Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00156/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2024, proposto dalla società Edilsiderurgica Matese s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
del provvedimento n. MIC|MIC_SABAP-MOL|13/08/2024|0008792-P del 13.08.2024, con il quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise ha respinto la domanda presentata dall’interessata LA LI per l’ammissione al contributo statale previsto per i cd. “interventi conservativi imposti” di cui agli artt. 32 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004, in relazione ai lavori di messa in sicurezza dell’edificio ubicato a Morrone del Sannio (CB) in Corso Castello n. 11;
nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. UI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. La LA LI della società “ Edilsiderurgica Matese S.r.l. ” è stata destinataria dell’ordinanza del Sindaco di Morrone del Sannio (CB) n. 9 del 1° agosto 2016, con la quale le è stato ordinato “ di mettere in sicurezza, per le motivazioni espresse in premessa, l’immobile pericolante e a rischio crollo sito nel Comune di Morrone del Sannio in Corso Castello nr. 11 e distinto in Catasto al Foglio 26 mappale 458, entro e non oltre il 15 settembre 2016, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza si procederà d’ufficio con rivalsa delle spese e senza pregiudizio per eventuali azioni penali ”. I termini per adempiere all’ingiunzione sono stati poi prorogati con successive ordinanze (cfr. pag. 5 dell’all. n. 3 alla produzione della parte ricorrente del 31 ottobre 2024).
1.1. Una simile ordinanza è stata basata sulle seguenti premesse:
- “ Con Sentenza nr.7/2010 del Tribunale di Campobasso il Dottore ER … è stato nominato Curatore Fallimentare della Ditta EDILSIDERURGICA MATESE Srl ”;
- “ Nell’attivo LI è compreso l’immobile sito in Morrone del Sannio in Corso Castello nr. 11 e distinto in Catasto al Foglio 26 mappale 456 ”;
- “ Detto immobile da vari anni presenta una situazione di fatiscenza, abbandono e instabilità strutturale, ulteriormente aggravata dai noti eventi sismici del 31.10.2002 ”;
- “ Dello stato di degrado e instabilità strutturale di detto immobile, con eventuali pericoli per la pubblica e privata incolumità, sin dal novembre 2011, venne interessata da parte di questo Ente la curatela LI ”;
- “ Le precarie condizioni di stabilità dell’immobile, hanno costretto … ad emettere in data 25.07.2016 un ordinanza, numero 7/2016, di chiusura della strada pubblica al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità ”;
- “ in data 28 luglio 2016 intorno alle ore 9,00 si sono verificati ulteriori crolli all’interno dell’immobile pericolante …”;
- “ Il Comando Vigili del Fuoco – intervento 1845 del 28.07.2016- relazionava che: “l’immobile versa in stato di abbandono e degrado con pericolo di crolli …”;
- “ RITENUTO pertanto dover obbligare la proprietà (allo stato rappresentata dal curatore LI …) a porre in essere tutti quegli interventi necessari ed indispensabili tesi a ripristinare lo stato di sicurezza dell’immobile onde consentire l’eliminazione del pericolo di pubblica e privata incolumità così da permettere ai cittadini di far rientro nella propria abitazione ” (cfr. pagine 4 e 5 dell’all. n. 3 alla produzione della parte ricorrente del 31 ottobre 2024).
1.2. Di lì a poco, trattandosi di immobile sottoposto a vincolo culturale con atto n. 11/2004 del 4 agosto 2004 ex artt. 2, 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 42/2004, anche la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise, con il provvedimento n. 1093 dell’8 agosto 2016, ha ordinato alla LA LI di “ porre in essere gli interventi necessari per assicurare la conservazione del bene ” ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 42/2004, con l’avvertenza che “ Questa Soprintendenza resta a disposizione (per quanto concerne l’ambito del potere di Alta Sorveglianza) con propri tecnici per concordare e assicurare l’assistenza, le modalità e gli accorgimenti tecnici da adottare nelle varie fasi dei lavori ” (cfr. all. n. 4 alla produzione della parte ricorrente del 31 ottobre 2024).
