Art. 1.
L' articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209 , e' sostituito dal seguente:
"L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianita' sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887 ".
L' articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209 , e' sostituito dal seguente:
"L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianita' sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887 ".