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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 5, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 869/2022, pubblicata in data 25/05/2022, del Tribunale di Trani in composizione collegiale, TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Quagliarella Parte_1 (tel./fax 0883-617730; indirizzo p.e.c. avv. ) in Email_1 virtù di mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con elezione di domicilio, per il giudizio di secondo grado, in Bari, presso lo studio dell'avv. Massimo Lospinoso, alla via Principe Amedeo n. 175 ,
– appellante – E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele D'Ambra (tel./fax 0883-611241; indirizzo p.e.c. , Email_2 presso il cui studio legale, in Canosa di Puglia alla Piazza della Repubblica n. 31, è elettivamente domiciliata, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado,
– appellata – PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI,
– interventore ex lege – All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 la Corte, preso atto della mancata comparizione delle parti, si riservava per la decisione. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. LA SEN T ENZ A IM PUGN AT A. Con sentenza n. 869/2022, pubblicata in data 25/05/2022, il Tribunale di Trani in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 così provvedeva: 1) rigettava la domanda;
2) condannava l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite , che liquidava in €. 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge. I.B. IL PROCESS O D I APPEL LO. I.B.
1. con atto di citazione notificato in data 23/12/2022, Parte_1 proponeva appello nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...] sentenza di primo grado, chiedendo a questa Corte di voler accogliere le seguenti
Proc. n. 5/2023 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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conclusioni: a) dichiarare la falsità del buono di consegna datato 30/07/2007, allegato al ricorso per ingiunzione di pagamento, [da] cui era derivata l'emissione del decreto monitorio n. 8/2011 in data 28/01/2011 del Giudice unico del Tribunale di Trani nel procedimento n. 134/2011 R.G.; b) escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dall'appellata nel procedimento monitorio n. 134/2011 R.G. e, conseguentemente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 93000184/2011 R.G. Trib. Trani, deciso con sentenza n. 2647/2017 in data 25/11/2017 del Tribunale di Trani, contro la quale era stato proposto appello;
c) il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, chiedeva disporsi integrazione della c.t.u., se del caso anche per il tramite di nuovo consulente grafologo, al fine di appurare se la fase temporale in cui la cifra “2” era stata inserita/aggiunta e se tutte le annotazioni e le aggiunte alfanumeriche poste sul buono fossero state vergate in fasi temporali differenti e riconducibili o meno al medesimo inchiostro nonché acquisirsi, ex art. 210 c.p.c., il fascicolo di parte relativo alla procedura monitoria n. 134/2011 R.G. Trib. Trani, all'interno del quale era contenuto il contestato buono di consegna del 30/07/2007
. in persona del Pt_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel giudizio di appello con comparsa depositata in data 03/04/2023, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendo pertanto a questa Corte di voler rigettare l'appello e condannare l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio. I.B.
3. Il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA IN SEDE interveniva nel procedimento con nota depositata in data 02/ 09/2024, chiedendo rigettarsi l'appello. I.B.
4. Con provvedimento in data 23/10/2025 (pronunciato all'esito di udienza collegiale in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la Corte, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. rinviava la causa all'udienza collegiale del giorno 04/11/2025, in presenza. I.B.
5. All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 la Corte, preso atto della mancata comparizione delle parti, si riservava . II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. L'art. 309 c.p.c. dispone che «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181.». L'art. 181 comma 1° c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, applicabile ratione temporis nel caso in esame) prevede che «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.». II.B. Ciò premesso in punto di diritto, la Corte osserva, in punto di fatto:
che con provvedimento in data 23/10/2025 (pronunciato all'esito di udienza collegiale in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la Corte, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte, rinviò la causa all'udienza collegiale del giorno 04/11/2025, in presenza, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;
che detto provvedimento, in pari data (23/10/2025), fu ritualmente
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comunicato alle parti costituite;
che, all'udienza collegiale del giorno 04/11/2025, nessuna delle parti si è presentata. II.C. A quanto sopra esposto consegue che va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo (pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza, in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un Giudice collegiale ed ha natura decisoria , poiché idoneo a definire il giudizio1). II.D. Non v'è da provvedere sulle spese processuali, poiché , ai sensi dell'art. 310 comma 4° c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. II.E. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti di cui al l'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (tale comma, inserito dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012, recita: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso .»), atteso che tale disposizione si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità2 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione3 e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica4.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 5/2023 R.G.A.C.C., sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in Parte_1 data 23/12/2022, nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'intervento ex lege
[...] del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI, avverso la sentenza n. 869/2022, pubblicata in data 25/05/2022, del Tribunale di Trani in composizione collegiale, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dichiara che le spese del processo stanno a carico delle parti che le hanno anticipate;
3) dichiara la non sussistenza dei presupposti dell'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1° bis del medesimo articolo. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte
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d'appello, il giorno 04/11/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE DO TT. MICH ELE PRENCIPE IL PRESID EN TE DO TT. AR MITOLA
Provved imen to redatto con la co llaborazione d el dott. magistr ato o rdinar io Controparte_2 in tirocinio.
Proc. n. 5/2023 R.G.A.C.C. M.P.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così Cass., n. 31635/2021. In senso conforme Cass., ord. n. 26914/2020; Cass., n. 3128/2008. 2 v. Cass., ord. n. 19560/2015, che ha chiarito che “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”. In senso conforme, più di recente, Cass., ord. n. 25485/2018. 3 v. Cass., ord. n. 19562/2015. 4 arg. ex Cass., ord. n. 23175/2015 nonché, più di recente, Cass., ord. n. 19071/2018 e Cass., ord. n. 34025/2023 (tutte dichiarative dell'estinzione del giudizio di legittimità per sopravvenute dichiarazioni di rinuncia al ricorso per cassazione).
