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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al 567 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 vertente tra nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Marsala, via Filippo Turati, n. 14 presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Silvia Di Girolamo (indirizzo pec:
Email_1 ricorrente
e
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Marsala, via Grazia Vecchia, n. 10, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Anna Giuseppa Calamia (indirizzo pec:
Email_2 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso congiunto, depositato in data 28 marzo 2025, e Parte_1
hanno chiesto di conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, Controparte_1 dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, dell'esercizio della
1 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore (nato a [...] il 9 Persona_1 ottobre 2021).
2. All'udienza del 15 maggio 2025, le parti hanno insistito nell'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla stessa udienza, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473- bis.51, comma 3,
c.p.c.
3. La cessazione del rapporto di convivenza è stata determinata su accordo delle parti per la riconosciuta impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale della coppia, quanto a dire per le medesime ragioni che consentono a coppie coniugate di pervenire a separazione consensuale ex art. 151, primo comma, c.c., sulla base dell'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua l'ulteriore personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. («Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole») e all'art. 473-bis.51, quarto comma,
c.p.c.
All'udienza del 15 maggio 2025 le parti hanno insistito nell'omologa delle condizioni dell'accordo allegato al ricorso introduttivo, sottoscritto in data 5 marzo 2025 dagli stessi ricorrenti e depositato il
28 marzo2025, condizioni che sono di seguito riportate:
«- il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, attualmente residente in [...], presso un immobile appartenente ai genitori, cedutole in comodato d'uso. Il genitore non collocatario potrà esercitare il diritto di visita portando presso il proprio domicilio il minore nei pomeriggi del giovedì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 21:30, riaccompagnandolo a casa dopo aver fatto la cena, nonché le domeniche alternate, dalle ore 14:00 alle ore 21:30. Quanto alle festività il minore trascorrerà le giornate festive ad anni alterni con ciascun genitore come concordato di seguito: I Anno: 24 dicembre, 1gennaio, Pasqua, 25 Aprile, 2
Giugno e 1 e 2 novembre dalle 10:00 del mattino alle 23:00; II Anno: 25 dicembre, 31 dicembre, 06 gennaio, Pasquetta, 1Maggio, 15agosto, 8 dicembre dalle 10:00 del mattino alle 23:00;
2 La coppia genitoriale si garantisce sin d'ora la propria disponibilità a scambiare le giornate di visita,
a garantirsi il reciproco consenso a far trascorrere al bambino le festività natalizie, pasquali, San
Silvestro alternativamente con uno dei genitori, ferma restando la circostanza che la festa successiva sarà goduta dal minore con colui il quale ha concesso la modifica dell'accordo.
Quanto al compleanno del minore, questi verrà festeggiato, in compagnia dell'uno o dell'altro genitore, con uno a pranzo e con l'altro a cena, salvo alternanza e diversa volontà del minore stesso.
Nel periodo estivo si continuerà a mantenere il diritto di visita ordinario, senza pernotto, atteso che il minore è ancora in tenera età.
- il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento Controparte_1 Pt_1 per il figlio, la complessiva somma di € 150,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento agli indici ISTAT/FOI.
Inoltre, il sig. autorizza la sig.ra a riscuotere la quota pari al 100% dell'assegno CP_1 Pt_1 unico.
Altresì, la sig.ra si impegna nella misura del 60% a contribuire alle spese straordinarie di Pt_1 cui necessita il minore secondo il Protocollo sulle Spese Straordinarie del Tribunale di Marsala.
- Le parti, con il presente accordo, rinunciano ad ogni altra pretesa di carattere economico, non prestano il reciproco consenso per l'espatrio e concordano di fissare la residenza del minore presso il domicilio materno».
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico né a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire al figlio minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione anche in considerazione della sua tenera età (tre anni compiuti) ed esigenze.
Il complessivo contenuto dell'accordo, qui positivamente valutato, consente di ritenere manifestamente superflua l'audizione del minore, anche in considerazione della sua età, ai sensi del novellato art. 473-bis.4, comma 2, c.p.c. (sul punto, Cass. civ., n. 10776/2019 e Cass. civ., n.
3913/2018).
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e, di conseguenza, il
Tribunale può pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
4. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
3 Il Tribunale, sulla domanda congiunta di e , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) Omologa l'accordo delle parti come riportato al punto n. 2) della parte motiva.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
22 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Pizzo.
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