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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01184/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 23/12/2025
N. 01183 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01184/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2025, integrato da motivi aggiunti, in relazione alla procedura CIG B72FB34459, proposto da
G.R.A. di ON OL & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OL Garò e Beatrice Mantovani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Provinciale in Brescia, Palazzo Broletto, piazza OL VI n. 29;
Comune di LE GL, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AL Asaro, con domicilio eletto presso il suo studio in
Brescia, via Moretto n. 31; N. 01184/2025 REG.RIC.
nei confronti
GM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza e Rodolfo Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
(A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1957 del 4.9.2025, che ha confermato il contenuto della determinazione dirigenziale n. 1715 dell'11.8.2025;
- della suddetta determinazione dirigenziale n. 1715 dell'11.8.2025, con cui sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione all'operatore economico primo classificato GM s.r.l. del lotto 2 - Comune di LE GL (BS) dell'appalto del servizio di ristorazione scolastica e di fornitura pasti a domicilio per persone parzialmente non autosufficienti;
- della nota senza data di “riesame dell'aggiudicazione” con la quale il RUP della
Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia ha accolto le giustificazioni di
GM s.r.l.;
- della comunicazione 11.8.2025 di avvenuta aggiudicazione in favore di GM
s.r.l.;
- della proposta di aggiudicazione;
- del verbale della seduta della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia del
7.8.2025 di correzione del punteggio tecnico del lotto 2 Comune di LE GL
e di valutazione delle offerte anomale;
- dei verbali delle sedute di valutazione delle offerte della Centrale Unica di N. 01184/2025 REG.RIC.
Committenza Area Vasta Brescia dell'11.7.2025, del 15.7.2025 e del 18.7.2025;
- per quanto occorrer possa, del bando, del disciplinare e del capitolato speciale di gara;
- di ogni altro atto a essi presupposto, conseguente o successivo, ivi incluso ogni provvedimento adottato dagli Enti intimati che abbia condotto alla dichiarazione di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more della definizione del giudizio, nonché per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante aggiudicazione in favore della società ricorrente e subentro nel contratto, e per il risarcimento per equivalente per il periodo di servizio non eseguito fino all'effettivo subentro;
(B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente l'11.11.2025, per
l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia:
- della determinazione del Comune di LE GL n. 283 del 5.9.2025 avente a oggetto “Presa d'atto conferma aggiudicazione appalto del servizio di refezione scolastica e di fornitura pasti a domicilio per persone parzialmente non autosufficienti per il triennio 2025-2028 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni – CIG
B72FB34459”;
- della nota 5.9.2025 del Comune di LE GL avente a oggetto “Appalto servizio refezione scolastica e fornitura pasti a domicilio per il triennio 2025-2028 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. Conferma avvio dei servizi da lunedì 8 settembre 2025”;
- della nota 26.8.2025 del Comune di LE GL avente a oggetto “Appalto servizio refezione scolastica e fornitura pasti a domicilio per il triennio 2025-28 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. Avvio dei servizi”;
- della determinazione del Comune di LE GL n. 266 del 19.8.2025 avente a oggetto “Presa d'atto aggiudicazione dell'appalto del servizio di refezione N. 01184/2025 REG.RIC.
scolastica e di fornitura pasti a domicilio per persone parzialmente non autosufficienti per il triennio 2025-2028 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni e relativi impegni di spesa – CIG B72FB34459;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more della definizione del giudizio, nonché per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante aggiudicazione in favore della società ricorrente e subentro nel contratto, e per il risarcimento per equivalente per il periodo di servizio non eseguito fino all'effettivo subentro.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia, del Comune di
LE GL e di GM s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AL FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con bando pubblicato in data 11.6.2025 la Provincia di Brescia, quale centrale unica di committenza (“CUC”) Area Vasta Brescia, ha indetto una procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di ristorazione scolastica e di fornitura pasti a domicilio per persone parzialmente non autosufficienti, per la durata di tre anni dall'1.9.2025 al 31.8.2026, in due lotti, uno per il Comune di Casalbuttano ed Uniti
(CR) e l'altro per il Comune di LE GL (BS).
Era prevista l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di 80 punti per l'offerta tecnica e 20 per quella economica. N. 01184/2025 REG.RIC.
2.- Tre operatori economici, tra cui la ricorrente, hanno partecipato alla procedura relativa al lotto 2, il cui importo a base di gara era di € 585.620,00 IVA esclusa, oltre a costi non soggetti a ribasso pari a € 1.800,00 IVA esclusa.
Si è classificata al primo posto la GM s.r.l., con sede proprio a LE
GL, la quale ha ottenuto 96,55 punti, offrendo un importo ribassato di €
566.118,85 (di cui € 329.694,45 quali costi della manodopera), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.800,00; la ricorrente invece è arrivata seconda con 95,25 punti.
3.- Siccome l'offerta presentata dalla prima classificata risultava anormalmente bassa, in quanto superava la soglia fissata dall'art. 23 del disciplinare di gara (cioè 4/5 dei punti massimi assegnabili sia per l'offerta tecnica sia per l'offerta economica), la
CUC, con lettera del 21.7.2025, ha chiesto spiegazioni alla GM ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. 36/2023.
La società ha risposto il 5.8.2025, affermando, quanto al costo della manodopera, che esso era stato determinato applicando il CCNL dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, sottoscritto il 5.6.2024; che la società ha un centro cottura proprio nel Comune di LE GL, a una distanza di solo 3 minuti dai plessi della scuola dell'infanzia/primaria/secondaria; che pertanto “il comune di LE GL beneficerà della struttura organizzativa già presente per tutte quelle fasi necessarie alla gestione del contratto, quali lo staff di confezionamento, di spedizione, di controllo qualità, di trasporto che per ovvi motivi vengono calibrati sui costi di appalto solo per una piccola quota parte essendo correttamente ripartiti su tutti i clienti gestiti”; che inoltre le fasi di trasporto “saranno compresse grazie all'estrema vicinanza del centro di cottura messo a disposizione per la commessa oggetto di gara e non per ultimo dai giri di consegna già in atto sul territorio limitrofo per altri clienti”. N. 01184/2025 REG.RIC.
Con verbale del 7.8.2025 il RUP, unitamente alla Commissione giudicatrice, ha ritenuto non anomala l'offerta.
4.- Con determinazione dirigenziale n. 1715 dell'11.8.2025 della CUC sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione del lotto 2 a Sarca–
Gma.
5.- Il 20.8.2025 la ricorrente ha presentato istanza di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, sostenendo che l'aggiudicataria non avesse applicato il CCNL vigente, che vi fossero incongruenze tra le ore di lavoro risultanti dall'offerta tecnica e gli importi indicati, per alcune figure professionali, nel documento di scomposizione delle voci dell'offerta economica dell'aggiudicataria, e che le giustificazioni fornite da quest'ultima fossero generiche.
La CUC ha quindi avviato il procedimento di riesame dell'aggiudicazione, chiedendo a GM di fornire maggiori spiegazioni sulla propria offerta entro 5 giorni, cosa che l'operatore economico ha fatto in data 2.9.2025.
Il RUP della CUC, con successiva nota sprovvista di data, avente ad oggetto il
“riesame dell'aggiudicazione”, ha ritenuto “che la stima presentata, sebbene basata su tabelle non aggiornate al nuovo CCNL, risulti coerente con la prassi ministeriale
e con l'orientamento giurisprudenziale che ammette l'utilizzo di parametri medi ufficiali, purché integrati da elementi giustificativi idonei a dimostrare la sostenibilità dell'offerta”, e pertanto ha accolto le giustificazioni presentate da Sarca–Gma, “in quanto supportano la congruità dell'offerta, dimostrando che essa si basa su una diversa organizzazione del servizio, senza compromettere il rispetto degli obblighi retributivi minimi né la regolare esecuzione del servizio”.
Quindi la CUC, con determinazione dirigenziale n. 1957 del 4.9.2025, ha confermato l'aggiudicazione a GM, e il Comune ha avviato l'esecuzione d'urgenza dell'appalto dall'8.9.2025 (l'esecuzione d'urgenza era stata disposta già con determinazione n. 266 del 19.8.2025 e richiesta a GM con nota del 26.8.2025, N. 01184/2025 REG.RIC.
e, dopo la conferma dell'aggiudicazione, è stata nuovamente disposta con determinazione n. 283 del 5.9.2025 e richiesta a GM con nota dello stesso giorno).
6.- La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e la sua conferma (nonché la nota con cui il RUP della CUC ha accolto le giustificazioni di GM, i verbali di gara e, per quanto occorrer possa, il bando, il capitolato e il disciplinare) con ricorso notificato il 30.9.2025 e depositato l'8.10.2025.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Brescia, il Comune di LE GL e la controinteressata GM, resistendo al ricorso.
La domanda cautelare è stata rinunciata all'udienza camerale del 22.10.2025 e il
Collegio ne ha preso atto con ordinanza n. 412 del 24.10.2025.
Depositati i documenti in vista dell'udienza pubblica del 3.12.2025, la ricorrente ha appreso che il Comune aveva disposto l'esecuzione anticipata del servizio, e ha impugnato i relativi atti con ricorso per motivi aggiunti notificato l'11.11.2025 e depositato il giorno seguente, lamentandone l'illegittimità derivata dall'aggiudicazione.
Depositate le memorie ex art. 73 c.p.a. e le repliche, all'udienza pubblica del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- In via pregiudiziale GM ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto tre diversi profili, i quali muovono dalla comune considerazione che, nel ricorso, la ricorrente sostiene che il reale costo della manodopera dell'aggiudicataria non possa essere inferiore a € 337.102,04 (mentre la ricorrente ha indicato un costo di €
329.694,45).
In primo luogo GM obietta che, all'art. 3 del disciplinare, il costo della manodopera è stato stimato in € 265.000,00, con disposizione che non è stata N. 01184/2025 REG.RIC.
impugnata dalla ricorrente, e quindi a quest'ultima sarebbe preclusa la possibilità di sostenere che il costo della manodopera debba essere di almeno € 337.102,04.
In secondo luogo GM osserva che la stessa ricorrente, nella propria offerta, ha indicato un costo della manodopera di € 312.350,03, dunque inferiore all'importo che essa indica come minimo necessario (€ 337.102,04), e inferiore anche all'importo quantificato dall'aggiudicataria (€ 329.694,45).
Sotto un terzo profilo, poi, secondo GM la ricorrente lamenterebbe l'insufficienza delle ore di lavoro indicate nell'offerta dell'aggiudicataria rispetto a quelle necessarie per erogare il servizio, e la doglianza sarebbe inammissibile perché
l'aggiudicataria ha offerto ben 16.365 ore nel triennio, cioè molte di più rispetto sia alle 13.545 ore stimate dal disciplinare, sia alle 14.310 ore offerte dalla ricorrente.
2.- L'eccezione è infondata sotto tutti e tre i profili sollevati.
2.1.- Quanto al primo profilo, nella lex specialis di gara i costi della manodopera sono stati stimati in € 265.000,00 considerando 13.545 ore di lavoro, mentre l'aggiudicataria, nella propria offerta, ha proposto quale miglioria molte ore di lavoro di più, cioè 16.365 (questo è il numero indicato anche a pag. 2 della relazione tecnica prodotta dalla ricorrente, sicché risulta inspiegabile l'affermazione di quest'ultima, a pag. 8 della memoria ex art. 73 c.p.a., secondo la quale le ore offerte dall'aggiudicataria sarebbero 17.258): alla luce di ciò, il fatto che i costi della manodopera quantificati dall'aggiudicataria siano superiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, non vale a dimostrare la loro congruità, che va invece valutata tenendo conto del maggior numero di ore di lavoro che l'aggiudicataria si è impegnata a svolgere.
