cifre: 7000 euro a gennaio 2025 a titolo di “saldo dicembre stipendio più arretrati”;
1.044 euro a febbraio 2025
a titolo di “rimborso mercatino”; 3290 euro ad aprile 2025 a titolo di fatture;
3650 euro e 699 euro a maggio 2025 a titolo di fatture;
1394 euro nel giugno 2025 a titolo di fatture;
10.000 euro a titolo di
“versamento assegni fuori piazza” ad agosto 2025; 2924 euro, 716 euro e 1688 euro nel settembre
2025 sempre a titolo di fatture. contesta che il Tribunale in prime cure non avrebbe tenuto adeguatamente conto Parte_1 delle spese che egli deve sostenere ogni mese.
Rileva la Corte che tali uscite (alcune effettivamente molto elevate: si pensi ad esempio che, come scritto dallo stesso appellante nel proprio ricorso in appello, le uscite dal conto corrente personale del nell'anno 2024 sono state di euro 349.901,05) non sono state dettagliatamente provate Per_1 né descritte da se non quelle riferite ai mutui che sta pagando e quelle riferite a “imposte e Per_1 tasse”. Risulta che occasionalmente egli percepisce anche gli utili della società a CP_4 seconda che la distribuzione degli utili venga deliberata in assemblea dai soci (che sono le stesse parti in giudizio). A tale riguardo, si rileva che a titolo di distribuzione utili, ha percepito: Per_1 nel 2023 euro 55.854 (ossia il 70% degli utili accantonati a riserva utili esercizi precedenti, pari ad euro 79.792); nel 2024 euro 20.584 (ossia il 70 % degli utili accantonati a riserva utili esercizi precedenti, pari ad euro 29.407). pagina 25 di 29 Dagli estratti conto relativi alla società MB TO s.r.l., emergono poi diversi prelievi di ingenti somme di denaro contante e diversi giroconti di somme elevate.
Per quanto attiene alla situazione bancaria, risulta che possiede un conto corrente Per_1 personale;
un conto corrente cointestato con e utilizzato ora per far fronte alle Parte_2 rispettive rate dei mutui;
quattro conti correnti intestati a MB TO s.r.l. (due in Deutsche Bank, due in BCC Brianza e laghi); un conto corrente intestato alla società IL IZ (la cui attività è ora cessata).
Né in primo grado, né nel presente giudizio egli ha depositato in modo completo la propria documentazione bancaria, denotando in questo una evidente mancanza di trasparenza: a titolo esemplificativo, in primo grado non ha prodotto estratti conto del conto a MB Parte_4 TO relativi al mese di dicembre 2024 e ha prodotto estratti dei due conti BCC intestati a MB TO solo a partire dal mese di ottobre 2024. In secondo grado non ha prodotto estratti conto integrali del conto MB TO.
Per quanto concerne le condizioni economiche e patrimoniali della parte appellata, osserva la Corte che, contrariamente a quanto prospettato da sono state oggetto di esauriente valutazione Per_1 da parte del Giudice di primo grado che così motivava: “La resistente è titolare di impresa di pulizie,
IL, e nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 39.975 pari – dedotti gli oneri tributari anche per imposta sostitutiva – ad euro 2.804 netti mensili;
percepisce euro 57 mensili di assegno unico;
la sua disponibilità mensile residua una volta dedotte le spese principali (mutui cointestati con il ricorrente, vitto, alloggio e utenze) ammonterebbe ad euro 1.650 circa. Le componenti positive del reddito di impresa dichiarato sono di circa 77.000 euro, al netto delle spese di euro 51.000.
Dall'esame degli estratti conto della sua società emergono bonifici in entrata dai committenti per euro
96.236 (e dunque, 20.000 euro in più del dichiarato) nel 2023 e di euro 80.190 nell'anno 2024. Nel
2023 emergono versamenti di utili dalla MB per euro 23.937. Al CTU ha dichiarato di lavorare anche come consulente odontotecnico per diversi laboratori (pagina 11 relazione peritale); è proprietaria di una vettura Land Rover Evoque, oltre che di una vettura Toyota, entrambe acquistate tra il 2023 ed il 2024
(cfr. estratti conto IL 2023 per Toyota Aygo ed estratti conto personali parte 2024 per Range Rover); nella primavera 2023 ha effettuato pagamenti per 5000 euro a chirurgo estetico. Dall'accesso agli atti operato presso Agenzia delle Entrate risulta anche che ella sarebbe conduttrice sino a novembre 2025 con altra persona ad un immobile in Usmate Velate via Dell'Asilo n.11 ad un canone mensile di euro 540 comprensivo di oneri accessori (doc.26 ricorrente). Il contratto è stato stipulato il 4.12.21 con scadenza
30.11.25. All'inizio del 2025 ha poi aperto nuova attività, Emporio del Riuso, di cui è unica socia ed pagina 26 di 29 amministratrice (cfr. memoria di replica ricorrente). Il suo tenore di vita è dunque elevato ed i suoi ricavi sono superiori ai dichiarati.”
