Decreto cautelare 2 settembre 2023
Ordinanza collegiale 13 settembre 2023
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/12/2025, n. 21848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21848 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21848/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11745/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11745 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Fabrizio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, oltre che rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Ventrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento M D AB05933 RE2023 0374161 2023-06-27 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare, notificato al ricorrente in data 12 luglio 2023 e con il quale si decretava nei riguardi dell’Appuntato Scelto, sospeso precauzionalmente dall’impiego, -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il-OMISSIS- la sanzione massima della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi degli articoli 861 comma primo, lettere d) e 867, comma quinto, del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 statuendo che per l’effetto lo stesso cessa dal servizio permanente e viene iscritto d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera i) e 861, comma quarto, del richiamato Decreto Legislativo n. 66/2010, con la seguente motivazione nell’epigrafe del ricorso indicata;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;
per l’adozione delle misure cautelari anche monocratiche volte a consentire all’odierno ricorrente di essere riammesso nel grado di Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri.
per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all’Amministrazione di annullare la perdita del grado e la cessazione del servizio nell’Arma dei Carabinieri con passaggio d’ufficio nel ruolo di militari di truppa dell’Esercito Italiano per il ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per ingiusta sanzione, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. UD AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 11.8.2023 e depositato in data 1.9.2023 l’ex Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, Sig. -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento prot. n. M D AB05933 RE2023 0374161 2023-06-27 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare, notificato al ricorrente in data 12 luglio 2023, con il quale - all’esito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del medesimo dal Comando Legione CC Lazio in data 30.12.2022 (doc. 1 ric.) – gli è stata irrogata la sanzione massima di stato della “perdita del grado per rimozione” per motivi disciplinari, ai sensi degli articolo 861, comma primo, lettere d) e 867, comma quinto, del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (c.o.m.) statuendo che, per l’effetto, lo stesso “cessa dal servizio permanente e viene iscritto d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera i) e 861, comma quarto, del richiamato Decreto Legislativo n. 66/2010”.
La sanzione disciplinare di stato è stata adottata per effetto dell’acquisizione e valutazione, da parte dell’Autorità Militare, degli atti del procedimento penale al quale il militare è stato a suo tempo sottoposto in concorso con altri (con rinvio a giudizio decretato dal GUP del Tribunale di -OMISSIS- in data 19.11.2010), nel corso del quale egli veniva precauzionalmente sospeso dall’impiego.
Il procedimento penale si è concluso con sentenza finale di assoluzione con riguardo a due dei reati ascritti [(capi di imputazione B) ed E)] e declaratoria di “non doversi procedere” per intervenuta prescrizione in relazione ai restanti e ulteriori reati oggetto di distinte imputazioni (si trattava dei capi “A”, “C”, “D”, “F”, “G”, “H” e “N” di cui alla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, in atti).
La vicenda penale può essere così riassunta:
(i) il G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- (-OMISSIS-), con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, dichiarava il “non luogo a procedere”, perché “il fatto non sussiste”, in relazione alle fattispecie di cui ai capi d’imputazione “M” ed “O”, correlate ad alcune delle condotte riconducibili ai reati di “violazione della legge sull’immigrazione aggravata e in concorso” e “falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”;
(ii) a seguito del rinvio a giudizio dell’imputato per gli altri capi di imputazione, il Tribunale di -OMISSIS- (-OMISSIS-), con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, dichiarava:
a) “non doversi procedere” in ordine alle fattispecie ascritte ai capi “A”, “C”, “D”, “F”, “G”, “H” e “N” (correlate ad altre condotte integranti i reati di “corruzione continuata in concorso”, “violazione della legge sull’immigrazione” e “falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”), perché estinti per “intervenuta prescrizione”;
b) l’“assoluzione” dai reati di cui ai capi “B” ed “E”, perché “il fatto non sussiste”;
- la Corte d’Appello di -OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, confermava la pronuncia di primo grado, oltre al pagamento delle spese processuali;
- infine la Corte di Cassazione, con sentenza n. -OMISSIS- R.G. del -OMISSIS- (acquisita dall’Amministrazione il 17 ottobre 2022), dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall’interessato, rendeva irrevocabile, sotto la stessa data, la pronuncia della prefata Corte d’Appello.
