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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4129/2022 R.Gen.
N. 4155/2022 R.Gen.
N. 4159/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.11.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
riunite al presente procedimento a mezzo di separato provvedimento le cause contrassegnate dai NN.R.G. 4155 - 4159/2022; pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 4129-4155-4159 del R.G. dell'anno 2022, riservati in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertenti tra (2.1.1959 - c.f.: Parte_1
– domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al C.F._1 ricorso dall'avv. Michele Fabio Gagliano del Foro di Reggio Calabria), l
[...]
in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per Controparte_1 procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Teresa Versace del Foro di Reggio Calabria
(N.R.G. 4129/2022) e dall'avv. Luca Giammusso del Foro di Catania (NN.R.G. 4155/2022 –
4159/2022) e l' in persona del l.r.p.t. Controparte_2
1 (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. I ricorsi riuniti proposti da - da ritenersi correttamente incardinati ex Parte_1
art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute – sono infondati e vanno pertanto respinti per i motivi di seguito esposti.
A mezzo degli stessi, il già menzionato ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni ivi meglio esplicate il pagamento del carico contributivo complessivamente portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n. 09420229005411422000, notificatagli in data 5.9.2022, con specifico riferimento:
a) (N.R.G 4129/2022) all'avviso di addebito n. 39420170003048100000, a sua volta notificato in data 9.12.2017 (relativo a – I.V.S., spese di notifica e somme aggiuntive;
Controparte_3
anni 2010, 2011, 2017; importo € 2.985,10);
b) (N.R.G. 4155/2022) all'avviso di addebito n. 39420180000683249000, a sua volta notificato in data 4.8.2018 (relativo a contributi I.N.P.S. – I.V.S., spese di notifica e somme aggiuntive;
anni 2017, 2018; importo €3.481,91);
c) (N.R.G. 4159/2022) all'avviso di addebito n. 39420160002959965000, a sua volta notificato in data 11.11.2016 (relativo a contributi I.N.P.S. – I.V.S., spese di notifica e somme aggiuntive;
anni 2015, 2016; importo € € 2.397,97).
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso in quanto infondato nel merito.
L' nel costituirsi a sua volta, ha rassegnato analoghe Controparte_1
conclusioni.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Controparte_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente ha richiesto anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e CP_1 Controparte_1
2 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420229005411422000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
3. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi ancora dovuto dal ricorrente stante il mancato maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
Gli avvisi di addebito oggetto di causa sono stati provati per tabulas come notificati rispettivamente in data 9.12.2017, 4.8.2018, 11.11.2016.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229005411422000 oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute non era venuta a maturarsi.
Rilevano al riguardo sia la prova di validi atti interruttivi (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900001260000, notificata per compiuta giacenza tramite avviso di deposito di atti nella casa comunale in data 30.12.19 con relata di notifica datata
20.12.19; intimazione di pagamento n. 09420219003519188000, notificata in data 24.6.2021), sia la successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19 con la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori disposta dalla stessa.
Infatti il legislatore, con l'art.37 co.2 D.L.18/2020 convertito con modificazioni dalla
L.27/2020, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art.11 co. 9 D.L. 183/ 2020 convertito, con modificazioni, dalla L.21/2021 rubricato
“Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma di cui all'art. 37 co. 2 del predetto D.L. 18/2020 ha introdotto quindi una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria - poi prorogata dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/3020 - con
3 l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (pari a 129 giorni) è da considerarsi neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Analogamente è a dirsi per il periodo 1.1.2021-30.6.2021 (181 giorni), per un periodo di sospensione complessivo pari a 310 giorni.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è quindi infondato con declaratoria di conseguente tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate Parte_1
dall'intimazione di pagamento nn. 09420229005411422000 con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420170003048100000 (N.R.G. 4129/2022); 39420180000683249000
(N.R.G. 4155/2022); 39420160002959965000 (N.R.G. 4159/2022).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8562/2023) decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: (N.R.G 4129/2022) fino ad € 5.200; (N.R.G.
4155/2022) fino ad € 5.200; (N.R.G. 4159/2022) fino ad € 5.200; computo unitario delle fasi a partire dal momento della riunione dei procedimenti).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti proposti da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. e dell' Controparte_2 [...]
in persona del l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1
provvede:
- rigetta i ricorsi e, per l'effetto, dichiara tenuto al pagamento del carico Parte_1
contributivo portato dall'intimazione di pagamento nn. 09420229005411422000, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420170003048100000 (N.R.G. 4129/2022);
39420180000683249000 (N.R.G. 4155/2022); 39420160002959965000 (N.R.G. 4159/2022);
- pone a carico del ricorrente, quale parte soccombente, l'onere di rifusione delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti e , che liquida ex CP_2 Controparte_1
4 D.M. 55/2014 in complessivi € 2.500,00 cadauna oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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