TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/01/2026, n. 1443
TAR
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
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TAR
Decreto cautelare 21 aprile 2023
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Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 13 luglio 2023
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Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale degli artt. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis del d.l. n. 78/2015 e dell’art. 18 del d.l. n. 115/2022 per violazione dell’art. 23 Cost.

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto che la disciplina censurata contiene tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per rispettare la riserva di legge, individuando esplicitamente i soggetti su cui grava l'obbligo e l'oggetto della prestazione, nonché fornendo indicazioni generali sulla procedura.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

    La scelta legislativa di far contribuire le aziende fornitrici alla copertura degli oneri non è irragionevole né discriminatoria, essendo ispirata a una logica di corresponsabilizzazione degli operatori di mercato e funzionale alla razionalizzazione della spesa pubblica. Il parametro del fatturato è un criterio di proporzionalità. La misura è qualificata come contributo di solidarietà, non tributo.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme per violazione degli artt. 71, 72 e 77 Cost.

    Non vi è disomogeneità tra le disposizioni contenute nell'originario decreto-legge e quelle impugnate, data la comune natura finanziaria e la coerenza con l'impianto legislativo volto al contenimento della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme per violazione degli artt. 3, 42 e 117 Cost. in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme per violazione dell’art. 41 Cost.

    Il meccanismo del payback è considerato una misura ragionevole e proporzionata nell'ambito del complesso bilanciamento operato dal legislatore per garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme per contrasto con gli artt. 16 e 17 della CFDUE, nonché con gli artt. 35 e 36 del TFUE

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme per contrasto con gli artt. 18, 69 e 72 della direttiva 2014/24/UE

    Il payback rimane estraneo alle procedure di affidamento e al contenuto dei singoli contratti, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni 7 novembre 2019

    La determinazione del tetto di spesa regionale è avvenuta in un momento in cui il sistema del payback era già noto, e la misura del tetto nazionale, confermata poi a livello regionale, era nota o avrebbe dovuto esserlo. Le imprese dovevano considerare l'alea contrattuale.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015

    Il superamento del tetto di spesa è rilevato sulla base del fatturato al lordo dell’IVA. La distinzione tra costo del bene e costo del servizio è imputabile a errata contabilizzazione aziendale, non a illegittimità degli atti impugnati.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure relative all'illegittimità costituzionale

    Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute infondate dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 140/2024) e le censure relative all'illegittimità propria degli atti sono state ritenute prive di pregio dal Collegio.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo

    Le attività demandate alle regioni sono di carattere meramente attuativo-esecutivo, tecnico-contabile e riepilogativo, prive di discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, con diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto. La controversia verte su un diritto soggettivo in cui l'amministrazione esercita un'attività vincolata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/01/2026, n. 1443
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1443
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo