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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI SC ET Presidente dott. IC ID DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 654/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Andrea Cipriani Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Cristiana Giordano CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9474/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 25 marzo 2025 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 9474/2024, depositata il 27 settembre 2024, con la quale il
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha respinto la sua domanda di concessione degli assegni familiari, condannandola altresì al pagamento delle spese processuali in favore dell' CP_1
La sentenza in questione è dunque censurata con esclusivo riferimento alla statuizione di condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, deducendosi come il primo giudice non si sia avveduto della rituale dichiarazione resa dalla ai sensi Parte_1
Pag. 1 di 3 e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sollecitandosi la riforma in tal senso della pronuncia.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' evidenziando la CP_1 mancata impugnazione del merito della decisione, prendendo atto del rigetto dell'istanza di correzione della sentenza pronunciato dal primo giudice e rimettendosi alla decisione di questa Corte in ordine alla regolazione delle spese del primo grado del giudizio, comunque richiedendo la compensazione di quelle del presente grado di appello.
Disposta la sospensione dell'esecuzione della sentenza gravata, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che nessuna censura è stata sollevata in ordine al merito della questione decisa con la sentenza gravata, sul quale si è dunque formato il giudicato, l'appello è fondato e va accolto in quanto effettivamente la aveva formulato la prescritta Parte_1 dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., dunque la condanna al pagamento delle spese processuali è erronea e va in questa sede riformata, nel senso che devono essere dichiarate irripetibili.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse possono essere compensate alla luce dell'esito complessivo del giudizio attesa l'infondatezza della pretesa originaria avanzata dalla e alla luce del fatto che si è trattato nel caso di specie di Parte_1 un mero lapsus calami del primo giudice, che ben avrebbe potuto procedere alla correzione della erronea statuizione riportata dalla sentenza impugnata a prescindere dalla pendenza del presente giudizio di appello, trattandosi di una mera disattenzione emendabile ad opera dello stesso giudice emittente, tanto è vero che l'istanza di revocazione sul punto va riqualificata e convertita quale istanza di correzione di errore materiale (per tutte, Cass. n. 35736/2022; Cass. n. 34062/2024; Cass. n. 2405/2025).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 25 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Roma n. 9474/2024, così provvede:
Pag. 2 di 3 - in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara non tenuta alla rifusione delle spese del Parte_1 primo grado di giudizio;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC ID DE VI SC ET
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI SC ET Presidente dott. IC ID DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 654/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Andrea Cipriani Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Cristiana Giordano CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9474/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 25 marzo 2025 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 9474/2024, depositata il 27 settembre 2024, con la quale il
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha respinto la sua domanda di concessione degli assegni familiari, condannandola altresì al pagamento delle spese processuali in favore dell' CP_1
La sentenza in questione è dunque censurata con esclusivo riferimento alla statuizione di condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, deducendosi come il primo giudice non si sia avveduto della rituale dichiarazione resa dalla ai sensi Parte_1
Pag. 1 di 3 e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sollecitandosi la riforma in tal senso della pronuncia.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' evidenziando la CP_1 mancata impugnazione del merito della decisione, prendendo atto del rigetto dell'istanza di correzione della sentenza pronunciato dal primo giudice e rimettendosi alla decisione di questa Corte in ordine alla regolazione delle spese del primo grado del giudizio, comunque richiedendo la compensazione di quelle del presente grado di appello.
Disposta la sospensione dell'esecuzione della sentenza gravata, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che nessuna censura è stata sollevata in ordine al merito della questione decisa con la sentenza gravata, sul quale si è dunque formato il giudicato, l'appello è fondato e va accolto in quanto effettivamente la aveva formulato la prescritta Parte_1 dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., dunque la condanna al pagamento delle spese processuali è erronea e va in questa sede riformata, nel senso che devono essere dichiarate irripetibili.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse possono essere compensate alla luce dell'esito complessivo del giudizio attesa l'infondatezza della pretesa originaria avanzata dalla e alla luce del fatto che si è trattato nel caso di specie di Parte_1 un mero lapsus calami del primo giudice, che ben avrebbe potuto procedere alla correzione della erronea statuizione riportata dalla sentenza impugnata a prescindere dalla pendenza del presente giudizio di appello, trattandosi di una mera disattenzione emendabile ad opera dello stesso giudice emittente, tanto è vero che l'istanza di revocazione sul punto va riqualificata e convertita quale istanza di correzione di errore materiale (per tutte, Cass. n. 35736/2022; Cass. n. 34062/2024; Cass. n. 2405/2025).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 25 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Roma n. 9474/2024, così provvede:
Pag. 2 di 3 - in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara non tenuta alla rifusione delle spese del Parte_1 primo grado di giudizio;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC ID DE VI SC ET
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