Decreto cautelare 9 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 8 gennaio 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01997/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02029/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2029 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Castelluccio, Michela Antolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Liceo Scientifico -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota a firma del Dirigente scolastico prot. -OMISSIS- e di tutti gli atti ivi richiamati, incluso per quanto di ragione il Verbale del GLI del 15 .10.2024;
- del PEI a.s. 2024/25 prot. -OMISSIS- del 30.10.2024 inviato a mezzo pec in data 5.12.2024 con invito alla sottoscrizione, nella parte in cui per l’anno scolastico in corso prevede 18 ore di sostegno limitandosi a riportare le ore assegnate dall’Ufficio Provinciale e Regionale e omettendo ogni riferimento al fabbisogno effettivo dell’alunno, mentre per l’anno successivo 2025/26 richiede 30 ore di sostegno didattico; unitamente per quanto di ragione ai richiamati “PEI Provvisorio” del 15.10.2024 mai comunicato e di cui se ne ignora il contenuto e relativo “-OMISSIS-”, trasmesso con pec di cui all’allegato 7 bis, nella parte in cui pur confermando il PEI differenziato di maggio 2024 non indica espressamente il fabbisogno orario di sostegno didattico per l’anno in corso e il PEI del 17.10.2024 mai comunicato e di cui si ignora il contenuto e verosimilmente approvato dal solo Consiglio di Classe e relativo “-OMISSIS-” trasmesso con pec di cui all’allegato 7 bis e impropriamente attribuito al GLO, trattandosi di verbale di Consiglio di Classe;
- dei provvedimenti con i quali il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale nonché l’Ufficio Scolastico Provinciale di -OMISSIS- hanno assegnato all’Istituto Scolastico frequentato dall’alunno un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli aventi diritto iscritti presso tale istituto, non consentendo di soddisfare le reali esigenze degli alunni disabili e quindi al -OMISSIS- di godere delle 30 ore di sostegno richieste dal GLO;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 17.12.2024:
- del PEI anno sc. 2024/25 prot. -OMISSIS- del 30.10.2024, inviato a mezzo pec in data 5.12.2024, nella parte in cui per l’anno scolastico in corso il GLO dichiara di “condividere” la decisione dell’Ente locale di assegnare 6 ore di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione all’alunno -OMISSIS- a fronte delle 30 ore richieste nella Verifica finale del PEI del 29 maggio 2024 in funzione dell’anno scolastico in corso e delle 12 ore richieste nell’impugnato PEI in proiezione dell’anno scolastico 2025/26;
-del PEI anno sc. 2024/25 prot. -OMISSIS- del 30.10.2024 in quanto non contiene la valutazione del GLO sul fabbisogno orario di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione in relazione alle esigenze e alla patologia dell’alunno, come invece avvenuto nella verifica finale del PEI del 29 maggio 2024, ma si limita a recepire e condividere le 6 ore assegnate dall’Ente locale sulla base delle esigenze di bilancio e non dell’alunno;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche di estremi non conosciuti e di natura regolamentare e programmatoria comunque lesivi dei diritti e degli interessi del minore,
nonché per l’accertamento
- del diritto di -OMISSIS- alla predisposizione del PEI per l’anno scolastico 2024/25, comprensivo delle 30 ore settimanali di assistenza specialistica per l’autonomia e comunicazione così come previste nella verifica finale del PEI di maggio 2024 – confermata dal GLO in data 15 .10.2024 - e comunque di un numero di ore di assistenza determinato in base alle reali esigenze assistenziali e alla patologia di cui è affetto l’alunno;
e per la condanna delle Amministrazioni resistenti
- alla predisposizione del PEI anno scolastico 2024/2025 comprensivo delle 30 ore di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione e di sostegno didattico come da verifica finale del PEI di maggio 2024, attesa la lesività e l’illegittimità di quello attualmente adottato che non tiene conto delle effettive esigenze educative e formative del discente;
- al risarcimento dei danni subiti dal minore;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania e del Liceo Scientifico -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa NA SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato l’8 dicembre 2024 e depositato il successivo 9 dicembre, i ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il decreto dell’Istituto Scolastico resistente del 30 agosto 2024, conosciuto il 30 ottobre 2024, con cui è stato assegnato all’allievo un docente di sostegno per 18 ore settimanali a fronte di un orario curricolare di 30 ore, nonché il piano educativo individualizzato per l’a.s. 2024/2025, conosciuto anch’esso in data 30 ottobre 2024, con il quale è stata confermata l’assegnazione di 18 ore di sostegno.
2. Con decreto n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2024 è stata accolta la domanda di misure cautelari monocratiche “ nel senso di ordinare alla istituzione scolastica di assegnare al minore in epigrafe un insegnante di sostegno per l’intero monte ore scolastico, adempimento cui la detta Amministrazione Scolastica provvederà con ogni possibile celerità ”.