Secondo l’impianto accusatorio, in estrema sintesi, il graduato, nel periodo in cui prestava servizio presso l’Ambasciata d’Italia in Ucraina a Kiev, tra febbraio e settembre 2006, accettava somme di denaro da parte di cittadini ucraini e da un imprenditore italiano con cui era in rapporti, quali corrispettivi per agevolare il rilascio di visti d’ingresso in Italia in loro favore, con condotte concretizzatesi, nei casi più gravi, anche mediante la formazione di documenti e atti falsi.
Conclusosi il processo penale nei termini anzidetti con sentenza irrevocabile, il Comandante della Legione CC “Lazio”, per gli stessi fatti, in data 22 dicembre 2022 ordinava l’avvio dell’ “inchiesta formale”, con contestazione degli addebiti del 2 gennaio 2023 e, acquisita la “relazione finale” redatta dall’Ufficiale Inquirente, deferiva l’inquisito al giudizio della Commissione di Disciplina all’uopo nominata che, in data 19 aprile 2023, lo riteneva “non meritevole di conservare il grado”.
La competente Direzione Generale del Ministero della Difesa (PERSOMIL), concordando con gli esiti dell’inchiesta formale, ha quindi emesso il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0374161 27-06-2023, notificato in data 12 luglio 2023 (Allegato 12), che commina al sig. -OMISSIS- la “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”.
Avverso detto provvedimento il gravame proposto si incentra sui seguenti motivi:
1) Con un primo ordine di censure il ricorrente ha impugnato il provvedimento di destituzione per carenza di motivazione e di istruttoria, per violazione di norma costituzionale (artt. 27 Cost. nonché 3 e 97 Cost.), per la violazione dell’art. 6 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo, nonché per eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità dell’atto e della ingiustizia manifesta.
Si sottolinea come il ricorrente, con sentenza emessa dal Tribunale di -OMISSIS- il -OMISSIS- (proc. n. -OMISSIS- RGNR), confermata dalla Corte di Appello di -OMISSIS- il -OMISSIS-, abbia ottenuto una sentenza ex art. 531 c.p.p. per i capi A) - C) - D) - F) -G) - H) – N) per essersi, gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, nonché contestuale pronuncia di assoluzione ex art. 530 c.p.p. per i capi principali d’accusa ovvero per i delitti di cui alle contestazioni sub B) ed E) perché “il fatto non sussiste”.
II ricorrente, dunque, è stato assolto con formula piena per i due principali capi di imputazione (capi B) ed E) contestati in concorso con -OMISSIS-, mentre, per gli altri capi, dopo un processo durato diversi anni, è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione dei reati, stante anche la materiale impossibilità di escutere alcuni dei testi.
Sebbene la sentenza abbia ritenuto di non avere acquisito evidenze probatorie dell’innocenza dell’imputato sui capi d’imputazione sui quali è intervenuta la prescrizione (e, pertanto, non è addivenuta a proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.), è altrettanto vero che dalla stessa pronuncia non possono evincersi in alcun modo elementi o indizi di chiara colpevolezza a carico dell’imputato. In casi siffatti l’Amministrazione procedente sarebbe tenuta ad “una autonoma valutazione degli stessi e salva la possibilità del dipendente di addurre elementi e argomenti che, qualora dotati di oggettivo spessore e valenza, devono essere adeguatamente ponderati”.
Di qui l’evidente difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento.
2) Con un secondo motivo è stata contestata la violazione della Legge n. 19/1990 (art. 9) e del generale principio di proporzionalità della sanzione.
La citata disposizione, infatti, prevede che “1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale….”.
Deduce parte ricorrente che l’Amministrazione-datrice di lavoro, in coerenza con la legge n. 19/1990, è tenuta a prendere in considerazione - per non ricadere in un automatismo sanzionatorio non più consentito - la possibilità di riassumere il dipendente destituito o sospeso, all'uopo valutando l’obiettiva gravità (ossia l'allarme sociale provocato e gli indici di pericolosità che lo hanno caratterizzato) del reato commesso, le pene accessorie e le misure di sicurezza eventualmente adottate e la loro entità, la complessiva personalità e la successiva condotta del reo, nonché il di lui recupero morale in relazione alla commissione del reato. Nessuna di tali valutazioni è stata compiuta nella fattispecie sicché la sanzione più grave rappresentata dalla “destituzione”, peraltro con effetto retroattivo, “è stata comminata senza tener conto che ben poco era residuato (di fatto nulla) della originaria imputazione e della intervenuta prescrizione per gli altri titoli privi di valutazione nel merito.”.
