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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/12/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri all'esito dell'udienza di discussione del 4.12.2.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA dandone integrale lettura, nella causa iscritta al n. 4873/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
, c.f. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA n. 27, AVOLA, presso lo studio dell'avv. SALVATORE RIZZA (c.f. ), che lo C.F._1 rappresenta e difende per procura in atti ricorrente-opponente
contro nato a [...] [...], c.f. Controparte_1 Pt_1
C.F._2
convenuto contumace-opposto __________________________________
FATTO E DIRITTO Con il ricorso introduttivo il Parte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 901/2024 (emesso nel procedimento iscritto al n. 3742/2024 R.G.). L'Ente ha successivamente dato atto dell'intervenuto accordo di transazione. Deve rilevarsi che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si svolge nel contraddittorio tra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ex multis Cass. 27.06.2000 n. 8718): in questo giudizio il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la
1 domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione (ex multis Cass. 17.02.2004 n. 2997); in sostanza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (Cass. 17.02.1998 n. 1656; il giudice dell'opposizione a d. i. può revocare il provvedimento monitorio ed emettere una sentenza di condanna dell'ingiunto per una somma minore di quella prevista nel decreto, perché, mentre l'opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione ingiunta, il creditore esercita invece un'azione di condanna). Nel caso di specie, essendo le parti addivenute ad una soluzione conciliativa della controversia, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
il decreto ingiuntivo opposto va, peraltro, revocato (in mancanza di revoca la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, incidente sul presente giudizio di opposizione, avrebbe l'effetto di stabilizzare definitivamente il provvedimento monitorio).
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 4873/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite. Siracusa, 4/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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