Ordinanza cautelare 12 novembre 2020
Sentenza 3 febbraio 2021
Decreto collegiale 15 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 03/02/2021, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2021
N. 00159/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Miazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n-OMISSIS- del 14.05.2020 con la quale il COMUNE, in applicazione del “Regolamento comunale n. -OMISSIS- del 21/12/2007 e s.m.i.” comunicava la necessità di considerare “indennità di accompagnamento e di invalidità” nonché le “proprietà immobiliari da mettere “a disposizione mediante “impegni di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene”, oppure mediante donazione” e, solo dopo aver “esaurite queste risorse, nell'ipotesi di un ISEE con somma dei redditi pari a zero Euro e patrimonio immobiliare pari a zero Euro, il Comune si farà carico dell'intera retta alberghiera”;
- della delibera del Consiglio Comunale n. -OMISSIS- del 21.12.2007 (doc. 3) di approvazione del “Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale”,
- del “Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale” modificato con DGC nn. 39/10 e 111/11, ricevuto in data 21.05.2020, nonché, in parte qua, della relativa nota di comunicazione prot. ;
- della nota prot. n.-OMISSIS-del 28.05.2020 con la quale il COMUNE precisava che all'“aumento delle entrate del sig.-OMISSIS-debba corrispondere a una sua maggiore contribuzione ai fini del pagamento della retta”;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 10.06.2020 con la quale il COMUNE ribadiva che era necessario considerare “indennità di accompagnamento e di invalidità” e che le “proprietà immobiliari” del ricorrente “ai sensi del Regolamento comunale n. -OMISSIS- del 21/12/2007 e s.m.i.” dovevano essere “messe a disposizione mediante “impegni di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene”, oppure mediante donazione”;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 24.06.2020 con la quale il COMUNE comunicava l'importo “da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente” rivalsa sui beni del ricorrente, “ai sensi del Regolamento comunale n. -OMISSIS- del 21/12/2007 e s.m.i., … in virtù del quale le proprietà immobiliari dovranno necessariamente essere messe a disposizione mediante “impegni di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene”, oppure mediante donazione delle stesse all'Amministrazione Pubblica” ;
- nonché in parte qua, quale atto presupposto, del verbale di UVMD in data 19.02.2019 nonché della relativa S.Va.M.A. ;
- nonché, per quanto occorrer possa, della nota prot. n. -OMISSIS- del 13.03.2020 nella quale il COMUNE proponeva in “€ 672,85 al mese” la quota a carico del ricorrente limitando la quota di compartecipazione a proprio carico nell'importo pari alla “differenza della quota alberghiera richiesta dalla struttura”;
- e, per quanto occorrer possa di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio fruito dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-presso l'IPAB “Istituto Assistenza Anziani “-OMISSIS-
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 26.9.2020:
- in parte qua, della determinazione n. -OMISSIS- del 06.07.2020 con la quale il COMUNE, ai sensi del Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale”, procedeva “all'integrazione delle retta di ricovero” del sig. -OMISSIS- nell'“importo complessivo annuale di € 10.047,55”, determinato considerando tutte le “entrate degente anno 2020 al netto delle spese personali da garantire alla degente € 110,00x12=€ 1.320,00)” ed, in ogni caso, “quale anticipazione” “con conseguente titolo … di rivalersi” sul patrimonio immobiliare evidenziato nell'Isee ;
- della delibera del Consiglio Comunale n.-OMISSIS- del 21.12.2007 di approvazione del “Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale” (già impugnata quale doc. 3 all. al ric. princ.), richiamata in detta determinazione;
- del “Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale” modificato con DGC nn. 39/10 e 111/11, ricevuto in data 21.05.2020 (già impugnato quali doc. 4-5 all. al ric. princ.), richiamato in detta determinazione;
- della nota prot. n.-OMISSIS-del 20.09.2019 (non nota né comunicata), citata in detta determinazione n. -OMISSIS- del 06.07.2020, con la quale l'AZIENDA ULSS 9 “ha comunicato” la “presa in carico amministrativa da parte dell'Area Disabilità per la quota alberghiera … sino al 31.12.2019” e che “a partire dal 01.01.2020 la quota alberghiera sarebbe stata completamente a carico dell'interessato”;
- della “comunicazione esito U.V.M.D.” dell'Aulss 9 AL in data 19.08.2019 (mai ricevuta);
- dell'impegnativa di residenzialità in data 20.06.2019 (mai comunicata) – (doc. 5 Aulss)
- della comunicazione dell'Auls9 in data 22.08.2019 (mai comunicata) ad oggetto “Accettazione impegnativa definitiva di primo livello ass.le c/o CdR -OMISSIS-a decorrere dal 20.08.2019” (doc. 6 Aulss);
- del doc. 44 depositato dall'AULSS riportante la data del “26.07.2019”
- nonché in parte qua , quale atto presupposto, del verbale di UVMD in data 19.08.2019 nonché della relativa S.Va.M.A.;
- e, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio fruito dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-presso l'IPAB “Istituto Assistenza Anziani “-OMISSIS-(VR).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS- e dell’Azienda SS n. 9 "AL";
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-OMISSIS-, 66 anni, affetto da “-OMISSIS-” (-OMISSIS-), è stato riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80)” e l’U.V.M.D. – Unità di valutazione Multidimensionale - in data 16.05.2013 ha disposto il suo trasferimento nella struttura residenziale sita in -OMISSIS-(VR), gestita dall’IPAB “Istituto Assistenza Anziani “-OMISSIS-””.
L’U.V.M.D., in data 19.08.2019, rivalutando la situazione dello stesso, ne ha confermato la non autosufficienza, ma, lamenta il ricorrente, facendolo transitare, per effetto del mero “compimento dei 65 anni”, dall’”Area Disabilità” a quella della “Non autosufficienza” con conseguente venir meno della compartecipazione a carico dell’AULSS rimasta in essere fino al 31.12.2019.
