CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5715 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B.R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 4628\19 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione con ordinanza dell'11 giugno 2025, all'esito della udienza del 3 giugno 2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c, avente ad oggetto: Appello avverso sentenza Trib. Roma 8601\17
TRA
-avv. G. Manunza Parte_1
- appellante E
– avv. O. Carracino - appellato Controparte_1
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha revocato il d.i. conseguito da Parte_1 nei confronti di per fornitura merce, rimarcando il difetto di prova;
Controparte_2
-ha proposto appello , cui resiste il;
Parte_2 Controparte_1
-la causa è stata assegnata a decisione all'esito di udienza cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
Ritenuto che:
-l'appello è effettivamente ai limiti della inammissibilità, non essendo articolato in specifici motivi di appello;
nondimeno svolge censure concrete alla sentenza di primo grado, che ne consentono la delibazione nel merito;
-nondimeno il gravame è infondato;
in primo luogo non c'è dubbio che le fatture, di accompagnamento o meno, non integrano, non nel giudizio di merito , la prova della prestazione di cui si chiede il pagamento (non rilevando l'esistenza – rectius la prova- di rapporti contrattuali inter partes);
-nella specie, in particolare, le fatture (almeno alcune) presentano le irregolarità, in punto di sottoscrizione (vettore e destinatario) rimarcate dal tribunale, fermo poi che l'eventuale regolarità fiscale\amministrativa non rileva in sede civile;
-nella specie, inoltre, era intervenuto il disconoscimento – esteso a tutte le sottoscrizioni- provenienti dal soggetto legittimato, il l.r. dell'odierno appellato (nella prospettiva dell'appellante le fatture sarebbero state sottoscritte da dipendenti del non in proprio, ma appunto nella dedotta qualità); Controparte_1
-la prova per testi articolata in citazione di appello – con mero riferimento ad una pagina dell'atto di costituzione del giudizio di primo grado- è effettivamente del tutto generica e non ammissibile (e non senza profili di novità):
-in sostanza, anche in questo grado di appello, non ha assolto l'onere probatorio di cui era Parte_2 gravata;
-da qui il rigetto del gravame;
-le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 2500,00 oltre competenze di legge, con attribuzione al difensore dell'appellato come richiesto;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B.R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 4628\19 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione con ordinanza dell'11 giugno 2025, all'esito della udienza del 3 giugno 2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c, avente ad oggetto: Appello avverso sentenza Trib. Roma 8601\17
TRA
-avv. G. Manunza Parte_1
- appellante E
– avv. O. Carracino - appellato Controparte_1
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha revocato il d.i. conseguito da Parte_1 nei confronti di per fornitura merce, rimarcando il difetto di prova;
Controparte_2
-ha proposto appello , cui resiste il;
Parte_2 Controparte_1
-la causa è stata assegnata a decisione all'esito di udienza cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
Ritenuto che:
-l'appello è effettivamente ai limiti della inammissibilità, non essendo articolato in specifici motivi di appello;
nondimeno svolge censure concrete alla sentenza di primo grado, che ne consentono la delibazione nel merito;
-nondimeno il gravame è infondato;
in primo luogo non c'è dubbio che le fatture, di accompagnamento o meno, non integrano, non nel giudizio di merito , la prova della prestazione di cui si chiede il pagamento (non rilevando l'esistenza – rectius la prova- di rapporti contrattuali inter partes);
-nella specie, in particolare, le fatture (almeno alcune) presentano le irregolarità, in punto di sottoscrizione (vettore e destinatario) rimarcate dal tribunale, fermo poi che l'eventuale regolarità fiscale\amministrativa non rileva in sede civile;
-nella specie, inoltre, era intervenuto il disconoscimento – esteso a tutte le sottoscrizioni- provenienti dal soggetto legittimato, il l.r. dell'odierno appellato (nella prospettiva dell'appellante le fatture sarebbero state sottoscritte da dipendenti del non in proprio, ma appunto nella dedotta qualità); Controparte_1
-la prova per testi articolata in citazione di appello – con mero riferimento ad una pagina dell'atto di costituzione del giudizio di primo grado- è effettivamente del tutto generica e non ammissibile (e non senza profili di novità):
-in sostanza, anche in questo grado di appello, non ha assolto l'onere probatorio di cui era Parte_2 gravata;
-da qui il rigetto del gravame;
-le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 2500,00 oltre competenze di legge, con attribuzione al difensore dell'appellato come richiesto;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)