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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1484/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Filippello Presidente dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice dott.ssa Francesca Perlini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. rubricato al n. r.g. 1484/2025 promosso da:
(P. I. in persona dei soci Parte_1 P.IVA_1
e legali rappresentanti e , rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Parte_1 Parte_1
Fantini del Foro di Perugia giusta procura speciale in calce all'atto di reclamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Perugia Via XX Settembre n. 57,
RECLAMANTE
contro
(codice fiscale p. IVA ) nella qualità di mandataria Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
di con sede legale in Conegliano (TV) Via Vittorio Alfieri, 1 (Codice Fiscale Controparte_2
n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello del Foro di Milano ed P.IVA_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Largo Donegani n. 2
RECLAMATA
All'udienza del 27.3.2025 il Collegio, sentiti i difensori i quali si riportavano ai propri scritti difensivi, riservava la decisione.
Premesso che:
La reclamante censura la decisione assunta dal Controparte_3
Giudice di prime cure che ha rigettato la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo su
Pag. 1 di 7 cui si fonda il precetto da essa opposto ex art. 615 c.1 cpc e per cui pende procedimento avente RG.
5905/2025.
Va premesso che con l'opposizione all'esecuzione, introdotta come detto ai sensi dell'art. 615 c.1 cpc, è contestata la legittimazione ad agire della (e per conseguenza della sua Controparte_2
mandataria , anzi, più correttamente, la titolarità del diritto della stessa ad agire in CP_1
executivis, sul presupposto che la sentenza costituente titolo esecutivo, ovverosia la Sentenza n.
16283/2024 emessa dal Tribunale di Roma il 28.10.2024, nel dichiarare la risoluzione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la utilizzatrice e la , già Parte_1 Controparte_4
, ha condannato all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di Controparte_5 Parte_1
leasing in favore della , non già di pur intervenuta in quel Controparte_4 Controparte_2
giudizio a seguito di cessione del bene nelle more del giudizio dianzi al Tribunale capitolino.
L'opponente ha altresì promosso richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sul presupposto che non è provata la cessione del bene immobile oggetto del contratto di leasing in capo a BGCI Leasco Srl e sussistono gravi motivi derivanti dal rilascio dell'immobile in cui Parte_1
conduce attività imprenditoriale.
Questioni, tutte, puntualmente contestate dalla opposta.
Con ordinanza del 26.02.25, comunicata il successivo 27.02.2025, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Pertanto, proponeva reclamo avverso la predetta ordinanza. Parte_1
Il reclamo si fonda sui seguenti motivi:
− erronea valutazione sulla titolarità del bene immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria in capo a e conseguente incapacità ad agire in executivis; Controparte_2
− erronea valutazione circa la insussistenza di gravi motivi di natura patrimoniale che la opponente potrebbe subire dall'azione esecutiva, costituiti dalla inevitabile chiusura dell'attività produttiva condotta all'interno del bene immobile (trattasi di opificio industriale) e conseguente interruzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti impiegati nell'attività: danni che non troverebbero soddisfazione dall'esiguo capitale sociale della Controparte_2
Si costituiva in giudizio la reclamata, rappresentata da Controparte_2 Controparte_1
domandando il rigetto del reclamo.
Nello specifico contestava tutte le eccezioni sollevate da parte reclamante richiamandosi alle prove documentali di cui agli atti. osserva
Pag. 2 di 7 Il reclamo è infondato e va respinto in forza delle considerazioni di seguito evidenziate, con conferma sostanziale dell'ordinanza reclamata pur con integrazioni motivazionali in punto di delibazione della insussistenza dei gravi motivi.
Sul punto giova rilevare che l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. determina l'instaurazione di un vero e proprio subprocedimento di natura cautelare che trova la propria disciplina processuale negli artt. 669 bis e ss. c.p.c., con conseguente possibilità di adozione della sospensiva anche inaudita altera parte e reclamabilità, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., del provvedimento finale del giudice.
Secondo quanto affermato da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria, la natura cautelare di detta istanza comporta che i gravi motivi, richiesti dall'art. 624 c.p.c. per l'accoglimento, devono essere individuati nei requisiti dell'azione cautelare, ovvero il fumus boni iuris e il periculum in mora. Ne deriva che il giudice deve necessariamente valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione sia l'irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi.
