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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 475/2024 promossa da:
- , C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.02.1989, residente in Aviano (PN), località Villotta, in Via della Maddalena n. 21/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Brandolisio ricorrente contro
- , C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Marco Trangoni e Sebastiano Saitta resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale avente a OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
nella quale le parti, come da rispettive note scritte, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“Nel merito:
1. Confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_1
1 entrambi i genitori con collocazione alternata e mantenimento diretto, così articolata:
- Prima settimana, Lunedì e Martedì con la madre comprensivi dei pernotti, Mercoledì e
Giovedì con il padre comprensivi dei pernotti, fine settimana da venerdì pomeriggio al lunedì mattina con la madre;
Seconda settimana, Lunedì e Martedì con il padre comprensivi dei pernotti, Mercoledì e
Giovedì con la madre comprensivi dei pernotti, fine settimana dal Venerdì pomeriggio al
Lunedì mattina con il padre.
Regolamentazione da mantenersi anche durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, salvo il tempo di 15 giorni da trascorrere in vacanza con ciascuno dei genitori in periodo da concordare entro il mese di Maggio di ogni anno.
Le festività più importanti (Natale, Pasqua, compleanno ecc.) andranno alternate annualmente tra i genitori.
Le decisioni ordinarie afferenti al figlio verranno assunte dal genitore presso cui il figlio si trovi al momento mentre quelle straordinarie afferenti alla scuola, alla salute, alle attività ricreative ed in genere alle scelte fondamentali di vita, verranno assunte concordemente dai genitori.
2. Disporsi il versamento/rimborso a carico di ciascun genitore del 50% delle spese straordinarie da effettuarsi a favore del figlio minore, intendendosi per tali quelle elencate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone e con le modalità ivi previste.
3. Spese del presente procedimento interamente rifuse con accessori di legge.
In istruttoria
A) Ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “vero che sin dall'anno 2019 il sig. ha tenuto presso di sé il figlio Parte_1 er 15 giorni al mese”; Per_1
2) “vero che dal 2022 ha trascorso una settimana continuativa presso l'abitazione Per_1 della madre e una presso il padre, alternativamente”.
Si indicano a testi le signore: , e di Aviano. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
B) Ordinarsi, alla sig.ra il deposito della documentazione fiscale degli ultimi tre CP_1 anni ed il contratto di lavoro (ovvero lettera di assunzione) sottoscritto dalla stessa.”. per parte resistente:
2 “- respingersi la richiesta di modifica delle condizioni di cui all'accordo traslato nel ricorso dd. 13.06.2019 omologato dal Tribunale di Pordenone e, per l'effetto, confermarsi integralmente il contenuto del medesimo;
- in subordine confermarsi le condizioni relative alla gestione, all'accudimento e al mantenimento del figlio minore di cui al suindicato accordo e Persona_1
pertanto confermarsi e disporsi, ove occorra, il ripristino delle stesse condizioni e comunque disporsi, per quanto occorra ed eventualmente in subordine, quanto di seguito precisato:
a) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Persona_1
con collocazione prevalente presso la madre;
b) visite del padre a fine settimana alterni con pernotto, dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì mattina alla ripresa della scuola con riaccompagno all'istituto scolastico, due giorni infrasettimanali con pernotto nelle settimane prive del fine settimana;
metà periodo durante le festività e tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
c) contributo del padre al mantenimento del minore stabilito nella somma di € 300,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente;
d) spese straordinarie suddivise al 70% a carico del padre e il 30% a carico della madre intendendosi per tali quelle elencate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone e con le modalità ivi previste;
assegni familiari a favore della madre;
detrazioni fiscali suddivise al 50%. Spese del presente procedimento rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/3/24, ha chiesto la modificazione Parte_1
delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Per_1
(nato il [...]).
[...]
