TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 3849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3849 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6495/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6495 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 21.10.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
c.f.: , elettivamente domiciliata alla via Parte_1 C.F._1
Carrera Grande, 32, presso lo studio dell'avv. Alessia Iorio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025, il giudice, sulle conclusioni di parte ricorrente, riservava la causa in decisione al collegio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 31-07-2024, la sig.ra, in atti generalizzata, premettendo che in data 11-08-2007 nel Comune di Aversa aveva contratto matrimonio con il sig. e, che dalla loro unione erano Controparte_1 nate due figlie, (Aversa (CE) 18/01/2007) e Persona_1 Persona_2
(Napoli 04/08/2011), deduceva: - di aver conservato la propria residenza in Aversa, presso la casa coniugale in affitto, sita in via Atellana, 153; - che il sig. CP_1 aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferito presso la casa del padre;
- che la sig.ra era dipendente della società Gemarservice s.r.l., assunta con contratto a tempo determinato con le mansioni di addetta alle pulizie e con retribuzione mensile in media pari a 500 euro;
- che il sig. era operatore ecologico CP_1 alle dipendenze della società DM Technology srl con contratto a tempo indeterminato e retribuzione mensile pari a 1800 euro;
- che il sig. CP_1 spesso aveva fatto uso di alcolici, arrivando ad avere scatti d'ira e violenza nei confronti della sig.ra; - a seguito di richiesta di rinvio a giudizio pendeva a carico del sig. procedimento penale n. 13082/2022 innanzi alla Controparte_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord;
- che il sig. CP_1 per diverso tempo non aveva versato il mantenimento in favore delle figlie;
- la casa coniugale prevedeva un fitto di 450 euro mensili, oltre 65 euro di oneri condominiali;
- la sig.ra era correntista presso la Banca Intesa San Paolo Pt_1 sita in Aversa (CE) alla Piazza Magenta n. 35/40; - che il sig. era CP_1 correntista presso ufficio di Aversa alla via Ettore Corcione;
- Controparte_2 che la moglie non disponeva di beni mobili registrati, invece il marito era proprietario di un'autovettura Mercedes Classe C tg. EZ826TR; - non essendoci altri procedimenti pendenti per la stessa domanda chiedeva:
a)pronunziare la separazione dei coniugi con addebito a carico del sig. CP_1
b) assegnare la casa coniugale sita in Aversa alla via Atellana n. 153 alla
[...] sig.ra ; c) affidare le figlie minori ed ad entrambi i genitori Parte_1 Per_1 Per_2 stabilendo la residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale;
d) porre a carico del sig. un assegno mensile di € 600,00 (seicento/00) a Controparte_1 titolo di concorso al mantenimento delle figlie e Persona_1 Persona_2
e un assegno mensile di € 100,00 (cento/00) quale contributo al mantenimento della sig.ra , da corrispondere entro e non oltre il giorno cinque di ciascun Parte_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (feste di compleanno, comunione e cresima, spese mediche, spese scolastiche e quelle per eventuale sostegno scolastico, corsi di lingua straniera, vacanze ed attività sportive) come indicate nel protocollo
d'Intesa presso il Tribunale di Napoli Nord. Tale somma sarà incrementata annualmente in base agli indici di rivalutazione del costo della vita come calcolati dall'ISTAT, entro il mese successivo a quello dell'omologa della presente separazione;
e) disporre in merito al diritto di visita delle minori secondo le seguenti modalità: il padre potrà tenere con sé le minori ed il martedì ed il giovedì dalle ore Per_1 Per_2
17:00 alle ore 20:00; inoltre le ragazze trascorreranno un sabato ed una domenica consecutivi (dalle 09.00 alle 20.30) con il padre, ogni 15 giorni, con pernottamento;
le figlie ed , inoltre, trascorreranno ad anni alterni: la vigilia di Natale Per_1 Per_2 ed il giorno di Natale con la madre ed il Capodanno con il padre e le festività della
Pasqua con uno dei due genitori sempre ad anni alterni;
nel periodo estivo, il padre terrà con sé le minori per giorni quindici nel mese di luglio o agosto (in base alle ferie comunicate dal datore di lavoro), accordandosi con la madre relativamente al periodo dallo stesso prescelto entro il 31 maggio dello stesso anno;
f) onerare il sig.
delle spese, diritti ed onorari del procedimento. Controparte_1
Veniva allegata a prova dei fatti denuncia della sig.ra a carico del sig. , CP_1 risalente alla data 27-10-2022 per maltrattamenti.