A seguito della proposizione del presente gravame, con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo Collegio “Ritenuta la necessità di acquisire documentata relazione in ordine all’iter procedimentale in esito al quale è stato adottato il provvedimento impugnato” richiedeva alla Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa di “produrre presso la Segreteria della Sezione gli atti e i documenti di cui in motivazione”.
Successivamente, in data 26 settembre 2023, l’Amministrazione depositava la documentazione richiesta.
All’esito della camera di consiglio del 25 ottobre 2023, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, il Collegio respingeva l’istanza di sospensione, atteso che dalla documentazione acquisita non poteva evincersi “ l’evidenza dell’innocenza dell’odierno ricorrente e la possibilità di emettere una pronuncia ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.”.
Investito dell’appello cautelare, il Consiglio di Stato ha confermato l’ordinanza di prime cure “in considerazione della motivazione complessivamente desumibile dal tenore letterale del provvedimento impugnato e dal contenuto degli atti amministrativi e giurisdizionali dal primo integralmente richiamati, dai quali emerge una sufficiente ricostruzione e una autonoma valutazione delle condotte che risultano come materialmente poste in essere dal -OMISSIS- le quali, a prescindere dall’integrazione delle fattispecie penali contestate e dello specifico standard probatorio, sono state non illogicamente valutate dall’Amministrazione come idonee a integrare l’illecito disciplinare contestato e la grave violazione dei principi di moralità e rettitudine che debbono caratterizzare l’agire di un graduato dell’Arma dei carabinieri…” (Cons. Stato, II, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-).
Parte ricorrente ha prodotto memoria illustrativa in vista dell’udienza di merito la quale si è tenuta il 15 ottobre 2025, quando, dopo avere audito i difensori di entrambe le parti, questo Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Deve premettersi che ai sensi dell’art. 653 c.p.p. possono prospettarsi due distinte situazioni di vincolo o “limitazione deliberativa” rispetto agli accertamenti della responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici di competenza dell’Autorità-datrice di lavoro (nella specie militare), le quali dipendono entrambe dal contenuto del dispositivo adottato dalla sentenza penale (divenuta irrevocabile) pronunciatasi sui medesimi fatti-reato su cui successivamente anche detta Autorità debba determinarsi ai fini disciplinari, mediante il tempestivo avvio del procedimento (atto di contestazione degli addebiti nei confronti dell’incolpato):
(i) la prima si ha in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione la quale “ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.” (art. 653, comma 1, c.p.p.);
(ii) la seconda concerne la sentenza penale irrevocabile di condanna che, se adottata dal Giudice penale in relazione alla medesima fattispecie oggetto del successivo procedimento disciplinare, “ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso” (art. 653, comma 1-bis, c.p.p.).
Ciò implica, logicamente, che non derivano vincoli precostituiti “ex lege” (in un senso o nell’altro) nei confronti della Autorità militare che debba giudicare sulla responsabilità disciplinare del proprio dipendente all’esito di un procedimento penale che si sia concluso con una sentenza irrevocabile che, come nel caso di specie, sia di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
La sentenza che ha dichiarato improcedibile l'azione penale per prescrizione dei reati, dunque, non esclude (non trattandosi di sentenza di assoluzione con formula piena ex art. 653, comma 1, cit.) ma anzi, nel caso in cui riguardi un pubblico dipendente, postula che le condotte oggetto di imputazione debbano essere valutate a fini disciplinari, sicché dalle stesse ben possono essere tratti argomenti rilevanti ed anche dirimenti, circa la responsabilità disciplinare del dipendente.
Pertanto non può ritenersi che attraverso il riferimento, nella motivazione del provvedimento impugnato, alla sentenza penale, l'Autorità abbia fatto discendere automaticamente da questa l'applicazione della sanzione, “…ma tale riferimento può ritenersi compiuto per evidenziare come le condotte accertate in sede istruttoria ben possano reputarsi disciplinarmente rilevanti in quanto l'offensività delle stesse e la loro riconducibilità all'interessato non sono state escluse, ma sono state in certa misura evidenziate nel giudizio penale” (Cons. Stato, VI. 09/07/2025, n. 5987).