Premettendo che con decreto di data 26/8/2019 il Tribunale di Pordenone aveva omologato l'accordo con il quale i due genitori avevano concordemente previsto l'affidamento congiunto del figlio e il collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione degli incontri con il bambino del padre e la previsione a carico di quest'ultimo un contributo ordinario al mantenimento del figlio nella misura di 300 euro mensili, oltre al
70% delle spese straordinarie, il ricorrente ha allegato che dal precedente mese di aprile
3 dell'anno 2023 era stato di fatto concordemente adottato dai genitori un diverso regime di collocamento settimanale alternato e paritario con mantenimento diretto, regime del quale ha chiesto la conferma in questa sede giudiziaria.
Nel costituirsi, parte resistente ha contestato la domanda, deducendo che la modifica di fatto del regime di collocamento era stata concordata tra i genitori per un periodo transitorio ed era dipesa da sue esigenze lavorative contingenti e ormai superate, per cui ha chiesto la conferma dell'originaria regolamentazione così come omologata, in quanto corrispondente al miglior interesse del figlio, sia per la propria possibilità, per i nuovi e più comodi orari lavorativi, di dedicargli più tempo dell'altro genitore, sia per il disagio manifestato dal bambino nel nuovo ambiente familiare paterno.
Con successiva memoria integrativa, il ricorrente ha contestato le allegazioni della controparte, sia nel punto dedicato alla esposizione delle cause e delle modalità della modifica di fatto del regime del collocamento, sia nella parte in cui era stato genericamente fatto cenno a una situazione di disagio del figlio, essendovi stato, quanto a questo secondo profilo fattuale, un solo e isolato episodio in cui la sua nuova convivente aveva ripreso un po' troppo aspramente il bambino, episodio che però, a seguito delle scuse della compagna, non aveva lasciato alcuno strascico, né alcuna ripercussione psicologica.
Nell'udienza di prima comparizione delle parti sono state meglio precisate alcune circostanze di fatto. Da un lato è emerso che la resistente aveva già preteso e ottenuto nei fatti, in attesa di eventuali nuove decisioni giudiziarie temporanee e urgenti, il ripristino delle originarie condizioni concordate tra i genitori e omologate dal Tribunale. Inoltre, la resistente ha ricostruito con maggiori dettagli la propria versione dell'episodio cui in atti era stato fatto solo un cenno, sostenendo che aveva confidato, prima alla nonna Per_1
paterna e poi a lei, di non voler più stare da solo con la compagna del papà, derivando da questo malessere del figlio la sua decisione di riportare nei termini originari i tempi di permanenza con il padre.
Avendo avuto esito negativo il tentativo di conciliazione, il giudice relatore si è riservato l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Sciogliendo la riserva, sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per una modifica provvisoria delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, per una duplice
4 serie di motivi. Quanto ai rapporti di natura personale, è stato innanzitutto considerato che la domanda era stata giustificata da un nuovo assetto concordato degli incontri tra padre e figlio, che però al momento dell'introduzione del giudizio, non corrispondendo più all'accordo tra i genitori, era stato superato nei fatti. A fronte della mancanza di un accordo, non sono stati rilevati elementi decisivi per individuare un'immediata corrispondenza tra il regime del collocamento paritario proposto dal ricorrente e il preminente interesse del minore, essendo invece emersi, quantomeno in via provvisoria e in attesa di approfondimenti istruttori sul punto, possibili ostacoli a una più estesa permanenza con il padre. Con riferimento alle statuizioni di natura economica, si è preso atto della mancata allegazione di elementi di novità ulteriori rispetto alla diversa ripartizione dei tempi di permanenza del figlio con i genitori, per cui, escluso di dover incidere su questi ultimi, si è conseguentemente ritenuto di non dover provvedere sulle prime.
Infine, corrispondendo a una richiesta di entrambe le parti, è stato conferito al Consultorio competente l'incarico di fornire un approfondimento delle dinamiche nei rapporti tra genitori e figlio e di intraprendere, nel primario interesse di quest'ultimo, un percorso volto al superamento delle difficoltà relazionali eventualmente manifestate nell'ambito della famiglia paterna, anche al fine di raggiungere accordi per la gestione condivisa della genitorialità.