Più nel dettaglio, il provvedimento n. 1093/2016 della Soprintendenza è stato basato sui seguenti rilievi:
- “ ai sensi del D.Lvo 42/2004 è di esclusiva competenza del Ministero Beni Culturali individuare e coordinare gli interventi di tutela del patrimonio storico artistico ed architettonico ”;
- “ l’immobile di cui trattasi necessita di ineludibile ed immediato intervento di messa in sicurezza ai fini della tutela diretta del bene e della pubblica incolumità ”;
- “ i lavori per il conseguimento di tale scopo consistono essenzialmente in un generale intervento di puntellatura dei muri perimetrali dell’edificio, messa in sicurezza con catene di contrasto fra le murature, cerchiatura di sommità con fasciature di contrasto previo eliminazione sui cigli murari degli elementi pericolanti (parte del cornicione, coppi o pietre sconnesse ” (cfr. all. n. 4 alla produzione della parte ricorrente del 31 ottobre 2024).
1.3. La LA, quindi, si è adoperata per mettere in sicurezza l’immobile secondo le indicazioni impartite dalla Soprintendenza, sotto la costante supervisione di questa, fino al completamento dei lavori in data 31 ottobre 2018.
1.4. Dopo di che la LA stessa si è attivata nei confronti della Soprintendenza per ottenere il rimborso dei costi sostenuti per i lavori di messa in sicurezza: questo dapprima con l’istanza n. 14169 del 20 dicembre 2018, e successivamente con il sollecito del 15 aprile 2024 e la formale diffida del 25 luglio 2024 (cfr. all.ti nn. 11, 14 e 15 alla produzione della ricorrente del 31 ottobre 2024).
2. In risposta a tale richiesta di rimborso, con la nota n. MIC|MIC_SABAP-MOL|13/08/2024|0008792-P del 13 agosto 2024, la Soprintendenza ha tuttavia comunicato che “ non sussistono le condizioni per accogliere la richiesta di rimborso in argomento dal momento che sono state rilevate carenze nell’iter procedimentale di richiesta di accesso ai contributi statali. Pertanto, allo stato attuale, non vi sono i presupposti per poter concedere l’ammissibilità a contributo per i lavori di messa in sicurezza dell’immobile cui all’oggetto .” (cfr. la nota impugnata, all. n. 1 alla produzione della parte ricorrente del 31 ottobre 2024).
3. Contro siffatto diniego di rimborso, la LA LI ha proposto allora la presente impugnativa, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- « VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COST; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EX ART. 97 COST; LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 7, 8, 9 E 10 DELLA L. N. 241/1990; OMESSA COMUNICAZIONE DEL PREAVVISO DI DINIEGO EX ART. 10 BIS L. N. 241/1990; AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO »;
II- « MOTIVAZIONE ERRATA; ERRORE E TRAVISAMENTO NEI PRESUPPOSTI DI TO E DI RI; VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990; ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 35 DEL D.LGS. N. 42/2004; ECCESSO DI POTERE; MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA; ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ; ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 33, CO. 4 D.LGS. N. 42/2004; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, CO. 1, LETT E) DELLA L. N. 241/1990 ».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che la Soprintendenza non avrebbe:
- comunicato il preavviso di rigetto richiesto ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 (motivo I);
- motivato adeguatamente il proprio provvedimento di diniego, in quanto, “ al di là della presunta assenza dei progetti di cui al comma 4 dell’art. 33 d.lgs. n. 42/2004, in maniera oscura, la motivazione sopra richiamata insiste sull’esistenza di non meglio definite carenze nell’iter procedimentale di ammissione a contributo ”, oltre a porsi in contraddizione con la favorevole conclusione del procedimento condiviso di messa in sicurezza dell’immobile vincolato (cfr. il ricorso a pag. 7; motivo II, parte prima);
- istruito correttamente la pratica, non essendosi avveduta che alla richiesta erano allegati tutti gli elaborati progettuali necessari (motivo II, parte seconda).
4. In resistenza al ricorso, per le Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha opposto l’infondatezza dell’impugnativa.