Il ricorrente deducendo che, a fare data dal mese di gennaio 2020, la “quota sociale” è passata dall’importo di € “676,59” a quello di € “1.694,15” per un totale annuo di € 20.329,80, ha dato conto di essere titolare, quale unica entrata, di una pensione categoria INVCIV n.-OMISSIS-per l’importo mensile lordo di circa € 800,00 per un totale lordo annuo di circa € 10.000,00 a fronte di “spese personali” di mantenimento - farmaci, abbigliamento, trasporti, vitto, tempo libero (bar, pizza ecc.) – pari nel 2019 a non meno di € 1.418,00, alla luce del rendiconto annuo 2019 presentato al Giudice Tutelare del Tribunale di -OMISSIS-, oltre alle spese pro quota delle proprietà immobiliari site nel -OMISSIS-
A fronte della richiesta, avanzata dal tutore in data 03.02.2020, nei confronti del Comune di -OMISSIS- affinché procedesse al calcolo della compartecipazione per l’anno 2020 “nel rispetto del DPCM 159/2013” nonché “ai sensi e per gli effetti della normativa in materia e alla successiva diffida del 07.03.2020, con nota prot. n. -OMISSIS- del 13.03.2020 il Comune ha “proposto” di continuare con la suddetta quota di compartecipazione dell’utente (€ 672,82/mese), tenendo a carico dell’Ente la differenza della quota alberghiera richiesta dalla struttura.
A fronte delle osservazioni e delle diffide di parte ricorrente il Comune, con nota prot. n-OMISSIS- del 14.05.2020, ha comunicato quanto segue: <<il Comune di-OMISSIS- è stato coinvolto nella richiesta di compartecipazione della retta del signor-OMISSIS--OMISSIS- al compimento del 65° anno di età, in quanto età convenzionalmente definita come passaggio da utente in carico all’area disabilità dell’SS 9 AL a persona anziana ospite di un Centro Servizi e in quanto tale con eventuale competenza economica da parte di questo Ente. La nostra proposta era di continuare con la quota di compartecipazione che l’utente già pagava quale disabile (€ 672,82/mese), tenendo a nostro carico la differenza della quota alberghiera richiesta dalla struttura, a meno che nel frattempo non fossero intervenute variazioni tali da determinare un diverso conteggio. La vostra richiesta pare invece indirizzata a ottenere un ricalcolo delle somme in considerazione dell’ISEE molto basso del sig. -OMISSIS-, che ovviamente non riporta quanto lo stesso percepisce a titolo di indennità di accompagnamento e di invalidità. L’ISEE in questione evidenzia peraltro delle proprietà immobiliari che, ai sensi del Regolamento comunale n. -OMISSIS- del 21/12/2007 e s.m.i., dovranno necessariamente essere messe a disposizione mediante “impegni di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l’intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene”, oppure mediante donazione degli stessi all’Amministrazione Pubblica. Una volta esaurite queste risorse, nell’ipotesi di un ISEE con somma dei redditi pari a zero Euro e patrimonio immobiliare pari a zero Euro, il Comune si farà carico dell’intera retta alberghiera della struttura. A questo punto, diventerebbe un ricovero in struttura a titolo gratuito con dovuta segnalazione all’INPS per la sospensione dell’indennità di accompagnamento riconosciuta ed erogata al sig. -OMISSIS-, ai sensi della normativa vigente>>.
Con successiva nota prot. n.-OMISSIS-del 28.05.2020 il Comune ha comunicato al ricorrente che <<attualmente il sig.-OMISSIS-percepisce la pensione mensile di invalidità pari a € 296,81 e l’indennità mensile di accompagnamento pari a € 520,29. Al compimento del 67° anno di età, ovvero da maggio del prossimo anno, la pensione di invalidità viene sostituita automaticamente dall’assegno sociale, pari a € 430,00. Tale assegno può essere aumentato, su richiesta dell’interessato, fino a € 630,00. E’ chiaro che l’aumento delle entrate del sig.-OMISSIS-debba corrispondere a una sua maggiore contribuzione ai fini del pagamento della retta, fermo restando il mantenimento per sé di € 296,81. Quindi, il Comune propone di firmare un accordo che prevede di lasciare al sig.-OMISSIS-la somma che attualmente corrisponde alla pensione di invalidità (= € 296,81), a titolo di spese personali, anche quando in futuro lo stesso-OMISSIS-percepirà la pensione sociale e fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivedere l’accordo in caso di ulteriori modifiche della situazione economica del soggetto (come si diceva, per esempio, per acquisto di eredità). Tutto ciò che eccede tale importo di € 296,81 dovrà essere utilizzato per il pagamento della retta della struttura (alla cui totale copertura compartecipa il Comune per la differenza)>>.
A seguito delle contestazioni del ricorrente, in ordine alla mancata applicazione del criterio ISEE, il Comune, con nota prot. n. -OMISSIS- del 10.06.2020, ha ribadito quanto precedentemente affermato e quindi, “ai sensi del Regolamento comunale n. -OMISSIS- del 21/12/2007 e s.m.i.” la necessità di considerare “indennità di accompagnamento e di invalidità” e che le “proprietà immobiliari” del ricorrente devono essere “messe a disposizione mediante “impegni di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l’intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene”, oppure mediante donazione”, salvo revisione <<ogni qualvolta la situazione reddituale e patrimoniale dovesse subire dei cambiamenti evidenziando una maggiore disponibilità finanziaria>>.
A seguito di ulteriore diffida del ricorrente, infine, il Comune, con nota prot. n. -OMISSIS- del 24.06.2020, dopo aver qualificato il ricorrente come “persona anziana”, ha dato conto del fatto che << l’Amministrazione Comunale sta adottando specifico provvedimento che le sarà trasmesso appena ultimato l’iter, con il quale si impegna a pagare all’Istituto Assistenza Anziani -OMISSIS-di -OMISSIS-l’importo di euro 11.047,55 annuali a partire dal 01.01.2020. Tale importo è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo in capo al comune di rivalersi sui beni della persona ricoverata, ai sensi del Regolamento comunale n. -OMISSIS- del 21/12/2007 e s.m.i., trasmessovi tramite e-mail, in virtù del quale le proprietà immobiliari dovranno necessariamente essere messe a disposizione mediante “impegni di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l’intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene”, oppure mediante donazione delle stesse all’Amministrazione Pubblica>>.