Con decreto di fissazione del 7-8-2024, il Giudice, fissava udienza di comparizione innanzi a sé alla data 29-10-2024, disponendo che le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473- bis.12, secondo, terzo e quarto comma, cpc;
oltre a depositare la documentazione inerente eventuali accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità ai sensi dell'art. 473-bis.41.
Il PM apponeva il visto in data 5-9-2024.
Incardinato il giudizio mediante regolare notifica, come in atti allegato in data
28-10-2024, il sig. non si costituiva in giudizio, restando CP_1 contumace e, all'udienza di comparizione tenutasi in data 29-10-2024 il giudice delegato, all'esito dell'audizione della ricorrente, autorizzava la rinotifica del ricorso come chiesto da parte ricorrente, atteso la data oltre termine della prima notifica e rinviava all'udienza di comparizione personale delle parti al 19-2-2025.
Alla predetta udienza compariva solo parte ricorrente innanzi al Giudice che, dopo aver sentito la sig.ra, preso atto della rinotifica al sig. Annunziata, come in atti depositato in data 17-2-2025, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori: preliminarmente autorizza i coniugi a vivere separati. La figlia è divenuta Per_1 maggiorenne. In relazione alla minore , va disposto allo stato l'affido condiviso Per_2 ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, con cui già convive, salvo diversi provvedimenti all'esito dell'istruttoria. Si osserva a riguardo che in tema di affidamento di minori, secondo la Corte di Cassazione, nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli”, l'affidamento “condiviso”
(comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie allo stato non emergono elementi per derogare al regime di affido condiviso. Per_ Quanto al diritto/dovere di visita del padre, in ragione dell'età di ormai tredicenne, si lascia alla libera determinazione della stessa ogni determinazione inerente le modalità di visita con il padre. Avuto riguardo agli aspetti economici, osserva il tribunale che, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto (la ricorrente svolge attività lavorativa part time con reddito di euro 600,00, in ordine alla posizione del resistente le uniche informazioni sono quelle rese dalla ricorrente la quale ha dichiarato che percepisce circa 1500-1700,00 mensili quale operatore ecologico e corrisponde mensilmente 500,00) si ritiene congruo stabilire a carico del resistente ed in favore della ricorrente, un assegno pari ad euro 600,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di Per_ mantenimento di entrambe le figlie, minore e maggiorenne non Per_3 autosufficiente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite. Casa coniugale alla ricorrente convivente con le figlie. Va infine dichiarato, ai sensi dell'art. 191 2co c.c., lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi. In ordine alle istanze istruttorie le stesse sono inammissibili in quanto i fatti non sono descritti ed in ogni caso la stessa ricorrente ha dichiarato che ai dedotti episodi di violenza non vi erano testimoni. Per_ All'esito, disponeva l'audizione personale della figlia all'udienza del 24-9-2025
e che i SS di Aversa, competenti per territorio, depositassero la relazione richiesta.
All'udienza del 24-9-2025, compariva procuratore di parte ricorrente e il Giudice, all'esito dell'ascolto della minore , sulle conclusioni di parte Persona_2 ricorrente, riservava la causa al Collegio per la decisione, con atti al PM per le conclusioni.
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia del resistente, sig.
, il quale, malgrado sia stato regolarmente citato in Controparte_1 giudizio, non si è costituito per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, la contumacia del resistente, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
DOMANDA DI ADDEBITO
Nulla si dispone, in ragione, della rinuncia della sig.ra alla domanda (cfr. Pt_1 verbale d'udienza del 24-9-2025).
La separazione, vista la rinuncia alla richiesta di addebito va pronunciata ai sensi dell'art. 151 co. 1 cpc.
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI: AFFIDO CONDIVISO Per_ Relativamente all'affidamento della figlia minore (nata il [...]), deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per la minore, tale da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i genitori, come d'altronde richiesto dalla ricorrente all'udienza del 19-2-2025.