2.2.- Quanto al secondo profilo, valgono considerazioni analoghe: la ricorrente, nella sua offerta, ha quantificato il suo costo della manodopera in € 312.350,03 considerando 14.310 ore di lavoro, mentre l'aggiudicataria ha quantificato il proprio costo della manodopera in € 329.694,45 considerando 16.365 ore di lavoro: quindi il N. 01184/2025 REG.RIC.
fatto che il costo indicato dalla ricorrente sia inferiore rispetto a quello indicato dall'aggiudicataria, non significa che i due costi simul stabunt simul cadent, cioè che o sono entrambi congrui, o non lo è nessuno dei due: la loro congruità va infatti valutata separatamente, considerando il monte ore rispettivamente offerto dai due concorrenti.
2.3.- Quanto al terzo profilo, non è vero che la ricorrente lamenti l'insufficienza delle ore di lavoro indicate nell'offerta dell'aggiudicataria rispetto a quelle necessarie per erogare il servizio: la ricorrente lamenta invece che l'aggiudicataria, nel quantificare il costo della manodopera, non abbia conteggiato tutte le ore che, nell'offerta, si è impegnata a svolgere, e che per tale ragione il costo della manodopera sia sottostimato
(come si dirà meglio infra esaminando i motivi di ricorso).
3.- Venendo al merito del ricorso, con il primo motivo la ricorrente sostiene che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell'art. 110, comma 5, lett. d,
d.lgs. 36/2023 (richiamato dall'art. 23 del disciplinare), per avere indicato un costo del personale inferiore ai minimi salariali inderogabili.
3.1.- Infatti il CCNL applicabile, indicato nell'art. 3 del disciplinare, è quello dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, sottoscritto il
5.6.2024, mentre l'aggiudicataria ha utilizzato le tabelle ministeriali di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 27.6.2019, redatte sulla base del CCNL previgente e relative al periodo fino a dicembre 2021, le quali recano un trattamento salariale inferiore a quello del nuovo CCNL. Se l'aggiudicataria avesse applicato i minimi salariali risultanti dal nuovo CCNL, il suo costo del lavoro sarebbe aumentato del 9% (considerando il solo trattamento minimo salariale su base mensile, e non anche gli altri elementi della retribuzione), come da calcolo evidenziato al paragrafo
7.3, tabella d, della relazione tecnica allegata al ricorso, redatta da una consulente del lavoro. N. 01184/2025 REG.RIC.
3.2.- Secondo la ricorrente, la violazione del trattamento minimo salariale è ancor più marcata, perché la controinteressata ha sottostimato significativamente il numero di ore di lavoro per alcune figure professionali (v. paragrafo 4 della relazione tecnica allegata al ricorso), e segnatamente:
a) per l'ASM (addetto servizio mensa) incaricato del confezionamento/spedizione, nell'offerta ha indicato 10 ore settimanali per 99 settimane, per un totale di 990 ore, mentre nelle giustificazioni ha indicato 5 ore settimanali, per un totale di 495 ore;
b) per il cuoco ha computato solo 3.510 ore invece delle 3.682,5 ore necessarie, cioè
172,5 ore in meno, omettendo le 12,5 ore settimanali previste nel periodo di chiusura scolastica a garanzia del servizio di fornitura pasti a domicilio, necessarie ai sensi dell'art. 15, comma 1, del capitolato speciale (il quale stabilisce che il servizio pasti a domicilio deve essere garantito per i giorni feriali dell'intero anno, e non soltanto per i mesi di attività scolastica) e indicate nell'offerta tecnica;
c) per l'autista addetto alla consegna dei pasti a domicilio ha computato 1.380 ore in luogo delle 1.560 necessarie, cioè 180 ore in meno.
3.3.- Applicando il monte ore corretto e i minimi salariali vigenti, comprensivi dell'integrativo provinciale e degli oneri inderogabili di legge e di contratto, il costo della manodopera dell'aggiudicataria nel triennio risulterebbe pari a € 337.102,04
(tabella f della relazione tecnica), somma alla quale dovrebbero essere aggiunti ulteriori € 18.151,83 per festività, festività soppresse, permessi retribuiti, ferie, malattie, gravidanza, infortuni e scatti di anzianità (tabella g della relazione tecnica).
La controinteressata invece ha quantificato i costi della manodopera in € 329.694,45, somma inferiore al minimo come sopra calcolato.
4.- Il motivo è infondato.
4.1.- Va premesso in fatto che:
- il nuovo CCNL è stato sottoscritto il 5.6.2024;
- il bando è stato pubblicato l'11.6.2025, cioè circa un anno dopo; N. 01184/2025 REG.RIC.
- le nuove tabelle ministeriali, che tengono conto del nuovo CCNL (e che superano quelle precedenti, approvate il 27.6.2019), sono state approvate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 63 del 10.7.2025, pubblicato sul sito internet del Ministero il giorno seguente, 11.7.2025;
- il termine per la presentazione delle offerte scadeva proprio l'11.7.2025, alle ore 9.
4.2.- Occorre tenere distinti i minimi salariali inderogabili fissati dai CCNL, che devono essere rispettati, dai costi medi orari indicati nelle tabelle ministeriali – che sono frutto di un'elaborazione compiuta sulla base dei valori economici definiti dal
CCNL, ma tenendo conto anche “della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici
e delle differenti aree territoriali” (art. 41, comma 13, d.lgs. 36/2023) –, dai quali l'operatore economico si può discostare, fornendo adeguate giustificazioni.
Quanto ai minimi salariali, è ovvio che le offerte dovevano rispettare quelli fissati dal
CCNL vigente, che era stato sottoscritto un anno prima. Non si tratta di ius superveniens, come afferma erroneamente la controinteressata a pag. 15 della memoria depositata il 20.10.2025, ma di disciplina già applicabile all'epoca della pubblicazione del bando di gara.
4.3.- Era onere della ricorrente dimostrare che l'offerta dell'aggiudicataria non rispettasse i minimi salariali previsti dal nuovo CCNL, ma tale dimostrazione non è stata fornita.
Non vi è infatti evidenza della circostanza che i costi orari, indicati dall'aggiudicataria nel modello di scomposizione delle voci che compongono l'offerta, siano inferiori ai minimi retributivi previsti dal nuovo CCNL: quelli che la ricorrente assume come minimi retributivi, indicati a pag. 3 della relazione tecnica da essa prodotta, sono in realtà i costi medi (e non quelli minimi) orari rilevati dalle nuove tabelle ministeriali per il mese di settembre 2025, che, con tutta evidenza, i partecipanti alla gara non N. 01184/2025 REG.RIC.
potevano tenere in considerazione, essendo stati pubblicati il giorno stesso della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Va richiamato in proposito il precedente di questa Sezione del 15.10.2024 n. 804
(citato nelle difese della Provincia e del Comune), che ha affermato quanto segue: “La controinteressata si è impegnata al rispetto del CCNL previsto dal disciplinare con apposita dichiarazione, richiesta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, la quale non può che riferirsi al contratto collettivo vigente.
Né rileva in contrario la circostanza che nel modello di scomposizione dell'offerta della controinteressata siano stati indicati i costi del lavoro derivanti dalla tabella ministeriale relativa ad un contratto collettivo non più in vigore. Ed infatti, se la circostanza del mancato aggiornamento delle tabelle ministeriali al momento della presentazione dell'offerta non legittima, ovviamente, l'operatore economico all'applicazione di un contratto collettivo non più in vigore, tuttavia la stessa spiega
l'erronea indicazione contenuta nel modello di scomposizione dell'offerta e non dimostra l'assenza di impegno ad applicare il contratto collettivo in vigore o
l'inattendibilità di tale impegno, assunto dalla controinteressata con apposita dichiarazione”.
La pronuncia è stata confermata in appello da Cons. Stato, sez. IV, 2.5.2025 n. 3744, la quale ha affermato che “la circostanza che il modello di scomposizione offerta … abbia riportato i costi orari delle tabelle ministeriali riferite a marzo 2019 non significa che l'offerta del concorrente non garantisca i livelli retributivi derivanti dai successivi rinnovi del CCNL del settore, avendo semplicemente redatto il modello di scomposizione offerta, riferendosi alle uniche tabelle ministeriali disponibili al momento di formulazione all'offerta (invero, le tabelle ministeriali del 2024 sono successive alla presentazione dell'offerta)”. N. 01184/2025 REG.RIC.
5.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 101, comma 3,
d.lgs. 36/2023 e del principio di immodificabilità dell'offerta, perché, in sede di riesame dell'aggiudicazione, in risposta alla richiesta di fornire ulteriori spiegazioni sulla propria offerta, la controinteressata ha dichiarato che “il monte ore di tutto lo staff del centro di cottura, compreso il monte-ore per l'attività di trasporto, avrà un impatto di costi addirittura più basso di quello prudenzialmente quantificato”, e che essa ha “previsto nel conto economico, con particolare riguardo agli oneri per il personale, costi molto superiori a quelli effettivamente attesi”: queste affermazioni, in disparte la loro genericità e indeterminatezza, costituirebbero un'inammissibile rettifica in diminuzione dei costi della manodopera.
6.- Tale motivo è manifestamente infondato, perché l'aggiudicataria, con le giustificazioni rese su richiesta della CUC nel procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, non ha affatto modificato la propria offerta, ma ha semplicemente sostenuto di avere quantificato i costi della manodopera sovrastimandoli prudenzialmente, di talché la sua offerta sarebbe congrua.
7.- Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.
8.- Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che l'offerta di GM sarebbe economicamente insostenibile, e che pertanto la società avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara ai sensi dell'art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del disciplinare.
8.1.- Infatti l'utile d'impresa di GM risultante dal “modello di scomposizione voci che compongono l'offerta”, pari a € 10.787,44, sarebbe interamente assorbito dagli incrementi di costi derivanti da:
- applicazione degli aumenti salariali previsti dal nuovo CCNL, con un maggior costo quantificabile in € 14.875,20 applicando i costi orari previsti dal nuovo CCNL per settembre 2025 (ovvero in € 24.453,00, applicando il costo orario medio ponderato che tiene conto anche degli aumenti contrattuali che entreranno in vigore durante N. 01184/2025 REG.RIC.
l'appalto in forza del CCNL): par. 3, pagg. 3-4, della relazione tecnica allegata al ricorso;
- impiego dell'ASM incaricato del confezionamento e della spedizione dei pasti per
990 ore annue anziché per 495 ore annue, con un maggior costo quantificabile in €
9.716,85 ovvero in € 9.974,25 (a seconda dell'applicazione degli uni o degli altri costi orari di cui sopra);
- impiego dell'autista addetto alla consegna dei pasti a domicilio per 1.560 ore anziché per 1.380 ore, con un maggior costo quantificabile in € 3.729,60 ovvero in € 3.832,20
(sempre considerando le due ipotesi di cui sopra);
- impiego del cuoco per 3.682,50 ore annue anziché per 3.510 ore annue, con un maggior costo quantificabile in € € 4.033,05 ovvero in € 4.150,35,60 (sempre considerando le due ipotesi).
8.2.- L'insostenibilità dell'offerta dell'aggiudicataria deriverebbe anche dall'accettazione della clausola sociale, da cui discenderebbe l'obbligo di assumere i dipendenti che svolgevano il servizio presso l'operatore uscente (artt. 9 e 15.1 del disciplinare), riconoscendo ad essi l'anzianità di servizio maturanda nel corso dell'esecuzione dell'appalto, non considerata nelle stime del costo della manodopera indicate nell'offerta e nei giustificativi: il costo dei futuri scatti di anzianità, per i dipendenti dedicati al servizio di ristorazione, è quantificato dalla ricorrente in €
18.151,83 (tab. g della relazione tecnica).
