TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/07/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7538/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7538/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Benito Ligotti e Vincenzo Genna ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Milano, via Provata Cesare Battisti n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Silvia Angioletti, giusta procura in atti ATTORE NEI CONFRONTI DI
(P.I.V.A. ), in persona del Presidente del Consiglio di CP_1 P.IVA_1
Amministrazione rappresentata e difesa dall' Avv. Daniele Cattaneo Controparte_2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Restelli n. 5, giusta procura in atti
CONVENUTA E con la chiamata in causa di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Controparte_3 P.IVA_2
Battaglia e dall'Avv.Marco Tullio Cataldo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Agostino Depretis, n.86, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO del giudizio: risarcimento danno da vizi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'attore (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 30.04.2025):
pagina 1 di 9 “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in integrale accoglimento della domanda attorea ed ogni altra azione ragione ed eccezione disattesa: A. IN VIA PRINCIPALE: 1. Accertare e dichiarare che il veicolo Renault RK, Targato GG063HB di proprietà del Sig. - nella sua qualità di consumatore ai sensi della vigente Parte_1 normativa di riferimento - era affetto dalla data di fabbricazione e fino al 29 maggio 2024 di un vizio/difetto/anomalia – non di lieve entità - consistente in un rumore/stridìo da sfregamento (o meglio descrivendo in corso di causa), prodotto dal cambio, manifestatosi entro 6 mesi dall'acquisto;
2. accertare e dichiarare che il concessionario , con plurimi interventi CP_1 tecnici tutti rivelatisi inefficaci, da ultimo quello protrattosi da gennaio a maggio 2023 (periodo durante il quale l'attore non ha avuto la disponibilità dell'auto), non ha risolto/ripristinato il vizio/difformità risultando così inadempiente alle proprie obbligazioni;
3. accertare e dichiarare che seppur il vizio sia stato rispristinato in data 29 maggio 2024, da un terzo concessionario con il corrispettivo a CP_3 Controparte_4 carico di (ndr. , tale ripristino avrebbe dovuto/potuto essere Parte_2 CP_3 eseguito da che invece è rimasto inerte/inadempiente alle proprie CP_1 obbligazioni imposte dal codice del consumo: per l'effetto di quanto sopra, o per ogni altra ragione maturate in corso di causa, condannare in qualità di concessionaria e/o in qualità di CP_1 Controparte_3 produttore ognuno per la propria responsabilità esclusiva, ovvero in solido tra loro al rimborso di tutti i danni patiti e patiendi dall'attore per: A. il mancato utilizzo del veicolo protrattosi per circa 10 mesi da gennaio 2023 a novembre 2023, che il giudice vorrà quantificare in via equitativa considerando il fatto che egli e la propria famiglia non hanno dispongono di un altro veicolo e che detto veicolo gli serviva per recarsi a lavoro;
B. del costo di € 140,00 che il Sig. ha dovuto sostenere per la Parte_1 sostituzione della batteria del veicolo, esauritasi per mancato utilizzo nei mesi suddetti;
C. di tutte le spese legali esposte ai sensi del D.M. 147/2022 necessarie per la procedura di negoziazione (fase di avvio), ovvero per le fasi espletate ed espletande del presente giudizio. B. IN OGNI CASO: in integrale accoglimento della presente domanda condannare la parte convenuta ovvero la terza chiamata all'integrale refusione delle spese e dei compensi di lite, oltre interessi ed accessori di Legge, del presente giudizio in favore di parte attrice.”
Per (come dalle note di trattazione scritta contenente le conclusioni CP_1 depositate in data 28.04.2025):
CONCLUSIONI Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare: pagina 2 di 9 IN VIA PRINCIPALE, rigettare, in quanto non provate ed infondate in fatto ed in diritto, le domande rivolte dall'attore verso non sussistendo alcun vizio, CP_1 difetto o mancanza di conformità relativamente al veicolo Renault RK, tg. GG063HB, acquistato da in data 14.09.2021, o, comunque sia, non Parte_1 sussistendo alcuna problematica tale da legittimare le domande di sostituzione del bene
o di risoluzione, per tutte le ragioni esposte. Con vittoria di spese. IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento, seppur parzialmente, una, ciascuna o alcune delle domande proposte da verso nella misura del ritenuto e del Parte_1 CP_1 provato, dichiarare tenuta e condannarla a manlevare e a Controparte_3 garantire la da qualsiasi pronuncia di condanna che dovesse intervenire CP_1 nei suoi confronti, per capitale, interessi e spese. Spese vinte integralmente verso Controparte_3
IN VIA ISTRUTTORIA, pur senza inversione dell'onere della prova, per l'ipotesi in cui si disponesse CTU cinematica, ci si riserva la discussione del quesito e la nomina del CTP. Si contesta la valenza e rilevanza probatoria ai documenti prodotti dall'attore. Si richiamano i documenti prodotti.”
Per la terza chiamata (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_3 in data 30.04.2025): CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
➢ nel merito, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza e/o mancanza di prova delle domande poste da e, per l'effetto, rigettarle;
Parte_1
➢ in via subordinata, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza e/o mancanza di prova della domanda di manleva posta dalla nei confronti CP_1 della e, per l'effetto, rigettarla;
Controparte_3
➢ in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento della domanda di manleva posta dalla nei confronti della limitare tale manleva ai CP_1 Controparte_3 suoi effetti economici detratto il valore economico dell'autoveicolo Renault RK targato GG063HB, pari ad euro 32.287,51 o a quello diverso che verrà accertato in corso di causa.