In particolare i gravi motivi richiesti dall'art. 624 c.p.c. possono consistere sia in eccezioni di carattere processuale, sia nella deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa verificatisi successivamente alla formazione del titolo esecutivo, sia in particolari situazioni pregiudizievoli al debitore quali ad esempio la difficoltà di riottenere dallo stesso la futura restituzione di quanto pagato o la estrema gravità del danno che gli deriverebbe dal compimento degli atti esecutivi (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 18856/2008).
I presupposti per l'adozione del provvedimento di inibitoria devono sempre ricorrere cumulativamente.
Nel caso di specie, dall'esame degli atti e della documentazione allegata dalle parti non emergono elementi per ritenere verosimilmente fondata l'opposizione né per sostenere la sussistenza del periculum in mora.
Preliminare è la delibazione in punto di titolarità del diritto della opposta a promuovere esecuzione forzata preannunciata con il precetto.
Sul punto vale osservare che dalle allegazioni della contenute nell'ambito del Controparte_2
giudizio di opposizione e nel presente reclamo, nonché dalla documentazione in atti, si evince come alla data del 16.11.2021 ha ceduto i contratti di leasing considerati a Controparte_4
sofferenza, con essi trasferendo sia i corrispondenti beni leasing sia i crediti pecuniari da essi derivanti, attraverso una complessa operazione, di cartolarizzazione e di scissione societaria, che ha interessato più soggetti giuridici: la la e la Controparte_2 Controparte_6 [...]
al proposito si precisa che il contratto di leasing oggetto del presente Controparte_7
Pag. 3 di 7 contenzioso è stato risolto dalla in data 24.9.2015 per inadempimento della CP_4 Parte_1
con dichiarazione di valersi di clausola risolutiva espressa.
I plurimi passaggi di questa articolata operazione sono chiaramente ripercorsi ed indicati nella procura speciale per atto a rogito Notaio del 02.12.2021, Rep. N. 309340, fasc. n. 39757 Per_1
(all.1 fasc. reclamata), con la quale ha conferito a ampi poteri di Controparte_2 CP_1
valorizzazione, gestione e, tra gli altri, di re-impossessamento dei beni leasing con facoltà di promuovere le azioni giudiziali per il recupero e la restituzione di detti cespiti.
Dal rogito si evince con chiarezza che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ha CP_4
Cont ceduto pro soluto a un portafoglio di crediti derivanti da finanziamento verso debitori classificati a sofferenza e che ha ceduto pro soluto a un portafoglio di crediti derivanti da Controparte_2
contratti di leasing scaduti ed oggetto di risoluzione (crediti leasing) in cui rientrano i beni leasing.
Circa i beni leasing, costituiti da beni immobili relativi ai contratti (di leasing), è precisato che gli stessi sono stati tutti trasferiti a mediante due operazioni: Controparte_2
- la prima, immediata, ed avvenuta ai sensi della legge sulla cartolarizzazione ed ex art. 58 TUB
(Beni Leasing Immediatamente Trasferibili),
- la seconda, avvenuta successivamente ad una operazione di scissione societaria che ha visto CP_4
( cedente leasing) quale società scindenda e quale società beneficiaria della CP_5 Controparte_2
scissione ed assegnataria del compendio scisso, tra cui sono presenti i restanti beni leasing.
In sintesi tutti i beni leasing di sono stati trasferiti a seppur con le due CP_4 Controparte_2
modalità esaminate, per operazione di cartolarizzazione e per scissione societaria, mentre i soli crediti
Cont pecuniari derivanti dai contratti di leasing sono stati ceduti a (si precisa che tali crediti non sono oggetto di tale procedimento).