8.3.- L'insostenibilità dell'offerta economica di GM è altresì suffragata, secondo la ricorrente, dalla mancata indicazione, tra i costi della manodopera, del costo delle ore per l'attività di formazione che deve essere garantita a tutti i dipendenti della commessa, per complessive 2.622 ore per l'intero periodo contrattuale
(corrispondenti al 16% del monte ore totale). La controinteressata ha illegittimamente incluso tale costo nelle spese generali, mentre si tratta di spese del personale. N. 01184/2025 REG.RIC.
9.- Con il quarto motivo, espressamente formulato “In via graduata”, la ricorrente sostiene che l'applicazione di una retribuzione inferiore a quella indicata nelle tabelle ministeriali sarebbe comunque illegittima perché sorretta da una giustificazione generica, anziché puntuale e rigorosa; lamenta inoltre un difetto di istruttoria e di motivazione, perché la CUC ha accettato le giustificazioni addotte dall'aggiudicataria
(generiche e sprovviste di qualsivoglia documento, dettaglio numerico o analisi economica a supporto), senza verificare e contestare i macroscopici scostamenti dei costi della manodopera già denunciati con il motivo precedente.
10.- Le censure formulate dalla ricorrente avverso la quantificazione dei costi della manodopera compiuta dall'aggiudicataria, che sono sviluppate nel terzo motivo e poi richiamate nel quarto motivo subordinato, risultano parzialmente fondate, ma da ciò non è possibile desumere in questa sede che l'offerta dell'aggiudicataria sia economicamente insostenibile, dovendo tale valutazione essere compiuta dall'Amministrazione in sede di riedizione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria: pertanto va respinto il terzo motivo, con il quale si sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria sia insostenibile, mentre va accolto il quarto motivo, con il quale si lamenta che la sostenibilità dell'offerta dell'aggiudicataria non sia stata valutata in modo idoneo.
Di seguito si illustreranno nel dettaglio le ragioni della parziale fondatezza delle censure formulate dalla ricorrente avverso la quantificazione dei costi della manodopera compiuta dall'aggiudicataria.
10.1.- Innanzi tutto effettivamente non risulta che l'aggiudicataria abbia considerato l'aumento salariale previsto dal CCNL nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
Il CCNL infatti prevede degli aumenti retributivi a gennaio 2026, settembre 2026, gennaio 2027, giugno 2027, novembre 2027 e dicembre 2027 (come documentato dall'allegato 4 alla relazione tecnica prodotta col ricorso), aumenti che si N. 01184/2025 REG.RIC.
verificheranno tutti nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, la cui durata è prevista dall'1.9.2025 al 31.8.2028.
L'aggiudicataria non ha tenuto conto di questi aumenti nel quantificare i suoi costi della manodopera.
Essa si è limitata ad obiettare che “Il tema dello jus superveniens è un tema trattato dal codice appalti nel contesto dell'art. 120, comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, ed investe un profilo giuridico che concerne esclusivamente la fase di esecuzione del contratto, dunque estranea alle censure ammissibili in relazione all'aggiudicazione della procedura di gara. La questione (ove si ponesse concretamente) sarà quindi eventualmente approfondita dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione nel rispetto delle disposizioni vigenti or ora citate” (v. pag. 7 della memoria di replica).
Ma l'obiezione non coglie nel segno, perché gli aumenti salariali sono previsti dal
CCNL entrato in vigore circa un anno prima della pubblicazione del bando di gara: pertanto non si tratta di ius superveniens, né di circostanza non prevedibile ex ante al tempo della formulazione dell'offerta, e non viene in rilievo l'art. 120 d.lgs. 36/2023 sulla modifica dei contratti nel corso della loro esecuzione; si tratta invece di questione concernente la corretta quantificazione, in sede di formulazione dell'offerta, dei costi che GM avrebbe sostenuto nel corso dell'esecuzione dell'appalto, quantificazione che doveva tenere conto degli aumenti salariali che sarebbero maturati in futuro durante l'esecuzione, ma che erano già previsti perché stabiliti dal CCNL vigente.
10.2.- Sono fondate anche le contestazioni della ricorrente sul monte ore considerato dall'aggiudicataria, come risulta dalla puntuale e chiara spiegazione contenuta nella relazione tecnica richiamata nel ricorso e ad esso allegata (v. la tabella 1 a pag. 2 e il paragrafo 4 a pag. 5).
10.2.1.- A fronte della censura e della relazione tecnica di supporto, la relazione dei
RUP della CUC e del Comune, prodotta in giudizio dalla Provincia l'11.11.2025, N. 01184/2025 REG.RIC.
afferma che “I conteggi effettuati dalla ricorrente sono però frutto di supposizioni e non tengono conto del fatto che il monte-ore contestato si riferisce a tre figure (ASM addetto alla confezione e spedizione, Cuoco e Autista) che, come chiarito dalla
SARCA-GMA nei documenti giustificativi prodotti, svolgono la propria attività per più commesse e non solo per l'appalto affidato dal Comune di LE GL, realizzando così economie di scala. Pertanto, per tali figure (ASM addetto alla confezione e spedizione, Cuoco e Autista) l'orario esposto nell'offerta tecnica non può essere imputato integralmente a carico al Comune di LE GL. Inoltre, per
l'ulteriore figura dell'addetto ASM di livello 6S, il numero delle ore risultanti dal modello di scomposizione dell'offerta (pari a 2070) è addirittura superiore a quello previsto nell'offerta tecnica (pari a 990 ore), a conferma della valutazione prudenziale e congrua del costo della manodopera attuata da SARCA”.
10.2.2.- Nessuna di queste obiezioni è convincente.
Anzitutto quelle della ricorrente non sono affatto supposizioni, ma deduzioni puntuali supportate da un calcolo semplice e chiaro.
In secondo luogo, è vero che le tre figure professionali di cui sopra lavorano per più commesse, ma il monte ore di lavoro di ciascuna figura è calcolato dalla ricorrente semplicemente dividendo l'importo del costo complessivo di ciascuna figura professionale, indicato nel modello di scomposizione dell'offerta dell'aggiudicataria, per il costo orario di ciascuna figura professionale, pure indicato nel medesimo modello (v. tabella 1 della relazione tecnica prodotta dalla ricorrente): il calcolo, dunque, è stato eseguito prendendo gli stessi valori di costo che l'aggiudicataria ha indicato come relativi a questa specifica commessa. La stessa aggiudicataria, nelle giustificazioni del 2.9.2025, ha detto di avere predisposto l'offerta “imputando una quota parte del monte ore di ciascun dipendente parametrandolo al numero dei pasti da produrre per LE GL”, dal che si desume che essa ha considerato
(proporzionalmente) solo il tempo effettivamente dedicato da ciascun lavoratore N. 01184/2025 REG.RIC.
all'esecuzione di questo specifico appalto. Le economie di scala possono essere addotte per giustificare un costo orario inferiore a quello risultante dalle tabelle ministeriali, ma la contestazione del ricorrente non è sul costo orario, bensì sul monte ore che la stessa aggiudicataria ha implicitamente indicato, e che si calcola dividendo, per ogni figura professionale, il costo complessivo per il costo orario: dati entrambi forniti dalla stessa aggiudicataria e relativi a questo specifico appalto.
In terzo luogo, quanto all'addetto ASM addetto al confezionamento e alla spedizione, dal modello di scomposizione dell'offerta della controinteressata non risultano affatto
2.070 ore, ma 495: bisogna guardare infatti alla riga 5, e non alla riga 8, della tabella
1 a pag. 2 della relazione tecnica della ricorrente.
10.2.3.- La controinteressata ha replicato alla censura in esame sul monte ore sostenendo di avere previsto, nell'offerta tecnica, un'organizzazione del lavoro basata su un monte ore settimanale, in quanto, secondo l'art. 3, comma 2, del capitolato, il numero di pasti per la scuola (rectius solo per quella primaria e secondaria di primo grado) diminuisce nel corso del triennio di durata del servizio.
Tale obiezione, tuttavia, è intrinsecamente illogica, perché se anche nel triennio diminuisce il numero dei pasti, le settimane di lavoro sono sempre le stesse, essendo legate alla durata dell'anno scolastico e non al numero di alunni presenti.
Inoltre la mera affermazione di avere previsto un'organizzazione del lavoro basata su un monte ore settimanale (senza che peraltro sia stato spiegato da cosa si desuma una tale organizzazione, e quali conseguenze pratiche essa abbia sul monte ore annuale) non è certo idonea a confutare la correttezza del semplice calcolo matematico su cui si basa la censura della ricorrente, che consiste nel dividere il costo complessivo del lavoro riferito all'intera durata del contratto (così come quantificato dall'aggiudicataria nel modello di scomposizione delle voci dell'offerta) per il costo orario del lavoro (anch'esso indicato dall'aggiudicataria), ottenendo così il numero di ore di lavoro considerate dall'aggiudicataria. N. 01184/2025 REG.RIC.
10.3.- È invece infondata la censura della ricorrente sull'omessa considerazione degli scatti di anzianità che il personale del gestore uscente, destinato ad essere riassorbito dall'aggiudicataria in forza della clausola sociale, maturerebbe nel corso dell'appalto.
L'art. 9 del disciplinare prevede che “Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire, per ciascun lotto, la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel file
“Elenco del personale” contenuto nella documentazione specifica di ogni singolo
LOTTO”.
L'art. 15.1 del disciplinare, al punto n. 4, prevede che nella domanda di partecipazione il concorrente dichiari “di garantire, secondo quanto indicato al punto 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato e le clausole sociali riguardanti l'occupazione di genere e generazionale”.
Sennonché, secondo giurisprudenza consolidata, siccome la clausola sociale deve conciliarsi con la libertà di iniziativa economica privata, tutelata dall'art. 41 Cost. e dall'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non può trarsi dalla clausola medesima un obbligo per l'aggiudicatario di inquadrare il lavoratore con lo stesso livello di anzianità precedentemente posseduto (v., con ampia argomentazione cui si rinvia, Cons. Stato, sez. V, 2.11.2020 n. 6761 e 3.6.2022 n.
4539, quest'ultima richiamata più di recente da Cons. Stato, sez. V, 5.4.2024 n. 3144).
Pertanto nel caso in esame GM non ha l'obbligo di inquadrare i lavoratori del gestore uscente con lo stesso livello di anzianità che avevano alle dipendenze di N. 01184/2025 REG.RIC.
quest'ultimo, e di conseguenza, nel valutare la congruità dell'offerta di GM, non si deve tenere conto degli scatti di anzianità che quei lavoratori maturerebbero se mantenessero l'anzianità pregressa.
10.4.- Quanto infine alla censura sulle spese per la formazione del personale, che l'aggiudicataria ha ricompreso all'interno delle spese generali anziché conteggiarle tra i costi della manodopera, la ricorrente ammette di avere fatto lo stesso con le sue spese per la formazione: quindi la censura è inammissibile per violazione del divieto di venire contra factum proprium, come eccepito dalle altre parti.
Infatti per il suddetto divieto, precipitato dei più generali divieti di abuso del diritto e del processo e della clausola generale di buona fede, è inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che dimostrerebbe l'illegittimità della situazione giuridica soggettiva vantata in giudizio dallo stesso ricorrente; ciò in quanto una siffatta impugnativa, violando il divieto di abuso di ogni posizione soggettiva che, ai sensi dell'art. 2 Cost. e dell'art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto, strumentalizza la tutela giurisdizionale piegandola a un fine meramente opportunistico o alla protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. III,
5.11.2025 n. 8602; sez. III, 20.10.2025 n. 8093; sez. V, 16.5.2025 n. 4196; sez. III,
8.4.2025 n. 8798; sez. III, 24.12.2024 n. 10362).
