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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 7125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7125 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38828/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38828/2024
Nella causa promossa da:
Parte_1 nei confronti di:
Controparte_1 il giudice dà atto che l'udienza di discussione del 24/9/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dà atto che le parti hanno depositato le note scritte, nonché il foglio di precisazione delle conclusioni, come di seguito riportato:
Conclusioni di parte attrice opponente
1. in via preliminare,
▪ rigettare la richiesta di inammissibilità della opposizione a d.i. per tardività, avanzata da e, accertato che il ritardo nella notifica dell'atto di citazione in opposizione non è CP_1 imputabile a , disporre, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., la rimessione in termini per la CP_2 notifica della opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18999/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 14 dicembre 2023, riconoscendo valida ed efficace la notifica già effettuata il 30 ottobre 2024 ovvero autorizzando a procedere ad una nuova CP_2 notifica;
▪ accertata la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., rigettare la richiesta di concessione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, avanzata da o, comunque, negare l'esecuzione provvisoria di tale decreto;
CP_1
2. nel merito, in via principale, dichiarare nullo e comunque annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 18999/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 14 dicembre 2023 e comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto allo stato da per le ragioni Controparte_3 esposte in narrativa;
in subordine, salvo gravame:
pagina 1 di 6 ▪ accertata la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 1218 e 1256, comma 2, c.c., dichiarare che ogni obbligazione di pagamento di nei confronti di è sospesa CP_2 CP_1 sino alla cessazione degli eventi che hanno originato la sopravvenuta impossibilità di adempiere da parte della stessa o, comunque, sino alla data che sarà ritenuta di CP_2 giustizia;
▪ accertare e dichiarare che non è responsabile dell'inadempimento delle CP_2 obbligazioni pecuniarie per cui è causa e, per l'effetto, che essa non è tenuta al CP_2 pagamento degli interessi di mora richiesti da il cui maturare deve parimenti essere CP_1 ritenuto sospeso. in via ulteriormente subordinata:
▪ accertare e dichiarare che non è tenuta al pagamento degli interessi di mora CP_2 richiesti da ed imputabili al ritardo con il quale è avvenuta la notifica, il cui CP_1 maturare deve parimenti essere ritenuto sospeso per il periodo occorso per tale notifica o comunque per il periodo corrispondente a tale ritardo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia l'Illustrissimo Giudice Adito, contrariis rejectis:
IN VIA PRELIMINARE: ACCERTARE E DICHIARARE LA TARDIVITÀ DELL'AVVERSA OPPOSIZIONE e, per l'effetto, dichiararla inammissibile, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e delle ragioni di credito della parte Opposta, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante e relativa statuizione di condanna;
IN VIA PRELIMINARE: ACCERTARE E DICHIARARE L'INAMMISSIBILITÀ DELLE CONCLUSIONI rassegnate dall'Opponente , IN PARTE QUA, laddove si CP_2 richiede di dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo Opposto ovvero di revocarlo totalmente, per NON coincidenza con l'unico motivo di opposizione che, riguardando il presunto factum principis, può avere in linea teorica esclusivamente effetti sospensivi ma non estintivi;
il tutto, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: RIGETTARE l'opposizione promossa dal in forma abbreviata BICSA, in Controparte_4 quanto assolutamente infondata in fatto e diritto, non provata e non meritevole di accoglimento e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo in tale sede opposto ovvero le ragioni di credito della parte Opposta, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante e relativa statuizione di condanna;
- IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: SEMPRE ESPERITI GLI ACCERTAMENTI E LE DECLARATORIE DI CUI SOPRA, RIDURRE le somme di spettanza della parte Opposta a quella accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, sempre oltre agli interessi di mora come liquidati, dalla data di scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo ed integrale soddisfo.
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali al 15% DA DISTRARSI a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
tutto ciò premesso, pronuncia la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. di seguito riportata.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 38828/2024 promossa da:
(c. Pt_1 Parte_1 CP_2
f. ), con il patrocinio dell'avv. ROJAS ELGUETA GIACOMO, domiciliato P.IVA_1 presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. SANTAROSSA STEFANO, domiciliata presso P.IVA_2
l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 10.849.229,40, oltre interessi legali di mora, vantato da nei confronti della banca cubana in forza di tre lettere di CP_1 CP_2 credito dalla stessa rilasciate.
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 18999/2023, qui opposto.
pagina 4 di 6 Il decreto è stato notificato a presso la sede di , in data 10/7/2024 e CP_5 CP_2
l'opposizione solo in data 30/10/2024, quindi tardivamente perché il termine di sessanta giorni, fissato dall'art. 641 c.p.c., era scaduto il 9/10/2024.