5. Nel prosieguo del giudizio le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.
6. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, uditi i difensori delle parti ribadire le rispettive conclusioni, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Il ricorso deve essere accolto per il principale rilievo del deficit motivazionale che ha irrimediabilmente inficiato il provvedimento impugnato sotto più profili.
Come sta per dirsi meglio, la LA LI ha provveduto alla messa in sicurezza dell’edificio in base a quanto ordinato dalla Soprintendenza e sotto la sua vigilanza/direzione, mentre il provvedimento impugnato, oltre a non essere stato preceduto dal preavviso di rigetto in violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, risulta basato su una motivazione del tutto insufficiente.
Nel prosieguo, in ordine logico, si procederà con priorità all’esame del secondo motivo di ricorso (parte prima), e solo dopo, ossia una volta appurato che la motivazione del provvedimento impugnato non era in grado di imporre un esito negativo della pratica, si potrà desumere la fondatezza anche del primo mezzo, appuntato sulla violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990.
8. L’esame collegiale della controversia muove quindi dalla disamina del secondo motivo di ricorso, e questo richiamando innanzitutto le regole che disciplinano la materia di cui si tratta.
In base all’art. 32 del d.Lgs. n. 42/2004 (“ Interventi conservativi imposti ”), “ Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente ”.
Nel caso di specie l’immobile in questione risulta sottoposto a vincolo culturale n. 11/2004 del 4 agosto 2004 ex artt. 2, 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 42/2004: e su questa base la Soprintendenza ha ordinato la messa in sicurezza dell’edificio con l’ordinanza n. 1093/2016.
La LA LI, dal canto suo, ha agito in pedissequa esecuzione delle disposizioni impartitele dalla Soprintendenza, la quale aveva stabilito che “ i lavori per il conseguimento di tale scopo consistono essenzialmente in un generale intervento di puntellatura dei muri perimetrali dell’edificio, messa in sicurezza con catene di contrasto fra le murature, cerchiatura di sommità con fasciature di contrasto previo eliminazione sui cigli murari degli elementi pericolanti (parte del cornicione, coppi o pietre sconnesse ” (cfr. l’ordinanza della Soprintendenza n. 1093/2016, all. n. 4 alla produzione della parte ricorrente del 31 ottobre 2024).
A lavori ultimati, la LA LI ha presentato indi un’istanza di ammissione al contributo ex artt. 35 e 36 D.Lgs. n. 42/2004, ma sul punto la Soprintendenza, con l’atto prot. n. MIC|MIC_SABAP-MOL|13/08/2024|0008792-P del 13.08.2024, ha negato l’ammissione al contributo per gli interventi di messa in sicurezza in questione, con la seguente motivazione: “ ai fini della valutazione della richiesta di accesso a contributi statali avanzata da codesto Curatore LI con nota del 20/12/2018 acquisita al prot. n. 14169 del 28/12/2018, documentazione dalla quale si evince la mancata trasmissione del progetto di cui al comma 4 dell’art. 33 del D. lgs 42/2004, visti gli artt. 31, 32, 33 e 35 del D. lgs 42/2004, comunica che non sussistono le condizioni per accogliere la richiesta di rimborso in argomento dal momento che sono state rilevate carenze nell’iter procedimentale di richiesta di accesso ai contributi statali ” (cfr. all. n. 1 alla produzione della parte ricorrente cit.).
Il punto è che l’argomento motivazionale basato sull’art. 33 comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 non è affatto idoneo a sorreggere il provvedimento impugnato.
9. La procedura “ di esecuzione degli interventi conservativi imposti ” è regolata proprio dall’art. 33 del D.Lgs. n. 42/2004, il quale prevede quanto segue.
« 1. Ai fini dell’articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l’esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie ».