11.- Nelle memorie ex art. 73 c.p.a. il Comune e la Provincia, sulla scorta di una relazione tecnica a firma congiunta dei rispettivi RUP, hanno invocato il citato divieto di venire contra factum proprium per inferirne l'inammissibilità anche di tutte le altre censure contenute nel ricorso. Questo perché l'offerta di G.R.A. (che, in quanto seconda classificata, verrebbe in rilievo nell'ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione a GM) rientrerebbe tra quelle anormalmente basse da sottoporre a verifica di congruità ai sensi dell'art. 110 d.lgs. 36/2023, avendo anch'essa superato la soglia dei 4/5 del punteggio massimo sia per l'offerta tecnica che per quella N. 01184/2025 REG.RIC.
economica, fissata dall'art. 23 del disciplinare di gara. Utilizzando gli stessi criteri proposti da G.R.A. nelle sue censure, l'offerta della medesima presenterebbe – secondo il Comune e la Provincia – profili di insostenibilità ancora più marcati di quelli che G.R.A. contesta a GM, perché:
a) l'utile reale di G.R.A., desumibile dal modello di scomposizione dell'offerta, sarebbe di soli euro 167,32 e pertanto manifestamente inadeguato;
b) dal modello di scomposizione dell'offerta di G.R.A. emergerebbe che la stessa ha quantificato i costi considerando un numero di ore inferiore a quello indicato nell'offerta tecnica;
c) il numero di ore offerto da G.R.A. non sarebbe sufficiente a garantire il servizio;
d) per l'addetto al servizio mensa inquadrato al livello 7, G.R.A. ha esposto un costo orario di euro 17,74, corrispondente a quello indicato nelle tabelle ministeriali del
2019 per il mese di dicembre 2021.
12.- L'eccezione è infondata.
12.1.- Anzitutto non è vero che l'utile di G.R.A. sarebbe di soli € 167,32, somma che i due RUP ricavano per differenza tra € 535.424,00, importo dell'offerta economica di
G.R.A., ed € 535.256,68, importo che a loro avviso rappresenterebbe la somma delle singole voci di costo elencate nel modello di scomposizione dell'offerta: i RUP infatti non considerano che quest'ultimo importo comprende già, al suo interno, l'utile di euro 21.410,27, com'è chiaramente indicato a pag. 3 del modello stesso, sicché il rilievo dei RUP è frutto di un travisamento, fatto proprio poi dalle difese delle parti resistenti e controinteressata.
12.2.- Non è vero nemmeno che dal modello di scomposizione dell'offerta di G.R.A. emergerebbe che la stessa ha quantificato il costo della manodopera considerando un numero di ore inferiore a quello indicato nell'offerta tecnica.
Infatti nell'offerta tecnica di G.R.A., a pag. 22, è indicato un monte ore annuo di 4.770, che, moltiplicato per tre anni, fa 14.310 ore. N. 01184/2025 REG.RIC.
Nel modello di scomposizione delle voci che compongono l'offerta, invece, sono indicati, per ciascuna figura professionale, il costo complessivo e il costo orario; dividendo l'uno per l'altro si ricavano le ore considerate da G.R.A. per ciascuna figura processionale, che risultano 504 per il livello 5, 3.631,5 per il livello 4, 1.260 per il livello 5 ASM, 756 per il livello 7, 2.128,5 per il livello 5 autista, e 6.141 per il livello
6: in totale fanno 14.421 ore.
Quindi G.R.A. ha quantificato i suoi costi della manodopera considerando un monte ore (14.421) addirittura superiore a quello indicato nell'offerta tecnica (14.310).
12.3.- Non è vero, ancora, che il numero di ore offerto da G.R.A. non sarebbe sufficiente a garantire il servizio: G.R.A. ha infatti offerto 14.310 ore nel triennio, quindi un numero maggiore rispetto alle 13.545 ore stimate dal disciplinare.
Si è già evidenziato che la ricorrente non sostiene che le 16.365 ore indicate nell'offerta dell'aggiudicataria siano insufficienti per erogare il servizio, ma lamenta che l'aggiudicataria, nel quantificare il costo della manodopera, non abbia conteggiato tutte le 16.365 ore che, nell'offerta, si è impegnata a svolgere, e che per tale ragione il suo costo della manodopera sia stato sottostimato.
12.4.- È invece vero che la ricorrente, per l'addetto al servizio mensa inquadrato al livello 7, ha esposto un costo orario di € 17,74, corrispondente a quello indicato nelle tabelle ministeriali del 2019 per dicembre 2021: la ricorrente ha riconosciuto tale circostanza, e ha affermato che si tratterebbe di un refuso, da correggere sostituendo a quell'importo il costo orario di € 18,06 previsto dalle nuove tabelle ministeriali (v. pag. 3 della memoria di replica).
In realtà il costo corretto sarebbe di € 18,43, come previsto dalle nuove tabelle ministeriali per settembre 2025, mentre € 18,06 è l'importo previsto dalle medesime tabelle per giugno 2024 e gennaio 2025.
Detto questo, non è provato in questa sede né che il costo orario esposto dalla ricorrente sia inferiore ai minimi retributivi previsti dal CCNL, né che la correzione al N. 01184/2025 REG.RIC.
rialzo di quel costo determinerebbe l'insostenibilità dell'offerta di G.R.A.: tali verifiche dovranno eventualmente essere compiute dalla stazione appaltante in caso di esclusione di GM, valutando in quella sede, sotto questo profilo e sotto ogni altro profilo pertinente, l'anomalia dell'offerta di G.R.A.
13.- Riepilogando, sono fondate le censure con le quali la ricorrente lamenta che
GM, nel quantificare i propri costi della manodopera, non abbia tenuto conto dell'aumento salariale che è previsto dal CCNL e che maturerà nel corso dell'esecuzione dell'appalto, e abbia conteggiato un numero di ore di lavoro inferiore rispetto a quello indicato nella propria offerta tecnica (considerando per l'ASM 495 ore anziché 990, per il cuoco 3.510 ore anziché 3.682,5, e per l'autista addetto alla consegna dei pasti a domicilio 1.380 ore anziché 1.560).
Tuttavia, come già anticipato, non è possibile in questa sede stabilire se, considerando la maggiore quantificazione dei costi della manodopera di GM che discende dall'accoglimento delle suddette censure, l'offerta di GM risulti in perdita e pertanto debba essere esclusa.
Quindi va respinto il terzo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria sia insostenibile, mentre va accolto il quarto motivo, con il quale si lamenta che la sostenibilità dell'offerta dell'aggiudicataria non sia stata valutata in modo idoneo.
In conseguenza di ciò, la CUC dovrà rivalutare la congruità dell'offerta di GM, tenendo conto delle fondate censure di G.R.A., ed è rimessa alla CUC pure l'eventuale conseguente decisione di escludere GM dalla gara ai sensi dell'art. 110, 5° comma, d.lgs. 36/2023.
In conclusione, il ricorso principale va parzialmente accolto e l'aggiudicazione dell'11.8.2025 e la sua conferma del 4.9.2025 vanno annullate, come pure le determinazioni con le quali il RUP della CUC ha accolto le giustificazioni di Sarca-
Gma; di conseguenza la procedura di gara ritorna alla fase di verifica della congruità N. 01184/2025 REG.RIC.
dell'offerta di GM, che dovrà essere compiuta tenendo conto delle censure di
G.R.A. sopra accolte.
14.- Sono invece inammissibili le domande di annullamento degli altri atti indicati in epigrafe, in quanto si tratta o di atti endoprocedimentali, oppure di atti costituenti la lex specialis di gara avverso i quali non è stata formulata alcuna censura, come eccepito dal Comune resistente.
15.- Va poi respinta, allo stato, la domanda di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato, in quanto non è stato provato, né risulta altrimenti agli atti del giudizio, che il contratto tra il Comune e GM sia stato effettivamente sottoscritto.
Va ugualmente respinta, allo stato, la domanda di risarcimento del danno per equivalente per il periodo di servizio non eseguito dalla ricorrente fino all'effettivo subentro della medesima, in quanto non è possibile stabilire ora né se GM debba essere esclusa dalla gara, né se in tale eventualità possa essere disposta l'aggiudicazione a favore di G.R.A., dovendo ancora essere valutata l'anomalia dell'offerta di quest'ultima.
16.- Venendo al ricorso per motivi aggiunti, con esso vengono impugnati, unicamente per illegittimità derivata, gli atti con cui il Comune di LE GL ha disposto l'avvio anticipato del servizio.
Va premesso che, nonostante il mancato rispetto dei termini a difesa, le parti resistenti e la controinteressata hanno accettato il contraddittorio sui motivi aggiunti, coi quali peraltro non sono stati dedotti vizi nuovi, ma solo l'illegittimità derivata da quella dell'aggiudicazione a GM.
16.1.- Il Comune ha obiettato che l'esecuzione anticipata è prevista dall'art. 29 del capitolato trasversale multilotto, e che si tratterebbe di atti non provvedimentali; la controinteressata invece sostiene che si tratterebbe di atti meramente confermativi. Da entrambe le eccezioni discenderebbe l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di lesività degli atti impugnati. N. 01184/2025 REG.RIC.
Il ricorso per motivi aggiunti è invece ammissibile, perché la decisione di avviare anticipatamente l'esecuzione del contratto è un provvedimento amministrativo discrezionale, ancorato a specifici presupposti fissati dall'art. 17, commi 8-9, d.lgs.
36/2023.
16.2.- Il Comune ha altresì eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti, sostenendo che la ricorrente avrebbe potuto avere notizia dell'esecuzione anticipata del servizio mediante un'istanza di accesso agli atti.
L'eccezione è manifestamente infondata, perché il termine per impugnare decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto (art. 41, comma 2,
c.p.a.), e nel caso in esame il Comune non contesta che la ricorrente abbia avuto conoscenza delle determinazioni con cui è stata disposta l'esecuzione anticipata del servizio solo con la loro produzione in questo giudizio, avvenuta in data 17.10.2025 da parte dello stesso Comune, sicché il ricorso per motivi aggiunti, notificato l'11.11.2025, è tempestivo.
La presentazione di un'istanza di accesso agli atti per sapere se fosse stata disposta l'esecuzione anticipata del servizio era una mera facoltà della ricorrente, e non un suo onere.
16.3.- Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti è fondato, perché l'esecuzione anticipata dell'appalto determina “l'instaurazione di un rapporto contrattuale (che trae, comunque, titolo nell'esito della fase selettiva) [e] prefigura, sia pure in termini di anticipazione rispetto alle ordinarie scansioni temporali e agli ordinari adempimenti formali una fase propriamente esecutiva” (Cons. Stato, sez. V, 2.8.2019
n. 5498, richiamata da Cons. Stato, sez. V, 3.3.2025 n. 1795).
Siccome l'esecuzione anticipata del contratto trova fondamento nell'aggiudicazione, se quest'ultima è illegittima lo è anche, in via derivata, la decisione di avviare l'esecuzione anticipata con l'aggiudicatario. N. 01184/2025 REG.RIC.
16.4.- Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha inoltre proposto nuovamente la domanda di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato e quella di risarcimento del danno per equivalente per il periodo di servizio non eseguito fino all'effettivo subentro, che vanno respinte per le ragioni già esposte sopra nel paragrafo
15.