➢ in ogni caso, con vittoria di spese di lite, competenze, spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei difensori che se ne dichiarano, sin da ora, antistatari”
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto di citazione, depositato in data 24 ottobre 2023 e regolarmente notificato,
conveniva in giudizio la concessionaria esponendo che: Parte_1 CP_1
- in data 14 settembre 2021 acquistava presso la concessionaria l'autovettura CP_1 nuova marca Renault, modello RK al prezzo complessivo di Euro 32.287, 65 e che la stessa veniva ritirata in data 27.09.2021;
- dopo circa 4.000 kilometri percorsi, ovvero nel mese di febbraio 2022, avvertiva un anomalia sul veicolo meglio descrivibile come “rumore/stridio” insistente sul cambio e più nel dettaglio dal passaggio alle marce dispari;
il rumore si verificava (e si verifica) a qualsiasi velocità;
- si rivolgeva immediatamente al concessionario affinchè verificasse lo stato del veicolo e provvedesse alla risoluzione/eliminazione del vizio e la stessa provvedeva ad eseguire l'aggiornamento della centralina;
- nonostante tale intervento e sussistendo ancora il vizio/difformità sul cambio si recava nuovamente presso , in data 14 aprile 2022, ma dopo un ricovero del veicolo CP_1 durato 19 giorni il problema non veniva ancora risolto;
. l'attore si recava nuovamente presso la concessionaria nell'ottobre del 2022 e CP_1 la concessionaria provvedeva ad ordinare un nuovo “gruppo cambio” il quale veniva poi installato nel mese di dicembre 2022, che si rivelava non ancora risolutivo del problema e, quindi, ricoverava il veicolo il successivo 18 gennaio 2023, provvedendo alla CP_1 riconsegna, dopo la sostituzione di altri pezzi, solo in data 29.05.2023. Per tali ragioni, l'attore ritenendo trattarsi di un vizio di fabbricazione, chiedeva la condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo, commi 2,3 e 5 a provvedere alla sostituzione del veicolo, con conseguente risarcimento delle spese sostenute. In via subordinata, dichiarare risolto il contratto di acquisto del 19.09.2023 e conseguentemente condannare a rimborsare integralmente all'attore il CP_1 prezzo pagato (Euro 32.287, 65) oltre al risarcimento di tutti i danni patiti che verranno accertati e dimostrati in corso di causa, oltre al pagamento delle spese sostenute.
si costituiva, in data 17.01.2024, contestando la domanda ed in CP_1 particolare, rilevando ed eccependo che:
- dagli accertamenti compiuti non è emerso alcun vizio, difetto, problematica o non conformità relativamente al veicolo Renault RK e, del resto, lo stesso attore lamenta solo una rumorosità;
- la concessionaria, in ragione della garanzia, si è in ogni caso resa disponibile ad eseguire verifiche ed interventi sostitutivi di alcuni pezzi relativi al cambio, sino all'integrale sostituzione del cambio stesso;
- a seguito della sostituzione del gruppo cambio, stante le reiterate richieste dell'attore, pur non rilevando alcun difetto nel veicolo, ha comunque chiesto alla casa-madre di eseguire direttamente una valutazione del mezzo all'esito della pagina 4 di 9 quale, dopo specifica indagine tecnica, l'ispettore specializzato incaricato non evidenziava anomalie o difettosità di prodotto;
- comunque, il preteso difetto non impediva l'effettivo utilizzo del veicolo;
- che non vi è prova oggettiva del difetto, la cui sussistenza è stata esclusa a seguito di indagine tecnica e in ogni caso non si tratterebbe neppure di vizio, difetto, né di mancanza di conformità, trattandosi al più di un lieve stridio;
- non vi è prova di danni risarcibili, né di spese sostenute, avendo CP_1 provveduto ad eseguire le sostituzioni dei pezzi gratuitamente concedendo all'attore, di volta in volta, i veicoli sostitutivi;
- nell'ipotesi in cui si ravvisasse un difetto di fabbricazione dovrebbe essere manlevata in toto dall'importatore del prodotto, , che chiamava in CP_3 giudizio. Si costituiva la terza chiamata, , contestando le domande ed Controparte_3 in particolare osservando:
- l'assenza di difetto di conformità nel veicolo in oggetto;
- il rumore nel cambio marcia non configura né vizio, né difetto, né motivo di non conformità del bene;
- quanto affermato dall'attore, anche ove sussistente, non rende il veicolo inidoneo all'uso e quindi non legittimerebbe la richiesta di sostituzione del bene o la risoluzione del contratto;
- la domanda di risarcimento danni è infondata;
- non interviene direttamente sugli autoveicoli in riparazione, in Controparte_3 quanto le officine dei concessionari, essendo composte da professionisti specializzati e formati per l'assistenza tecnica degli autoveicoli a marca CP_3 hanno un ampio campo di autonomia nell'esecuzione degli interventi di riparazione, sicchè la domanda di manleva non sarebbe fondata laddove la soccombenza dovesse dipendere da un'attività eseguita o non correttamente eseguita o omessa dalla nel corso degli interventi di assistenza tecnica CP_1 eseguiti sull'autoveicolo dell'attore. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
in via subordinata, rigettare la domanda di manleva della nei confronti della stessa. CP_1
La causa istruita solo documentalmente dopo l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, in data 1.07.2025, veniva trattenuta in decisione.
*** Occorre preliminarmente evidenziare che come risulta testualmente dall'atto introduttivo, l'attore ha inteso agire principalmente al fine di ottenere la sostituzione dell'autovettura, oggetto di compravendita, ritenendo che la stessa fosse interessata da vizi e difetti tali da impedirne l'uso cui era destinata e, in via subordinata, per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto della stessa, con conseguente condanna della concessionaria al rimborso integrale del prezzo. pagina 5 di 9 Risulta parimenti chiaro dagli atti di causa, ed in particolare dalle conclusioni formulate dalla stessa parte attrice che, essendo intervenuto, in corso di causa, il ripristino dell'asserito vizio, a seguito di un intervento tecnico materialmente eseguito e posto in essere da altro concessionario l'oggetto della domanda CP_3 Controparte_4 attiene ora esclusivamente al rimborso delle spese asseritamente sostenute da
[...]
. Parte_1
L'attore chiede, infatti, il risarcimento dei danni connessi al lamentato vizio originario del proprio veicolo – ossia difetto al cambio che si sarebbe manifestato nella forma di uno “stridio/rumore” avvertito esclusivamente nel momento di passaggio tra la terza e la quarta marcia - e consistenti nel mancato utilizzo del mezzo per diversi mesi e per la sostituzione della batteria del veicolo “esauritasi per mancato utilizzo nei mesi suddetti” (cfr. pag. 12 comparsa conclusionale). Stante anche il richiamo in citazione alla normativa sulla tutela del consumatore, l'attore è correttamente qualificabile come consumatore non avendo acquistato il veicolo nell'esercizio della propria attività professionale e non risultando, per vero, siffatta circostanza neanche allegata o contestata;
ne discende che si deve far riferimento alla disciplina del Codice del Consumo(art. 128 e ss) in quanto si tratta di norma speciale e non a quella prevista dagli artt.1490 e ss codice civile per la vendita in generale, che già di per sé costituisce norma speciale rispetto alla disciplina sull'inadempimento(art. 1218 c.c.) e sulla risoluzione del contratto(art. 1453 c.c.). L'art.130 del codice del consumo prevede che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene: “ In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4,5, e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7,8 e 9”. In particolare, l'art. 130, c. 2 D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) prevede che in caso di difformità del bene venduto, il consumatore possa far valere nei confronti del professionista inadempiente uno dei seguenti rimedi: a) riparazione del bene;
b) sostituzione del bene;
c) riduzione del prezzo;
d) risoluzione del contratto. Tra i diritti che competono al consumatore “nel caso di difetto di conformità“, l'art. 130, c. 2 del Codice del Consumo non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del veditore. Tuttavia, come ha avuto modo di ribadire anche recentissimamente la Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 gennaio 2020 n. 1082, ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra, infatti, tra i “diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico“, fatti salvi dall'art. 135 del Codice del Consumo. pagina 6 di 9 Ciò premesso, dalle allegazioni dell'attore si ricava, giova ribadirlo, che il vizio e la difformità riscontrata riguarda un rumore/stridio insistente sul cambio e più nel dettaglio dal passaggio alle marce dispari sulla scorta del quale l'attore ha richiesto l'accertamento del vizio e difetto presente sul veicolo acquistato ritenendolo non conforme a quanto promesso e concludendo come sopra riportato. Ebbene, dall'esame degli atti e documenti di causa osserva il Tribunale che risulta indimostrata la sussistenza del presupposto, sopra già richiamato, che il Codice del Consumo prevede per il riconoscimento del rimedio della sostituzione del bene non conforme al contratto, sulla cui base invece l'attore ha formulato la domanda principale, in sede di atto introduttivo, e poi, a seguito delle riparazioni, ha chiesto la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni subiti, come specificamente richiesti. Invero, dalle allegazioni documentali prodotte dall'attore non si rinviene la prova del detto vizio, ma solo la necessità di eseguire interventi sull'autovettura, né che il difetto lamentato dall'attore potesse ritenersi tale da rendere il bene fornito inidoneo all'uso, né diversamente che difettassero le qualità essenziali del bene stesso. Lo stesso attore, peraltro, si è limitato ad affermare, in modo piuttosto generico, che il rumore costituirebbe un difetto senza precisare in quale modo lo stesso potesse incidere sulla utilizzabilità del veicolo o configurasse una anomalia tecnica, non lamentando, per contro alcun problema funzionale del cambio, né alcun concreto disagio nell'utilizzo quotidiano dell'autovettura. Se poi gli interventi siano stati determinati dall'esistenza del dedotto vizio di conformità non è stato provato. Infatti, a supporto delle argomentazioni di parte attrice non pare rilevante in tal senso la documentazione dalla stessa prodotta: in particolare, nella fattura n.2781 emessa da in data 23.03.2022, a seguito della segnalazione dell'attore, risulta che l'officina CP_1 ha effettuato “riprogrammazione operazione tecnica specifica” ed “applicazione operazione tecnica specifica”, non rilevandosi alcuna riscontrata anomalia nel cambio, né sostituzione di parti difettose (cfr. doc, 2 allegato all'atto di citazione) e nella fattura n. 4131 relativa al successivo intervento, in data 2 maggio 2022, si legge a proposito del rumore in cambiata in terza marcia che “il veicolo risulta conforme”(cfr. doc. n.3 allegato all'atto di citazione). Peraltro, che il “rumore/stridio” del cambio denunciato dall'attore non rendesse la res inidonea all'uso cui era destinata lo si evince anche dall'esame dei documenti della convenuta, ove viene specificato che l'ispettore specializzato dalla stessa incaricato di verificare la sussistenza dell'asserito vizio “non ha evidenziato anomalie o difettosità di prodotto”(cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione di ) e che lo stesso “è CP_1 risultato conforme anche a seguito di prove comparative effettuate con veicoli analoghi”. Ne consegue che non risulta provata alcuna problematica strutturale o funzionale all'utilizzo del veicolo. Inoltre, la circostanza che, come riconosciuto dallo stesso attore, altra concessionaria abbia provveduto alle riparazioni a seguito di intervento tecnico sul veicolo, ha CP_3
pagina 7 di 9 reso superfluo, nel corso del presente giudizio, ogni ulteriore accertamento istruttorio sul veicolo al fine di verificare l'eventuale presenza pregressa di vizi di fabbricazione che ne avrebbero potuto determinare la non conformità. Conseguentemente resta assorbita ogni ulteriore valutazione in merito all' istanza istruttoria, reiterata da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, diretta ad effettuare CTU cinematica sull'autovettura in oggetto. In altri termini, deve concludersi che l'attore non ha dato adeguata prova della sussistenza del difetto lamentato e della sua imputabilità al convenuto. Pertanto, in assenza di prova circa l'asserito difetto di conformità del veicolo deve essere rigettata la relativa domanda. Per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni subiti e derivanti dai difetti del prodotto venduto, la stessa deve essere respinta in quanto sfornita di adeguata prova. Dalla lettura degli scritti difensivi di parte attrice risulta che essa si fonda su una sorta di disagio di tipo pratico e subito dall'attore per il mancato utilizzo del bene(per circa 10 mesi da gennaio 2023 a novembre 2023, cfr. memoria integrativa ex art. 171 ter n.1 c.p.c.) a causa dei diversi ricoveri dell'autovettura in officina, nonché del costo sostenuto per la sostituzione della batteria del veicolo, esauritasi, a suo dire, per mancato utilizzo nei mesi suddetti. Per quanto concerne il primo degli aspetti richiamati, alla luce delle argomentazioni suesposte ed in assenza di elementi sufficienti ad affermare o smentire con la dovuta certezza che tali interventi fossero o meno causati da difetti presenti ab origine nella vettura, ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria come formulata. Parimenti, non può essere accolta l'ulteriore domanda di risarcimento del danno relativo alla sostituzione della batteria non essendo stata fornita alcuna prova del fatto e del nesso di causalità tra l'asserito mancato utilizzo dell'autovettura, in quanto ricoverata presso ed il mancato funzionamento della stessa. CP_1
Invero, dalla documentazione allegata da parte attrice emerge che la batteria è stata sostituita nel mese di novembre 2023(cfr. doc. n.9 allegato alla memoria 171 ter n.3 c.p.c. 08.07.2024) e che il periodo in cui l'autovettura è stata ricoverata presso CP_1
, decorre da gennaio a maggio 2023.
[...]
Inoltre, nulla è stato provato circa il nesso di causalità fra l'asserito comportamento della concessionaria convenuta e il mancato funzionamento della batteria del veicolo. In mancanza di allegazione e di prova di tali elementi, non vi è spazio per una liquidazione, tanto meno equitativa, del pregiudizio patrimoniale rivendicato. Ne deriva, pertanto, anche il rigetto di tale parte della domanda. Il rigetto delle domande attoree comporta inevitabilmente l'assorbimento della domanda di garanzia spiegata dalla società convenuta nei confronti di appare Controparte_3 difetti superflua l'analisi della domanda di garanzia nonché delle relative eccezioni sollevate dal soggetto preteso garante. La sopravvenuta modifica della domanda e la circostanza che il veicolo acquistato dall'attore presentasse effettivamente dei difetti(per quanto non decisivi ai fini pagina 8 di 9 dell'accoglimento delle domande attoree) giustificano una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra la parte attrice e la parte convenuta. Essendo la chiamata del terzo in giudizio esclusivamente finalizzata a tenere indenne la convenuta dalle pretese attoree, le relative spese processuali devono essere compensate tra le parti del rapporto di garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande formulate dall'attore;
2. dichiara assorbita la domanda di garanzia avanzata dalla società convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_5
3. compensa integralmente le spese processuali tra la parte attrice e la parte convenuta;
4. compensa le spese di lite tra la terza chiamata e la convenuta.
Monza, 15 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7538/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Benito Ligotti e Vincenzo Genna ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Milano, via Provata Cesare Battisti n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Silvia Angioletti, giusta procura in atti ATTORE NEI CONFRONTI DI
(P.I.V.A. ), in persona del Presidente del Consiglio di CP_1 P.IVA_1
Amministrazione rappresentata e difesa dall' Avv. Daniele Cattaneo Controparte_2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Restelli n. 5, giusta procura in atti
CONVENUTA E con la chiamata in causa di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Controparte_3 P.IVA_2
Battaglia e dall'Avv.Marco Tullio Cataldo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Agostino Depretis, n.86, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO del giudizio: risarcimento danno da vizi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'attore (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 30.04.2025):
pagina 1 di 9 “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in integrale accoglimento della domanda attorea ed ogni altra azione ragione ed eccezione disattesa: A. IN VIA PRINCIPALE: 1. Accertare e dichiarare che il veicolo Renault RK, Targato GG063HB di proprietà del Sig. - nella sua qualità di consumatore ai sensi della vigente Parte_1 normativa di riferimento - era affetto dalla data di fabbricazione e fino al 29 maggio 2024 di un vizio/difetto/anomalia – non di lieve entità - consistente in un rumore/stridìo da sfregamento (o meglio descrivendo in corso di causa), prodotto dal cambio, manifestatosi entro 6 mesi dall'acquisto;
2. accertare e dichiarare che il concessionario , con plurimi interventi CP_1 tecnici tutti rivelatisi inefficaci, da ultimo quello protrattosi da gennaio a maggio 2023 (periodo durante il quale l'attore non ha avuto la disponibilità dell'auto), non ha risolto/ripristinato il vizio/difformità risultando così inadempiente alle proprie obbligazioni;
3. accertare e dichiarare che seppur il vizio sia stato rispristinato in data 29 maggio 2024, da un terzo concessionario con il corrispettivo a CP_3 Controparte_4 carico di (ndr. , tale ripristino avrebbe dovuto/potuto essere Parte_2 CP_3 eseguito da che invece è rimasto inerte/inadempiente alle proprie CP_1 obbligazioni imposte dal codice del consumo: per l'effetto di quanto sopra, o per ogni altra ragione maturate in corso di causa, condannare in qualità di concessionaria e/o in qualità di CP_1 Controparte_3 produttore ognuno per la propria responsabilità esclusiva, ovvero in solido tra loro al rimborso di tutti i danni patiti e patiendi dall'attore per: A. il mancato utilizzo del veicolo protrattosi per circa 10 mesi da gennaio 2023 a novembre 2023, che il giudice vorrà quantificare in via equitativa considerando il fatto che egli e la propria famiglia non hanno dispongono di un altro veicolo e che detto veicolo gli serviva per recarsi a lavoro;
B. del costo di € 140,00 che il Sig. ha dovuto sostenere per la Parte_1 sostituzione della batteria del veicolo, esauritasi per mancato utilizzo nei mesi suddetti;
C. di tutte le spese legali esposte ai sensi del D.M. 147/2022 necessarie per la procedura di negoziazione (fase di avvio), ovvero per le fasi espletate ed espletande del presente giudizio. B. IN OGNI CASO: in integrale accoglimento della presente domanda condannare la parte convenuta ovvero la terza chiamata all'integrale refusione delle spese e dei compensi di lite, oltre interessi ed accessori di Legge, del presente giudizio in favore di parte attrice.”
Per (come dalle note di trattazione scritta contenente le conclusioni CP_1 depositate in data 28.04.2025):
CONCLUSIONI Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare: pagina 2 di 9 IN VIA PRINCIPALE, rigettare, in quanto non provate ed infondate in fatto ed in diritto, le domande rivolte dall'attore verso non sussistendo alcun vizio, CP_1 difetto o mancanza di conformità relativamente al veicolo Renault RK, tg. GG063HB, acquistato da in data 14.09.2021, o, comunque sia, non Parte_1 sussistendo alcuna problematica tale da legittimare le domande di sostituzione del bene
o di risoluzione, per tutte le ragioni esposte. Con vittoria di spese. IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento, seppur parzialmente, una, ciascuna o alcune delle domande proposte da verso nella misura del ritenuto e del Parte_1 CP_1 provato, dichiarare tenuta e condannarla a manlevare e a Controparte_3 garantire la da qualsiasi pronuncia di condanna che dovesse intervenire CP_1 nei suoi confronti, per capitale, interessi e spese. Spese vinte integralmente verso Controparte_3
IN VIA ISTRUTTORIA, pur senza inversione dell'onere della prova, per l'ipotesi in cui si disponesse CTU cinematica, ci si riserva la discussione del quesito e la nomina del CTP. Si contesta la valenza e rilevanza probatoria ai documenti prodotti dall'attore. Si richiamano i documenti prodotti.”
Per la terza chiamata (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_3 in data 30.04.2025): CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
➢ nel merito, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza e/o mancanza di prova delle domande poste da e, per l'effetto, rigettarle;
Parte_1
➢ in via subordinata, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza e/o mancanza di prova della domanda di manleva posta dalla nei confronti CP_1 della e, per l'effetto, rigettarla;
Controparte_3
➢ in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento della domanda di manleva posta dalla nei confronti della limitare tale manleva ai CP_1 Controparte_3 suoi effetti economici detratto il valore economico dell'autoveicolo Renault RK targato GG063HB, pari ad euro 32.287,51 o a quello diverso che verrà accertato in corso di causa.
➢ in ogni caso, con vittoria di spese di lite, competenze, spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei difensori che se ne dichiarano, sin da ora, antistatari”
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto di citazione, depositato in data 24 ottobre 2023 e regolarmente notificato,
conveniva in giudizio la concessionaria esponendo che: Parte_1 CP_1
- in data 14 settembre 2021 acquistava presso la concessionaria l'autovettura CP_1 nuova marca Renault, modello RK al prezzo complessivo di Euro 32.287, 65 e che la stessa veniva ritirata in data 27.09.2021;
- dopo circa 4.000 kilometri percorsi, ovvero nel mese di febbraio 2022, avvertiva un anomalia sul veicolo meglio descrivibile come “rumore/stridio” insistente sul cambio e più nel dettaglio dal passaggio alle marce dispari;
il rumore si verificava (e si verifica) a qualsiasi velocità;
- si rivolgeva immediatamente al concessionario affinchè verificasse lo stato del veicolo e provvedesse alla risoluzione/eliminazione del vizio e la stessa provvedeva ad eseguire l'aggiornamento della centralina;
- nonostante tale intervento e sussistendo ancora il vizio/difformità sul cambio si recava nuovamente presso , in data 14 aprile 2022, ma dopo un ricovero del veicolo CP_1 durato 19 giorni il problema non veniva ancora risolto;
. l'attore si recava nuovamente presso la concessionaria nell'ottobre del 2022 e CP_1 la concessionaria provvedeva ad ordinare un nuovo “gruppo cambio” il quale veniva poi installato nel mese di dicembre 2022, che si rivelava non ancora risolutivo del problema e, quindi, ricoverava il veicolo il successivo 18 gennaio 2023, provvedendo alla CP_1 riconsegna, dopo la sostituzione di altri pezzi, solo in data 29.05.2023. Per tali ragioni, l'attore ritenendo trattarsi di un vizio di fabbricazione, chiedeva la condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo, commi 2,3 e 5 a provvedere alla sostituzione del veicolo, con conseguente risarcimento delle spese sostenute. In via subordinata, dichiarare risolto il contratto di acquisto del 19.09.2023 e conseguentemente condannare a rimborsare integralmente all'attore il CP_1 prezzo pagato (Euro 32.287, 65) oltre al risarcimento di tutti i danni patiti che verranno accertati e dimostrati in corso di causa, oltre al pagamento delle spese sostenute.
si costituiva, in data 17.01.2024, contestando la domanda ed in CP_1 particolare, rilevando ed eccependo che:
- dagli accertamenti compiuti non è emerso alcun vizio, difetto, problematica o non conformità relativamente al veicolo Renault RK e, del resto, lo stesso attore lamenta solo una rumorosità;
- la concessionaria, in ragione della garanzia, si è in ogni caso resa disponibile ad eseguire verifiche ed interventi sostitutivi di alcuni pezzi relativi al cambio, sino all'integrale sostituzione del cambio stesso;
- a seguito della sostituzione del gruppo cambio, stante le reiterate richieste dell'attore, pur non rilevando alcun difetto nel veicolo, ha comunque chiesto alla casa-madre di eseguire direttamente una valutazione del mezzo all'esito della pagina 4 di 9 quale, dopo specifica indagine tecnica, l'ispettore specializzato incaricato non evidenziava anomalie o difettosità di prodotto;
- comunque, il preteso difetto non impediva l'effettivo utilizzo del veicolo;
- che non vi è prova oggettiva del difetto, la cui sussistenza è stata esclusa a seguito di indagine tecnica e in ogni caso non si tratterebbe neppure di vizio, difetto, né di mancanza di conformità, trattandosi al più di un lieve stridio;
- non vi è prova di danni risarcibili, né di spese sostenute, avendo CP_1 provveduto ad eseguire le sostituzioni dei pezzi gratuitamente concedendo all'attore, di volta in volta, i veicoli sostitutivi;
- nell'ipotesi in cui si ravvisasse un difetto di fabbricazione dovrebbe essere manlevata in toto dall'importatore del prodotto, , che chiamava in CP_3 giudizio. Si costituiva la terza chiamata, , contestando le domande ed Controparte_3 in particolare osservando:
- l'assenza di difetto di conformità nel veicolo in oggetto;
- il rumore nel cambio marcia non configura né vizio, né difetto, né motivo di non conformità del bene;
- quanto affermato dall'attore, anche ove sussistente, non rende il veicolo inidoneo all'uso e quindi non legittimerebbe la richiesta di sostituzione del bene o la risoluzione del contratto;
- la domanda di risarcimento danni è infondata;
- non interviene direttamente sugli autoveicoli in riparazione, in Controparte_3 quanto le officine dei concessionari, essendo composte da professionisti specializzati e formati per l'assistenza tecnica degli autoveicoli a marca CP_3 hanno un ampio campo di autonomia nell'esecuzione degli interventi di riparazione, sicchè la domanda di manleva non sarebbe fondata laddove la soccombenza dovesse dipendere da un'attività eseguita o non correttamente eseguita o omessa dalla nel corso degli interventi di assistenza tecnica CP_1 eseguiti sull'autoveicolo dell'attore. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
in via subordinata, rigettare la domanda di manleva della nei confronti della stessa. CP_1
La causa istruita solo documentalmente dopo l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, in data 1.07.2025, veniva trattenuta in decisione.
*** Occorre preliminarmente evidenziare che come risulta testualmente dall'atto introduttivo, l'attore ha inteso agire principalmente al fine di ottenere la sostituzione dell'autovettura, oggetto di compravendita, ritenendo che la stessa fosse interessata da vizi e difetti tali da impedirne l'uso cui era destinata e, in via subordinata, per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto della stessa, con conseguente condanna della concessionaria al rimborso integrale del prezzo. pagina 5 di 9 Risulta parimenti chiaro dagli atti di causa, ed in particolare dalle conclusioni formulate dalla stessa parte attrice che, essendo intervenuto, in corso di causa, il ripristino dell'asserito vizio, a seguito di un intervento tecnico materialmente eseguito e posto in essere da altro concessionario l'oggetto della domanda CP_3 Controparte_4 attiene ora esclusivamente al rimborso delle spese asseritamente sostenute da
[...]
. Parte_1
L'attore chiede, infatti, il risarcimento dei danni connessi al lamentato vizio originario del proprio veicolo – ossia difetto al cambio che si sarebbe manifestato nella forma di uno “stridio/rumore” avvertito esclusivamente nel momento di passaggio tra la terza e la quarta marcia - e consistenti nel mancato utilizzo del mezzo per diversi mesi e per la sostituzione della batteria del veicolo “esauritasi per mancato utilizzo nei mesi suddetti” (cfr. pag. 12 comparsa conclusionale). Stante anche il richiamo in citazione alla normativa sulla tutela del consumatore, l'attore è correttamente qualificabile come consumatore non avendo acquistato il veicolo nell'esercizio della propria attività professionale e non risultando, per vero, siffatta circostanza neanche allegata o contestata;
ne discende che si deve far riferimento alla disciplina del Codice del Consumo(art. 128 e ss) in quanto si tratta di norma speciale e non a quella prevista dagli artt.1490 e ss codice civile per la vendita in generale, che già di per sé costituisce norma speciale rispetto alla disciplina sull'inadempimento(art. 1218 c.c.) e sulla risoluzione del contratto(art. 1453 c.c.). L'art.130 del codice del consumo prevede che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene: “ In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4,5, e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7,8 e 9”. In particolare, l'art. 130, c. 2 D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) prevede che in caso di difformità del bene venduto, il consumatore possa far valere nei confronti del professionista inadempiente uno dei seguenti rimedi: a) riparazione del bene;
b) sostituzione del bene;
c) riduzione del prezzo;
d) risoluzione del contratto. Tra i diritti che competono al consumatore “nel caso di difetto di conformità“, l'art. 130, c. 2 del Codice del Consumo non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del veditore. Tuttavia, come ha avuto modo di ribadire anche recentissimamente la Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 gennaio 2020 n. 1082, ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra, infatti, tra i “diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico“, fatti salvi dall'art. 135 del Codice del Consumo. pagina 6 di 9 Ciò premesso, dalle allegazioni dell'attore si ricava, giova ribadirlo, che il vizio e la difformità riscontrata riguarda un rumore/stridio insistente sul cambio e più nel dettaglio dal passaggio alle marce dispari sulla scorta del quale l'attore ha richiesto l'accertamento del vizio e difetto presente sul veicolo acquistato ritenendolo non conforme a quanto promesso e concludendo come sopra riportato. Ebbene, dall'esame degli atti e documenti di causa osserva il Tribunale che risulta indimostrata la sussistenza del presupposto, sopra già richiamato, che il Codice del Consumo prevede per il riconoscimento del rimedio della sostituzione del bene non conforme al contratto, sulla cui base invece l'attore ha formulato la domanda principale, in sede di atto introduttivo, e poi, a seguito delle riparazioni, ha chiesto la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni subiti, come specificamente richiesti. Invero, dalle allegazioni documentali prodotte dall'attore non si rinviene la prova del detto vizio, ma solo la necessità di eseguire interventi sull'autovettura, né che il difetto lamentato dall'attore potesse ritenersi tale da rendere il bene fornito inidoneo all'uso, né diversamente che difettassero le qualità essenziali del bene stesso. Lo stesso attore, peraltro, si è limitato ad affermare, in modo piuttosto generico, che il rumore costituirebbe un difetto senza precisare in quale modo lo stesso potesse incidere sulla utilizzabilità del veicolo o configurasse una anomalia tecnica, non lamentando, per contro alcun problema funzionale del cambio, né alcun concreto disagio nell'utilizzo quotidiano dell'autovettura. Se poi gli interventi siano stati determinati dall'esistenza del dedotto vizio di conformità non è stato provato. Infatti, a supporto delle argomentazioni di parte attrice non pare rilevante in tal senso la documentazione dalla stessa prodotta: in particolare, nella fattura n.2781 emessa da in data 23.03.2022, a seguito della segnalazione dell'attore, risulta che l'officina CP_1 ha effettuato “riprogrammazione operazione tecnica specifica” ed “applicazione operazione tecnica specifica”, non rilevandosi alcuna riscontrata anomalia nel cambio, né sostituzione di parti difettose (cfr. doc, 2 allegato all'atto di citazione) e nella fattura n. 4131 relativa al successivo intervento, in data 2 maggio 2022, si legge a proposito del rumore in cambiata in terza marcia che “il veicolo risulta conforme”(cfr. doc. n.3 allegato all'atto di citazione). Peraltro, che il “rumore/stridio” del cambio denunciato dall'attore non rendesse la res inidonea all'uso cui era destinata lo si evince anche dall'esame dei documenti della convenuta, ove viene specificato che l'ispettore specializzato dalla stessa incaricato di verificare la sussistenza dell'asserito vizio “non ha evidenziato anomalie o difettosità di prodotto”(cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione di ) e che lo stesso “è CP_1 risultato conforme anche a seguito di prove comparative effettuate con veicoli analoghi”. Ne consegue che non risulta provata alcuna problematica strutturale o funzionale all'utilizzo del veicolo. Inoltre, la circostanza che, come riconosciuto dallo stesso attore, altra concessionaria abbia provveduto alle riparazioni a seguito di intervento tecnico sul veicolo, ha CP_3
pagina 7 di 9 reso superfluo, nel corso del presente giudizio, ogni ulteriore accertamento istruttorio sul veicolo al fine di verificare l'eventuale presenza pregressa di vizi di fabbricazione che ne avrebbero potuto determinare la non conformità. Conseguentemente resta assorbita ogni ulteriore valutazione in merito all' istanza istruttoria, reiterata da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, diretta ad effettuare CTU cinematica sull'autovettura in oggetto. In altri termini, deve concludersi che l'attore non ha dato adeguata prova della sussistenza del difetto lamentato e della sua imputabilità al convenuto. Pertanto, in assenza di prova circa l'asserito difetto di conformità del veicolo deve essere rigettata la relativa domanda. Per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni subiti e derivanti dai difetti del prodotto venduto, la stessa deve essere respinta in quanto sfornita di adeguata prova. Dalla lettura degli scritti difensivi di parte attrice risulta che essa si fonda su una sorta di disagio di tipo pratico e subito dall'attore per il mancato utilizzo del bene(per circa 10 mesi da gennaio 2023 a novembre 2023, cfr. memoria integrativa ex art. 171 ter n.1 c.p.c.) a causa dei diversi ricoveri dell'autovettura in officina, nonché del costo sostenuto per la sostituzione della batteria del veicolo, esauritasi, a suo dire, per mancato utilizzo nei mesi suddetti. Per quanto concerne il primo degli aspetti richiamati, alla luce delle argomentazioni suesposte ed in assenza di elementi sufficienti ad affermare o smentire con la dovuta certezza che tali interventi fossero o meno causati da difetti presenti ab origine nella vettura, ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria come formulata. Parimenti, non può essere accolta l'ulteriore domanda di risarcimento del danno relativo alla sostituzione della batteria non essendo stata fornita alcuna prova del fatto e del nesso di causalità tra l'asserito mancato utilizzo dell'autovettura, in quanto ricoverata presso ed il mancato funzionamento della stessa. CP_1
Invero, dalla documentazione allegata da parte attrice emerge che la batteria è stata sostituita nel mese di novembre 2023(cfr. doc. n.9 allegato alla memoria 171 ter n.3 c.p.c. 08.07.2024) e che il periodo in cui l'autovettura è stata ricoverata presso CP_1
, decorre da gennaio a maggio 2023.
[...]
Inoltre, nulla è stato provato circa il nesso di causalità fra l'asserito comportamento della concessionaria convenuta e il mancato funzionamento della batteria del veicolo. In mancanza di allegazione e di prova di tali elementi, non vi è spazio per una liquidazione, tanto meno equitativa, del pregiudizio patrimoniale rivendicato. Ne deriva, pertanto, anche il rigetto di tale parte della domanda. Il rigetto delle domande attoree comporta inevitabilmente l'assorbimento della domanda di garanzia spiegata dalla società convenuta nei confronti di appare Controparte_3 difetti superflua l'analisi della domanda di garanzia nonché delle relative eccezioni sollevate dal soggetto preteso garante. La sopravvenuta modifica della domanda e la circostanza che il veicolo acquistato dall'attore presentasse effettivamente dei difetti(per quanto non decisivi ai fini pagina 8 di 9 dell'accoglimento delle domande attoree) giustificano una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra la parte attrice e la parte convenuta. Essendo la chiamata del terzo in giudizio esclusivamente finalizzata a tenere indenne la convenuta dalle pretese attoree, le relative spese processuali devono essere compensate tra le parti del rapporto di garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande formulate dall'attore;
2. dichiara assorbita la domanda di garanzia avanzata dalla società convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_5
3. compensa integralmente le spese processuali tra la parte attrice e la parte convenuta;
4. compensa le spese di lite tra la terza chiamata e la convenuta.
Monza, 15 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 9 di 9