L’intervenuta prescrizione in sede penale, se è idonea a estinguere il reato e dunque ad escludere la potestà punitiva, non incide sul dato fattuale oggettivo e sulla sua rilevanza in sede disciplinare. Pertanto al fine di irrogare al pubblico dipendente una sanzione disciplinare non occorre che sul procedimento penale avviato per i medesimi fatti a lui imputati si sia formato il giudicato di condanna, in quanto, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare, occorre un giudicato assolutorio circa l'insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico. “Nelle rimanenti ipotesi di conclusione del giudizio, per le quali non si è giunti ad una condanna in conseguenza dell'intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, non si ha un giudicato sulla commissione dei fatti di carattere assolutorio e l'Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere.” (Cons. Stato cit.).
2. Si osserva nella specie, in modo significativo, che, con adeguata motivazione, sia la sentenza di primo grado che, in modo più approfondito, la pronuncia di appello (Corte d’Appello di -OMISSIS-, 1^ Sezione Penale, sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, doc. 4 res.) hanno esplicitato le ragioni in forza delle quali non hanno ritenuto di addivenire ad una pronuncia di assoluzione nei confronti dell’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p., norma che postula che dagli atti istruttori compiuti siano emerse in modo evidente circostanze che escludano la sussistenza del fatto, la commissione di esso da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale.
In altri termini per dichiarare l’imputato assolto una volta maturati i termini di prescrizione dei reati ascritti, la prova dell'innocenza deve risultare “ ictu oculi” dalle evidenze dibattimentali, senza necessità di ulteriori accertamenti (come chiarito ex multis da Corte d'Appello Roma, Sez. IV, Sentenza, 25/02/2025, n. 1371).
Nella specie la sentenza penale irrevocabile della Core d’Appello di -OMISSIS- ha espressamente escluso che sia stata raggiunta in giudizio qualsivoglia evidenza circa l’innocenza dell’ex graduato, motivando la propria decisione contraria all’applicazione dell’art. 129, comma 2, c.p.p. con “…l’assoluta mancanza dell’evidenza dell’innocenza dell’appellante [che] emerge, oltre che dalle stesse dichiarazioni dei testi citati nell’atto di impugnazione, complessivamente considerate, anche da quelle di numerosi altri testimoni escussi nel corso del dibattimento…”.
Al riguardo è stato reiteratamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa che, in simili casi, non si è in presenza di un giudicato di carattere assolutorio e l’Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli stessi accertamenti effettuati in sede penale, senza doverli ripetere (cfr. ex plurimis , T.A.R. Lombardia, Sez. III, 10/06/2019, n. 1313; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2/3/2012, n. 2168; Consiglio di Stato, Sez. IV, 16/4/2012, n. 2189; id., Sez. III, 2/7/2014, n. 3324; id., Sez. IV, 17/10/2012, n. 5344; id., Sez. IV, 4/4/2012, n. 199).
3. Nella sentenza penale di appello si citano, a titolo meramente esemplificativo, diverse dichiarazioni testimoniali per dimostrare che si è ben lontani dalla situazione in cui possa dirsi raggiunta la prova evidente dell’innocenza dell’imputato (vedi doc. 4 res. pagg. 6 e7).