All'esito dell'incarico, il Consultorio incaricato, in estrema sintesi, non ha rilevato elementi di criticità o inadeguatezze genitoriali, né controindicazioni a una gestione condivisa. Anche per corrispondere a una espressa richiesta del bambino, gli operatori hanno sollecitato un più ampio svolgimento del ruolo genitoriale paterno. In definitiva, reputando entrambi i genitori attenti ai bisogni del figlio e capaci di adattarsi alle sue esigenze, il Consultorio incaricato ha ritenuto maggiormente rispondente all'interesse del minorenne un collocamento paritario, da realizzare addirittura mediante alternanza giornaliera e non settimanale, in quanto, ponendosi in continuità con le modalità di ordinaria gestione quotidiana del bambino e non comportando, nella situazione data, insormontabili difficoltà organizzative o logistiche, tale modalità sarebbe stata in grado di corrispondere maggiormente alla necessità manifestata dal minorenne di una presenza
5 continua di entrambi i genitori.
All'esito del deposito della relazione consultoriale, la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini per gli scritti conclusivi
2. Entrambe le parti condividono l'assunto secondo il quale le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale devono mutare nel caso si modifichino le circostanze di fatto sottostanti e, con esse, le esigenze del figlio minorenne.
Il ricorrente ha originariamente giustificato la propria richiesta di modifica sostenendo che, nei mesi che avevano preceduto l'introduzione del giudizio, le parti si erano accordate per un collocamento paritario su base settimanale, che quindi avrebbe dovuto essere semplicemente recepito in sede giudiziale.
La resistente ha contestato l'esistenza di un accordo per attribuire natura stabile alla nuova regolamentazione condivisa, cui ha attribuito valenza contingente e transitoria.
Non è rilevante accertare quale delle due ricostruzioni sia quella corretta, essendo sufficiente prendere atto che, essendo venuto meno, l'accordo tra i genitori non può più essere di per sé posto a fondamento della modifica richiesta. Né il solo fatto che per circa un anno i genitori si fossero accordati per un collocamento paritario costituisce titolo sufficiente per disporre anche per il futuro nello stesso senso, dovendosi invece accertare se tale modifica spontanea, successivamente venuta meno, sia corrispondente all'interesse del minorenne.
Questo è il motivo per cui, in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, non sono stati rilevati i presupposti per disporre provvisoriamente una modifica della regolamentazione formale in atto, in difetto di elementi tali da far ritenere congruente con l'interesse del figlio il collocamento paritario con i genitori.
Il Consultorio incaricato ha ora fornito i nuovi elementi necessari, proponendo esplicitamente il collocamento paritario, giudicato corrispondente alle necessità del bambino e giustificato da adeguate capacità e competenze genitoriali. Gli operatori sociosanitari, come anticipato, hanno addirittura proposto una modalità giornaliera di alternanza tra genitori, ritenendola maggiormente rispondente all'esigenza manifestata dal bambino, di continuità nel rapporto con il padre.
6 La proposta consultoriale di collocamento paritario, conforme alla richiesta del ricorrente, merita accoglimento, sia perché è adeguatamente motivata e giustificata dall'analisi delle dinamiche relazionali familiari, sia perché non introduce improvvisamente un meccanismo di regolazione nuovo ed estemporaneo dei rapporti personali, ma si pone in continuità con quanto già sperimentato nel recente passato. D'altro canto, i servizi hanno rilevato l'idoneità di entrambi i genitori a dare attuazione al regime proposto, tant'è che, alla luce della relazione consultoriale, anche le contrapposizioni manifestatesi sul punto nel corso del giudizio paiono più il riflesso delle rispettive contrapposte posizioni processuali, piuttosto che l'espressione di concezioni e sensibilità differenti e inconciliabili nella gestione del bambino.
Il Collegio non ritiene invece condivisibile la proposta dei Servizi, di declinare la parità del collocamento mediante alternanza quotidiana, perché tale modalità comporterebbe, oltre che intuibili difficoltà logistiche e organizzative per gli adulti, un inevitabile disorientamento nel minorenne, soprattutto in considerazione del fatto che, essendo ormai prossimo all'ingresso nel mondo adolescenziale, ragionevolmente manifesterà a breve, se non l'ha già fatto, l'esigenza di una maggiore stabilità e l'individuazione di punti fermi nella gestione della sua quotidianità e delle sue relazioni sociali, destinate presto ad accrescersi. In sostanza, si ritiene più equilibrato per il minore e più concretamente praticabile un collocamento alternato settimanale.
Conclusivamente, il fatto nuovo che giustifica una differente regolamentazione del regime di collocamento è costituito dalle nuove esigenze del minorenne rilevate dal Consultorio, che impongono, nel suo esclusivo interesse, essendovi un contesto adeguato e genitori idonei e disponibili, la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, secondo le originarie modalità di collocamento alternato settimanale individuate nel ricorso introduttivo.
La nuova regolamentazione costituisce, a sua volta, fatto nuovo tale da incidere sulle statuizioni di natura economica.
Il contributo al mantenimento dei figli deve tener conto delle esigenze di questi ultimi, della misura dell'impegno assicurato da ciascun genitore nella gestione domestica ordinaria, dei differenti livelli reddituali dei soggetti onerati.
Il collocamento paritario implica anche la parificazione delle due posizioni genitoriali nella
7 gestione del bambino e quindi comporta a loro carico un eguale onere di contribuzione economica diretta. L'eventuale ulteriore integrazione a carico di un genitore, in tale situazione, sarebbe eventualmente giustificata solo da uno squilibrio significativo delle rispettive posizioni reddituali e/o patrimoniali. Parte resistente, che pretende il mantenimento dell'obbligo ordinario a carico dell'altro genitore e della differente misura della partecipazione alle spese straordinarie, non solo non ha fornito alcun elemento probatorio che giustifichi o riveli tale eventuale squilibrio, ma nemmeno ha prodotto la documentazione della propria situazione economica, costituendo tale omissione comportamento dal quale, ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c., è possibile desumere argomenti di prova a suo carico. In definitiva, in mancanza di prove in senso contrario, il mutamento del regime di collocamento deve tradursi in una simmetrica nuova e paritaria disciplina della contribuzione economica a carico dei genitori, con conseguente revoca dell'obbligo attualmente gravante sul genitore ricorrente e nuova paritaria ripartizione delle spese straordinarie.
3. L'accoglimento delle domande di parte ricorrente e la sostanziale integrale soccombenza di parte resistente comporta la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi per la semplicità delle questioni trattate e la concentrazione dell'attività svolta, in relazione a tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) in parziale modifica del decreto n. cron. 6579/2019 del 26/8/2019 del Tribunale di
Pordenone, con il quale erano state omologate le condizioni concordate tra i genitori di esercizio della responsabilità genitoriale:
- fermi restando l'affidamento congiunto a entrambi i genitori e la regolamentazione già in atto relativa ai periodi festivi e a quelli di vacanza, revoca il collocamento prevalente del figlio minorenne presso la madre disponendo il collocamento Persona_1 CP_1
8 paritario e alternato presso entrambi i genitori, con cadenza settimanale, dal lunedì mattina al lunedì mattina successivo;
- revoca, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo a carico del padre , di corrispondere alla madre per il mantenimento Parte_1 CP_1
ordinario del figlio, l'importo di euro 300,00 mensili;
- dispone che, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, le spese straordinarie siano suddivise tra i genitori nella misura del 50%;
2) condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente CP_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida nella misura di euro 3.809,00 per compensi e di euro
[...]