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 5, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 869/2022, pubblicata in data 25/05/2022, del Tribunale di Trani in composizione collegiale, TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Quagliarella Parte_1 (tel./fax 0883-617730; indirizzo p.e.c. avv. ) in Email_1 virtù di mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con elezione di domicilio, per il giudizio di secondo grado, in Bari, presso lo studio dell'avv. Massimo Lospinoso, alla via Principe Amedeo n. 175 ,
– appellante – E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele D'Ambra (tel./fax 0883-611241; indirizzo p.e.c. , Email_2 presso il cui studio legale, in Canosa di Puglia alla Piazza della Repubblica n. 31, è elettivamente domiciliata, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado,
– appellata – PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI,
– interventore ex lege – All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 la Corte, preso atto della mancata comparizione delle parti, si riservava per la decisione. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. LA SEN T ENZ A IM PUGN AT A. Con sentenza n. 869/2022, pubblicata in data 25/05/2022, il Tribunale di Trani in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 così provvedeva: 1) rigettava la domanda;
2) condannava l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite , che liquidava in €. 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge. I.B. IL PROCESS O D I APPEL LO. I.B.
1. con atto di citazione notificato in data 23/12/2022, Parte_1 proponeva appello nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...] sentenza di primo grado, chiedendo a questa Corte di voler accogliere le seguenti
Proc. n. 5/2023 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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conclusioni: a) dichiarare la falsità del buono di consegna datato 30/07/2007, allegato al ricorso per ingiunzione di pagamento, [da] cui era derivata l'emissione del decreto monitorio n. 8/2011 in data 28/01/2011 del Giudice unico del Tribunale di Trani nel procedimento n. 134/2011 R.G.; b) escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dall'appellata nel procedimento monitorio n. 134/2011 R.G. e, conseguentemente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 93000184/2011 R.G. Trib. Trani, deciso con sentenza n. 2647/2017 in data 25/11/2017 del Tribunale di Trani, contro la quale era stato proposto appello;
c) il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, chiedeva disporsi integrazione della c.t.u., se del caso anche per il tramite di nuovo consulente grafologo, al fine di appurare se la fase temporale in cui la cifra “2” era stata inserita/aggiunta e se tutte le annotazioni e le aggiunte alfanumeriche poste sul buono fossero state vergate in fasi temporali differenti e riconducibili o meno al medesimo inchiostro nonché acquisirsi, ex art. 210 c.p.c., il fascicolo di parte relativo alla procedura monitoria n. 134/2011 R.G. Trib. Trani, all'interno del quale era contenuto il contestato buono di consegna del 30/07/2007
. in persona del Pt_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel giudizio di appello con comparsa depositata in data 03/04/2023, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendo pertanto a questa Corte di voler rigettare l'appello e condannare l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio. I.B.
3. Il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA IN SEDE interveniva nel procedimento con nota depositata in data 02/ 09/2024, chiedendo rigettarsi l'appello. I.B.
4. Con provvedimento in data 23/10/2025 (pronunciato all'esito di udienza collegiale in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la Corte, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. rinviava la causa all'udienza collegiale del giorno 04/11/2025, in presenza. I.B.
5. All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 la Corte, preso atto della mancata comparizione delle parti, si riservava . II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. L'art. 309 c.p.c. dispone che «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181.». L'art. 181 comma 1° c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, applicabile ratione temporis nel caso in esame) prevede che «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.». II.B. Ciò premesso in punto di diritto, la Corte osserva, in punto di fatto:
che con provvedimento in data 23/10/2025 (pronunciato all'esito di udienza collegiale in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la Corte, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte, rinviò la causa all'udienza collegiale del giorno 04/11/2025, in presenza, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;
che detto provvedimento, in pari data (23/10/2025), fu ritualmente
Proc. n. 5/2023 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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comunicato alle parti costituite;
che, all'udienza collegiale del giorno 04/11/2025, nessuna delle parti si è presentata. II.C. A quanto sopra esposto consegue che va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo (pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza, in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un Giudice collegiale ed ha natura decisoria , poiché idoneo a definire il giudizio1). II.D. Non v'è da provvedere sulle spese processuali, poiché , ai sensi dell'art. 310 comma 4° c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. II.E. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti di cui al l'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (tale comma, inserito dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012, recita: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso .»), atteso che tale disposizione si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità2 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione3 e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica4.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 5/2023 R.G.A.C.C., sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in Parte_1 data 23/12/2022, nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'intervento ex lege
[...] del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI, avverso la sentenza n. 869/2022, pubblicata in data 25/05/2022, del Tribunale di Trani in composizione collegiale, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dichiara che le spese del processo stanno a carico delle parti che le hanno anticipate;
3) dichiara la non sussistenza dei presupposti dell'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1° bis del medesimo articolo. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte
Proc. n. 5/2023 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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d'appello, il giorno 04/11/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE DO TT. MICH ELE PRENCIPE IL PRESID EN TE DO TT. AR MITOLA
Provved imen to redatto con la co llaborazione d el dott. magistr ato o rdinar io Controparte_2 in tirocinio.
Proc. n. 5/2023 R.G.A.C.C. M.P.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così Cass., n. 31635/2021. In senso conforme Cass., ord. n. 26914/2020; Cass., n. 3128/2008. 2 v. Cass., ord. n. 19560/2015, che ha chiarito che “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”. In senso conforme, più di recente, Cass., ord. n. 25485/2018. 3 v. Cass., ord. n. 19562/2015. 4 arg. ex Cass., ord. n. 23175/2015 nonché, più di recente, Cass., ord. n. 19071/2018 e Cass., ord. n. 34025/2023 (tutte dichiarative dell'estinzione del giudizio di legittimità per sopravvenute dichiarazioni di rinuncia al ricorso per cassazione).