Tra queste la pronuncia menziona:
- le dichiarazioni del teste -OMISSIS-, appuntato dei Carabinieri addetto alla vigilanza presso l’Ambasciata Italiana di Kiev che, all’udienza del 10.5.2012, riferiva di avere visto il -OMISSIS- “giornalmente entrare nell’area riservata dell’Ufficio Visti” cosa che “aveva dato un pò di sospetto” ; proprio tale circostanza aveva indotto ad investigare sugli ingressi presso l’Ufficio-Visti da parte del -OMISSIS- e sulle pratiche da questo seguite, emergendo da tali controlli che le persone interessate alle pratiche richieste dal -OMISSIS- non risultavano negli elenchi di prenotazione, atto necessario al fine di accedere all’Ufficio-Visti e alle procedure di rilascio del visto (la sentenza cita il verbale dell’udienza del 10.5.2012, pagg. 7-10);
- la deposizione del teste -OMISSIS-, Responsabile della Sicurezza, secondo cui “in genere erano i cittadini stranieri ucraini a presentarsi alla Cancelleria consolare dell’Ambasciata, per cui di persona, e a presentare la propria domanda di visto” (verbale 9.1.2015, pag. 12);
- dichiarazioni rese dal Lgt. -OMISSIS- che evidenziava come dai controlli a campione effettuati su “tutti i visti rilasciati dall’Ambasciata per anni e riguardanti il 2005 ed il 2006” emergevano n. 16 fascicoli sospetti riportanti la sigla “DN” che venivano ricondotti al -OMISSIS- (udienza penale di appello del 17.1.2013);
- dichiarazioni rese dal Comandante -OMISSIS- che riferiva in merito agli accertamenti bancari dallo stesso eseguiti dai quali “si evinceva l’esistenza di rapporti tra il -OMISSIS- e -OMISSIS-, titolare di un’impresa attiva fino al marzo 2006” e figura alla quale, anche dopo la cessazione dell’attività, risultavano collegate varie richieste di visto (verbale del 17.1.2013);
- le dichiarazioni del teste -OMISSIS-, dipendente del Ministero degli Esteri che (all’udienza del 14.2.2014) affermava che il -OMISSIS- “gli aveva chiesto di prendere…di accettare delle pratiche” e di accelerarle;
- il teste -OMISSIS-, collega del teste -OMISSIS- (e quindi anche lui Appuntato dei carabinieri), dichiarava che “ il personale dipendente del Consolato e Ufficio Visti si lamentava del fatto che questo signore -OMISSIS- si interessasse al ritiro di passaporti con posti visti non diretti, non legati all’ufficio in cui lavorava” ;
- infine, sulla scorta di quanto riferito dal -OMISSIS- e dal -OMISSIS- in ordine ad una conversazione avuta con due cittadini ucraini “che sostenevano di avere pagato al -OMISSIS- una certa somma (…) per cercare di ottenere i visti di ingresso in Italia”, il teste -OMISSIS- dichiarava che “bisognava approfondire la questione per cui fissammo un appuntamento …. in questo bar, ci trovammo con loro, avemmo una conversazione e ci confermarono di avere pagato una persona che diceva di essere dell’Ambasciata e che tutti identificammo in maniera inequivocabile nel -OMISSIS- (cfr. verbale stenotipico ud. 9.1.2015).
Come si vede, gli elementi raccolti ed evidenziati in sede penale (in particolare dalla sentenza della Corte di Appello partenopea), come emergenti dalle dichiarazioni dei testi ascoltati nel corso del dibattimento, appaiono tutti convergere nella direzione di una responsabilità dell’ex carabiniere per i principali fatti a lui ascritti, andando ben oltre la semplice “ mancanza di prova evidente della sua innocenza” ed assumendo, viceversa, portata positiva e affermativa del compimento di gravi illeciti commessi dal militare nell’esercizio ovvero, quanto meno, in concomitanza con l’esercizio delle proprie funzioni di ufficio svolte durante il suo periodo di servizio in Ucraina.
4. Nel decreto di destituzione (doc. 4 ric.) viene espressamente citata, in motivazione, la sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- con riguardo alle dichiarazioni dei testi citati nell’atto di impugnazione complessivamente considerati e a quelle di “numerosi altri testimoni escussi nel corso del dibattimento” (con evidente riferimento ai testi poc’anzi menzionati).
Deve quindi ritenersi che l’Amministrazione, con il provvedimento sanzionatorio impugnato, abbia fatto ricorso alla motivazione “per relationem” nella descrizione dei fatti addebitati al ricorrente e abbia valutato come idonei elementi probatori a carico dello stesso quelli già raccolti nel corso delle indagini preliminari dalla competente Procura della Repubblica e vagliati in sede dibattimentale (tanto in primo quanto in secondo grado) al fine di escludere l’innocenza dell’imputato e l’adozione di una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p..