125,00 per esborsi, oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 17 giugno 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 475/2024 promossa da:
- , C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.02.1989, residente in Aviano (PN), località Villotta, in Via della Maddalena n. 21/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Brandolisio ricorrente contro
- , C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Marco Trangoni e Sebastiano Saitta resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale avente a OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
nella quale le parti, come da rispettive note scritte, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“Nel merito:
1. Confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_1
1 entrambi i genitori con collocazione alternata e mantenimento diretto, così articolata:
- Prima settimana, Lunedì e Martedì con la madre comprensivi dei pernotti, Mercoledì e
Giovedì con il padre comprensivi dei pernotti, fine settimana da venerdì pomeriggio al lunedì mattina con la madre;
Seconda settimana, Lunedì e Martedì con il padre comprensivi dei pernotti, Mercoledì e
Giovedì con la madre comprensivi dei pernotti, fine settimana dal Venerdì pomeriggio al
Lunedì mattina con il padre.
Regolamentazione da mantenersi anche durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, salvo il tempo di 15 giorni da trascorrere in vacanza con ciascuno dei genitori in periodo da concordare entro il mese di Maggio di ogni anno.
Le festività più importanti (Natale, Pasqua, compleanno ecc.) andranno alternate annualmente tra i genitori.
Le decisioni ordinarie afferenti al figlio verranno assunte dal genitore presso cui il figlio si trovi al momento mentre quelle straordinarie afferenti alla scuola, alla salute, alle attività ricreative ed in genere alle scelte fondamentali di vita, verranno assunte concordemente dai genitori.
2. Disporsi il versamento/rimborso a carico di ciascun genitore del 50% delle spese straordinarie da effettuarsi a favore del figlio minore, intendendosi per tali quelle elencate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone e con le modalità ivi previste.
3. Spese del presente procedimento interamente rifuse con accessori di legge.
In istruttoria
A) Ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “vero che sin dall'anno 2019 il sig. ha tenuto presso di sé il figlio Parte_1 er 15 giorni al mese”; Per_1
2) “vero che dal 2022 ha trascorso una settimana continuativa presso l'abitazione Per_1 della madre e una presso il padre, alternativamente”.
Si indicano a testi le signore: , e di Aviano. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
B) Ordinarsi, alla sig.ra il deposito della documentazione fiscale degli ultimi tre CP_1 anni ed il contratto di lavoro (ovvero lettera di assunzione) sottoscritto dalla stessa.”. per parte resistente:
2 “- respingersi la richiesta di modifica delle condizioni di cui all'accordo traslato nel ricorso dd. 13.06.2019 omologato dal Tribunale di Pordenone e, per l'effetto, confermarsi integralmente il contenuto del medesimo;
- in subordine confermarsi le condizioni relative alla gestione, all'accudimento e al mantenimento del figlio minore di cui al suindicato accordo e Persona_1
pertanto confermarsi e disporsi, ove occorra, il ripristino delle stesse condizioni e comunque disporsi, per quanto occorra ed eventualmente in subordine, quanto di seguito precisato:
a) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Persona_1
con collocazione prevalente presso la madre;
b) visite del padre a fine settimana alterni con pernotto, dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì mattina alla ripresa della scuola con riaccompagno all'istituto scolastico, due giorni infrasettimanali con pernotto nelle settimane prive del fine settimana;
metà periodo durante le festività e tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
c) contributo del padre al mantenimento del minore stabilito nella somma di € 300,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente;
d) spese straordinarie suddivise al 70% a carico del padre e il 30% a carico della madre intendendosi per tali quelle elencate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone e con le modalità ivi previste;
assegni familiari a favore della madre;
detrazioni fiscali suddivise al 50%. Spese del presente procedimento rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/3/24, ha chiesto la modificazione Parte_1
delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Per_1
(nato il [...]).
[...]