17.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, tenendo conto del valore dell'appalto e del numero delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) in accoglimento parziale del ricorso principale, annulla l'aggiudicazione dell'11.8.2025 e la sua conferma del 4.9.2025, nonché le determinazioni con le quali il RUP della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia ha accolto le giustificazioni di GM s.r.l.;
b) dichiara inammissibile la domanda di annullamento degli altri atti impugnati con il ricorso principale e indicati in epigrafe;
c) in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, annulla gli atti con esso impugnati;
d) respinge la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto e quella di risarcimento del danno per equivalente per il periodo di servizio non eseguito fino all'effettivo subentro, formulate sia con il ricorso principale sia con il ricorso per motivi aggiunti;
e) condanna la Provincia di Brescia, il Comune di LE GL e GM s.r.l., in solido, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 12.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01184/2025 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL RI, Presidente
AL FE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AL FE EL RI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 23/12/2025
N. 01183 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01184/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2025, integrato da motivi aggiunti, in relazione alla procedura CIG B72FB34459, proposto da
G.R.A. di ON OL & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OL Garò e Beatrice Mantovani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Provinciale in Brescia, Palazzo Broletto, piazza OL VI n. 29;
Comune di LE GL, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AL Asaro, con domicilio eletto presso il suo studio in
Brescia, via Moretto n. 31; N. 01184/2025 REG.RIC.
nei confronti
GM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza e Rodolfo Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
(A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1957 del 4.9.2025, che ha confermato il contenuto della determinazione dirigenziale n. 1715 dell'11.8.2025;
- della suddetta determinazione dirigenziale n. 1715 dell'11.8.2025, con cui sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione all'operatore economico primo classificato GM s.r.l. del lotto 2 - Comune di LE GL (BS) dell'appalto del servizio di ristorazione scolastica e di fornitura pasti a domicilio per persone parzialmente non autosufficienti;
- della nota senza data di “riesame dell'aggiudicazione” con la quale il RUP della
Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia ha accolto le giustificazioni di
GM s.r.l.;
- della comunicazione 11.8.2025 di avvenuta aggiudicazione in favore di GM
s.r.l.;
- della proposta di aggiudicazione;
- del verbale della seduta della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia del
7.8.2025 di correzione del punteggio tecnico del lotto 2 Comune di LE GL
e di valutazione delle offerte anomale;
- dei verbali delle sedute di valutazione delle offerte della Centrale Unica di N. 01184/2025 REG.RIC.
Committenza Area Vasta Brescia dell'11.7.2025, del 15.7.2025 e del 18.7.2025;
- per quanto occorrer possa, del bando, del disciplinare e del capitolato speciale di gara;
- di ogni altro atto a essi presupposto, conseguente o successivo, ivi incluso ogni provvedimento adottato dagli Enti intimati che abbia condotto alla dichiarazione di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more della definizione del giudizio, nonché per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante aggiudicazione in favore della società ricorrente e subentro nel contratto, e per il risarcimento per equivalente per il periodo di servizio non eseguito fino all'effettivo subentro;
(B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente l'11.11.2025, per
l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia:
- della determinazione del Comune di LE GL n. 283 del 5.9.2025 avente a oggetto “Presa d'atto conferma aggiudicazione appalto del servizio di refezione scolastica e di fornitura pasti a domicilio per persone parzialmente non autosufficienti per il triennio 2025-2028 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni – CIG
B72FB34459”;
- della nota 5.9.2025 del Comune di LE GL avente a oggetto “Appalto servizio refezione scolastica e fornitura pasti a domicilio per il triennio 2025-2028 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. Conferma avvio dei servizi da lunedì 8 settembre 2025”;
- della nota 26.8.2025 del Comune di LE GL avente a oggetto “Appalto servizio refezione scolastica e fornitura pasti a domicilio per il triennio 2025-28 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. Avvio dei servizi”;
- della determinazione del Comune di LE GL n. 266 del 19.8.2025 avente a oggetto “Presa d'atto aggiudicazione dell'appalto del servizio di refezione N. 01184/2025 REG.RIC.
scolastica e di fornitura pasti a domicilio per persone parzialmente non autosufficienti per il triennio 2025-2028 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni e relativi impegni di spesa – CIG B72FB34459;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more della definizione del giudizio, nonché per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante aggiudicazione in favore della società ricorrente e subentro nel contratto, e per il risarcimento per equivalente per il periodo di servizio non eseguito fino all'effettivo subentro.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia, del Comune di
LE GL e di GM s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AL FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con bando pubblicato in data 11.6.2025 la Provincia di Brescia, quale centrale unica di committenza (“CUC”) Area Vasta Brescia, ha indetto una procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di ristorazione scolastica e di fornitura pasti a domicilio per persone parzialmente non autosufficienti, per la durata di tre anni dall'1.9.2025 al 31.8.2026, in due lotti, uno per il Comune di Casalbuttano ed Uniti
(CR) e l'altro per il Comune di LE GL (BS).
Era prevista l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di 80 punti per l'offerta tecnica e 20 per quella economica. N. 01184/2025 REG.RIC.
2.- Tre operatori economici, tra cui la ricorrente, hanno partecipato alla procedura relativa al lotto 2, il cui importo a base di gara era di € 585.620,00 IVA esclusa, oltre a costi non soggetti a ribasso pari a € 1.800,00 IVA esclusa.
Si è classificata al primo posto la GM s.r.l., con sede proprio a LE
GL, la quale ha ottenuto 96,55 punti, offrendo un importo ribassato di €
566.118,85 (di cui € 329.694,45 quali costi della manodopera), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.800,00; la ricorrente invece è arrivata seconda con 95,25 punti.
3.- Siccome l'offerta presentata dalla prima classificata risultava anormalmente bassa, in quanto superava la soglia fissata dall'art. 23 del disciplinare di gara (cioè 4/5 dei punti massimi assegnabili sia per l'offerta tecnica sia per l'offerta economica), la
CUC, con lettera del 21.7.2025, ha chiesto spiegazioni alla GM ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. 36/2023.
La società ha risposto il 5.8.2025, affermando, quanto al costo della manodopera, che esso era stato determinato applicando il CCNL dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, sottoscritto il 5.6.2024; che la società ha un centro cottura proprio nel Comune di LE GL, a una distanza di solo 3 minuti dai plessi della scuola dell'infanzia/primaria/secondaria; che pertanto “il comune di LE GL beneficerà della struttura organizzativa già presente per tutte quelle fasi necessarie alla gestione del contratto, quali lo staff di confezionamento, di spedizione, di controllo qualità, di trasporto che per ovvi motivi vengono calibrati sui costi di appalto solo per una piccola quota parte essendo correttamente ripartiti su tutti i clienti gestiti”; che inoltre le fasi di trasporto “saranno compresse grazie all'estrema vicinanza del centro di cottura messo a disposizione per la commessa oggetto di gara e non per ultimo dai giri di consegna già in atto sul territorio limitrofo per altri clienti”. N. 01184/2025 REG.RIC.
Con verbale del 7.8.2025 il RUP, unitamente alla Commissione giudicatrice, ha ritenuto non anomala l'offerta.
4.- Con determinazione dirigenziale n. 1715 dell'11.8.2025 della CUC sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione del lotto 2 a Sarca–
Gma.
5.- Il 20.8.2025 la ricorrente ha presentato istanza di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, sostenendo che l'aggiudicataria non avesse applicato il CCNL vigente, che vi fossero incongruenze tra le ore di lavoro risultanti dall'offerta tecnica e gli importi indicati, per alcune figure professionali, nel documento di scomposizione delle voci dell'offerta economica dell'aggiudicataria, e che le giustificazioni fornite da quest'ultima fossero generiche.
La CUC ha quindi avviato il procedimento di riesame dell'aggiudicazione, chiedendo a GM di fornire maggiori spiegazioni sulla propria offerta entro 5 giorni, cosa che l'operatore economico ha fatto in data 2.9.2025.
Il RUP della CUC, con successiva nota sprovvista di data, avente ad oggetto il
“riesame dell'aggiudicazione”, ha ritenuto “che la stima presentata, sebbene basata su tabelle non aggiornate al nuovo CCNL, risulti coerente con la prassi ministeriale
e con l'orientamento giurisprudenziale che ammette l'utilizzo di parametri medi ufficiali, purché integrati da elementi giustificativi idonei a dimostrare la sostenibilità dell'offerta”, e pertanto ha accolto le giustificazioni presentate da Sarca–Gma, “in quanto supportano la congruità dell'offerta, dimostrando che essa si basa su una diversa organizzazione del servizio, senza compromettere il rispetto degli obblighi retributivi minimi né la regolare esecuzione del servizio”.
Quindi la CUC, con determinazione dirigenziale n. 1957 del 4.9.2025, ha confermato l'aggiudicazione a GM, e il Comune ha avviato l'esecuzione d'urgenza dell'appalto dall'8.9.2025 (l'esecuzione d'urgenza era stata disposta già con determinazione n. 266 del 19.8.2025 e richiesta a GM con nota del 26.8.2025, N. 01184/2025 REG.RIC.
e, dopo la conferma dell'aggiudicazione, è stata nuovamente disposta con determinazione n. 283 del 5.9.2025 e richiesta a GM con nota dello stesso giorno).
6.- La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e la sua conferma (nonché la nota con cui il RUP della CUC ha accolto le giustificazioni di GM, i verbali di gara e, per quanto occorrer possa, il bando, il capitolato e il disciplinare) con ricorso notificato il 30.9.2025 e depositato l'8.10.2025.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Brescia, il Comune di LE GL e la controinteressata GM, resistendo al ricorso.
La domanda cautelare è stata rinunciata all'udienza camerale del 22.10.2025 e il
Collegio ne ha preso atto con ordinanza n. 412 del 24.10.2025.
Depositati i documenti in vista dell'udienza pubblica del 3.12.2025, la ricorrente ha appreso che il Comune aveva disposto l'esecuzione anticipata del servizio, e ha impugnato i relativi atti con ricorso per motivi aggiunti notificato l'11.11.2025 e depositato il giorno seguente, lamentandone l'illegittimità derivata dall'aggiudicazione.
Depositate le memorie ex art. 73 c.p.a. e le repliche, all'udienza pubblica del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- In via pregiudiziale GM ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto tre diversi profili, i quali muovono dalla comune considerazione che, nel ricorso, la ricorrente sostiene che il reale costo della manodopera dell'aggiudicataria non possa essere inferiore a € 337.102,04 (mentre la ricorrente ha indicato un costo di €
329.694,45).
In primo luogo GM obietta che, all'art. 3 del disciplinare, il costo della manodopera è stato stimato in € 265.000,00, con disposizione che non è stata N. 01184/2025 REG.RIC.
impugnata dalla ricorrente, e quindi a quest'ultima sarebbe preclusa la possibilità di sostenere che il costo della manodopera debba essere di almeno € 337.102,04.
In secondo luogo GM osserva che la stessa ricorrente, nella propria offerta, ha indicato un costo della manodopera di € 312.350,03, dunque inferiore all'importo che essa indica come minimo necessario (€ 337.102,04), e inferiore anche all'importo quantificato dall'aggiudicataria (€ 329.694,45).
Sotto un terzo profilo, poi, secondo GM la ricorrente lamenterebbe l'insufficienza delle ore di lavoro indicate nell'offerta dell'aggiudicataria rispetto a quelle necessarie per erogare il servizio, e la doglianza sarebbe inammissibile perché
l'aggiudicataria ha offerto ben 16.365 ore nel triennio, cioè molte di più rispetto sia alle 13.545 ore stimate dal disciplinare, sia alle 14.310 ore offerte dalla ricorrente.
2.- L'eccezione è infondata sotto tutti e tre i profili sollevati.
2.1.- Quanto al primo profilo, nella lex specialis di gara i costi della manodopera sono stati stimati in € 265.000,00 considerando 13.545 ore di lavoro, mentre l'aggiudicataria, nella propria offerta, ha proposto quale miglioria molte ore di lavoro di più, cioè 16.365 (questo è il numero indicato anche a pag. 2 della relazione tecnica prodotta dalla ricorrente, sicché risulta inspiegabile l'affermazione di quest'ultima, a pag. 8 della memoria ex art. 73 c.p.a., secondo la quale le ore offerte dall'aggiudicataria sarebbero 17.258): alla luce di ciò, il fatto che i costi della manodopera quantificati dall'aggiudicataria siano superiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, non vale a dimostrare la loro congruità, che va invece valutata tenendo conto del maggior numero di ore di lavoro che l'aggiudicataria si è impegnata a svolgere.