Parte ricorrente, quindi, ha impugnato gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. gli atti e provvedimenti indicati sono illegittimi in quanto ai fini della quantificazione della compartecipazione alla retta de qua e conseguente accollo a carico del ricorrente, il Comune avrebbe dovuto applicare, in modo esclusivo, il criterio ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013, non potendo approntare e applicare una propria disciplina con criteri avulsi da quello;
2. sono illegittime sia le disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 del Regolamento comunale, che prevedono l’obbligo per l’interessato di “impegnare” e/o “donare” i beni immobili di cui è proprietario/comproprietario (peraltro in minima quota) sino a prevedere atti di “recupero forzato” al fine di “integrare” quanto il Comune pretende essere un mero “anticipo”, sia gli atti comunicati dall’Ente al ricorrente con i quali impone allo stesso di mettere le “proprietà immobiliari” “a disposizione mediante “impegni di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l’intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene”, oppure mediante donazione” e che, solo dopo aver <<esaurite queste risorse, nell’ipotesi di un ISEE con somma dei redditi pari a zero Euro e patrimonio immobiliare pari a zero Euro, il Comune si farà carico dell’intera retta alberghiera>>;
3. il Regolamento e gli atti impugnati sono illegittimi in quanto prevedono di considerare, al fine della determinazione della capacità economica del ricorrente, l’intero importo della pensione Categoria INVCIV n-OMISSIS-, quale “indennità di accompagnamento e di invalidità”, che, ai sensi dell’art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016, non rientra nell’ISEE : “nel calcolo dell'indicatore della 22 situazione economica equivalente (ISEE) … a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF”;
4. la pretesa – contenuta nel Regolamento e negli atti impugnati - di conteggiare, in toto, indennità di accompagnamento e pensione di invalidità civile è illegittima anche perché già concorre alla formazione dell’ISEE, quale componente del “patrimonio mobiliare”;
5. la previsione regolamentare e la determinazione contenuta negli atti impugnati, secondo cui la prestazione del Comune è una mera “anticipazione”, con obbligo del ricorrente alla restituzione mediante il suo patrimonio, è illegittima perché contrastante con gli obblighi che l’ordinamento impone al Comune;
6. il Regolamento è illegittimo anche laddove prevede (art. 28, comma 2) di lasciare all’utente “una quota per le spese personali quantificata in Euro 110,00 (cifra che la Giunta comunale potrà periodicamente aggiornare)” in quanto va salvaguardata una quota mensile per spese personali che non può essere determinata in astratto, ma va calcolata in relazione e in proporzione alle necessità della singola persona disabile in considerazione delle sue esigenze di vita;
7. il verbale dell’U.V.M.D., in data 19.08.2019, è illegittimo perché, nell’effettuare la “rivalutazione” del ricorrente, “in seguito al compimento dei 65 anni”, lo avrebbe fatto transitare, per effetto del mero raggiungimento di detta età, dall’”Area Disabilità” dell’AULSS9 a quella della “Non autosufficienza”, con conseguente venire meno della compartecipazione a carico dell’AULSS e il considerevole aumento dell’importo della quota sociale;
8. la nota prot. n. -OMISSIS- del 24.06.2020 impugnata è illegittima in quanto, a fondamento della quota di compartecipazione indicata, non è previsto alcun criterio certo e oggettivo, non risulta cenno alla documentazione (ISEE 2020 e rendiconto con relative pezze giustificative) inviata dal ricorrente, sicché deve ritenersi illegittimo l’accollo della retta nell’importo residuo pari ad € 8.899,70 comunque non conforme alla normativa nazionale in materia di ISEE; il Comune, in ogni caso, aveva l’onere di accertare se, a fronte della situazione patologica del ricorrente sussistessero o meno i presupposti per una eventuale “quota alberghiera” e non, piuttosto, per l’accollo integrale al SSN, o comunque avrebbe dovuto verificare il rispetto della percentuale della “quota alberghiera” pari nel caso al 30% (rispetto al costo totale della retta) siccome stabilito dal D.P.C.M. 14.2.2001 stabilisce che in relazione alle prestazioni erogate a favore di disabili gravi le spese di assistenza in strutture … residenziali debba essere nella misura del 70% a carico del SSN e 30% a carico del Comune, fatta salva la compartecipazione dell’utente;
9. i provvedimenti impugnati nella parte in cui richiamano il regolamento, anch’esso impugnato, devono ritenersi illegittimi in quanto detto Regolamento, adottato in data 21.12.2007, non è più conforme al DPCM 159/2013 in materia di ISEE che, all’art. 14 prevedeva una tempistica perché gli enti erogatori adeguassero i relativi atti normativi alla nuova disciplina, così come anche dall’art. 2 sexies , l. 26 maggio 2016 n. 89, non è stato adeguato alla normativa sopravvenuta;
10. il Regolamento impugnato è, altresì, illegittimo laddove (artt. 25, 29 e 30) richiama l’obbligazione alimentare ex art. 433 c.c. non potendo il Comune considerare redditi differenti da quelli inclusi, e nella misura in cui siano inclusi, nell’ISEE, oltre al fatto che il Comune non può nemmeno agire in via surrogatoria, stante l’art. 438 c.c.;
11. la grave disabilità del ricorrente va correlata al principio di “accomodamento ragionevole” contenuto nella “Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità” sicché l’imposizione di un importo tale da non lasciare al ricorrente alcunché e la pretesa di doversi spogliare del patrimonio immobiliare, non rappresenta un “accomodamento ragionevole” provocando una discriminazione negativa e una violazione dei diritti umani.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 26 settembre 2020, parte ricorrente ha altresì impugnato, quali nuovi atti:
- in parte qua , la determinazione n. -OMISSIS- del 06.07.2020 con la quale il Comune, ai sensi del Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale”, ha proceduto “all’integrazione delle retta di ricovero” del ricorrente nell’“importo complessivo annuale di € 10.047,55”, determinato considerando tutte le “entrate degente anno 2020 al netto delle spese personali da garantire alla degente € 110,00x12=€ 1.320,00)” ed, in ogni caso, “quale anticipazione” “con conseguente titolo … di rivalersi” sul patrimonio immobiliare evidenziato nell’Isee;
- la nota prot. n.-OMISSIS-del 20.09.2019, citata in detta determinazione n. -OMISSIS- del 06.07.2020, con la quale l’AZIENDA ULSS 9 “ha comunicato” la “presa in carico amministrativa da parte dell’Area Disabilità per la quota alberghiera … sino al 31.12.2019” e che “a partire dal 01.01.2020 la quota alberghiera sarebbe stata completamente a carico dell’interessato”;
- la “comunicazione esito U.V.M.D.” dell’Aulss 9 AL in data 19.08.2019 in quanto mai ricevuta, nonché l’impegnativa di residenzialità in data 20.06.2019 in quanto mai comunicata;
- la comunicazione dell’Aulss 9 in data 22.08.2019, in quanto mai comunicata, concernente “Accettazione impegnativa definitiva di primo livello ass.le c/o CdR -OMISSIS-a decorrere dal 20.08.2019”;
- il doc. 44 depositato dall’AULSS riportante la data del “26.07.2019”.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi aggiunti:
1a. il Comune, con la determinazione n. -OMISSIS-. 3 luglio 2020 ha calcolato erroneamente la quota di compartecipazione, perché ha tenuto conto di tutte le entrate, come da Regolamento già censurato con il ricorso principale, ponendo a carico del ricorrente la quota di retta (ammontante ad Euro 19.947,25 annui) per complessivi Euro 9.899,70, importo di gran lunga superiore all’Isee del ricorrente, per di più sottolineando che l’importo di integrazione comunale (Euro 10.047,55) era da ritenersi mera anticipazione con titolo per il Comune di rivalsa sul patrimonio del ricorrente;
2a. la predetta determina è illegittima anche laddove prevede la citata rivalsa da parte del Comune sul patrimonio del ricorrente.