La rixorrente, sin dall'udienza del 29-10-2024 dichiarava “Ho ritirato la querela perché il sig. si sta comportando bene come padre e anche tra noi i CP_1 rapporti sono buoni. Lui vive a casa del padre io continuo a vivere nella casa coniugale in via Atellano 153 Aversa”.
Vieppiù, all'udienza del 19-2-2025, confermava tali dichiarazioni, precisando che le violenze durante il matrimonio fossero state “più verbali che fisiche”.
Confermava la presenza del padre nella vita delle figlie, avendo partecipato, anche economicamente, alla festa di 18 anni della figlia , neomaggiorenne. Per_1
Per_ Delle precedenti dichiarazioni, ne dava conferma la minore , all'udienza del 24-
9-2025 la quale dichiarava di non aver mai assistito ad alcuna violenza nei confronti della madre e riferiva che i rapporti con il padre erano buoni (“Con papà mi vedo ogni tanto, lui si accorda con e ci vediamo, passiamo il pomeriggio Per_1 con lui quando lui è libero dal lavoro (è operatore ecologico) ed io sono libera dai compiti, a volte ceniamo da papà. Papà non è mai stato violento con me non mi ha mai picchiato”; “Io sono contenta dell'organizzazione e non vorrei cambiare niente.
Con papà ci sentiamo ogni tanto anche per telefono, a volte mi chiama lui a volte lo chiamo io”, cfr. verbale d'udienza del 24-9-2025).
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere confermato l'affido Per_ condiviso della minore , come, peraltro, già disposto in via provvisoria ed urgente con ordinanza depositata in data 19-02-2025.
Tale regime comporta che le decisioni di maggior interesse per i minori, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, vanno adottate da entrambi i genitori, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c., sì che gli stessi facciano fronte ad un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore, ritiene il Per_ Collegio che vada confermato quello della madre, con la quale ha sempre vissuto, insieme alla sorella , non essendo emersi elementi tali da suggerire Per_1 un cambio di domiciliazione.
Nulla si dispone in ordine al regime di affido della figlia , avendo raggiunto Per_1 la maggiore età.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE Per_ Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la figlia , osserva il Collegio che va perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, atteso che il rapporto genitore/figli deve incrementato e supportato e non di certo ostacolato al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità.. Per_ In ragione di ciò e tenuto conto dell'età di , tredicenne, e capace di autodeterminarsi, oltre che dell'assenza di profili patologici nella relazione padre- figlia, ritiene il Tribunale di poter lasciare alla libera determinazione della stessa ogni deceisione inerente l'an ed il quomodo degli incontri con il padre.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla ricorrente, genitore collocatario della figlia minore . Per_2
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale, sita in Aversa (CE) alla via Atellana, 153, è Per_ tutt'ora abitata dalla ricorrente unitamente alle figlie e , con la Per_1 conseguenza che sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla sig.ra . Pt_1
STATUIZIONI ECONOMICHE
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine agli aspetti economici, non essendo emersi elementi sopraggiunti, né dagli atti, né dalle dichiarazioni della parte ricorrente, considerato che il resistente è rimasto contumace e che la signora ha affermato che lo stesso sta Pt_1 regolarmente corrispondendo il mantenimento previsto, si ritiene doversi confermare quanto già previsto in sede di ordinanza del 19-2-2025; come peraltro, chiesto anche da parte ricorrente all'udienza del 24-9-2025. Si richiama, pertanto, in assenza di sopravvenienze, quanto già rilevato ed osservato con l'adozione dei provvedimenti provvisori, come sopra riportato, con la conseguenza che deve porsi a carico del resistente ed in favore della ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno pari ad euro 600,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di Per_ mantenimento di entrambe le figlie, minorenne e maggiorenne non Per_1 autosufficiente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara la contumacia del sig. , nato a [...] il Controparte_1
25.11.2023, c.f. assente per tutta la durata del presente C.F._2 giudizio;
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
; C.F._2
Per_
- dispone l'affido condiviso della minore (nato a [...] il [...]), con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
- nulla dispone in tema di affido per la figlia , in quanto neomaggiorenne Per_1
(nata in [...] il [...]);
- assegna la casa familiare, sita in Aversa (CE) alla via Atellana, n. 153, alla sig.ra Per_
ove risiederà congiuntamente alle figlie e;
Parte_1 Per_1
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 della sig.ra l'assegno mensile pari alla somma di euro 600,00 euro, Parte_1 da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di Per_ mantenimento di entrambe le figlie, e , da versarsi entro il giorno Per_1 cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario della stessa, oltre il 50 % delle spese straordinarie regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVERSA (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 165, Parte II, Serie A, anno 2007);
- nulla per le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 4-11-2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6495 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 21.10.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
c.f.: , elettivamente domiciliata alla via Parte_1 C.F._1
Carrera Grande, 32, presso lo studio dell'avv. Alessia Iorio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025, il giudice, sulle conclusioni di parte ricorrente, riservava la causa in decisione al collegio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 31-07-2024, la sig.ra, in atti generalizzata, premettendo che in data 11-08-2007 nel Comune di Aversa aveva contratto matrimonio con il sig. e, che dalla loro unione erano Controparte_1 nate due figlie, (Aversa (CE) 18/01/2007) e Persona_1 Persona_2
(Napoli 04/08/2011), deduceva: - di aver conservato la propria residenza in Aversa, presso la casa coniugale in affitto, sita in via Atellana, 153; - che il sig. CP_1 aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferito presso la casa del padre;
- che la sig.ra era dipendente della società Gemarservice s.r.l., assunta con contratto a tempo determinato con le mansioni di addetta alle pulizie e con retribuzione mensile in media pari a 500 euro;
- che il sig. era operatore ecologico CP_1 alle dipendenze della società DM Technology srl con contratto a tempo indeterminato e retribuzione mensile pari a 1800 euro;
- che il sig. CP_1 spesso aveva fatto uso di alcolici, arrivando ad avere scatti d'ira e violenza nei confronti della sig.ra; - a seguito di richiesta di rinvio a giudizio pendeva a carico del sig. procedimento penale n. 13082/2022 innanzi alla Controparte_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord;
- che il sig. CP_1 per diverso tempo non aveva versato il mantenimento in favore delle figlie;
- la casa coniugale prevedeva un fitto di 450 euro mensili, oltre 65 euro di oneri condominiali;
- la sig.ra era correntista presso la Banca Intesa San Paolo Pt_1 sita in Aversa (CE) alla Piazza Magenta n. 35/40; - che il sig. era CP_1 correntista presso ufficio di Aversa alla via Ettore Corcione;
- Controparte_2 che la moglie non disponeva di beni mobili registrati, invece il marito era proprietario di un'autovettura Mercedes Classe C tg. EZ826TR; - non essendoci altri procedimenti pendenti per la stessa domanda chiedeva:
a)pronunziare la separazione dei coniugi con addebito a carico del sig. CP_1
b) assegnare la casa coniugale sita in Aversa alla via Atellana n. 153 alla
[...] sig.ra ; c) affidare le figlie minori ed ad entrambi i genitori Parte_1 Per_1 Per_2 stabilendo la residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale;
d) porre a carico del sig. un assegno mensile di € 600,00 (seicento/00) a Controparte_1 titolo di concorso al mantenimento delle figlie e Persona_1 Persona_2
e un assegno mensile di € 100,00 (cento/00) quale contributo al mantenimento della sig.ra , da corrispondere entro e non oltre il giorno cinque di ciascun Parte_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (feste di compleanno, comunione e cresima, spese mediche, spese scolastiche e quelle per eventuale sostegno scolastico, corsi di lingua straniera, vacanze ed attività sportive) come indicate nel protocollo
d'Intesa presso il Tribunale di Napoli Nord. Tale somma sarà incrementata annualmente in base agli indici di rivalutazione del costo della vita come calcolati dall'ISTAT, entro il mese successivo a quello dell'omologa della presente separazione;
e) disporre in merito al diritto di visita delle minori secondo le seguenti modalità: il padre potrà tenere con sé le minori ed il martedì ed il giovedì dalle ore Per_1 Per_2
17:00 alle ore 20:00; inoltre le ragazze trascorreranno un sabato ed una domenica consecutivi (dalle 09.00 alle 20.30) con il padre, ogni 15 giorni, con pernottamento;
le figlie ed , inoltre, trascorreranno ad anni alterni: la vigilia di Natale Per_1 Per_2 ed il giorno di Natale con la madre ed il Capodanno con il padre e le festività della
Pasqua con uno dei due genitori sempre ad anni alterni;
nel periodo estivo, il padre terrà con sé le minori per giorni quindici nel mese di luglio o agosto (in base alle ferie comunicate dal datore di lavoro), accordandosi con la madre relativamente al periodo dallo stesso prescelto entro il 31 maggio dello stesso anno;
f) onerare il sig.