Come già osservato dalla Sezione, “va osservato che tale “modus procedendi”, di per sé e in generale, non può dirsi illegittimo perché l’Autorità disciplinare può certamente considerare e valutare le emergenze fattuali raccolte in sede di procedimento penale (senza dovere, peraltro, attendere la sentenza definitiva), soprattutto ove esse siano state positivamente valutate dal GIP ai fini del provvedimento di rinvio a giudizio oppure per l’adozione di una misura cautelare.” (TAR Lazio, I-bis, 9 agosto 2022 n. 11297).
Non può poi negarsi che, nella specie, nei plurimi capi di imputazione formulati nei confronti del ricorrente (ben sette) e degli altri imputati coinvolti nel procedimento penale in oggetto e relativi ai reati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione (senza proscioglimento nel merito), si riscontrano fattispecie di rilevante gravità quali la “corruzione continuata in concorso”, la “violazione della legge sull’immigrazione” e la “falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”.
Sono emersi, inoltre, dall’istruttoria dibattimentale penale, elementi fattuali che, per quanto non abbiano potuto condurre, per le ragioni spiegate, ad una sentenza di condanna nei confronti del ricorrente, risultano connotati da oggettività e da un elevato grado di gravità, la cui rilevanza (anche) disciplinare, non sembra revocabile in dubbio.
Si osserva, poi, che i medesimi fatti emergenti dai capi di imputazione penale (si tratta, precisamente, dei capi “A”, “C”, “D”, “F”, “G”, “H” e “N”, esposti nella sentenza del Tribunale di -OMISSIS-) sono riportati in forma sintetica ma senza sostanziali differenze nell’atto di contestazione degli addebiti, nella relazione finale dell’Ufficiale Inquirente e, infine, nel provvedimento sanzionatorio (v. art. 2 del dispositivo).
Può dunque concludersi che, attraverso la tecnica del richiamo agli atti del processo penale (segnatamente alla sentenza di seconde cure), il provvedimento sanzionatorio risulta, da un lato, sufficientemente motivato e, dall’altro, adottato all’esito di una istruttoria adeguata, che si è basata su elementi fattuali raccolti nel corso dell’indagine penale e vagliati dal Giudice penale nel doppio grado di giudizio.
Al riguardo si ribadisce che l’obbligo di motivazione può essere soddisfatto, anche attraverso la c.d. motivazione “ob relationem”, mediante il richiamo agli atti del procedimento che si sia svolto nel rispetto di tutte le garanzie previste e, dunque, consentendo all’incolpato di accedere ai documenti raccolti a fini disciplinari. Sarebbe d’altro canto sproporzionato e pleonastico pretendere che l’iter motivazionale del provvedimento disciplinare riproduca in modo puntuale e atomistico, passaggio per passaggio e documento per documento, l’intero iter procedimentale.
In questa ottica l’art. 3 della Legge n. 241/90 consente all’Amministrazione certamente di esternare le ragioni del provvedimento assunto, mediante motivazione “per relationem”.
“Ciò che conta è che siano intellegibili, nel testo del provvedimento finale, i fatti addebitati nei loro essenziali tratti fattuali e giuridici e che l’incolpato sia stato messo in condizione di visionare e acquisire in copia tutta la documentazione che ha condotto al suo deferimento.” (TAR Lazio, I-bis, 2 marzo 2022 n. 2433).
Nella specie entrambe le condizioni si sono realizzate, apparendo la motivazione del provvedimento finale del tutto coerente con gli elementi raccolti in sede penale e criticamente riconsiderati dall’Autorità militare in sede disciplinare.
Come si legge nel provvedimento di destituzione con perdita del grado la motivazione è stata così testualmente espressa: “Graduato dell'Arma dei Carabinieri, allorquando prestava servizio presso l'Ambasciata d'Italia in Ucraina, in Kiev, tra febbraio e settembre 2006, accettava somme di denaro da parte di cittadini ucraini e da un imprenditore, quale corrispettivo per agevolare il rilascio di visti d'ingresso a loro favore nel territorio italiano, condotte concretizzatesi, nei casi più gravi, anche mediante la formazione di documenti e atti falsi.
Tali condotte, accertate in sede istruttoria e per le quali non si è addivenuti ad un'assoluzione nel merito in sede penale, sono in netto contrasto con i doveri e la dignità del grado rivestito e con il giuramento prestato. Le stesse palesano altresì gravi mancanze morali e militari e sono biasimevoli sotto l'aspetto disciplinare, soprattutto perché non in linea con i principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare, specie se appartenente all'Arma dei Carabinieri, risultando infine profondamente lesive del prestigio dell'Istituzione, alla cui immagine hanno cagionato grave nocumento.