Il dianzi trascritto art. 33, quindi, disciplina le seguenti distinte situazioni:
a) una situazione ordinaria, in cui il proprietario, possessore o detentore del bene sottopone all’esame della Soprintendenza un progetto contenente la previsione di specifiche “misure conservative” del bene di interesse pubblico, e solo dopo l’approvazione del progetto da parte della seconda il primo procede all’esecuzione degli interventi conservativi;
b) una situazione in cui la Soprintendenza ritenga necessario provvedere alla “esecuzione diretta” degli interventi conservativi, nel qual caso la presentazione del progetto da parte del privato o non serve (comma 3), o non è avvenuta, o il progetto stesso è stato respinto (comma 5);
c) una situazione, infine, di urgenza dove la Soprintendenza, pur non ritenendo necessario provvedere all’esecuzione diretta degli interventi, ritenga comunque di “ adottare immediatamente le misure conservative necessarie ”, quindi senza attendere l’elaborazione del progetto da parte del proprietario, possessore o detentore del bene (comma 6).
10. Il caso di specie rientra nella terza delle tipologie appena elencate.
Infatti, il provvedimento n. 1093/2016 della Soprintendenza:
- ha dato atto della presenza di una situazione di urgenza, e della necessità di un intervento “immediato” ai fini della “tutela diretta”, rilevando che “ l’immobile di cui trattasi necessita di ineludibile ed immediato intervento di messa in sicurezza ai fini della tutela diretta del bene e della pubblica incolumità ”;
- ha adottato pertanto immediatamente le seguenti misure conservative: “ i lavori per il conseguimento di tale scopo consistono essenzialmente in un generale intervento di puntellatura dei muri perimetrali dell’edificio, messa in sicurezza con catene di contrasto fra le murature, cerchiatura di sommità con fasciature di contrasto previo eliminazione sui cigli murari degli elementi pericolanti (parte del cornicione, coppi o pietre sconnesse ” (cfr. all. n. 4 alla produzione della parte ricorrente del 31 ottobre 2024).
Ci si trova, pertanto, nella situazione in cui la sequenza seguita non partiva dalla previa presentazione del progetto da parte del privato.
11. Quanto appena esposto già avvia allora a far emergere il deficit motivazionale del provvedimento impugnato.
11.1. Si è già visto che la motivazione per la quale la Soprintendenza ha respinto la richiesta di contributi avanzata dalla LA è consistita esclusivamente nel rilievo della “ mancata trasmissione del progetto di cui al comma 4 dell’art. 33 del D. lgs 42/2004 ” (cfr. all. n. 1 cit.).
Il fatto è, però, che il procedimento attivato nel caso di specie dalla Soprintendenza era quello di cui all’art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004, che come detto non richiedeva affatto che il proprietario del bene presentasse un previo progetto alla Soprintendenza per l’individuazione delle misure conservative da eseguire: in questo caso, infatti, il Soprintendente ha immediatamente prescritto le misure conservative che la LA avrebbe dovuto realizzare.
In altre parole, alla LA è stato ordinato in via di urgenza di eseguire lavori di messa in sicurezza specificatamente individuati dall’Amministrazione in applicazione dello schema previsto dall’art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004: sicché la mancata previa presentazione di un progetto era del tutto fisiologica, e non poteva certo essere legittimamente posta a base del rigetto della domanda per l’ottenimento dei contributi statali all’uopo destinati.
11.2. D’altro canto, la disciplina relativa alla “ Erogazione dei contribuiti ” di cui si discute non contiene alcuna prescrizione dalla quale possa desumersi che in assenza della previa presentazione di un progetto non si possa attingere ai contributi statali.
L’art. 36 del D.Lgs. n. 42/2004, infatti, si limita a disporre che: “ 1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato ”.
Di conseguenza l’impostazione del provvedimento impugnato, imperniata sulla “ mancata trasmissione del progetto di cui al comma 4 dell’art. 33 de l D.Lgs 42/2004 ”, risulta destituita di fondamento giuridico, e come tale non poteva legittimamente condurre al rigetto della domanda di contributi.
11.3. Giova poi ribadire che nel caso di specie, dopo che la Soprintendenza aveva individuato le misure conservative del caso, la LA LI ha dato avvio ad una fase progettuale, e poi esecutiva, notiziando l’Amministrazione sulle operazioni in corso passo dopo passo.
