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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/06/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1220 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019,
avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Leonardo Tammaro, entrambi domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Mercogliano in
Cicciano alla via Marconi n. 56 ;
OPPONENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio
[...]
Cintioli e dalll'avv. Giuseppe Lo Pinto, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Mariangela Cianci in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 122;
OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025 parte opposta si è riportata ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2810/2018 il Tribunale di Nola ha ingiunto alla società il Parte_1
pagamento dell'importo di Euro 92.069,53 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo parte opponente ha proposto formale opposizione al provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti, chiedendo la revoca del provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti;
con vittoria di spese di lite.
Si è altresì costituita in giudizio la società opposta, la quale ha eccepito la piena fondatezza del credito azionato in via monitoria, ed ha pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, pare sufficiente precisare che con ordinanza del 23.7.2019 è
stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, per difetto di prova scritta dell'atto di opposizione. Nel dettaglio, è stato evidenziato che il termine ultimo ed imprescindibile per la realizzazione del programma di investimento e per la richiesta di erogazione dei SAL era stata individuata ni entrambi i casi – dal punto 16.5 e dal punto 21.3 della Circolare n. 21303 del
20.6.2013 e dal punto – alla data del 31.12.2015, che la parte opponente non aveva dimostrato di aver rispettato. Posta tale precisazione, in questa sede non può non essere evidenziato che parte opponente si è
limitata a depositare il solo atto di citazione in opposizione, per poi non prendere parte ad alcuna delle udienze celebrate, sia in presenza che cartolari (cfr. verbali del 23.7.2019, 9.11.2021,
21.3.2024 e 28.3.2025).
Ed anzi, in data 9.3.2021 il procuratore dell'opponente (mai comparso alle udienze celebrate, lo si ribadisce), ha comunicato di aver formalizzato e comunicato rinuncia al mandato.
Di fatto, può ritenersi che parte opponente abbia abbandonato il giudizio.
In linea generale la Suprema Corte (sentenza n. 17582 del 14.7.2017) ha affermato che “la mancata
riproposizione, in sede di precisazione, di una domanda in precedenza formulata non autorizza
alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo
necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa
desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse (cfr., Sez. 3, n. 3593, 16/2/2010,
Rv. 611715). In particolare è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta
processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle
esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa”.
Orbene, dalla giurisprudenza suindicata si evince il principio in forza del quale il Giudice può e deve valutare se in ragione della condotta processuale tenuta dalla parte nel corso del giudizio persista, nel momento in cui la causa viene presa in decisione, l'interesse ad ottenere la pronuncia o,
come nel caso di specie, a coltivare il giudizio di opposizione.
Aggiungasi a tanto che l'opposizione è stata formulata in modo del tutto generico, come già
evidenziato da questo scrivente con ordinanza del 23.7.2019, e che a seguito di tanto l'opponente non ha ulteriormente coltivato le ragioni dell'opposizione. Alla stregua delle considerazioni appena effettuate, siccome è evidentemente venuto meno l'interesse dell'opponente a proseguire il presente procedimento, e pertanto a resistere alle avverse pretese, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza secondo quando disposto dal D.M. 55/2014, tenuto conto della scarsa complessità e del valore della controversia, nonché delle attività processuali concretamente espletate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 2810/2018, già dichiarato esecutivo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 8.000,00 per Parte_1
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge.
Così deciso in Nola, 24.6.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1220 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019,
avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Leonardo Tammaro, entrambi domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Mercogliano in
Cicciano alla via Marconi n. 56 ;
OPPONENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio
[...]
Cintioli e dalll'avv. Giuseppe Lo Pinto, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Mariangela Cianci in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 122;
OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025 parte opposta si è riportata ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2810/2018 il Tribunale di Nola ha ingiunto alla società il Parte_1
pagamento dell'importo di Euro 92.069,53 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo parte opponente ha proposto formale opposizione al provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti, chiedendo la revoca del provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti;
con vittoria di spese di lite.
Si è altresì costituita in giudizio la società opposta, la quale ha eccepito la piena fondatezza del credito azionato in via monitoria, ed ha pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, pare sufficiente precisare che con ordinanza del 23.7.2019 è
stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, per difetto di prova scritta dell'atto di opposizione. Nel dettaglio, è stato evidenziato che il termine ultimo ed imprescindibile per la realizzazione del programma di investimento e per la richiesta di erogazione dei SAL era stata individuata ni entrambi i casi – dal punto 16.5 e dal punto 21.3 della Circolare n. 21303 del
20.6.2013 e dal punto – alla data del 31.12.2015, che la parte opponente non aveva dimostrato di aver rispettato. Posta tale precisazione, in questa sede non può non essere evidenziato che parte opponente si è
limitata a depositare il solo atto di citazione in opposizione, per poi non prendere parte ad alcuna delle udienze celebrate, sia in presenza che cartolari (cfr. verbali del 23.7.2019, 9.11.2021,
21.3.2024 e 28.3.2025).
Ed anzi, in data 9.3.2021 il procuratore dell'opponente (mai comparso alle udienze celebrate, lo si ribadisce), ha comunicato di aver formalizzato e comunicato rinuncia al mandato.
Di fatto, può ritenersi che parte opponente abbia abbandonato il giudizio.
In linea generale la Suprema Corte (sentenza n. 17582 del 14.7.2017) ha affermato che “la mancata
riproposizione, in sede di precisazione, di una domanda in precedenza formulata non autorizza
alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo
necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa
desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse (cfr., Sez. 3, n. 3593, 16/2/2010,
Rv. 611715). In particolare è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta
processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle
esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa”.
Orbene, dalla giurisprudenza suindicata si evince il principio in forza del quale il Giudice può e deve valutare se in ragione della condotta processuale tenuta dalla parte nel corso del giudizio persista, nel momento in cui la causa viene presa in decisione, l'interesse ad ottenere la pronuncia o,
come nel caso di specie, a coltivare il giudizio di opposizione.
Aggiungasi a tanto che l'opposizione è stata formulata in modo del tutto generico, come già
evidenziato da questo scrivente con ordinanza del 23.7.2019, e che a seguito di tanto l'opponente non ha ulteriormente coltivato le ragioni dell'opposizione. Alla stregua delle considerazioni appena effettuate, siccome è evidentemente venuto meno l'interesse dell'opponente a proseguire il presente procedimento, e pertanto a resistere alle avverse pretese, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza secondo quando disposto dal D.M. 55/2014, tenuto conto della scarsa complessità e del valore della controversia, nonché delle attività processuali concretamente espletate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 2810/2018, già dichiarato esecutivo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 8.000,00 per Parte_1
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge.
Così deciso in Nola, 24.6.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)