Premettendo che con decreto di data 26/8/2019 il Tribunale di Pordenone aveva omologato l'accordo con il quale i due genitori avevano concordemente previsto l'affidamento congiunto del figlio e il collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione degli incontri con il bambino del padre e la previsione a carico di quest'ultimo un contributo ordinario al mantenimento del figlio nella misura di 300 euro mensili, oltre al
70% delle spese straordinarie, il ricorrente ha allegato che dal precedente mese di aprile
3 dell'anno 2023 era stato di fatto concordemente adottato dai genitori un diverso regime di collocamento settimanale alternato e paritario con mantenimento diretto, regime del quale ha chiesto la conferma in questa sede giudiziaria.
Nel costituirsi, parte resistente ha contestato la domanda, deducendo che la modifica di fatto del regime di collocamento era stata concordata tra i genitori per un periodo transitorio ed era dipesa da sue esigenze lavorative contingenti e ormai superate, per cui ha chiesto la conferma dell'originaria regolamentazione così come omologata, in quanto corrispondente al miglior interesse del figlio, sia per la propria possibilità, per i nuovi e più comodi orari lavorativi, di dedicargli più tempo dell'altro genitore, sia per il disagio manifestato dal bambino nel nuovo ambiente familiare paterno.
Con successiva memoria integrativa, il ricorrente ha contestato le allegazioni della controparte, sia nel punto dedicato alla esposizione delle cause e delle modalità della modifica di fatto del regime del collocamento, sia nella parte in cui era stato genericamente fatto cenno a una situazione di disagio del figlio, essendovi stato, quanto a questo secondo profilo fattuale, un solo e isolato episodio in cui la sua nuova convivente aveva ripreso un po' troppo aspramente il bambino, episodio che però, a seguito delle scuse della compagna, non aveva lasciato alcuno strascico, né alcuna ripercussione psicologica.
Nell'udienza di prima comparizione delle parti sono state meglio precisate alcune circostanze di fatto. Da un lato è emerso che la resistente aveva già preteso e ottenuto nei fatti, in attesa di eventuali nuove decisioni giudiziarie temporanee e urgenti, il ripristino delle originarie condizioni concordate tra i genitori e omologate dal Tribunale. Inoltre, la resistente ha ricostruito con maggiori dettagli la propria versione dell'episodio cui in atti era stato fatto solo un cenno, sostenendo che aveva confidato, prima alla nonna Per_1
paterna e poi a lei, di non voler più stare da solo con la compagna del papà, derivando da questo malessere del figlio la sua decisione di riportare nei termini originari i tempi di permanenza con il padre.
Avendo avuto esito negativo il tentativo di conciliazione, il giudice relatore si è riservato l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Sciogliendo la riserva, sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per una modifica provvisoria delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, per una duplice
4 serie di motivi. Quanto ai rapporti di natura personale, è stato innanzitutto considerato che la domanda era stata giustificata da un nuovo assetto concordato degli incontri tra padre e figlio, che però al momento dell'introduzione del giudizio, non corrispondendo più all'accordo tra i genitori, era stato superato nei fatti. A fronte della mancanza di un accordo, non sono stati rilevati elementi decisivi per individuare un'immediata corrispondenza tra il regime del collocamento paritario proposto dal ricorrente e il preminente interesse del minore, essendo invece emersi, quantomeno in via provvisoria e in attesa di approfondimenti istruttori sul punto, possibili ostacoli a una più estesa permanenza con il padre. Con riferimento alle statuizioni di natura economica, si è preso atto della mancata allegazione di elementi di novità ulteriori rispetto alla diversa ripartizione dei tempi di permanenza del figlio con i genitori, per cui, escluso di dover incidere su questi ultimi, si è conseguentemente ritenuto di non dover provvedere sulle prime.
Infine, corrispondendo a una richiesta di entrambe le parti, è stato conferito al Consultorio competente l'incarico di fornire un approfondimento delle dinamiche nei rapporti tra genitori e figlio e di intraprendere, nel primario interesse di quest'ultimo, un percorso volto al superamento delle difficoltà relazionali eventualmente manifestate nell'ambito della famiglia paterna, anche al fine di raggiungere accordi per la gestione condivisa della genitorialità.