3a e 4a. la determina considera tutte le “entrate” tra le quali anche l’indennità di accompagnamento e di invalidità per l’intero importo della pensione categoria INVCIV di cui beneficia il ricorrente, in violazione del criterio ISEE, trattandosi di sussidi esenti e comunque già contemplati dalla disciplina Isee;
5a. con la delibera e gli atti ulteriormente impugnati il Comune si esime dalla competenza istituzionale assegnatagli dalla l. n. 328 del 2000, in quanto, illegittimamente, prevede la rivalsa dello stesso su tutti i beni del ricorrente considerando le erogazioni sostenute alla stregua di mere “anticipazioni”;
6a. la determinazione impugnata, in applicazione del Regolamento, illegittimamente indica la quota a carico del ricorrente nell’importo pari al totale delle “entrate” al netto delle spese personali, indicate nell’importo di Euro 110 mensile che però avrebbe dovuto essere calcolata in proporzione alle necessità della singola persona disabile;
7a. gli atti e le comunicazioni impugnati con i motivi aggiunti relativi al venir meno della compartecipazione dell’SS. 9, con conseguente aumento dell’importo della “quota sociale” a fare data dal mese di gennaio (da euro 676,59 a 1694,15 mensili), sono illegittimi per aver considerato il ricorrente disabile grave malato da cinquant’anni, semplice “anziano” per essere meramente sopraggiunta l’età di 65 anni;
8a. non è comprensibile e risulta errato il calcolo tanto della retta della struttura (pari, secondo parte ricorrente, a Euro 19.947,25 e non 19.818,90) e delle entrate del ricorrente; inoltre, il Comune avrebbe dovuto tener conto del riparto di compartecipazione secondo la proporzione 70% SSN-30% Comune/utente delle spese di assistenza in struttura, trattandosi di disabile “grave”, o al massimo 50%-50% trattandosi comunque di persona non autosufficiente con -OMISSIS- nelle forme di lungoassistenza residenziali;
9a. il Regolamento sulla scorta del quale il Comune ha operato la determinazione della compartecipazione è illegittimo in quanto in parte rimanda a normativa abrogata (d.lgs. n. 109 del 1998) e in parte contrasta con le previsioni di cui al d.p.c.m. n. 159 del 2013 e con le disposizioni di cui alla l. n. 89 del 2016;
10 a. le determinazioni del Comune che comportano un grave impegno economico a carico del ricorrente violano il principio di <<accomodamento ragionevole>> contenuto nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.
Si sono costituiti in giudizio Azienda SS. 9 AL (d’ora in poi SS) e il Comune resistente, contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 27 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Premessa e questione di giurisdizione.
Si procede all’esame delle contestazioni sollevate da parte ricorrente distinguendo le censure e gli atti che riguardano l’SS 9, da quelli concernenti più specificamente il Comune resistente, ancorché, come sarà dato conto nel prosieguo, dalla decisione sui primi discendono delle conseguenze rilevanti con riguardo al potere-dovere in capo al Comune di determinare la quota di compartecipazione a carico del ricorrente.
Sulle questioni di incostituzionalità sollevate da entrambe le parti in causa, invece, si procederà con un esame unitario in coda all’analisi delle altre censure.
Preliminarmente, d’altronde, occorre precisare che sussiste la giurisdizione dell’intestato TAR su tutte le domande e censure sollevate da parte ricorrente tanto nel ricorso principale che in quello per motivi aggiunti.
Vale anche nella fattispecie in esame quanto recentemente ricordato da questa stessa Sezione, ovvero che non vengono in rilievo posizioni diritto soggettivo nell’ambito di una specifica e puntuale regolazione delle rispettive posizioni di diritto e di obbligo, bensì viene in rilievo il complesso quadro regolamentare relativo al concorso del privato, del servizio sanitario regionale e del Comune di residenza in ordine al pagamento delle prestazioni assistenziali e sanitarie, che ha comportato l’adozione di determinazioni dei soggetti pubblici coinvolti, che sono frutto di valutazioni di carattere tecnico-amministrativo ed espressione dell’esercizio di un potere amministrativo e non paritetico, la cui verifica di legittimità spetta al giudice amministrativo; con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti sono impugnate le determinazioni in ordine all’ an e al quantum di contribuzione alla retta di residenzialità del ricorrente, disabile anziano non autosufficiente, inserito in una struttura accreditata e convenzionata, previa valutazione multidimensionale da parte dell’organo competente, nonché il regolamento comunale, e gli atti regionali e comunali che prendono specifiche determinazioni in ordine alle quote di compartecipazione alla spesa della suddetta retta: atti che involgono valutazioni di carattere discrezionale e sono frutto dell’esercizio di un potere amministrativo nel rapporto tra assistito e Pubblica Amministrazione, la cui verifica di legittimità spetta a questo giudice amministrativo, a maggior ragione nel caso, come quello in esame, ove vi è l’impugnazione anche di specifiche norme regolamentari (si vedano TAR Veneto, 4 gennaio 2021, n. 10, e i richiami ivi contenuti, C. Stato, sent. n. 1676 del 2014; n. 339 del 2015; n. 2961 del 2018; Tar Marche, sent. n. 20 del 2020; Tar Brescia, sent. n. 1051 del 2017).
2. Con riguardo agli atti e alle censure relative alla parte resistente SS 9.
L’esame verrà svolto in modo integrato considerando sia le censure di cui al ricorso principale (motivi nn. 7 e 8 parzialmente) e del ricorso per motivi aggiunti (7a e 8a parzialmente).
E’ fondata l’eccezione di irricevibilità, per tardività, dell’impugnazione relativa al verbale di UVMD in data 19.08.2019 nonché della relativa S.Va.M.A, perché la prova che parte ricorrente abbia avuto conoscenza dello stesso si evince dalla data di rilascio di copia conforme (17 dicembre 2019) riportata sulla prima pagina del documento in questione (doc 9 fasc. parte ricorrente).