Deve poi osservarsi che tali passaggi sono stati altresì ripercorsi e comunicati con pubblicazione in
G.U. del 25.11.21 (all.3 reclamata) ove è precisato:
Cont
- al punto 1), che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione sono stati ceduti da a CP_4
i (soli) crediti derivanti dai contratti di leasing oggetto di risoluzione;
Cont
- al punto 2), che le società (IBI) e hanno concluso un accordo di Controparte_2 CP_4
cessione di beni e rapporti giuridici per cui a sono stati ceduti con operazione di Controparte_2
cartolarizzazione tutti i beni oggetto dei contratti di leasing che non sono stati alla stessa assegnati
Con con la scissione societaria: “diversi dai beni e dai rapporti giuridici attribuiti da (ndr. Uccrea) alla Società (ndr. per effetto di un atto di scissione parziale ai sensi dell'art. 2506 Controparte_2
e ss. cc. stipulato contestualmente al contratto di cessione crediti leasing”.
La precisazione in G.U., riportata testualmente, dunque non fa altro che puntualizzare che i beni leasing sono transitati, tutti, nella titolarità di e che si dà, correttamente, pubblicità Controparte_2
Pag. 4 di 7 notizia della cessione in blocco oggetto di cartolarizzazione, unica soggetta all'obbligo di notifica ex art. 1264 c.c., pur precisandosi che il secondo trasferimento alla è avvenuto con Controparte_2
atto di scissione societaria (fenomeno con effetti successori non soggetto a comunicazione).
L'atto di scissione societaria del 16.11.2021, a rogito Notaio rep.n.12555 e racc. n. 6743, Per_2
(all.5 fasc. reclamata) dà esattamente conto delle operazioni compiute esponendo che allo stesso si è addivenuti a seguito di approvazione di Progetto redatto ai sensi degli artt. 2506-bis e ss. cc. con il quale è stato assegnato da a un compendio (compendio scisso) e quest'ultima CP_4 Controparte_2
è subentrata, per effetto successorio, nella titolarità dei beni assegnati per scissione.
Il Progetto di scissione, come precisato nell'atto pubblico, è stato regolarmente depositato presso l'ufficio del registro ed approvato da entrambe le società interessate alla scissione con deliberazioni del 21.10.2021 e dunque risulta in tutto corrispondente alla scissione stessa ed è accluso quale allegato “E” al rogito, mentre il compendio scisso è riportato quale allegato “C” ma risulta mancante nella documentazione depositata.
Nel Progetto di scissione, a pag. 73 è indicato un elenco di contratti di leasing costituenti il compendio scisso ed al rigo 3, pur con difficoltà, si legge, o meglio, si intuisce che vi rientra anche il rapporto leasing di e . Parte_1 Parte_1 Parte_1
La difficoltà di lettura dell'allegato “E” e la mancanza dell'allegato “C” tuttavia non inficiano la conclusione cui deve doverosamente addivenirsi, ovverosia che il bene immobile che qui interessa è transitato nel patrimonio della e dunque è comunque entrato nella sua titolarità per Controparte_2
effetto della duplice operazione dianzi esposta, l'una per cessione in blocco e l'altra per fenomeno scissorio con effetti successori.
Ciò si trae dal fatto dirimente che tutti i beni immobili relativi ai contratti di leasing risolti alla data del 16.11.2021 (in cui rientra quello oggetto di causa, risolto nel 2015) sono stati trasferiti a
[...]
e, più che verosimilmente (come si intuisce dall'allegato E), il bene immobile detenuto CP_2
da ha fatto parte della seconda operazione di assegnazione, quella avvenuta per Parte_1
scissione, come dedotto dalla reclamata.
A fronte della specifica contestazione svolta in tal senso dalla parte debitrice e valutando complessivamente tutte le emergenze processuali, il Collegio ritiene che abbia Controparte_2
fornito prove documentali atte a dimostrare la titolarità del credito.
L'eccezione sul punto è infondata.
Peraltro di nessun pregio risultano le considerazioni della reclamante in merito alla statuizione del
Tribunale di Roma, che ha condannato al rilascio dell'immobile in favore di Parte_1 CP_4 anziché della intervenuta posto che l'intervento della è avvenuto Controparte_2 Controparte_2
in appoggio alla posizione di come si evince dalla comparsa di intervento (all. 3 fascicolo CP_4
Pag. 5 di 7 formato zip della reclamante) e dalla stessa motivazione della sentenza (all. 2 fascicolo formato zip della reclamante), e quindi va considerato quale intervento ad adiuvandum ex art. 105 c. 2 cpc effettuato dal successore a titolo particolare ex art. 111 cpc.