All'esito dell'incarico, il Consultorio incaricato, in estrema sintesi, non ha rilevato elementi di criticità o inadeguatezze genitoriali, né controindicazioni a una gestione condivisa. Anche per corrispondere a una espressa richiesta del bambino, gli operatori hanno sollecitato un più ampio svolgimento del ruolo genitoriale paterno. In definitiva, reputando entrambi i genitori attenti ai bisogni del figlio e capaci di adattarsi alle sue esigenze, il Consultorio incaricato ha ritenuto maggiormente rispondente all'interesse del minorenne un collocamento paritario, da realizzare addirittura mediante alternanza giornaliera e non settimanale, in quanto, ponendosi in continuità con le modalità di ordinaria gestione quotidiana del bambino e non comportando, nella situazione data, insormontabili difficoltà organizzative o logistiche, tale modalità sarebbe stata in grado di corrispondere maggiormente alla necessità manifestata dal minorenne di una presenza
5 continua di entrambi i genitori.
All'esito del deposito della relazione consultoriale, la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini per gli scritti conclusivi
2. Entrambe le parti condividono l'assunto secondo il quale le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale devono mutare nel caso si modifichino le circostanze di fatto sottostanti e, con esse, le esigenze del figlio minorenne.
Il ricorrente ha originariamente giustificato la propria richiesta di modifica sostenendo che, nei mesi che avevano preceduto l'introduzione del giudizio, le parti si erano accordate per un collocamento paritario su base settimanale, che quindi avrebbe dovuto essere semplicemente recepito in sede giudiziale.
La resistente ha contestato l'esistenza di un accordo per attribuire natura stabile alla nuova regolamentazione condivisa, cui ha attribuito valenza contingente e transitoria.
Non è rilevante accertare quale delle due ricostruzioni sia quella corretta, essendo sufficiente prendere atto che, essendo venuto meno, l'accordo tra i genitori non può più essere di per sé posto a fondamento della modifica richiesta. Né il solo fatto che per circa un anno i genitori si fossero accordati per un collocamento paritario costituisce titolo sufficiente per disporre anche per il futuro nello stesso senso, dovendosi invece accertare se tale modifica spontanea, successivamente venuta meno, sia corrispondente all'interesse del minorenne.
Questo è il motivo per cui, in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, non sono stati rilevati i presupposti per disporre provvisoriamente una modifica della regolamentazione formale in atto, in difetto di elementi tali da far ritenere congruente con l'interesse del figlio il collocamento paritario con i genitori.
Il Consultorio incaricato ha ora fornito i nuovi elementi necessari, proponendo esplicitamente il collocamento paritario, giudicato corrispondente alle necessità del bambino e giustificato da adeguate capacità e competenze genitoriali. Gli operatori sociosanitari, come anticipato, hanno addirittura proposto una modalità giornaliera di alternanza tra genitori, ritenendola maggiormente rispondente all'esigenza manifestata dal bambino, di continuità nel rapporto con il padre.
6 La proposta consultoriale di collocamento paritario, conforme alla richiesta del ricorrente, merita accoglimento, sia perché è adeguatamente motivata e giustificata dall'analisi delle dinamiche relazionali familiari, sia perché non introduce improvvisamente un meccanismo di regolazione nuovo ed estemporaneo dei rapporti personali, ma si pone in continuità con quanto già sperimentato nel recente passato. D'altro canto, i servizi hanno rilevato l'idoneità di entrambi i genitori a dare attuazione al regime proposto, tant'è che, alla luce della relazione consultoriale, anche le contrapposizioni manifestatesi sul punto nel corso del giudizio paiono più il riflesso delle rispettive contrapposte posizioni processuali, piuttosto che l'espressione di concezioni e sensibilità differenti e inconciliabili nella gestione del bambino.