Si rileva sul punto che ha dichiarato per l'anno di imposta 2024 un reddito imponibile Parte_2 di euro 1471,00, pari a euro 122,58 netti mensili, mentre nell'anno di imposta 2023 un reddito imponibile annuo di 13.487,00 euro, pari a euro 923,83 netti su dodici mensilità.
La stessa è tuttora socia al 30% della società insieme a avendo quindi percepito, CP_4 Per_1
a titolo di distribuzione utili da tale società: nel 2023 euro 29.937 (ossia il 30 % degli utili accantonati a riserva utili esercizi precedenti, pari ad euro 79.792); nel 2024 euro 8.822 (ossia il 30
% degli utili accantonati a riserva utili esercizi precedenti, pari ad euro 29.407).
È titolare di un'impresa di pulizie denominata IL (costituita nel 2004), dalla quale, all'udienza del 15.05.2023 aveva riferito di percepire circa 2.000,00 euro netti al mese. Esaminando gli estratti conto, si apprende che nel gennaio 2022 ha percepito sul proprio conto corrente Parte_2 personale ingenti somme da tale società, e poi importi via via più contenuti (ad esempio, nel 2023, ha percepito 18.000,00 euro, mentre da gennaio a settembre 2024, 4600,00 euro). Esaminando
l'estratto conto della società IL, emerge che la società ha incassato: nel 2023, euro 94.236; dall'inizio del 2024 fino a ottobre dello stesso anno, euro 72.595,00; da gennaio 2025 ad agosto dello stesso anno, euro 66.368,00.
Attraverso il conto intestato alla società IL, paga le proprie quote di mutuo e sul Parte_2 medesimo conto incassa l'assegno unico di 57 euro per la minore. Dallo stesso conto, poi, nel 2025 ha percepito sul proprio conto personale le somme di euro 20.500,00 nel febbraio 2025, euro
10.000,00 nel marzo 2025, euro 3000,00 ad aprile 2025 ed euro 1.500,00 a maggio 2025.
In aggiunta alle rate dei due mutui contratti anche con il marito, sostiene Parte_2 mensilmente anche l'importo di euro 279,00 come rata per la restituzione di un prestito precedentemente contratto, con ultima rata prevista per marzo 2026. Il 29.01.2025 la signora ha costituito una nuova società, denominata “Emporio del riuso s.r.l.”, con inizio di attività nel marzo
2025; di tale società è socia e amministratore unico, né risultano ancora depositati bilanci, attesa la recente costituzione.
Dal mese di luglio 2023, percepisce il contributo paterno al mantenimento della Parte_2 minore da parte dell'appellante; sotto il profilo bancario, ella possiede un conto corrente personale, un conto cointestato col marito, un conto intestato alla società IL, un conto intestato alla nuova società Emporio del riuso. La stessa è inoltre proprietaria di due autovetture (Land Rover Evoque
e Toyota Aygo), acquistate tra il 2023 e il 2024. pagina 27 di 29 È di tutta evidenza, come sottolineato anche dalla sentenza di primo grado impugnata, che le parti abbiano consistenti disponibilità economiche e che i loro ricavi siano superiori a quanto dichiarato, denotando una certa mancanza di trasparenza comune ad entrambi.
Alla luce di quanto fin qui esposto, risulta ad ogni modo congrua la quantificazione dell'assegno posto a carico dell'appellante trattandosi del genitore non prevalentemente collocatario e Per_1 con la maggiore disponibilità economica, dal momento che la cifra di 1000,00 euro al mese risulta proporzionata ai redditi delle parti e alle esigenze della minore stessa, la quale ha attualmente 13 anni, frequenta una palestra e gioca in una squadra di pallavolo, nonché ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, stabiliti in misura pressoché paritaria.
Si evidenzia, peraltro, che la quantificazione indicata appare equa anche perché tale assegno è già comprensivo di molteplici spese indicate nel dispositivo della sentenza impugnata, tra le quali quelle “per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola”.
La Corte rileva altresì che in questa sede, come anticipato, non è stata accolta la domanda di collocamento in via paritaria, né quella di aumento del tempo di frequentazione della minore da parte di né sono state provate eventuali nuove ingenti spese di cui deve farsi carico Per_1
l'appellante, tali da giustificare l'opportunità di una riduzione del contributo volto al mantenimento della figlia;
pertanto, contrariamente a quanto richiesto nell'atto di appello, la quantificazione disposta dalla sentenza di primo grado deve essere confermata.
3.4. In applicazione del principio di soccombenza, al rigetto dell'appello e alla conferma integrale della sentenza impugnata segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente procedimento liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 12.06.2025 da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 887/2025, emessa il 24.04.2025, Parte_1 pubblicata il 5.05.2025 e notificata il 16.05.2025 nell'ambito del procedimento N. R.G. n.1031/23 +
1850/2023:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
pagina 28 di 29 2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese legali sostenute dall'appellata Parte_1
che si liquidano complessivamente in € 3.966,00, oltre rimborso spese forfettarie nella Parte_2 misura del 15%, CPA ed IVA di legge, se dovute.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 18.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
CO BO IO ZI
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