L'intervento de quo appartiene alla tipologia dell'intervento adesivo dipendente, per l'appunto svolto
“per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse” (art. 105 c.2 cpc)
Conformemente alla tipologia dell'intervento espletato da il Tribunale di Roma ha Controparte_2
pronunciato condanna in favore di , sentenza che spiega i suoi effetti nei confronti CP_4 dell'intervenuta in quanto parte del processo, e che comunque avrebbe espletato i Controparte_2 suoi effetti nei confronti di ai sensi dell'art. 111 c. 3 cpc, anche qualora questa fosse Controparte_2
rimasta estranea al processo.
Tanto premesso e ritornando ai principi generali annoverati dalla giurisprudenza per qualificare i
"gravi motivi" a cui si riferisce l'art. 615 c.p.c., basti riferire che i gravi motivi idonei a determinare la sospensione della esecutività (del titolo), debbono consistere nella concorrenza di un rilevante
"fumus boni juris" nei motivi di (opposizione) e del pregiudizio che la parte soccombente potrebbe subire dall'esecuzione iniziata, che non può soltanto consistere nel subire i meri effetti della condanna pronunciata (o, nel caso di specie, dell'esecuzione), ma deve rappresentare un pregiudizio secondario alla esecuzione e tale da incidere sulla parte esecutata con effetti ulteriori rispetto a quelli propri della esecuzione.
Sicché, per quanto concerne la sussistenza del primo elemento, il "fumus", il giudice deve valutare prognosticamente la fondatezza della domanda proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. mentre in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. ed in ordine alla valutazione circa la sussistenza del periculum in mora, oltre all'analisi circa il potenziale pregiudizio per il debitore conseguente all'esecuzione, va esperita una comparazione degli interessi coinvolti nel caso concreto.
Si aggiunga che, se la formulazione dell'art. 615 c.p.c. permette di rifarsi quasi integralmente al disposto di cui all'art. 624 c.p.c., deriva che la sospensione dell'esecuzione può invocarsi sulla base del presunto venir meno della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo), ovvero in relazione a questioni di puro diritto. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza sul tema, sulla base dell'assunto per cui la sospensione del processo esecutivo costituisce un rimedio di natura eccezionale, il debitore deve fornire prova dell'esistenza di "gravi motivi" idonei a giustificare l'arresto della procedura esecutiva.
Per tutte le considerazioni sopra esposte circa la delibata titolarità del credito in capo alla
[...]
delibazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice, deve concludersi per la CP_2
insussistenza di quel rilevante fumus boni iuris in grado di assurgere al grado di 'gravi motivi' idonei
Pag. 6 di 7 a paralizzare l'azione esecutiva, il che relega su un piano secondario la valutazione del periculum in mora, posto che entrambi i requisiti (fumus e periculum) debbono coesistere contestualmente.
Ad ogni buon conto, anche su tale piano del periculum, vale rilevare come già argomentato dalla
Corte di Appello di Roma con pronuncia di rigetto della sospensiva ex artt. 281 e 351 cpc emessa in data 09.01.2025 che si ritiene di condividere (all. 7, fasc. reclamata), che i pregiudizi addotti dalla per fondare la richiesta costituiscono effetti naturali correlati alla esecutività della Parte_1
sentenza, non certo eccezionali rispetto alla sua fisiologica attivazione, non rappresentando un pregiudizio secondario alla esecuzione e tale da incidere sulla parte esecutata con effetti ulteriori rispetto a quelli propri della esecuzione. A tanto si aggiunga anche la considerazione che Parte_1
continua a detenere illegittimamente e da tempo considerevole un immobile della Controparte_2
ed in danno della stessa per non aver onorato il proprio debito.
Ciò posto, la non verosimile fondatezza dei motivi di opposizione nei termini evidenziati e la insussistenza del periculum in mora impongono il rigetto del reclamo.
Le spese della presente fase cautelare, introdotta in corso di causa, saranno regolate unitamente al merito.
P.Q.M.
RIGETTA il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del 26.02.2025 resa in seno al procedimento avente RG. 5905/2024.
Spese al merito.