Dagli atti del giudizio è emerso, infatti, che la Soprintendenza ha seguito tutte le fasi progettuali ed esecutive dell’intervento, sin dalle “ Prime osservazioni ed indicazioni relative agli interventi adottabili per la messa in sicurezza della struttura ”, le quali sono state trasmesse dai tecnici incaricati della Sezione Fallimentare del Tribunale ordinario di Campobasso in data 12 agosto 2016, tra gli altri destinatari, anche alla Soprintendenza stessa. E nell’occasione è stato dato atto del fatto che “ In data 09/08/2016 e 10/08/2016, i sottoscritti hanno effettuato un sopralluogo per dare concreto avvio alle operazioni di messa in sicurezza della struttura, ed hanno avuto i primi incontri con l’Amministrazione Comunale e con la Soprintendenza, al fine di individuare soluzioni compatibili con le esigenze di tutte le parti interessate ” (cfr. pagine 2 e 9 dell’all. n. 5 alla citata produzione).
Che la Soprintendenza abbia poi condiviso le scelte progettuali dei tecnici della LA si rileva dai seguenti documenti:
- la nota del 7 settembre 2016, avente ad oggetto “ Lavori di messa in sicurezza di un edificio ubicato in Corso Castello n.11 a Morrone del Sannio. Trasmissione documentazione ” (cfr. all. n. 7.2 alla produzione cit.), che risulta essere stata trasmessa anche alla Soprintendenza;
- la nota del 20 settembre 2016, avente ad oggetto “ Lavori di messa in sicurezza di un edificio ubicato in Corso Castello n.11 a Morrone del Sannio. Trasmissione documentazione ” (cfr. all. n. 7.3 alla produzione cit.), che risulta essere stata trasmessa anche alla Soprintendenza;
- la nota dell’11 ottobre 2016, avente ad oggetto “ Lavori di messa in sicurezza di un edificio ubicato in Corso Castello n.11 a Morrone del Sannio. Trasmissione documentazione ” (cfr. all. n. 7.4 alla produzione cit.), che parimenti risulta essere stata trasmessa anche alla Soprintendenza.
In altre parole, le scelte progettuali ed esecutive operate dalla LA sono state tacitamente condivise dalla Soprintendenza, che era stata posta dalla LA nelle condizioni di esercitare tutti i poteri di verifica e vigilanza del caso.
11.4. In definitiva, dalle coordinate normative sopra richiamate emergono l’inadeguatezza e arbitrarietà del provvedimento impugnato per il suo radicale deficit motivazionale consistente nell’avere, la Soprintendenza, ritenuto sufficiente a respingere la domanda di contributi avanzata dall’odierna ricorrente la mera circostanza che la LA non avesse trasmesso il progetto di cui all’art. 33, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004.
Nella vicenda de qua , infatti, la Soprintendenza aveva individuato essa stessa gli interventi conservativi necessari, ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004: sicché l’interessata non era tenuta alla previa presentazione del progetto.
Del resto, gli elaborati progettuali relativi agli interventi manutentivi di cui si discute sono stati comunque trasmessi alla Soprintendenza non appena sono stati redatti dalla LA (cfr. all.ti nn. 7.2, 7.3 e 7.4 sopra citati).
11.5. Oppone la difesa erariale che non sarebbe stato possibile un riconoscimento di contributi senza una predeterminazione dell’ammontare degli oneri che l’Amministrazione statale intendeva sostenere (cfr. la memoria della difesa erariale del 3.10.2025, pp. 4 e ss).
Ora, a parte il fatto che simili deduzioni rappresentano una inammissibile motivazione postuma del provvedimento (che di una simile necessità non reca traccia alcuna), può comunque osservarsi che nei casi ricadenti nella previsione di cui all’art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004 la stima dei costi dell’intervento può e deve essere fatta a monte dalla Soprintendenza, che sarebbe in condizione di farlo già a partire dalla propria individuazione degli specifici interventi conservativi che la singola fattispecie richiede.