2.2.- Quanto al secondo profilo, valgono considerazioni analoghe: la ricorrente, nella sua offerta, ha quantificato il suo costo della manodopera in € 312.350,03 considerando 14.310 ore di lavoro, mentre l'aggiudicataria ha quantificato il proprio costo della manodopera in € 329.694,45 considerando 16.365 ore di lavoro: quindi il N. 01184/2025 REG.RIC.
fatto che il costo indicato dalla ricorrente sia inferiore rispetto a quello indicato dall'aggiudicataria, non significa che i due costi simul stabunt simul cadent, cioè che o sono entrambi congrui, o non lo è nessuno dei due: la loro congruità va infatti valutata separatamente, considerando il monte ore rispettivamente offerto dai due concorrenti.
2.3.- Quanto al terzo profilo, non è vero che la ricorrente lamenti l'insufficienza delle ore di lavoro indicate nell'offerta dell'aggiudicataria rispetto a quelle necessarie per erogare il servizio: la ricorrente lamenta invece che l'aggiudicataria, nel quantificare il costo della manodopera, non abbia conteggiato tutte le ore che, nell'offerta, si è impegnata a svolgere, e che per tale ragione il costo della manodopera sia sottostimato
(come si dirà meglio infra esaminando i motivi di ricorso).
3.- Venendo al merito del ricorso, con il primo motivo la ricorrente sostiene che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell'art. 110, comma 5, lett. d,
d.lgs. 36/2023 (richiamato dall'art. 23 del disciplinare), per avere indicato un costo del personale inferiore ai minimi salariali inderogabili.
3.1.- Infatti il CCNL applicabile, indicato nell'art. 3 del disciplinare, è quello dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, sottoscritto il
5.6.2024, mentre l'aggiudicataria ha utilizzato le tabelle ministeriali di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 27.6.2019, redatte sulla base del CCNL previgente e relative al periodo fino a dicembre 2021, le quali recano un trattamento salariale inferiore a quello del nuovo CCNL. Se l'aggiudicataria avesse applicato i minimi salariali risultanti dal nuovo CCNL, il suo costo del lavoro sarebbe aumentato del 9% (considerando il solo trattamento minimo salariale su base mensile, e non anche gli altri elementi della retribuzione), come da calcolo evidenziato al paragrafo
7.3, tabella d, della relazione tecnica allegata al ricorso, redatta da una consulente del lavoro. N. 01184/2025 REG.RIC.
3.2.- Secondo la ricorrente, la violazione del trattamento minimo salariale è ancor più marcata, perché la controinteressata ha sottostimato significativamente il numero di ore di lavoro per alcune figure professionali (v. paragrafo 4 della relazione tecnica allegata al ricorso), e segnatamente:
a) per l'ASM (addetto servizio mensa) incaricato del confezionamento/spedizione, nell'offerta ha indicato 10 ore settimanali per 99 settimane, per un totale di 990 ore, mentre nelle giustificazioni ha indicato 5 ore settimanali, per un totale di 495 ore;
b) per il cuoco ha computato solo 3.510 ore invece delle 3.682,5 ore necessarie, cioè
172,5 ore in meno, omettendo le 12,5 ore settimanali previste nel periodo di chiusura scolastica a garanzia del servizio di fornitura pasti a domicilio, necessarie ai sensi dell'art. 15, comma 1, del capitolato speciale (il quale stabilisce che il servizio pasti a domicilio deve essere garantito per i giorni feriali dell'intero anno, e non soltanto per i mesi di attività scolastica) e indicate nell'offerta tecnica;
c) per l'autista addetto alla consegna dei pasti a domicilio ha computato 1.380 ore in luogo delle 1.560 necessarie, cioè 180 ore in meno.
3.3.- Applicando il monte ore corretto e i minimi salariali vigenti, comprensivi dell'integrativo provinciale e degli oneri inderogabili di legge e di contratto, il costo della manodopera dell'aggiudicataria nel triennio risulterebbe pari a € 337.102,04
(tabella f della relazione tecnica), somma alla quale dovrebbero essere aggiunti ulteriori € 18.151,83 per festività, festività soppresse, permessi retribuiti, ferie, malattie, gravidanza, infortuni e scatti di anzianità (tabella g della relazione tecnica).
La controinteressata invece ha quantificato i costi della manodopera in € 329.694,45, somma inferiore al minimo come sopra calcolato.
4.- Il motivo è infondato.
4.1.- Va premesso in fatto che:
- il nuovo CCNL è stato sottoscritto il 5.6.2024;
- il bando è stato pubblicato l'11.6.2025, cioè circa un anno dopo; N. 01184/2025 REG.RIC.
- le nuove tabelle ministeriali, che tengono conto del nuovo CCNL (e che superano quelle precedenti, approvate il 27.6.2019), sono state approvate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 63 del 10.7.2025, pubblicato sul sito internet del Ministero il giorno seguente, 11.7.2025;
- il termine per la presentazione delle offerte scadeva proprio l'11.7.2025, alle ore 9.
4.2.- Occorre tenere distinti i minimi salariali inderogabili fissati dai CCNL, che devono essere rispettati, dai costi medi orari indicati nelle tabelle ministeriali – che sono frutto di un'elaborazione compiuta sulla base dei valori economici definiti dal
CCNL, ma tenendo conto anche “della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici
e delle differenti aree territoriali” (art. 41, comma 13, d.lgs. 36/2023) –, dai quali l'operatore economico si può discostare, fornendo adeguate giustificazioni.
Quanto ai minimi salariali, è ovvio che le offerte dovevano rispettare quelli fissati dal
CCNL vigente, che era stato sottoscritto un anno prima. Non si tratta di ius superveniens, come afferma erroneamente la controinteressata a pag. 15 della memoria depositata il 20.10.2025, ma di disciplina già applicabile all'epoca della pubblicazione del bando di gara.
4.3.- Era onere della ricorrente dimostrare che l'offerta dell'aggiudicataria non rispettasse i minimi salariali previsti dal nuovo CCNL, ma tale dimostrazione non è stata fornita.
Non vi è infatti evidenza della circostanza che i costi orari, indicati dall'aggiudicataria nel modello di scomposizione delle voci che compongono l'offerta, siano inferiori ai minimi retributivi previsti dal nuovo CCNL: quelli che la ricorrente assume come minimi retributivi, indicati a pag. 3 della relazione tecnica da essa prodotta, sono in realtà i costi medi (e non quelli minimi) orari rilevati dalle nuove tabelle ministeriali per il mese di settembre 2025, che, con tutta evidenza, i partecipanti alla gara non N. 01184/2025 REG.RIC.
potevano tenere in considerazione, essendo stati pubblicati il giorno stesso della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Va richiamato in proposito il precedente di questa Sezione del 15.10.2024 n. 804
(citato nelle difese della Provincia e del Comune), che ha affermato quanto segue: “La controinteressata si è impegnata al rispetto del CCNL previsto dal disciplinare con apposita dichiarazione, richiesta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, la quale non può che riferirsi al contratto collettivo vigente.
Né rileva in contrario la circostanza che nel modello di scomposizione dell'offerta della controinteressata siano stati indicati i costi del lavoro derivanti dalla tabella ministeriale relativa ad un contratto collettivo non più in vigore. Ed infatti, se la circostanza del mancato aggiornamento delle tabelle ministeriali al momento della presentazione dell'offerta non legittima, ovviamente, l'operatore economico all'applicazione di un contratto collettivo non più in vigore, tuttavia la stessa spiega
l'erronea indicazione contenuta nel modello di scomposizione dell'offerta e non dimostra l'assenza di impegno ad applicare il contratto collettivo in vigore o
l'inattendibilità di tale impegno, assunto dalla controinteressata con apposita dichiarazione”.
La pronuncia è stata confermata in appello da Cons. Stato, sez. IV, 2.5.2025 n. 3744, la quale ha affermato che “la circostanza che il modello di scomposizione offerta … abbia riportato i costi orari delle tabelle ministeriali riferite a marzo 2019 non significa che l'offerta del concorrente non garantisca i livelli retributivi derivanti dai successivi rinnovi del CCNL del settore, avendo semplicemente redatto il modello di scomposizione offerta, riferendosi alle uniche tabelle ministeriali disponibili al momento di formulazione all'offerta (invero, le tabelle ministeriali del 2024 sono successive alla presentazione dell'offerta)”. N. 01184/2025 REG.RIC.
5.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 101, comma 3,
d.lgs. 36/2023 e del principio di immodificabilità dell'offerta, perché, in sede di riesame dell'aggiudicazione, in risposta alla richiesta di fornire ulteriori spiegazioni sulla propria offerta, la controinteressata ha dichiarato che “il monte ore di tutto lo staff del centro di cottura, compreso il monte-ore per l'attività di trasporto, avrà un impatto di costi addirittura più basso di quello prudenzialmente quantificato”, e che essa ha “previsto nel conto economico, con particolare riguardo agli oneri per il personale, costi molto superiori a quelli effettivamente attesi”: queste affermazioni, in disparte la loro genericità e indeterminatezza, costituirebbero un'inammissibile rettifica in diminuzione dei costi della manodopera.
6.- Tale motivo è manifestamente infondato, perché l'aggiudicataria, con le giustificazioni rese su richiesta della CUC nel procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, non ha affatto modificato la propria offerta, ma ha semplicemente sostenuto di avere quantificato i costi della manodopera sovrastimandoli prudenzialmente, di talché la sua offerta sarebbe congrua.
7.- Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.
8.- Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che l'offerta di GM sarebbe economicamente insostenibile, e che pertanto la società avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara ai sensi dell'art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del disciplinare.
8.1.- Infatti l'utile d'impresa di GM risultante dal “modello di scomposizione voci che compongono l'offerta”, pari a € 10.787,44, sarebbe interamente assorbito dagli incrementi di costi derivanti da:
- applicazione degli aumenti salariali previsti dal nuovo CCNL, con un maggior costo quantificabile in € 14.875,20 applicando i costi orari previsti dal nuovo CCNL per settembre 2025 (ovvero in € 24.453,00, applicando il costo orario medio ponderato che tiene conto anche degli aumenti contrattuali che entreranno in vigore durante N. 01184/2025 REG.RIC.
l'appalto in forza del CCNL): par. 3, pagg. 3-4, della relazione tecnica allegata al ricorso;
- impiego dell'ASM incaricato del confezionamento e della spedizione dei pasti per
990 ore annue anziché per 495 ore annue, con un maggior costo quantificabile in €
9.716,85 ovvero in € 9.974,25 (a seconda dell'applicazione degli uni o degli altri costi orari di cui sopra);
- impiego dell'autista addetto alla consegna dei pasti a domicilio per 1.560 ore anziché per 1.380 ore, con un maggior costo quantificabile in € 3.729,60 ovvero in € 3.832,20
(sempre considerando le due ipotesi di cui sopra);
- impiego del cuoco per 3.682,50 ore annue anziché per 3.510 ore annue, con un maggior costo quantificabile in € € 4.033,05 ovvero in € 4.150,35,60 (sempre considerando le due ipotesi).
8.2.- L'insostenibilità dell'offerta dell'aggiudicataria deriverebbe anche dall'accettazione della clausola sociale, da cui discenderebbe l'obbligo di assumere i dipendenti che svolgevano il servizio presso l'operatore uscente (artt. 9 e 15.1 del disciplinare), riconoscendo ad essi l'anzianità di servizio maturanda nel corso dell'esecuzione dell'appalto, non considerata nelle stime del costo della manodopera indicate nell'offerta e nei giustificativi: il costo dei futuri scatti di anzianità, per i dipendenti dedicati al servizio di ristorazione, è quantificato dalla ricorrente in €
18.151,83 (tab. g della relazione tecnica).