Il Presidente dott.ssa Giuliana Filippello
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Perlini
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Filippello Presidente dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice dott.ssa Francesca Perlini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. rubricato al n. r.g. 1484/2025 promosso da:
(P. I. in persona dei soci Parte_1 P.IVA_1
e legali rappresentanti e , rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Parte_1 Parte_1
Fantini del Foro di Perugia giusta procura speciale in calce all'atto di reclamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Perugia Via XX Settembre n. 57,
RECLAMANTE
contro
(codice fiscale p. IVA ) nella qualità di mandataria Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
di con sede legale in Conegliano (TV) Via Vittorio Alfieri, 1 (Codice Fiscale Controparte_2
n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello del Foro di Milano ed P.IVA_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Largo Donegani n. 2
RECLAMATA
All'udienza del 27.3.2025 il Collegio, sentiti i difensori i quali si riportavano ai propri scritti difensivi, riservava la decisione.
Premesso che:
La reclamante censura la decisione assunta dal Controparte_3
Giudice di prime cure che ha rigettato la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo su
Pag. 1 di 7 cui si fonda il precetto da essa opposto ex art. 615 c.1 cpc e per cui pende procedimento avente RG.
5905/2025.
Va premesso che con l'opposizione all'esecuzione, introdotta come detto ai sensi dell'art. 615 c.1 cpc, è contestata la legittimazione ad agire della (e per conseguenza della sua Controparte_2
mandataria , anzi, più correttamente, la titolarità del diritto della stessa ad agire in CP_1
executivis, sul presupposto che la sentenza costituente titolo esecutivo, ovverosia la Sentenza n.
16283/2024 emessa dal Tribunale di Roma il 28.10.2024, nel dichiarare la risoluzione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la utilizzatrice e la , già Parte_1 Controparte_4
, ha condannato all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di Controparte_5 Parte_1
leasing in favore della , non già di pur intervenuta in quel Controparte_4 Controparte_2
giudizio a seguito di cessione del bene nelle more del giudizio dianzi al Tribunale capitolino.
L'opponente ha altresì promosso richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sul presupposto che non è provata la cessione del bene immobile oggetto del contratto di leasing in capo a BGCI Leasco Srl e sussistono gravi motivi derivanti dal rilascio dell'immobile in cui Parte_1
conduce attività imprenditoriale.
Questioni, tutte, puntualmente contestate dalla opposta.
Con ordinanza del 26.02.25, comunicata il successivo 27.02.2025, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Pertanto, proponeva reclamo avverso la predetta ordinanza. Parte_1
Il reclamo si fonda sui seguenti motivi:
− erronea valutazione sulla titolarità del bene immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria in capo a e conseguente incapacità ad agire in executivis; Controparte_2
− erronea valutazione circa la insussistenza di gravi motivi di natura patrimoniale che la opponente potrebbe subire dall'azione esecutiva, costituiti dalla inevitabile chiusura dell'attività produttiva condotta all'interno del bene immobile (trattasi di opificio industriale) e conseguente interruzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti impiegati nell'attività: danni che non troverebbero soddisfazione dall'esiguo capitale sociale della Controparte_2
Si costituiva in giudizio la reclamata, rappresentata da Controparte_2 Controparte_1
domandando il rigetto del reclamo.
Nello specifico contestava tutte le eccezioni sollevate da parte reclamante richiamandosi alle prove documentali di cui agli atti. osserva
Pag. 2 di 7 Il reclamo è infondato e va respinto in forza delle considerazioni di seguito evidenziate, con conferma sostanziale dell'ordinanza reclamata pur con integrazioni motivazionali in punto di delibazione della insussistenza dei gravi motivi.
Sul punto giova rilevare che l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. determina l'instaurazione di un vero e proprio subprocedimento di natura cautelare che trova la propria disciplina processuale negli artt. 669 bis e ss. c.p.c., con conseguente possibilità di adozione della sospensiva anche inaudita altera parte e reclamabilità, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., del provvedimento finale del giudice.
Secondo quanto affermato da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria, la natura cautelare di detta istanza comporta che i gravi motivi, richiesti dall'art. 624 c.p.c. per l'accoglimento, devono essere individuati nei requisiti dell'azione cautelare, ovvero il fumus boni iuris e il periculum in mora. Ne deriva che il giudice deve necessariamente valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione sia l'irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi.