Per quanto riguarda la determinazione del contributo pubblico, inoltre, nessuna norma impone che questa debba essere fatta necessariamente prima di dare esecuzione agli interventi: a ben guardare, nulla esclude che una simile determinazione venga fatta dopo di essi, trattandosi comunque di una scelta rimessa all’Amministrazione, rispetto alla quale il proprietario, possessore o detentore del bene non può di certo opporsi alla messa in opera degli interventi di messa in sicurezza prescritti (a prescindere dall’entità del contributo statale riconosciutogli).
E quindi ben avrebbe potuto l’Amministrazione determinare anche in corso d’opera l’entità del contribuito statale riconoscibile all’interessata LA LI.
Deve poi aggiungersi, sotto altro profilo, che, avendo la Soprintendenza seguito l’esecuzione degli interventi passo dopo passo, essa ben avrebbe potuto valutare la coerenza degli interventi conservativi in concreto posti in essere dalla LA rispetto agli interventi impostile: e questo anche agli effetti del riconoscimento, in favore di quest’ultima, di una quota di contributi statali.
Nel caso di specie, infatti, la Soprintendenza ha prescritto specifici lavori, l’esecuzione dei quali è stata poi dettagliata in sede progettuale dai tecnici della LA: e tutti i progetti e i relativi aggiornamenti sono stati indi sempre sottoposti all’attenzione della Soprintendenza, la quale -guardandosi bene dall’interrompere l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza- ha in definitiva condiviso l’effettuazione dell’intervento nel suo insieme.
11.6. Alla luce di tutto quanto sopra illustrato emerge dunque nitidamente la carenza di motivazione che ha irrimediabilmente inficiato il provvedimento impugnato, anche sotto il profilo della contraddittorietà del diniego di ammissione a contributo con la favorevole conclusione del procedimento condiviso di messa in sicurezza dell’immobile vincolato.
Onde la fondatezza del secondo motivo di gravame (prima parte).
12. Una volta chiarito che, al contrario di quanto eccepito dalla difesa erariale, il diniego impugnato non era affatto imposto dalla mancata trasmissione del progetto ai sensi dell’art. 33, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, norma estranea alla presente vicenda, emerge qui la fondatezza anche del primo motivo di ricorso, appuntato sulla violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990.
Poiché l’esito negativo cui la Soprintendenza è pervenuta era tutt’altro che scontato, l’Amministrazione avrebbe dovuto, in realtà, regolarmente istruire la pratica, e quindi verificare la coerenza tra gli interventi prescritti e quelli in concreto realizzati, tenendo conto anche degli elaborati progettuali e di tutta la documentazione che nel tempo la LA LI le aveva trasmesso.
E se l’Amministrazione avesse dato, all’interessata LA, regolare comunicazione di ipotetiche ragioni ostative all’accoglimento ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, quest’ultima avrebbe allora ben potuto fornire osservazioni e documenti in grado di influire sulla conclusione del procedimento, aprendo una fase di confronto sulla verifica della coerenza tra gli interventi imposti e quelli in concreto eseguiti (senza dire che, ove fosse emersa una qualche forma di incoerenza tra quanto realizzato e il prescritto, la Soprintendenza avrebbe dovuto giustificare le ragioni per le quali non erano state mosse, già a suo tempo, obiezioni tempestive nei confronti della LA).
Non resta, quindi, che rilevare l’illegittimità del provvedimento impugnato anche sotto il profilo della violazione del contraddittorio procedimentale.
13. In definitiva, il provvedimento impugnato si rivela dunque illegittimo in quanto affetto sia da un grave deficit motivazionale, sia dalla violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, potendo rimanere assorbite le restanti censure di cui al secondo motivo di ricorso (in larga parte vertenti, del resto, in tema di poteri valutativi non ancora esercitati dall’Amministrazione procedente).
14. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, e con l’assorbimento delle residue doglianze, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione dovrà pertanto rideterminarsi in ordine alla posizione dell’interessata in aderenza ai principi enunciati nella presente decisione.
15. Le spese di lite, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere infine integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato con le conseguenze di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC GA, Presidente
UI AL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| UI AL | IC GA |
IL SEGRETARIO