8.3.- L'insostenibilità dell'offerta economica di GM è altresì suffragata, secondo la ricorrente, dalla mancata indicazione, tra i costi della manodopera, del costo delle ore per l'attività di formazione che deve essere garantita a tutti i dipendenti della commessa, per complessive 2.622 ore per l'intero periodo contrattuale
(corrispondenti al 16% del monte ore totale). La controinteressata ha illegittimamente incluso tale costo nelle spese generali, mentre si tratta di spese del personale. N. 01184/2025 REG.RIC.
9.- Con il quarto motivo, espressamente formulato “In via graduata”, la ricorrente sostiene che l'applicazione di una retribuzione inferiore a quella indicata nelle tabelle ministeriali sarebbe comunque illegittima perché sorretta da una giustificazione generica, anziché puntuale e rigorosa; lamenta inoltre un difetto di istruttoria e di motivazione, perché la CUC ha accettato le giustificazioni addotte dall'aggiudicataria
(generiche e sprovviste di qualsivoglia documento, dettaglio numerico o analisi economica a supporto), senza verificare e contestare i macroscopici scostamenti dei costi della manodopera già denunciati con il motivo precedente.
10.- Le censure formulate dalla ricorrente avverso la quantificazione dei costi della manodopera compiuta dall'aggiudicataria, che sono sviluppate nel terzo motivo e poi richiamate nel quarto motivo subordinato, risultano parzialmente fondate, ma da ciò non è possibile desumere in questa sede che l'offerta dell'aggiudicataria sia economicamente insostenibile, dovendo tale valutazione essere compiuta dall'Amministrazione in sede di riedizione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria: pertanto va respinto il terzo motivo, con il quale si sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria sia insostenibile, mentre va accolto il quarto motivo, con il quale si lamenta che la sostenibilità dell'offerta dell'aggiudicataria non sia stata valutata in modo idoneo.
Di seguito si illustreranno nel dettaglio le ragioni della parziale fondatezza delle censure formulate dalla ricorrente avverso la quantificazione dei costi della manodopera compiuta dall'aggiudicataria.
10.1.- Innanzi tutto effettivamente non risulta che l'aggiudicataria abbia considerato l'aumento salariale previsto dal CCNL nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
Il CCNL infatti prevede degli aumenti retributivi a gennaio 2026, settembre 2026, gennaio 2027, giugno 2027, novembre 2027 e dicembre 2027 (come documentato dall'allegato 4 alla relazione tecnica prodotta col ricorso), aumenti che si N. 01184/2025 REG.RIC.
verificheranno tutti nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, la cui durata è prevista dall'1.9.2025 al 31.8.2028.
L'aggiudicataria non ha tenuto conto di questi aumenti nel quantificare i suoi costi della manodopera.
Essa si è limitata ad obiettare che “Il tema dello jus superveniens è un tema trattato dal codice appalti nel contesto dell'art. 120, comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, ed investe un profilo giuridico che concerne esclusivamente la fase di esecuzione del contratto, dunque estranea alle censure ammissibili in relazione all'aggiudicazione della procedura di gara. La questione (ove si ponesse concretamente) sarà quindi eventualmente approfondita dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione nel rispetto delle disposizioni vigenti or ora citate” (v. pag. 7 della memoria di replica).
Ma l'obiezione non coglie nel segno, perché gli aumenti salariali sono previsti dal
CCNL entrato in vigore circa un anno prima della pubblicazione del bando di gara: pertanto non si tratta di ius superveniens, né di circostanza non prevedibile ex ante al tempo della formulazione dell'offerta, e non viene in rilievo l'art. 120 d.lgs. 36/2023 sulla modifica dei contratti nel corso della loro esecuzione; si tratta invece di questione concernente la corretta quantificazione, in sede di formulazione dell'offerta, dei costi che GM avrebbe sostenuto nel corso dell'esecuzione dell'appalto, quantificazione che doveva tenere conto degli aumenti salariali che sarebbero maturati in futuro durante l'esecuzione, ma che erano già previsti perché stabiliti dal CCNL vigente.
10.2.- Sono fondate anche le contestazioni della ricorrente sul monte ore considerato dall'aggiudicataria, come risulta dalla puntuale e chiara spiegazione contenuta nella relazione tecnica richiamata nel ricorso e ad esso allegata (v. la tabella 1 a pag. 2 e il paragrafo 4 a pag. 5).
10.2.1.- A fronte della censura e della relazione tecnica di supporto, la relazione dei
RUP della CUC e del Comune, prodotta in giudizio dalla Provincia l'11.11.2025, N. 01184/2025 REG.RIC.
afferma che “I conteggi effettuati dalla ricorrente sono però frutto di supposizioni e non tengono conto del fatto che il monte-ore contestato si riferisce a tre figure (ASM addetto alla confezione e spedizione, Cuoco e Autista) che, come chiarito dalla
SARCA-GMA nei documenti giustificativi prodotti, svolgono la propria attività per più commesse e non solo per l'appalto affidato dal Comune di LE GL, realizzando così economie di scala. Pertanto, per tali figure (ASM addetto alla confezione e spedizione, Cuoco e Autista) l'orario esposto nell'offerta tecnica non può essere imputato integralmente a carico al Comune di LE GL. Inoltre, per
l'ulteriore figura dell'addetto ASM di livello 6S, il numero delle ore risultanti dal modello di scomposizione dell'offerta (pari a 2070) è addirittura superiore a quello previsto nell'offerta tecnica (pari a 990 ore), a conferma della valutazione prudenziale e congrua del costo della manodopera attuata da SARCA”.
10.2.2.- Nessuna di queste obiezioni è convincente.
Anzitutto quelle della ricorrente non sono affatto supposizioni, ma deduzioni puntuali supportate da un calcolo semplice e chiaro.
In secondo luogo, è vero che le tre figure professionali di cui sopra lavorano per più commesse, ma il monte ore di lavoro di ciascuna figura è calcolato dalla ricorrente semplicemente dividendo l'importo del costo complessivo di ciascuna figura professionale, indicato nel modello di scomposizione dell'offerta dell'aggiudicataria, per il costo orario di ciascuna figura professionale, pure indicato nel medesimo modello (v. tabella 1 della relazione tecnica prodotta dalla ricorrente): il calcolo, dunque, è stato eseguito prendendo gli stessi valori di costo che l'aggiudicataria ha indicato come relativi a questa specifica commessa. La stessa aggiudicataria, nelle giustificazioni del 2.9.2025, ha detto di avere predisposto l'offerta “imputando una quota parte del monte ore di ciascun dipendente parametrandolo al numero dei pasti da produrre per LE GL”, dal che si desume che essa ha considerato
(proporzionalmente) solo il tempo effettivamente dedicato da ciascun lavoratore N. 01184/2025 REG.RIC.
all'esecuzione di questo specifico appalto. Le economie di scala possono essere addotte per giustificare un costo orario inferiore a quello risultante dalle tabelle ministeriali, ma la contestazione del ricorrente non è sul costo orario, bensì sul monte ore che la stessa aggiudicataria ha implicitamente indicato, e che si calcola dividendo, per ogni figura professionale, il costo complessivo per il costo orario: dati entrambi forniti dalla stessa aggiudicataria e relativi a questo specifico appalto.
In terzo luogo, quanto all'addetto ASM addetto al confezionamento e alla spedizione, dal modello di scomposizione dell'offerta della controinteressata non risultano affatto
2.070 ore, ma 495: bisogna guardare infatti alla riga 5, e non alla riga 8, della tabella
1 a pag. 2 della relazione tecnica della ricorrente.
10.2.3.- La controinteressata ha replicato alla censura in esame sul monte ore sostenendo di avere previsto, nell'offerta tecnica, un'organizzazione del lavoro basata su un monte ore settimanale, in quanto, secondo l'art. 3, comma 2, del capitolato, il numero di pasti per la scuola (rectius solo per quella primaria e secondaria di primo grado) diminuisce nel corso del triennio di durata del servizio.
Tale obiezione, tuttavia, è intrinsecamente illogica, perché se anche nel triennio diminuisce il numero dei pasti, le settimane di lavoro sono sempre le stesse, essendo legate alla durata dell'anno scolastico e non al numero di alunni presenti.
Inoltre la mera affermazione di avere previsto un'organizzazione del lavoro basata su un monte ore settimanale (senza che peraltro sia stato spiegato da cosa si desuma una tale organizzazione, e quali conseguenze pratiche essa abbia sul monte ore annuale) non è certo idonea a confutare la correttezza del semplice calcolo matematico su cui si basa la censura della ricorrente, che consiste nel dividere il costo complessivo del lavoro riferito all'intera durata del contratto (così come quantificato dall'aggiudicataria nel modello di scomposizione delle voci dell'offerta) per il costo orario del lavoro (anch'esso indicato dall'aggiudicataria), ottenendo così il numero di ore di lavoro considerate dall'aggiudicataria. N. 01184/2025 REG.RIC.
10.3.- È invece infondata la censura della ricorrente sull'omessa considerazione degli scatti di anzianità che il personale del gestore uscente, destinato ad essere riassorbito dall'aggiudicataria in forza della clausola sociale, maturerebbe nel corso dell'appalto.
L'art. 9 del disciplinare prevede che “Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire, per ciascun lotto, la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel file
“Elenco del personale” contenuto nella documentazione specifica di ogni singolo
LOTTO”.
L'art. 15.1 del disciplinare, al punto n. 4, prevede che nella domanda di partecipazione il concorrente dichiari “di garantire, secondo quanto indicato al punto 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato e le clausole sociali riguardanti l'occupazione di genere e generazionale”.
Sennonché, secondo giurisprudenza consolidata, siccome la clausola sociale deve conciliarsi con la libertà di iniziativa economica privata, tutelata dall'art. 41 Cost. e dall'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non può trarsi dalla clausola medesima un obbligo per l'aggiudicatario di inquadrare il lavoratore con lo stesso livello di anzianità precedentemente posseduto (v., con ampia argomentazione cui si rinvia, Cons. Stato, sez. V, 2.11.2020 n. 6761 e 3.6.2022 n.
4539, quest'ultima richiamata più di recente da Cons. Stato, sez. V, 5.4.2024 n. 3144).
Pertanto nel caso in esame GM non ha l'obbligo di inquadrare i lavoratori del gestore uscente con lo stesso livello di anzianità che avevano alle dipendenze di N. 01184/2025 REG.RIC.
quest'ultimo, e di conseguenza, nel valutare la congruità dell'offerta di GM, non si deve tenere conto degli scatti di anzianità che quei lavoratori maturerebbero se mantenessero l'anzianità pregressa.
10.4.- Quanto infine alla censura sulle spese per la formazione del personale, che l'aggiudicataria ha ricompreso all'interno delle spese generali anziché conteggiarle tra i costi della manodopera, la ricorrente ammette di avere fatto lo stesso con le sue spese per la formazione: quindi la censura è inammissibile per violazione del divieto di venire contra factum proprium, come eccepito dalle altre parti.
Infatti per il suddetto divieto, precipitato dei più generali divieti di abuso del diritto e del processo e della clausola generale di buona fede, è inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che dimostrerebbe l'illegittimità della situazione giuridica soggettiva vantata in giudizio dallo stesso ricorrente; ciò in quanto una siffatta impugnativa, violando il divieto di abuso di ogni posizione soggettiva che, ai sensi dell'art. 2 Cost. e dell'art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto, strumentalizza la tutela giurisdizionale piegandola a un fine meramente opportunistico o alla protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. III,
5.11.2025 n. 8602; sez. III, 20.10.2025 n. 8093; sez. V, 16.5.2025 n. 4196; sez. III,
8.4.2025 n. 8798; sez. III, 24.12.2024 n. 10362).