In particolare i gravi motivi richiesti dall'art. 624 c.p.c. possono consistere sia in eccezioni di carattere processuale, sia nella deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa verificatisi successivamente alla formazione del titolo esecutivo, sia in particolari situazioni pregiudizievoli al debitore quali ad esempio la difficoltà di riottenere dallo stesso la futura restituzione di quanto pagato o la estrema gravità del danno che gli deriverebbe dal compimento degli atti esecutivi (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 18856/2008).
I presupposti per l'adozione del provvedimento di inibitoria devono sempre ricorrere cumulativamente.
Nel caso di specie, dall'esame degli atti e della documentazione allegata dalle parti non emergono elementi per ritenere verosimilmente fondata l'opposizione né per sostenere la sussistenza del periculum in mora.
Preliminare è la delibazione in punto di titolarità del diritto della opposta a promuovere esecuzione forzata preannunciata con il precetto.
Sul punto vale osservare che dalle allegazioni della contenute nell'ambito del Controparte_2
giudizio di opposizione e nel presente reclamo, nonché dalla documentazione in atti, si evince come alla data del 16.11.2021 ha ceduto i contratti di leasing considerati a Controparte_4
sofferenza, con essi trasferendo sia i corrispondenti beni leasing sia i crediti pecuniari da essi derivanti, attraverso una complessa operazione, di cartolarizzazione e di scissione societaria, che ha interessato più soggetti giuridici: la la e la Controparte_2 Controparte_6 [...]
al proposito si precisa che il contratto di leasing oggetto del presente Controparte_7
Pag. 3 di 7 contenzioso è stato risolto dalla in data 24.9.2015 per inadempimento della CP_4 Parte_1
con dichiarazione di valersi di clausola risolutiva espressa.
I plurimi passaggi di questa articolata operazione sono chiaramente ripercorsi ed indicati nella procura speciale per atto a rogito Notaio del 02.12.2021, Rep. N. 309340, fasc. n. 39757 Per_1
(all.1 fasc. reclamata), con la quale ha conferito a ampi poteri di Controparte_2 CP_1
valorizzazione, gestione e, tra gli altri, di re-impossessamento dei beni leasing con facoltà di promuovere le azioni giudiziali per il recupero e la restituzione di detti cespiti.
Dal rogito si evince con chiarezza che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ha CP_4
Cont ceduto pro soluto a un portafoglio di crediti derivanti da finanziamento verso debitori classificati a sofferenza e che ha ceduto pro soluto a un portafoglio di crediti derivanti da Controparte_2
contratti di leasing scaduti ed oggetto di risoluzione (crediti leasing) in cui rientrano i beni leasing.
Circa i beni leasing, costituiti da beni immobili relativi ai contratti (di leasing), è precisato che gli stessi sono stati tutti trasferiti a mediante due operazioni: Controparte_2
- la prima, immediata, ed avvenuta ai sensi della legge sulla cartolarizzazione ed ex art. 58 TUB
(Beni Leasing Immediatamente Trasferibili),
- la seconda, avvenuta successivamente ad una operazione di scissione societaria che ha visto CP_4
( cedente leasing) quale società scindenda e quale società beneficiaria della CP_5 Controparte_2
scissione ed assegnataria del compendio scisso, tra cui sono presenti i restanti beni leasing.
In sintesi tutti i beni leasing di sono stati trasferiti a seppur con le due CP_4 Controparte_2
modalità esaminate, per operazione di cartolarizzazione e per scissione societaria, mentre i soli crediti
Cont pecuniari derivanti dai contratti di leasing sono stati ceduti a (si precisa che tali crediti non sono oggetto di tale procedimento).