3. Con atto di motivi aggiunti notificati l’8 dicembre 2025 e depositati il successivo 17 dicembre, i ricorrenti hanno impugnato il P.E.I. per l’a.s. 2024/2025 “ nella parte in cui il GLO dichiara di “condividere” la decisione dell’Ente locale di assegnare 6 ore settimanali di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione in favore dell’alunno -OMISSIS- a fronte delle 12 ore settimanali richieste dal GLO per l’anno venturo, 2025/2026, e le 30 ore richieste nella verifica finale del PEI il 29 maggio 2024 per l’anno in corso ”.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- dell’8 gennaio 2025 è stata accolta la domanda cautelare “ ravvisata pertanto la sussistenza del fumus boni juris nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione del PEI e dell’atto dirigenziale gravati, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in 18 ore e dell’assistenza alla comunicazione, non essendo idoneo il richiamo contenuto nell’atto dirigenziale alla dotazione di organico e al numero di assenze dell’alunno; Ritenuto che sussista, altresì, il periculum in mora, consistente nel pregiudizio subito dal minore al suo diritto all’apprendimento ed all’inserimento scolastico, in considerazione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico; Ritenuto quindi di accogliere l’istanza cautelare nel senso di disporre affinché l’amministrazione intimata provveda a riformulare il PEI sulla base di un’approfondita valutazione che, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica, dovrà dare pienamente conto dell’adeguatezza del monte ore di sostegno e assistenza messo a disposizione rispetto alle effettive esigenze dell’alunno ”.
4.1. L’amministrazione resistente ha depositato il nuovo piano educativo individualizzato, sottoposto a revisione e integrazione in data 16 dicembre 2024, recante la previsione, a favore dell’alunno interessato, di un fabbisogno di sostegno didattico pari all’intera durata dell’orario curricolare, corrispondente a 30 ore settimanali; ha quindi chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Con atto notificato e depositato il 15 marzo 2025 i ricorrenti hanno proposto domanda risarcitoria volta al ristoro dei danni patiti dal minore per la mancata assegnazione del docente di sostegno per l’intero orario curricolare per un intero quadrimestre, considerato che l’alunno è stato affiancato da un docente specializzato per sole 18 ore settimanali sino al 16 gennaio 2025, come attestato nel medesimo P.E.I. (cfr. pag. 7 del citato documento).
6. Alla camera di consiglio del 19 marzo 2025 parte ricorrente ha confermato l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande di annullamento degli atti gravati e di condanna dell’amministrazione all’assegnazione delle ore di sostegno per l’intero orario curricolare.
7. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata introitata in decisione.
8. Preliminarmente, deve ritenersi integralmente soddisfatta, per quanto attiene all’assegnazione delle ore di sostegno per il minore, la pretesa di parte ricorrente per l’anno scolastico di riferimento, con conseguente cessazione della materia del contendere.
9. Quanto invece alla domanda risarcitoria, la stessa non è fondata e va respinta per difetto di prova.
9.1. Va premesso che i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno subito dall’alunno per “ A) la grave violazione del diritto allo studio e all’integrazione scolastica, derivante dalla mancata assegnazione delle 30 ore di sostegno didattico dal primo giorno di scuola (10 settembre 2024) sino al 16 gennaio 2025; B) il grave pregiudizio subito dall’alunno, derivante dall’incoerenza e contraddittorietà nella determinazione delle ore di sostegno e assistenza specialistica da parte del GLO ” evocando dunque una fattispecie di danno non patrimoniale.
9.2. Orbene, il Collegio osserva che la rilevanza senz’altro ascrivibile alla presenza dell’insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla patologia di cui il minore è affetto (fondamentale per l’attuazione dei principi costituzionali relativi all’istruzione, all’inclusione di tutti i soggetti anche quelli con diversità, all’eguaglianza dei cittadini) non consente tuttavia di decampare dai principi generali in tema di risarcimento del danno, in omaggio ai quali è necessaria una prova rigorosa del cd. danno conseguenza, il cui ristoro è, appunto, in concreto possibile solo a seguito dell’integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza.
9.3. Come noto, il danno non patrimoniale, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 gennaio 2025, n. 306).
Per conseguire il risarcimento di tale voce di danno il richiedente è tenuto ad allegare e provare in termini reali il pregiudizio subito, anche se collegato a valori riconosciuti a livello costituzionale (come nel caso di specie, essendo stato il diritto al sostegno annoverato fra i "diritti costituzionali fondamentali" dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010) e ciò perché la categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., pur nei casi in cui la sua applicazione consegua alla violazione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un'ipotesi di danno-conseguenza derivante dall'effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela (e non un mero danno-evento), il cui ristoro è in concreto possibile solo a seguito dell'integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza (deducibile da specifiche circostanze da cui possa desumersi la violazione di interessi di rilievo costituzionale) e in ordine alla sua riferibilità eziologica alla condotta del soggetto asseritamente danneggiato (in termini, ex plurimis , Consiglio di Stato, VI, 28 giugno 2019, n. 4454, secondo cui “ il danno non patrimoniale è configurabile quale danno-conseguenza derivante dall’effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela e, inoltre, deve essere puntualmente allegato e dimostrato nella sua consistenza, anche attraverso a presunzioni, purché plurime, precise e concordanti ”).