D’altronde, come si dirà, l’irricevibilità che precede non inficia in alcun modo la fondatezza e accoglibilità delle contestazioni sollevate da parte ricorrente in ordine all’illegittima mancata compartecipazione da parte del SSN, a decorrere dal 1.1.2020, nel pagamento delle rette di degenza del ricorrente relative al centro servizi presso il quale esso si trova tuttora.
Per contro, nessuna irricevibilità si evince con riferimento ai seguenti atti impugnati, attesa la mancata prova, da parte della resistente, in ordine all’effettivo momento in cui parte ricorrente è venuto a conoscenza degli stessi:
- la nota prot. n.-OMISSIS-del 20.09.2019, con la quale SS 9 “ha comunicato” la “presa in carico amministrativa da parte dell'Area Disabilità per la quota alberghiera … sino al 31.12.2019” e che “a partire dal 01.01.2020 la quota alberghiera sarebbe stata completamente a carico dell'interessato”;
- la comunicazione dell’SS 9 in data 22.08.2019 relativa all’accettazione impegnativa definitiva di primo livello ass.le c/o CdR -OMISSIS-a decorrere dal 20.08.2019;
- il doc. 44 depositato dall'SS 9 riportante la data del “26.07.2019”.
Da quanto emerge dagli atti di causa, a partire dal gennaio 2020 l’SS 9 ha cessato la compartecipazione nella spesa della retta in forza, come si evince dalla determina del Comune resistente, n. -OMISSIS- del 06.07.2020, oggetto di impugnazione, della nota prot. n.-OMISSIS-del 20.09.2019, con la quale la medesima SS 9 avrebbe comunicato la “presa in carico amministrativa da parte dell'Area Disabilità per la quota alberghiera … sino al 31.12.2019” e che “a partire dal 01.01.2020 la quota alberghiera sarebbe stata completamente a carico dell'interessato”.
Al contrario di quanto asserito dall’SS resistente, d’altronde, dall’esame degli atti di causa l’unico elemento che risulta giustificare l’esclusione della compartecipazione del SSN alla spesa della retta risulta essere l’intervenuto compimento del 65esimo anno di età da parte del ricorrente.
Le valutazioni del personale UMVD di cui alla scheda impugnata, infatti, non contengono alcuna specifica determinazione al riguardo, e sono sostanzialmente le medesime del 2013, compreso il progetto individuale di riferimento e il Centro servizi presso il quale collocare il ricorrente, che è rimasto lo stesso: quindi, la scheda SVAMDI 2019 non è né lesiva, né incongrua, la diversa misura di compartecipazione della SS 9 alla retta non derivando, in alcun modo, dalle relative valutazioni e determinazioni del personale competente, ma da una successiva valutazione dell’SS 9, questa sì erronea e avallata anche dal Comune.
Infatti, il mero superamento dei 65 anni di età non è elemento che, di per sè solo, ai fini che qui vengono in contestazione, può modificare i presupposti per la partecipazione del SSN alle spese per le quali è causa.
E’ pacifico e documentale che da cinquant’anni circa il ricorrente si trova in una condizione di disabilità che pur essendo, al momento, “stabilizzata”, sotto il profilo socio-sanitario, è assolutamente grave, ancorché non imponga un trattamento ad elevata integrazione sanitaria.
Non vi è ragione, in questo senso, né il compimento dei 65 anni costituisce un valido motivo, per ritenere che l’SS 9 non debba continuare a compartecipare nella medesima misura precedentemente effettuata, perché nessuna indicazione nella scheda SVAMDI è contenuta in tal senso.
Al riguardo, con delibera DGR n. 152 del 16 febbraio 2018 la Regione Veneto ha precisato che <<con riferimento alla compartecipazione alla spesa delle persone con disabilità ultra sessantacinquenni si applicano le regole vigenti in materia, indipendentemente dal livello assistenziale autorizzato ed, in particolare, anche nel caso dell'assistenza residenziale presso i Centri di Servizi per non autosufficienti>>.
Pertanto, va affermata l’illegittimità delle determinazioni dell’SS (in particolare di cui alla nota prot. n.-OMISSIS-del 20.09.2019 citata dal Comune nel provvedimento n. -OMISSIS- del 06-07-2020) e del Comune resistente compendiata negli atti da quest’ultimo emessi e impugnati nel presente giudizio nella parte in cui non è stata considerata la compartecipazione dell’SS 9 nella medesima misura percentuale applicata fino al 31.12.2019, o, comunque, applicando le previsioni normative concernenti la compartecipazione, quantomeno nella misura del 50% della spesa della tariffa giornaliera, in conformità al d.p.c.m. 12 gennaio 2017, art 30.
3. In merito agli atti, provvedimenti e censure relative al Comune resistente.
In via preliminare, va rilevato l’interesse di parte ricorrente ad impugnare tanto gli atti contestati nel ricorso principale, quanto quelli censurati con i motivi aggiunti in quanto con essi il Comune ha puntualmente individuato i criteri ai quali si sarebbe conformato con riferimento alla compartecipazione delle spese inerenti il ricorrente, per poi determinarsi puntualmente in ordine agli importi dovuti da entrambe le parti.
Nel merito, occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 117 Cost., la ripartizione delle competenze legislative relative alla materia in esame riguarda esclusivamente lo Stato e le Regioni, e non gli enti locali.
Più precisamente, è rimessa alla fonte statale la disciplina dei livelli di assistenza che devono essere garantiti a livello nazionale.
Per giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato, come ribadito anche nella sentenza n. 6926 del 2020, cui si rimanda per la ricostruzione del complesso quadro normativo e giurisprudenziale sulla materia, la disciplina statale sull’ISEE rileva sia per l’accesso che per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, come si può desumere dal dato testuale del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che, all’art. 2, espressamente prevede che l’ISEE costituisce lo strumento “…di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni”, e, come affermato dal Consiglio di Stato, alla luce del complesso quadro normativo e dei principi costituzionali e internazionali in materia, <<l’ISEE resta, dunque, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva”. Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto che non sia possibile “accreditare in subiecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata cornice normativa di riferimento al punto da consentire…la introduzione di criteri ulteriori e derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all’indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione”, e ha ritenuto illegittimo il regolamento comunale che ha assegnato “un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (id est pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle mentovate sentenze di questo Consiglio, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti>> (C. Stato, n. 3671 del 2018).
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6926 del 2020 citata, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia ed essersi soffermato anche sulla questione relativa al rapporto tra ISEE e indennità di accompagnamento, ha affermato che <<va quindi ribadito il principio, desumibile dalla giurisprudenza della Sezione, secondo cui non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale, nell’adozione del regolamento comunale, in violazione della disciplina statale dell’ISEE, così come prevista dal DPCM n. 159/2013>>; in tal senso, C. Stato n. 5684 del 2019 ha concluso nel senso che <<in definitiva, l’ISEE, nei termini sopra ricostruiti, serve, dunque, per valutare la situazione economica (calcolata non solo su base reddituale ma anche del patrimonio valorizzato in percentuale) al fine di regolarne l’accesso a varie prestazioni pubbliche, tra le quali, in particolare, spiccano quelle sociali e sociosanitarie. E’, dunque, nel solco delle divisate, vincolanti coordinate normative che il Comune … avrebbe dovuto stimare le condizioni di partecipazione dei privati utenti alle prestazioni in argomento (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, sentt. 27.11.2018 n. 6708 e 13.11.2018 n. 6371), mantenendosi, peraltro, aderente alle voci che compongono la situazione economica quale definita dalla richiamata disciplina di settore, applicabile ratione temporis, e che indica in dettaglio 1) il reddito, nelle articolazioni ivi previste, 2) il patrimonio, immobiliare e mobiliare, quest’ultimo corretto da una franchigia predeterminata>>.
Per quanto riguarda i poteri delle Regioni, il Consiglio di Stato ha affermato che la Regione dispone <<del potere normativo residuale in tema di servizi sociali nei sensi indicati dalla Corte Costituzionale, garantendo, quindi, livelli ulteriori di tutela>> (così. C.Stato, n. 6926 del 2020 cit.).
Infine, nella medesima pronuncia n. 6926 del 2020, il Consiglio di Stato ha confermato il precedente della sezione, secondo cui (C. Stato, n. 3640 del 2015) <<non può trovare applicazione la L.R. Veneto n. 30/2009 che reca “disposizioni per la istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza” e per la sua disciplina e, in particolare, l’art. 6 in quanto tale articolo disciplina le prestazioni a carico del Fondo e, ai commi 4 e 5, prevede che la Regione con DGR adotti un atto di indirizzo per stabilire i criteri per la compartecipazione alla spesa al fine di assicurare omogeneità di trattamenti nel territorio regionale, ma tale atto di indirizzo a tutt’oggi non risulta ancora adottato>>.
Diversamente, la Regione Veneto con la legge reg. 1/2004 ha recepito il parametro ISEE quale criterio di accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti; nel Veneto pertanto non “residua alcuna potestà regolamentare né in capo alle ULSS né in capo ai Comuni” (C. Stato n. 3640/2015; cfr. n. 1505/2020), non potendo in alcun modo derogare “ in peius ” quanto previsto dalla normativa statuale.
La disciplina statale sull’ISEE contenuta nel DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 costituisce, infatti, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva (Tar Veneto 61/2021).
L’art. 2, Dpcm 159/2013, stabilisce che l’ISEE costituisce lo strumento <<… di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione>>.
Ai sensi dell’art. 2 sexies , d.l. n. 42 del 2016 conv. in l. n. 89 del 2016, ai fini ISEE <<a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF>>.
Nel caso di specie, con delibera n. -OMISSIS- del 2007, e successive modifiche, il Comune resistente ha adottato il regolamento per la realizzazione di prestazioni di servizi in campo sociale con il quale è stato espressamente introdotto <<un ulteriore elemento di valutazione della situazione reddituale e patrimoniale: l’ISEEP (Indicatore Situazione Economica Equivalente Prestazioni) il quale considera tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE …>>, con ciò richiamando i “criteri ulteriori” previsti nell’art. 3, co. 1, del d.lgs. 109/98 però abrogato ai sensi dell’art.15, DPCM n. 159/2013 in forza del quale <<ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221>>.
Il regolamento di cui sopra, più precisamente prevede:
1) all’art. 2 (“oggetto del Regolamento”), che <<si applicano per l’erogazione delle prestazioni: - i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) e al D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 (ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente – cfr. art. 7 comma 5 del presente Regolamento); - i criteri unificati di valutazione della situazione economica, considerando il nucleo familiare convenzionale ristretto, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE, gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune e togliendo la riduzione dello 0,50 in presenza di invalidità (ISEP/ISEEP – cfr. art. 7 commi 6 e 7 del presente Regolamento)>>;
2) l’art. 7, recante “Indicatore della situazione economica (equivalente)”, prevede che <<la valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto secondo quanto D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando: • il reddito, come stabilito dal successivo comma 2, • il patrimonio, come stabilito dal successivo comma 3. L’indicatore della situazione economica viene calcolato con riferimento ai componenti sopra indicati applicando la seguente scala di equivalenza: Numero dei componenti Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 • Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente; • Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori; • Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%; • Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo (ISE) e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente (ISEE); 4. L'indicatore della situazione economica (ISE) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi del comma 2 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo. 5. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109; 6. L’Amministrazione comunale per il calcolo dell’intervento di cui all’art. 16 (Minimo vitale) assume come indicatore l’ISEP. Per calcolare l’ISEP si richiede la certificazione ISEE, dalla quale si estrapola l’ISE riferito al nucleo familiare convenzionale ristretto, che è composto dal richiedente, dal coniuge o convivente con legami affettivi e da tutti coloro che, anche non legati da vincolo di parentela, risultano a carico loro ai fini Irpef. Il coniuge dell’utente fa sempre parte del nucleo familiare convenzionale ristretto, ad eccezione dei casi in cui sussista una separazione di fatto o legale, o un atto di divorzio. A tale valore si sommano tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE (pensione di invalidità, pensione
sociale, accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, ecc.) e gli eventuali contributi erogati dalla Regione (affitto, assegno di cura, libri di testo, borse di studio, esoneri concessi dal Comune, ecc.).