Deve poi osservarsi che tali passaggi sono stati altresì ripercorsi e comunicati con pubblicazione in
G.U. del 25.11.21 (all.3 reclamata) ove è precisato:
Cont
- al punto 1), che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione sono stati ceduti da a CP_4
i (soli) crediti derivanti dai contratti di leasing oggetto di risoluzione;
Cont
- al punto 2), che le società (IBI) e hanno concluso un accordo di Controparte_2 CP_4
cessione di beni e rapporti giuridici per cui a sono stati ceduti con operazione di Controparte_2
cartolarizzazione tutti i beni oggetto dei contratti di leasing che non sono stati alla stessa assegnati
Con con la scissione societaria: “diversi dai beni e dai rapporti giuridici attribuiti da (ndr. Uccrea) alla Società (ndr. per effetto di un atto di scissione parziale ai sensi dell'art. 2506 Controparte_2
e ss. cc. stipulato contestualmente al contratto di cessione crediti leasing”.
La precisazione in G.U., riportata testualmente, dunque non fa altro che puntualizzare che i beni leasing sono transitati, tutti, nella titolarità di e che si dà, correttamente, pubblicità Controparte_2
Pag. 4 di 7 notizia della cessione in blocco oggetto di cartolarizzazione, unica soggetta all'obbligo di notifica ex art. 1264 c.c., pur precisandosi che il secondo trasferimento alla è avvenuto con Controparte_2
atto di scissione societaria (fenomeno con effetti successori non soggetto a comunicazione).
L'atto di scissione societaria del 16.11.2021, a rogito Notaio rep.n.12555 e racc. n. 6743, Per_2
(all.5 fasc. reclamata) dà esattamente conto delle operazioni compiute esponendo che allo stesso si è addivenuti a seguito di approvazione di Progetto redatto ai sensi degli artt. 2506-bis e ss. cc. con il quale è stato assegnato da a un compendio (compendio scisso) e quest'ultima CP_4 Controparte_2
è subentrata, per effetto successorio, nella titolarità dei beni assegnati per scissione.
Il Progetto di scissione, come precisato nell'atto pubblico, è stato regolarmente depositato presso l'ufficio del registro ed approvato da entrambe le società interessate alla scissione con deliberazioni del 21.10.2021 e dunque risulta in tutto corrispondente alla scissione stessa ed è accluso quale allegato “E” al rogito, mentre il compendio scisso è riportato quale allegato “C” ma risulta mancante nella documentazione depositata.
Nel Progetto di scissione, a pag. 73 è indicato un elenco di contratti di leasing costituenti il compendio scisso ed al rigo 3, pur con difficoltà, si legge, o meglio, si intuisce che vi rientra anche il rapporto leasing di e . Parte_1 Parte_1 Parte_1
La difficoltà di lettura dell'allegato “E” e la mancanza dell'allegato “C” tuttavia non inficiano la conclusione cui deve doverosamente addivenirsi, ovverosia che il bene immobile che qui interessa è transitato nel patrimonio della e dunque è comunque entrato nella sua titolarità per Controparte_2
effetto della duplice operazione dianzi esposta, l'una per cessione in blocco e l'altra per fenomeno scissorio con effetti successori.
Ciò si trae dal fatto dirimente che tutti i beni immobili relativi ai contratti di leasing risolti alla data del 16.11.2021 (in cui rientra quello oggetto di causa, risolto nel 2015) sono stati trasferiti a
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e, più che verosimilmente (come si intuisce dall'allegato E), il bene immobile detenuto CP_2
da ha fatto parte della seconda operazione di assegnazione, quella avvenuta per Parte_1
scissione, come dedotto dalla reclamata.
A fronte della specifica contestazione svolta in tal senso dalla parte debitrice e valutando complessivamente tutte le emergenze processuali, il Collegio ritiene che abbia Controparte_2
fornito prove documentali atte a dimostrare la titolarità del credito.
L'eccezione sul punto è infondata.
Peraltro di nessun pregio risultano le considerazioni della reclamante in merito alla statuizione del
Tribunale di Roma, che ha condannato al rilascio dell'immobile in favore di Parte_1 CP_4 anziché della intervenuta posto che l'intervento della è avvenuto Controparte_2 Controparte_2
in appoggio alla posizione di come si evince dalla comparsa di intervento (all. 3 fascicolo CP_4
Pag. 5 di 7 formato zip della reclamante) e dalla stessa motivazione della sentenza (all. 2 fascicolo formato zip della reclamante), e quindi va considerato quale intervento ad adiuvandum ex art. 105 c. 2 cpc effettuato dal successore a titolo particolare ex art. 111 cpc.
L'intervento de quo appartiene alla tipologia dell'intervento adesivo dipendente, per l'appunto svolto
“per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse” (art. 105 c.2 cpc)
Conformemente alla tipologia dell'intervento espletato da il Tribunale di Roma ha Controparte_2
pronunciato condanna in favore di , sentenza che spiega i suoi effetti nei confronti CP_4 dell'intervenuta in quanto parte del processo, e che comunque avrebbe espletato i Controparte_2 suoi effetti nei confronti di ai sensi dell'art. 111 c. 3 cpc, anche qualora questa fosse Controparte_2
rimasta estranea al processo.
Tanto premesso e ritornando ai principi generali annoverati dalla giurisprudenza per qualificare i
"gravi motivi" a cui si riferisce l'art. 615 c.p.c., basti riferire che i gravi motivi idonei a determinare la sospensione della esecutività (del titolo), debbono consistere nella concorrenza di un rilevante
"fumus boni juris" nei motivi di (opposizione) e del pregiudizio che la parte soccombente potrebbe subire dall'esecuzione iniziata, che non può soltanto consistere nel subire i meri effetti della condanna pronunciata (o, nel caso di specie, dell'esecuzione), ma deve rappresentare un pregiudizio secondario alla esecuzione e tale da incidere sulla parte esecutata con effetti ulteriori rispetto a quelli propri della esecuzione.
Sicché, per quanto concerne la sussistenza del primo elemento, il "fumus", il giudice deve valutare prognosticamente la fondatezza della domanda proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. mentre in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. ed in ordine alla valutazione circa la sussistenza del periculum in mora, oltre all'analisi circa il potenziale pregiudizio per il debitore conseguente all'esecuzione, va esperita una comparazione degli interessi coinvolti nel caso concreto.
Si aggiunga che, se la formulazione dell'art. 615 c.p.c. permette di rifarsi quasi integralmente al disposto di cui all'art. 624 c.p.c., deriva che la sospensione dell'esecuzione può invocarsi sulla base del presunto venir meno della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo), ovvero in relazione a questioni di puro diritto. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza sul tema, sulla base dell'assunto per cui la sospensione del processo esecutivo costituisce un rimedio di natura eccezionale, il debitore deve fornire prova dell'esistenza di "gravi motivi" idonei a giustificare l'arresto della procedura esecutiva.
Per tutte le considerazioni sopra esposte circa la delibata titolarità del credito in capo alla
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delibazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice, deve concludersi per la CP_2
insussistenza di quel rilevante fumus boni iuris in grado di assurgere al grado di 'gravi motivi' idonei
Pag. 6 di 7 a paralizzare l'azione esecutiva, il che relega su un piano secondario la valutazione del periculum in mora, posto che entrambi i requisiti (fumus e periculum) debbono coesistere contestualmente.
Ad ogni buon conto, anche su tale piano del periculum, vale rilevare come già argomentato dalla
Corte di Appello di Roma con pronuncia di rigetto della sospensiva ex artt. 281 e 351 cpc emessa in data 09.01.2025 che si ritiene di condividere (all. 7, fasc. reclamata), che i pregiudizi addotti dalla per fondare la richiesta costituiscono effetti naturali correlati alla esecutività della Parte_1
sentenza, non certo eccezionali rispetto alla sua fisiologica attivazione, non rappresentando un pregiudizio secondario alla esecuzione e tale da incidere sulla parte esecutata con effetti ulteriori rispetto a quelli propri della esecuzione. A tanto si aggiunga anche la considerazione che Parte_1
continua a detenere illegittimamente e da tempo considerevole un immobile della Controparte_2
ed in danno della stessa per non aver onorato il proprio debito.
Ciò posto, la non verosimile fondatezza dei motivi di opposizione nei termini evidenziati e la insussistenza del periculum in mora impongono il rigetto del reclamo.
Le spese della presente fase cautelare, introdotta in corso di causa, saranno regolate unitamente al merito.
P.Q.M.
RIGETTA il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del 26.02.2025 resa in seno al procedimento avente RG. 5905/2024.
Spese al merito.
Il Presidente dott.ssa Giuliana Filippello
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Perlini
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