Non si configura, quindi, un meccanismo automatico tra il danno non patrimoniale e la sua inclusione nella sfera risarcibile; del resto, anche la giurisprudenza civile ha sottolineato che, in tema di danno non patrimoniale, laddove si accedesse all'opposta tesi del danno in re ipsa , si finirebbe per snaturare la funzione stessa del risarcimento, il quale non conseguirebbe all'effettivo accertamento di un danno, ma si atteggerebbe alla stregua di vera e propria pena privata per un comportamento illecito (Cassazione Civile, SS.UU., 11 novembre 2008, nn. 26972 e 26973).
9.3. Le suesposte coordinate ermeneutiche devono trovare applicazione, ad avviso del Collegio, anche con riferimento ad ipotesi di inadeguato sostegno scolastico.
Secondo un preciso orientamento del Consiglio di Stato, anche da ultimo ribadito, ed al quale il Collegio ritiene di aderire (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 gennaio 2025, n. 306; 3 maggio 2017, n. 2023; 15 maggio 2018, n. 2888):
a) il danno morale e quello biologico sono risarcibili quando risulti la commissione di un reato nei confronti dell’alunno disabile, ovvero il nesso causale tra l’atto illegittimo dell’Amministrazione e l’insorgenza di una menomazione ulteriore, permanente o temporanea dell’integrità psicofisica dell’alunno disabile, suscettibile di valutazione medico-legale;
b) il danno alla vita di relazione è risarcibile laddove sia fornita specifica prova di quali siano state in concreto sull'alunno le conseguenze pregiudizievoli cagionate dall'illegittimità degli atti dell'Amministrazione scolastica e, in dettaglio, ove risulti che la mancata fruizione delle spettanti ore di sostegno abbia comportato regressioni (e non il mero mantenimento della situazione pregressa) o abbia reso irrealizzabile il "progetto di vita" delineato dal P.E.I. (o altro strumento programmatorio equivalente finalizzato all’inserimento dell'alunno disabile all'interno della comunità scolastica) che, in materia, rileva quale parametro di riferimento.
Ne deriva che la circostanza che il PEI (o altro documento equivalente) abbia riconosciuto la necessità di un determinato numero di ore di sostegno o di assistenza, le quali sono state assegnate in ritardo o non sono state mai riconosciute, non costituisce in sé prova adeguata del danno, il quale, così ragionando, sarebbe sempre e comunque in re ipsa in contrasto con i principi di diritto più volte affermati dal Consiglio di Stato e dalla Cassazione in ordine alla necessità della prova del danno c.d. conseguenza.
Né può invocarsi in senso contrario la possibilità di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale, essendo tale modalità di liquidazione comunque sempre subordinata all’impossibilità di determinare, nel suo preciso ammontare, un danno-conseguenza incerto nel quantum ma certo nell’an . Un danno-conseguenza, in altri termini, la cui concreta ed effettiva verificazione sia stata, comunque, oggetto di allegazione e di prova, sia pure mediante presunzioni.
9.4. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche nel caso di specie, non risulta che i ricorrenti abbiano assolto all’onere di allegazione (e tantomeno di prova) delle concrete conseguenze pregiudizievoli effettivamente subite dal minore disabile, nella sua sfera non patrimoniale, a causa dell’assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quelle dovute.
A ben vedere, parte ricorrente non deduce che il progetto di vita scolpito nel P.E.I. è diventato irrealizzabile ovvero che si è registrata una regressione o quanto meno un nocumento al progresso nel processo di socializzazione e più, in generale, allo sviluppo della personalità dipendente dall'assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore non adeguato, limitandosi a argomentare che, sulla base della giurisprudenza richiamata, “ si può ragionevolmente presumere che all’alunno sia derivato un danno non patrimoniale ” e che “ il danno al suo percorso educativo è certo e deve essere risarcito ”, mediante, dunque, affermazioni meramente tautologiche, standardizzate e prive di ogni riferimento alla concreta situazione del minore, del tutto inidonee ad assolvere all’onere di allegazione e prova sopra richiamato.
10. In conclusione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle domande relative all’annullamento degli atti gravati e alla condanna dell’amministrazione all’assegnazione delle ore di sostegno, mentre la domanda risarcitoria deve essere respinta in quanto infondata.
11. Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione e la parziale soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulle domande di annullamento degli atti gravati e di condanna dell’amministrazione all’assegnazione delle ore di sostegno;
- respinge la domanda risarcitoria;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV ME, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
NA SA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA SA | LV ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.