7. L’Amministrazione comunale per il calcolo degli interventi di cui agli artt. 17 (contributi straordinari) e 18 (prestito d’onore) assume come indicatore l’ISEEP. Per calcolare l’ISEEP si richiede la certificazione ISEE dalla quale si estrapola l’ISE riferito al nucleo familiare convenzionale ristretto, a cui si sommano tutti i contributi e le contribuzioni previste dal comma 6 del presente articolo. Tale valore va riparametrato secondo la scala di equivalenza di cui al comma 1 del presente articolo, togliendo la riduzione dello 0,50 in presenza di invalidità>>;
- l’art. 25, commi 1 e 2, stabilisce che <<I destinatari sono le persone previste dall’art. 3 di questo regolamento che superano i 65 anni, per le quali la UVMD abbia valutato la necessità di un inserimento in struttura e che non siano in grado di sostenere l’onere della retta, anche facendo ricorso all’intervento dei familiari obbligati per legge a prestare gli alimenti. Per le persone di età inferiore sarà necessario definire la compartecipazione economica degli altri enti tenuti all’intervento; l’Amministrazione comunale provvederà a valutare la partecipazione economica dei parenti del minore tenuti agli alimenti, in base all’art. 433 del Codice civile, ove sussista la possibilità ed in base alla situazione economica degli stessi, applicando eventualmente gli articoli 29 e 30 del presente Regolamento. In tal caso il contributo del Comune è ridotto o eliminato sulla base dell’entità della quota corrisposta a titolo di mantenimento>>;
- l’art. 26 stabilisce che <<Per retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota giornaliera in strutture convenzionate (residenziali e/o semi-residenziali) e si configura come una prestazione sociale agevolata (di cui all’art.1, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei parenti tenuti agli alimenti come indicato dagli articoli successivi. L’importo del contributo retta sarà stabilito con determinazione del Responsabile dei Servizi sociali, che provvederà ad erogare alla struttura di accoglienza la differenza esistente tra il valore della quota e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale da parte dell’utente e degli eventuali parenti tenuti agli alimenti;
- l’art. 28, commi 1, 2 e 3, stabilisce che <<qualora l’utente non risulti in grado di coprire la retta di ricovero per intero, si procede con la stipula di un accordo preventivo relativo alle modalità di partecipazione alla spesa. L’utente è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta facente parte della rete nei servizi con quanto di seguito elencato: • l’ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento, al netto di: - una quota per le spese personali quantificata in Euro 110,00 (cifra che la Giunta comunale potrà periodicamente aggiornare); - l’eventuale valore economico del Minimo vitale (cfr. art. 16 del presente Regolamento) da assicurare al coniuge o al convivente con legami affettivi nel caso in cui l’assistito richiedente conviva solo con lo stesso; • l’ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie…) facendo salva una franchigia di Euro 5.000,00 - detta franchigia, in caso di decesso dell’anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso; • i beni mobili non rientranti nel precedente punto; • il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l’intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene; • la possibilità di donazioni di beni immobili di proprietà, di patrimonio mobiliare o di altri diritti, previo impegno da parte dell’Amministrazione comunale a copertura totale o parziale del contributo retta per tutta la durata della degenza, anche se in presenza di una certa alea da parte dell’Amministrazione che sarà opportunamente valutata. Il beneficiario dovrà inoltre comunicare l’eventuale proprietà di beni immobili posseduti negli ultimi 5 anni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora il ricoverato risulti proprietario di beni immobili, il Comune dispone la stima da parte dell’ufficio tecnico comunale ed acquisisce idonee garanzie (vendita, donazione, accensione di ipoteca…) per il recupero delle spese di ricovero>>;
- l’art. 29 recante “Parenti tenuti agli alimenti e contribuzione” stabilisce che <<qualora l’utente non possa coprire il totale della retta di ricovero potrà chiedere l’intervento dell’Amministrazione comunale dando mandato alla stessa di procedere e indicando in modo preciso l’elenco dei propri parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.). Nel caso in cui tali parenti dichiarassero di non poter coprire integralmente la quota sociale gli stessi potranno chiedere un contributo all’Amministrazione comunale attraverso la presentazione della D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) e calcolo ISEE tenendo presente il nucleo ristretto>>.
- l’art. 30, recante “Concorso dei parenti obbligati” stabilisce che <<i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, qualora l’utente non sia in grado di sostenerla per intero, come di seguito specificato: - nel caso che il parente tenuto agli alimenti sia un figlio dell’utente la compartecipazione sarà commisurata al 30% della differenza tra il valore ISEE e il doppio del “minimo vitale” di una sola persona (calcolato secondo quanto previsto dall’art. 16 del presente Regolamento), - nel caso che il parente tenuto agli alimenti sia persona diversa dal figlio dell’utente la compartecipazione sarà commisurata al 18% della differenza tra il valore ISEE e il doppio del “minimo vitale” di una sola persona. E’ prevista una sola quota per famiglia>>
- l’art. 31 prevede che se <<nel caso in cui l’intervento di aiuto rivesta carattere di urgenza ovvero l’utente risulti proprietario di quote parziali di beni immobili, il Comune provvede all’inserimento con spese a proprio carico, ma tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell’utente di quanto calcolato a suo carico, una volta completati i conteggi previsti dagli articoli 28, 29 e 30. Per garantire all’Ente il rimborso delle somme anticipate maggiorate degli interessi di legge, Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti di coloro che posseggano beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente: a) il recupero forzato di crediti dell’interessato presso Enti o Istituzioni (ad esempio indennità di accompagnamento INPS) a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza; b) l’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a Euro 5.000,00; c) l’espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato; d) l’alienazione consensuale dei beni immobili del debitore (o degli eredi per i beni ereditati), previe idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi), affinchè il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza; e) l’espropriazione forzata del patrimonio mobiliare (depositi bancari, ecc.). Il Comune, in caso di inadempienza all’obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento, previa valutazione dei singoli casi da parte dell’ufficio tecnico comunale o di periti appositamente nominati circa l’adeguatezza del valore dei beni posseduti dall’utente e l’opportunità/economicità delle azioni conseguenti da intraprendere>>.
Le disposizioni regolamentari che precedono, nelle parti puntualmente sottolineate, si pongono manifestamente in contrasto con la normativa e gli insegnamenti giurisprudenziali più sopra esposti in quanto:
- contengono una disciplina che non è conforme alla normativa Isee vigente;
- in contrasto con la disciplina in materia di Isee considerano, ai fini anche della compartecipazione autonomamente e integralmente, tutte le somme percepite dal ricorrente, compresa l’indennità di accompagnamento e invalidità, nonché il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’interessato, e la presenza, e relativi reddito e patrimonio, di “parenti” del ricorrente al di là di quanto, a tale riguardo, rileva ai fini della determinazione dell’ISEE;
- viene considerata in modo illegittimo, ai fini della determinazione reddituale e patrimoniale, la sussistenza di eventuali crediti alimentari, i quali, d’altronde, non possono essere valorizzati al di là di quanto previsto dalla disciplina ISEE, posto che nessuna norma nazionale o regionale prevede il coinvolgimento dei parenti al pagamento della retta, in quanto incompatibile con la normativa ISEE di cui al DPCM 159/2013 (C. Stato 316/21);
- impongono al ricorrente un obbligo di indicare i parenti tenuti agli alimenti, nonché i propri beni, e un obbligo di vendere e/o donare o comunque mettere a disposizione i propri beni mediante impegni di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l’intera retta e fino alla concorrenza del valore dei beni.