2. Parte attrice ha invocato la giustificazione della forza maggiore, ai sensi della sentenza n.
120/1976 della Corte costituzionale.
A tal fine, però, non sono sufficienti generici riferimenti alle “condizioni economiche e sociali estremamente critiche” dell'isola di Cuba.
Secondo la parte, addirittura, “tra luglio e ottobre 2024 l'isola di Cuba è stata teatro di una crisi senza precedenti;
crisi che ha assunto i tratti di un collasso sistemico, capace di paralizzare la vita quotidiana e l'operatività delle istituzioni e delle imprese.”
In realtà le stesse circostanze della notifica smentiscono un quadro così apocalittico. E' documentale, infatti, che il decreto sia stato notificato tramite un ufficio pubblico di in data 10/7/2024 ad un funzionario di e il legale rappresentante del CP_5 CP_2 Pt_1 ha poi conferito procura alle liti per l'opposizione in data 17/7/2024, tramite notaio, legalizzata il 2/8/2024. Pertanto, in tale periodo sia gli uffici pubblici di che CP_5 quelli di , erano perfettamente in grado di funzionare. CP_2
Inoltre, non sono ovviamente rilevanti eventi successivi alla scadenza del 9/10/2024, quale il lamentato black-out di quattro giorni iniziato il 18/10/2024.
3. Parte attrice ha anche invocato eventi naturali, descritti come una sequenza di terremoti di significativa intensità.
In realtà l'unico documento (n. 47) che analizzi gli effetti di terremoti occorsi prima della scadenza del termine per l'opposizione fa riferimento principalmente alla città di Santiago, mentre nessuna conseguenza è riportata per la città di ove ha sede la banca CP_5 opponente.
4. Alla luce di tali elementi, pertanto, non si può ritenere sussistente un caso di forza maggiore tale da aver impedito la proposizione dell'opposizione per ben sessanta giorni dal
10/7/2024, oltre alla sospensione feriale, con la conseguenza che l'opposizione proposta è
pagina 5 di 6 tardiva e quindi inammissibile, il che preclude l'esame del merito.
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Il difensore di parte convenuta ha dichiarato di avere anticipato le spese;
deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 18999/2023 proposta da parte attrice opponente;
2) per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 18999/2023;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 41.691,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA. se non detraibile;
4) distrae il pagamento delle spese processuali in favore del difensore di parte convenuta opposta.
Milano, 25 settembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38828/2024
Nella causa promossa da:
Parte_1 nei confronti di:
Controparte_1 il giudice dà atto che l'udienza di discussione del 24/9/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dà atto che le parti hanno depositato le note scritte, nonché il foglio di precisazione delle conclusioni, come di seguito riportato:
Conclusioni di parte attrice opponente
1. in via preliminare,
▪ rigettare la richiesta di inammissibilità della opposizione a d.i. per tardività, avanzata da e, accertato che il ritardo nella notifica dell'atto di citazione in opposizione non è CP_1 imputabile a , disporre, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., la rimessione in termini per la CP_2 notifica della opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18999/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 14 dicembre 2023, riconoscendo valida ed efficace la notifica già effettuata il 30 ottobre 2024 ovvero autorizzando a procedere ad una nuova CP_2 notifica;
▪ accertata la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., rigettare la richiesta di concessione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, avanzata da o, comunque, negare l'esecuzione provvisoria di tale decreto;
CP_1
2. nel merito, in via principale, dichiarare nullo e comunque annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 18999/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 14 dicembre 2023 e comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto allo stato da per le ragioni Controparte_3 esposte in narrativa;
in subordine, salvo gravame:
pagina 1 di 6 ▪ accertata la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 1218 e 1256, comma 2, c.c., dichiarare che ogni obbligazione di pagamento di nei confronti di è sospesa CP_2 CP_1 sino alla cessazione degli eventi che hanno originato la sopravvenuta impossibilità di adempiere da parte della stessa o, comunque, sino alla data che sarà ritenuta di CP_2 giustizia;
▪ accertare e dichiarare che non è responsabile dell'inadempimento delle CP_2 obbligazioni pecuniarie per cui è causa e, per l'effetto, che essa non è tenuta al CP_2 pagamento degli interessi di mora richiesti da il cui maturare deve parimenti essere CP_1 ritenuto sospeso. in via ulteriormente subordinata:
▪ accertare e dichiarare che non è tenuta al pagamento degli interessi di mora CP_2 richiesti da ed imputabili al ritardo con il quale è avvenuta la notifica, il cui CP_1 maturare deve parimenti essere ritenuto sospeso per il periodo occorso per tale notifica o comunque per il periodo corrispondente a tale ritardo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia l'Illustrissimo Giudice Adito, contrariis rejectis:
IN VIA PRELIMINARE: ACCERTARE E DICHIARARE LA TARDIVITÀ DELL'AVVERSA OPPOSIZIONE e, per l'effetto, dichiararla inammissibile, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e delle ragioni di credito della parte Opposta, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante e relativa statuizione di condanna;
IN VIA PRELIMINARE: ACCERTARE E DICHIARARE L'INAMMISSIBILITÀ DELLE CONCLUSIONI rassegnate dall'Opponente , IN PARTE QUA, laddove si CP_2 richiede di dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo Opposto ovvero di revocarlo totalmente, per NON coincidenza con l'unico motivo di opposizione che, riguardando il presunto factum principis, può avere in linea teorica esclusivamente effetti sospensivi ma non estintivi;
il tutto, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: RIGETTARE l'opposizione promossa dal in forma abbreviata BICSA, in Controparte_4 quanto assolutamente infondata in fatto e diritto, non provata e non meritevole di accoglimento e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo in tale sede opposto ovvero le ragioni di credito della parte Opposta, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante e relativa statuizione di condanna;
- IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: SEMPRE ESPERITI GLI ACCERTAMENTI E LE DECLARATORIE DI CUI SOPRA, RIDURRE le somme di spettanza della parte Opposta a quella accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, sempre oltre agli interessi di mora come liquidati, dalla data di scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo ed integrale soddisfo.