I fatti disciplinarmente accertati sono di rilevanza e gravità tali da richiedere l'applicazione della massima sanzione disciplinare di stato”.
Il primo motivo (difetto di istruttoria e di motivazione), per quanto precede, va respinto.
5. Quanto al secondo motivo, la critica ricorsuale si traduce in sostanza nella contestazione della proporzionalità della sanzione “di stato” massima che il Ministero ha ritenuto di irrogare.
Circa la proporzionalità della sanzione disciplinare, questo Giudice non è ammesso a valutare autonomamente il fatto imputato al pubblico dipendente e sanzionato disciplinarmente, né a valutare la misura della sanzione inflitta, in quanto il giudizio sul comportamento rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione militare e non può essere sindacato, se non per evidenti ragioni di contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti, ovvero, quanto alla misura, per evidente sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione inflitta, ipotesi che, nel caso di specie, non si ravvisano.
La giurisprudenza, infatti, è concorde nel riconoscere all’Amministrazione, nell’adozione di provvedimenti della specie, un’ampia discrezionalità “nell’apprezzamento dei gravi motivi per i quali possa essere disposta la sospensione facoltativa, che possono consistere anche in situazioni di oggettivo turbamento che la riammissione in servizio dell’interessato determinerebbe nel Corpo” (Cons. St., sez. IV, n. 5669 del 2012; in senso analogo cfr. Cons. St., sez. IV, n. 5364 del 2015) ; “il potere dell’Amministrazione di disporre la sospensione facoltativa dall’impiego del militare, che versi nella situazione individuata dalla trascritta norma [è] connotato da ambiti ampiamente discrezionali in ordine alla valutazione della gravità dei fatti e delle ragioni di opportunità connesse con la permanenza in servizio dell’incolpato” (Cons. Stato, Sez. IV, 7/11/2012 n 5669 e 16 30.11.2010 n. 8350) ; cfr. pure: Cons. St., sez. II, n. 5974 del 2020 : “la scelta dell’Amministrazione se esercitare la facoltà riconosciutale dall’ordinamento giuridico circa l’adozione di un provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio, ove fondata sul presupposto della gravità e rilevanza delle circostanze emerse nel corso delle indagini penali, intercetta valutazioni di merito ad essa riservate ed insindacabili dal giudice amministrativo, il cui controllo è limitato al solo riscontro delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere nel senso tradizionale e nelle forme più evolute del rispetto del canone di ragionevolezza e proporzionalità. La valutazione in termini di gradualità e la corrispondenza alla significatività e gravità degli elementi emersi nel corso delle indagini (apprezzati, ovviamente, non per la loro rilevanza penale, ma funzionale, e cioè in correlazione con i riflessi sul servizio e sul prestigio dell’Istituzione di appartenenza), ben può trovare emersione mediante il rinvio per relationem agli atti giudiziari [come nel caso di specie], o addirittura perché ritenuta implicita nella gravità dei fatti [come nel caso di specie]. La valutazione della materia de qua costituisce una tipica manifestazione del suo potere discrezionale e non comporta la necessità di esporre la ragioni per le quali i fatti contestati al dipendente devono considerarsi particolarmente gravi, potendo tale giudizio essere implicito nella gravità del reato a lui imputato, nella posizione d’impiego rivestita dal dipendente, nella commissione del reato in occasione o a causa del servizio [come nel caso di specie], con la conseguente impossibilità di consentirne la prosecuzione”.
Alla luce di tali principi, questo Collegio si limita ad osservare che, per tutto quanto sopra esposto, senso non appare né illogico né immotivato l’apprezzamento effettuato dall’Amministrazione in termini di “gravità” della condotta del graduato e di contrarietà di essa ai “doveri attinenti al giuramento prestato e al grado rivestito”.
Per le predette ragioni deve essere respinto anche il secondo motivo.
6. Conclusivamente il ricorso è da respingere in quanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa che liquida in Euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre accessori di legge ivi compreso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente e gli altri soggetti citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO IN, Presidente
UD AL, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD AL | IO IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.