11.- Nelle memorie ex art. 73 c.p.a. il Comune e la Provincia, sulla scorta di una relazione tecnica a firma congiunta dei rispettivi RUP, hanno invocato il citato divieto di venire contra factum proprium per inferirne l'inammissibilità anche di tutte le altre censure contenute nel ricorso. Questo perché l'offerta di G.R.A. (che, in quanto seconda classificata, verrebbe in rilievo nell'ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione a GM) rientrerebbe tra quelle anormalmente basse da sottoporre a verifica di congruità ai sensi dell'art. 110 d.lgs. 36/2023, avendo anch'essa superato la soglia dei 4/5 del punteggio massimo sia per l'offerta tecnica che per quella N. 01184/2025 REG.RIC.
economica, fissata dall'art. 23 del disciplinare di gara. Utilizzando gli stessi criteri proposti da G.R.A. nelle sue censure, l'offerta della medesima presenterebbe – secondo il Comune e la Provincia – profili di insostenibilità ancora più marcati di quelli che G.R.A. contesta a GM, perché:
a) l'utile reale di G.R.A., desumibile dal modello di scomposizione dell'offerta, sarebbe di soli euro 167,32 e pertanto manifestamente inadeguato;
b) dal modello di scomposizione dell'offerta di G.R.A. emergerebbe che la stessa ha quantificato i costi considerando un numero di ore inferiore a quello indicato nell'offerta tecnica;
c) il numero di ore offerto da G.R.A. non sarebbe sufficiente a garantire il servizio;
d) per l'addetto al servizio mensa inquadrato al livello 7, G.R.A. ha esposto un costo orario di euro 17,74, corrispondente a quello indicato nelle tabelle ministeriali del
2019 per il mese di dicembre 2021.
12.- L'eccezione è infondata.
12.1.- Anzitutto non è vero che l'utile di G.R.A. sarebbe di soli € 167,32, somma che i due RUP ricavano per differenza tra € 535.424,00, importo dell'offerta economica di
G.R.A., ed € 535.256,68, importo che a loro avviso rappresenterebbe la somma delle singole voci di costo elencate nel modello di scomposizione dell'offerta: i RUP infatti non considerano che quest'ultimo importo comprende già, al suo interno, l'utile di euro 21.410,27, com'è chiaramente indicato a pag. 3 del modello stesso, sicché il rilievo dei RUP è frutto di un travisamento, fatto proprio poi dalle difese delle parti resistenti e controinteressata.
12.2.- Non è vero nemmeno che dal modello di scomposizione dell'offerta di G.R.A. emergerebbe che la stessa ha quantificato il costo della manodopera considerando un numero di ore inferiore a quello indicato nell'offerta tecnica.
Infatti nell'offerta tecnica di G.R.A., a pag. 22, è indicato un monte ore annuo di 4.770, che, moltiplicato per tre anni, fa 14.310 ore. N. 01184/2025 REG.RIC.
Nel modello di scomposizione delle voci che compongono l'offerta, invece, sono indicati, per ciascuna figura professionale, il costo complessivo e il costo orario; dividendo l'uno per l'altro si ricavano le ore considerate da G.R.A. per ciascuna figura processionale, che risultano 504 per il livello 5, 3.631,5 per il livello 4, 1.260 per il livello 5 ASM, 756 per il livello 7, 2.128,5 per il livello 5 autista, e 6.141 per il livello
6: in totale fanno 14.421 ore.
Quindi G.R.A. ha quantificato i suoi costi della manodopera considerando un monte ore (14.421) addirittura superiore a quello indicato nell'offerta tecnica (14.310).
12.3.- Non è vero, ancora, che il numero di ore offerto da G.R.A. non sarebbe sufficiente a garantire il servizio: G.R.A. ha infatti offerto 14.310 ore nel triennio, quindi un numero maggiore rispetto alle 13.545 ore stimate dal disciplinare.
Si è già evidenziato che la ricorrente non sostiene che le 16.365 ore indicate nell'offerta dell'aggiudicataria siano insufficienti per erogare il servizio, ma lamenta che l'aggiudicataria, nel quantificare il costo della manodopera, non abbia conteggiato tutte le 16.365 ore che, nell'offerta, si è impegnata a svolgere, e che per tale ragione il suo costo della manodopera sia stato sottostimato.
12.4.- È invece vero che la ricorrente, per l'addetto al servizio mensa inquadrato al livello 7, ha esposto un costo orario di € 17,74, corrispondente a quello indicato nelle tabelle ministeriali del 2019 per dicembre 2021: la ricorrente ha riconosciuto tale circostanza, e ha affermato che si tratterebbe di un refuso, da correggere sostituendo a quell'importo il costo orario di € 18,06 previsto dalle nuove tabelle ministeriali (v. pag. 3 della memoria di replica).
In realtà il costo corretto sarebbe di € 18,43, come previsto dalle nuove tabelle ministeriali per settembre 2025, mentre € 18,06 è l'importo previsto dalle medesime tabelle per giugno 2024 e gennaio 2025.
Detto questo, non è provato in questa sede né che il costo orario esposto dalla ricorrente sia inferiore ai minimi retributivi previsti dal CCNL, né che la correzione al N. 01184/2025 REG.RIC.
rialzo di quel costo determinerebbe l'insostenibilità dell'offerta di G.R.A.: tali verifiche dovranno eventualmente essere compiute dalla stazione appaltante in caso di esclusione di GM, valutando in quella sede, sotto questo profilo e sotto ogni altro profilo pertinente, l'anomalia dell'offerta di G.R.A.
13.- Riepilogando, sono fondate le censure con le quali la ricorrente lamenta che
GM, nel quantificare i propri costi della manodopera, non abbia tenuto conto dell'aumento salariale che è previsto dal CCNL e che maturerà nel corso dell'esecuzione dell'appalto, e abbia conteggiato un numero di ore di lavoro inferiore rispetto a quello indicato nella propria offerta tecnica (considerando per l'ASM 495 ore anziché 990, per il cuoco 3.510 ore anziché 3.682,5, e per l'autista addetto alla consegna dei pasti a domicilio 1.380 ore anziché 1.560).
Tuttavia, come già anticipato, non è possibile in questa sede stabilire se, considerando la maggiore quantificazione dei costi della manodopera di GM che discende dall'accoglimento delle suddette censure, l'offerta di GM risulti in perdita e pertanto debba essere esclusa.
Quindi va respinto il terzo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria sia insostenibile, mentre va accolto il quarto motivo, con il quale si lamenta che la sostenibilità dell'offerta dell'aggiudicataria non sia stata valutata in modo idoneo.
In conseguenza di ciò, la CUC dovrà rivalutare la congruità dell'offerta di GM, tenendo conto delle fondate censure di G.R.A., ed è rimessa alla CUC pure l'eventuale conseguente decisione di escludere GM dalla gara ai sensi dell'art. 110, 5° comma, d.lgs. 36/2023.
In conclusione, il ricorso principale va parzialmente accolto e l'aggiudicazione dell'11.8.2025 e la sua conferma del 4.9.2025 vanno annullate, come pure le determinazioni con le quali il RUP della CUC ha accolto le giustificazioni di Sarca-
Gma; di conseguenza la procedura di gara ritorna alla fase di verifica della congruità N. 01184/2025 REG.RIC.
dell'offerta di GM, che dovrà essere compiuta tenendo conto delle censure di
G.R.A. sopra accolte.
14.- Sono invece inammissibili le domande di annullamento degli altri atti indicati in epigrafe, in quanto si tratta o di atti endoprocedimentali, oppure di atti costituenti la lex specialis di gara avverso i quali non è stata formulata alcuna censura, come eccepito dal Comune resistente.
15.- Va poi respinta, allo stato, la domanda di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato, in quanto non è stato provato, né risulta altrimenti agli atti del giudizio, che il contratto tra il Comune e GM sia stato effettivamente sottoscritto.
Va ugualmente respinta, allo stato, la domanda di risarcimento del danno per equivalente per il periodo di servizio non eseguito dalla ricorrente fino all'effettivo subentro della medesima, in quanto non è possibile stabilire ora né se GM debba essere esclusa dalla gara, né se in tale eventualità possa essere disposta l'aggiudicazione a favore di G.R.A., dovendo ancora essere valutata l'anomalia dell'offerta di quest'ultima.
16.- Venendo al ricorso per motivi aggiunti, con esso vengono impugnati, unicamente per illegittimità derivata, gli atti con cui il Comune di LE GL ha disposto l'avvio anticipato del servizio.
Va premesso che, nonostante il mancato rispetto dei termini a difesa, le parti resistenti e la controinteressata hanno accettato il contraddittorio sui motivi aggiunti, coi quali peraltro non sono stati dedotti vizi nuovi, ma solo l'illegittimità derivata da quella dell'aggiudicazione a GM.
16.1.- Il Comune ha obiettato che l'esecuzione anticipata è prevista dall'art. 29 del capitolato trasversale multilotto, e che si tratterebbe di atti non provvedimentali; la controinteressata invece sostiene che si tratterebbe di atti meramente confermativi. Da entrambe le eccezioni discenderebbe l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di lesività degli atti impugnati. N. 01184/2025 REG.RIC.
Il ricorso per motivi aggiunti è invece ammissibile, perché la decisione di avviare anticipatamente l'esecuzione del contratto è un provvedimento amministrativo discrezionale, ancorato a specifici presupposti fissati dall'art. 17, commi 8-9, d.lgs.
36/2023.
16.2.- Il Comune ha altresì eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti, sostenendo che la ricorrente avrebbe potuto avere notizia dell'esecuzione anticipata del servizio mediante un'istanza di accesso agli atti.
L'eccezione è manifestamente infondata, perché il termine per impugnare decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto (art. 41, comma 2,
c.p.a.), e nel caso in esame il Comune non contesta che la ricorrente abbia avuto conoscenza delle determinazioni con cui è stata disposta l'esecuzione anticipata del servizio solo con la loro produzione in questo giudizio, avvenuta in data 17.10.2025 da parte dello stesso Comune, sicché il ricorso per motivi aggiunti, notificato l'11.11.2025, è tempestivo.
La presentazione di un'istanza di accesso agli atti per sapere se fosse stata disposta l'esecuzione anticipata del servizio era una mera facoltà della ricorrente, e non un suo onere.
16.3.- Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti è fondato, perché l'esecuzione anticipata dell'appalto determina “l'instaurazione di un rapporto contrattuale (che trae, comunque, titolo nell'esito della fase selettiva) [e] prefigura, sia pure in termini di anticipazione rispetto alle ordinarie scansioni temporali e agli ordinari adempimenti formali una fase propriamente esecutiva” (Cons. Stato, sez. V, 2.8.2019
n. 5498, richiamata da Cons. Stato, sez. V, 3.3.2025 n. 1795).
Siccome l'esecuzione anticipata del contratto trova fondamento nell'aggiudicazione, se quest'ultima è illegittima lo è anche, in via derivata, la decisione di avviare l'esecuzione anticipata con l'aggiudicatario. N. 01184/2025 REG.RIC.
16.4.- Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha inoltre proposto nuovamente la domanda di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato e quella di risarcimento del danno per equivalente per il periodo di servizio non eseguito fino all'effettivo subentro, che vanno respinte per le ragioni già esposte sopra nel paragrafo
15.
17.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, tenendo conto del valore dell'appalto e del numero delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) in accoglimento parziale del ricorso principale, annulla l'aggiudicazione dell'11.8.2025 e la sua conferma del 4.9.2025, nonché le determinazioni con le quali il RUP della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia ha accolto le giustificazioni di GM s.r.l.;
b) dichiara inammissibile la domanda di annullamento degli altri atti impugnati con il ricorso principale e indicati in epigrafe;
c) in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, annulla gli atti con esso impugnati;
d) respinge la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto e quella di risarcimento del danno per equivalente per il periodo di servizio non eseguito fino all'effettivo subentro, formulate sia con il ricorso principale sia con il ricorso per motivi aggiunti;
e) condanna la Provincia di Brescia, il Comune di LE GL e GM s.r.l., in solido, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 12.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01184/2025 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL RI, Presidente
AL FE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AL FE EL RI
IL SEGRETARIO