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali al 15% DA DISTRARSI a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
tutto ciò premesso, pronuncia la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. di seguito riportata.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 38828/2024 promossa da:
(c. Pt_1 Parte_1 CP_2
f. ), con il patrocinio dell'avv. ROJAS ELGUETA GIACOMO, domiciliato P.IVA_1 presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. SANTAROSSA STEFANO, domiciliata presso P.IVA_2
l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 10.849.229,40, oltre interessi legali di mora, vantato da nei confronti della banca cubana in forza di tre lettere di CP_1 CP_2 credito dalla stessa rilasciate.
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 18999/2023, qui opposto.
pagina 4 di 6 Il decreto è stato notificato a presso la sede di , in data 10/7/2024 e CP_5 CP_2
l'opposizione solo in data 30/10/2024, quindi tardivamente perché il termine di sessanta giorni, fissato dall'art. 641 c.p.c., era scaduto il 9/10/2024.
2. Parte attrice ha invocato la giustificazione della forza maggiore, ai sensi della sentenza n.
120/1976 della Corte costituzionale.
A tal fine, però, non sono sufficienti generici riferimenti alle “condizioni economiche e sociali estremamente critiche” dell'isola di Cuba.
Secondo la parte, addirittura, “tra luglio e ottobre 2024 l'isola di Cuba è stata teatro di una crisi senza precedenti;
crisi che ha assunto i tratti di un collasso sistemico, capace di paralizzare la vita quotidiana e l'operatività delle istituzioni e delle imprese.”
In realtà le stesse circostanze della notifica smentiscono un quadro così apocalittico. E' documentale, infatti, che il decreto sia stato notificato tramite un ufficio pubblico di in data 10/7/2024 ad un funzionario di e il legale rappresentante del CP_5 CP_2 Pt_1 ha poi conferito procura alle liti per l'opposizione in data 17/7/2024, tramite notaio, legalizzata il 2/8/2024. Pertanto, in tale periodo sia gli uffici pubblici di che CP_5 quelli di , erano perfettamente in grado di funzionare. CP_2
Inoltre, non sono ovviamente rilevanti eventi successivi alla scadenza del 9/10/2024, quale il lamentato black-out di quattro giorni iniziato il 18/10/2024.
3. Parte attrice ha anche invocato eventi naturali, descritti come una sequenza di terremoti di significativa intensità.
In realtà l'unico documento (n. 47) che analizzi gli effetti di terremoti occorsi prima della scadenza del termine per l'opposizione fa riferimento principalmente alla città di Santiago, mentre nessuna conseguenza è riportata per la città di ove ha sede la banca CP_5 opponente.
4. Alla luce di tali elementi, pertanto, non si può ritenere sussistente un caso di forza maggiore tale da aver impedito la proposizione dell'opposizione per ben sessanta giorni dal
10/7/2024, oltre alla sospensione feriale, con la conseguenza che l'opposizione proposta è
pagina 5 di 6 tardiva e quindi inammissibile, il che preclude l'esame del merito.
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Il difensore di parte convenuta ha dichiarato di avere anticipato le spese;
deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 18999/2023 proposta da parte attrice opponente;
2) per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 18999/2023;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 41.691,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA. se non detraibile;
4) distrae il pagamento delle spese processuali in favore del difensore di parte convenuta opposta.
Milano, 25 settembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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