Ne consegue, altresì, l’illegittimità derivata degli atti e provvedimenti comunali impugnati laddove viene disposta una quantificazione di compartecipazione avulsa dai corretti criteri di calcolo.
L’annullamento delle disposizioni regolamentari che precedono nelle parti sottolineate e l’annullamento delle conseguenti determinazioni Comunali comportano l’obbligo a carico del Comune di procedere a una nuova rideterminazione della compartecipazione tenendo altresì conto di quanto più sopra esposto in ordine alla determinazione della quota di pertinenza del SSN.
Va rilevato come l’ISEE del ricorrente risulta pari a 1602,13, laddove la quota posta a carico dello stesso per il pagamento della retta è di Euro 8.899,70 a partire dal 1.1.2020.
Pertanto, sussistono tutti i presupposti per annullare le determinazioni comunali con conseguente rideterminazione corretta della spesa tenendo conto dell’obbligo di compartecipazione del SSN.
Il ricalcolo complessivo della quota comporta, peraltro, che le contestazioni di parte ricorrente nei confronti della previsione di una quota fissa di “110” Euro per spese personali, come da regolamento, non possa ritenersi, allo stato, eccessivamente ridotta, di talché la censura non può essere accolta, non potendosi ritenere dimostrata l’inadeguatezza della somma di € 110 mensili per far fronte alle spese personali (in senso conforme, C. Stato, 316/2021).
Non sono ammissibili, poi, le censure relative alle disposizioni regolamentari, e ai conseguenti atti comunali, che fanno riferimento alla natura di mera “anticipazione” della compartecipazione da parte del Comune e al relativo asserito diritto di rivalsa, nonché alla possibilità per il Comune di agire nei confronti dei soggetti tenuti agli alimenti, per quanto le stesse siano sospette di illegittimità, per le ragioni più sopra viste e per contrasto con la normativa anche codicistica, in quanto il Comune ha solo prospettato una eventuale e futura azione di recupero, nell’ambito della quale eventualmente potranno essere fatte valere le contestazioni in questa sede sollevate.
4. Le questioni di costituzionalità.
Entrambe le parti hanno sollevato due questioni di costituzionalità:
1) dell’art. 2 sexies , d.l. 29 marzo 2016, n. 42, conv. in l. 26 maggio 2016, n. 89, per difetto di copertura finanziaria in violazione degli artt. 81, comma 3 e 119, comma 5 Cost., nonché per lesione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni e dei Comuni, in violazione degli artt. 117, comma 3 e 118 Cost., con pregiudizio del sistema socio-sanitario locale nel suo insieme, in spregio agli artt. 3, 32 e 38 Cost.;
- dell’art. 33, l.r. n. 1/2004 e degli artt. 2 e 6, l.r. n. 30, per contrasto con il DPCM n. 159/2013 da assumere a parametro interposto rispetto all’art. 117, comma 2, lett. m, Cost..
Sulla prima questione è sufficiente richiamare quanto espresso da C. Stato n. 6926 del 2020 secondo la quale, la sostenibilità finanziaria dei relativi costi andrebbe prudentemente evocata tenendo conto della strumentalità del servizio in questione rispetto alla salvaguardia di diritti a nucleo incomprimibile secondo i principi più volte affermati dalla Consulta (cfr. fra le altre, le sentenze C. Cost. nn. 80/2010 e n. 275/2016), sottolineando l’onere della parte di dimostrare l’impossibilità di far fronte all’impegno finanziario conseguente alla prestazione: onere probatorio non adeguatamente assolto nel caso di specie, laddove, peraltro, non è stato nemmeno sufficientemente allegato, ai fini della rilevanza della questione, proprio la compartecipazione nella spesa relativa al ricorrente determinerebbe la violazione dei vincoli di bilancio.
Sulla seconda questione, va rilevato, che, nel caso di specie, come di recente confermato dal Consiglio di Stato nella sent. n.6926 del 2020, <<non può trovare applicazione la L.R. Veneto n. 30/2009, la quale reca “disposizioni per la istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina” e, in particolare, l’art. 6, in quanto tale articolo disciplina le prestazioni a carico del Fondo e, ai commi 4 e 5, prevede che la Regione con DGR adotti un atto di indirizzo per stabilire i criteri per la compartecipazione alla spesa al fine di assicurare omogeneità di trattamenti nel territorio regionale, ma tale atto di indirizzo a tutt’oggi non risulta ancora adottato>> (Cons. Stato, Sez. III, n. 3640/2015), e neppure si può ritenere che la disciplina regolamentare adottata del Comune discenda dall’art. 33, l. r. n. 1 del 2004. Per cui appare priva della necessaria rilevanza la questione di costituzionalità sollevata con riferimento alle norme regionali sopracitate, non potendosi ritenere che la disciplina regolamentare così come delineata dal Comune fosse imposta dalla normativa regionale sopra richiamata (in tal senso cfr. Cons. di Stato, sent. n. 6926 del 2020), oltre al fatto che, come più sopra esposto, la normativa statale si impone per essere di diretta applicazione nel caso di specie.
5. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, deve disporsi l’annullamento delle disposizioni regolamentari più sopra indicate, e della relativa delibera di adozione, nelle parti debitamente sottolineate, nonché gli atti impugnati indicati in dispositivo.
Le spese di lite sono compensate attesa la particolarità e complessità della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva, e, per l’effetto:
1) annulla le disposizioni regolamentari del Comune resistente indicate in motivazione, e relativa delibera di adozione, n. -OMISSIS- del 21.12.2007, e successive modifiche, nelle parti ivi specificamente sottolineate;
2) annulla i seguenti atti e provvedimenti impugnati:
- nota comunale prot. n-OMISSIS- del 14.05.2020;
- nota comunale prot. n.-OMISSIS-del 28.05.2020;
- nota comunale prot. n. -OMISSIS- del 10.06.2020;
- nota comunale prot. n. -OMISSIS- del 24.06.2020;
- determinazione comunale n. -OMISSIS- del 06.07.2020;
- nota SS 9 prot. n.-OMISSIS-del 20.09.2019, citata in detta determinazione n. -OMISSIS- del 06.07.2020;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.