Il Collegio non ritiene invece condivisibile la proposta dei Servizi, di declinare la parità del collocamento mediante alternanza quotidiana, perché tale modalità comporterebbe, oltre che intuibili difficoltà logistiche e organizzative per gli adulti, un inevitabile disorientamento nel minorenne, soprattutto in considerazione del fatto che, essendo ormai prossimo all'ingresso nel mondo adolescenziale, ragionevolmente manifesterà a breve, se non l'ha già fatto, l'esigenza di una maggiore stabilità e l'individuazione di punti fermi nella gestione della sua quotidianità e delle sue relazioni sociali, destinate presto ad accrescersi. In sostanza, si ritiene più equilibrato per il minore e più concretamente praticabile un collocamento alternato settimanale.
Conclusivamente, il fatto nuovo che giustifica una differente regolamentazione del regime di collocamento è costituito dalle nuove esigenze del minorenne rilevate dal Consultorio, che impongono, nel suo esclusivo interesse, essendovi un contesto adeguato e genitori idonei e disponibili, la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, secondo le originarie modalità di collocamento alternato settimanale individuate nel ricorso introduttivo.
La nuova regolamentazione costituisce, a sua volta, fatto nuovo tale da incidere sulle statuizioni di natura economica.
Il contributo al mantenimento dei figli deve tener conto delle esigenze di questi ultimi, della misura dell'impegno assicurato da ciascun genitore nella gestione domestica ordinaria, dei differenti livelli reddituali dei soggetti onerati.
Il collocamento paritario implica anche la parificazione delle due posizioni genitoriali nella
7 gestione del bambino e quindi comporta a loro carico un eguale onere di contribuzione economica diretta. L'eventuale ulteriore integrazione a carico di un genitore, in tale situazione, sarebbe eventualmente giustificata solo da uno squilibrio significativo delle rispettive posizioni reddituali e/o patrimoniali. Parte resistente, che pretende il mantenimento dell'obbligo ordinario a carico dell'altro genitore e della differente misura della partecipazione alle spese straordinarie, non solo non ha fornito alcun elemento probatorio che giustifichi o riveli tale eventuale squilibrio, ma nemmeno ha prodotto la documentazione della propria situazione economica, costituendo tale omissione comportamento dal quale, ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c., è possibile desumere argomenti di prova a suo carico. In definitiva, in mancanza di prove in senso contrario, il mutamento del regime di collocamento deve tradursi in una simmetrica nuova e paritaria disciplina della contribuzione economica a carico dei genitori, con conseguente revoca dell'obbligo attualmente gravante sul genitore ricorrente e nuova paritaria ripartizione delle spese straordinarie.
3. L'accoglimento delle domande di parte ricorrente e la sostanziale integrale soccombenza di parte resistente comporta la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi per la semplicità delle questioni trattate e la concentrazione dell'attività svolta, in relazione a tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) in parziale modifica del decreto n. cron. 6579/2019 del 26/8/2019 del Tribunale di
Pordenone, con il quale erano state omologate le condizioni concordate tra i genitori di esercizio della responsabilità genitoriale:
- fermi restando l'affidamento congiunto a entrambi i genitori e la regolamentazione già in atto relativa ai periodi festivi e a quelli di vacanza, revoca il collocamento prevalente del figlio minorenne presso la madre disponendo il collocamento Persona_1 CP_1
8 paritario e alternato presso entrambi i genitori, con cadenza settimanale, dal lunedì mattina al lunedì mattina successivo;
- revoca, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo a carico del padre , di corrispondere alla madre per il mantenimento Parte_1 CP_1
ordinario del figlio, l'importo di euro 300,00 mensili;
- dispone che, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, le spese straordinarie siano suddivise tra i genitori nella misura del 50%;
2) condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente CP_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida nella misura di euro 3.809,00 per compensi e di euro
[...]
125,00 per esborsi, oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 17 giugno 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
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