delle spese, diritti ed onorari del procedimento. Controparte_1
Veniva allegata a prova dei fatti denuncia della sig.ra a carico del sig. , CP_1 risalente alla data 27-10-2022 per maltrattamenti.
Con decreto di fissazione del 7-8-2024, il Giudice, fissava udienza di comparizione innanzi a sé alla data 29-10-2024, disponendo che le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473- bis.12, secondo, terzo e quarto comma, cpc;
oltre a depositare la documentazione inerente eventuali accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità ai sensi dell'art. 473-bis.41.
Il PM apponeva il visto in data 5-9-2024.
Incardinato il giudizio mediante regolare notifica, come in atti allegato in data
28-10-2024, il sig. non si costituiva in giudizio, restando CP_1 contumace e, all'udienza di comparizione tenutasi in data 29-10-2024 il giudice delegato, all'esito dell'audizione della ricorrente, autorizzava la rinotifica del ricorso come chiesto da parte ricorrente, atteso la data oltre termine della prima notifica e rinviava all'udienza di comparizione personale delle parti al 19-2-2025.
Alla predetta udienza compariva solo parte ricorrente innanzi al Giudice che, dopo aver sentito la sig.ra, preso atto della rinotifica al sig. Annunziata, come in atti depositato in data 17-2-2025, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori: preliminarmente autorizza i coniugi a vivere separati. La figlia è divenuta Per_1 maggiorenne. In relazione alla minore , va disposto allo stato l'affido condiviso Per_2 ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, con cui già convive, salvo diversi provvedimenti all'esito dell'istruttoria. Si osserva a riguardo che in tema di affidamento di minori, secondo la Corte di Cassazione, nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli”, l'affidamento “condiviso”
(comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie allo stato non emergono elementi per derogare al regime di affido condiviso. Per_ Quanto al diritto/dovere di visita del padre, in ragione dell'età di ormai tredicenne, si lascia alla libera determinazione della stessa ogni determinazione inerente le modalità di visita con il padre. Avuto riguardo agli aspetti economici, osserva il tribunale che, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto (la ricorrente svolge attività lavorativa part time con reddito di euro 600,00, in ordine alla posizione del resistente le uniche informazioni sono quelle rese dalla ricorrente la quale ha dichiarato che percepisce circa 1500-1700,00 mensili quale operatore ecologico e corrisponde mensilmente 500,00) si ritiene congruo stabilire a carico del resistente ed in favore della ricorrente, un assegno pari ad euro 600,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di Per_ mantenimento di entrambe le figlie, minore e maggiorenne non Per_3 autosufficiente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite. Casa coniugale alla ricorrente convivente con le figlie. Va infine dichiarato, ai sensi dell'art. 191 2co c.c., lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi. In ordine alle istanze istruttorie le stesse sono inammissibili in quanto i fatti non sono descritti ed in ogni caso la stessa ricorrente ha dichiarato che ai dedotti episodi di violenza non vi erano testimoni. Per_ All'esito, disponeva l'audizione personale della figlia all'udienza del 24-9-2025
e che i SS di Aversa, competenti per territorio, depositassero la relazione richiesta.
All'udienza del 24-9-2025, compariva procuratore di parte ricorrente e il Giudice, all'esito dell'ascolto della minore , sulle conclusioni di parte Persona_2 ricorrente, riservava la causa al Collegio per la decisione, con atti al PM per le conclusioni.
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia del resistente, sig.
, il quale, malgrado sia stato regolarmente citato in Controparte_1 giudizio, non si è costituito per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, la contumacia del resistente, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
DOMANDA DI ADDEBITO
Nulla si dispone, in ragione, della rinuncia della sig.ra alla domanda (cfr. Pt_1 verbale d'udienza del 24-9-2025).
La separazione, vista la rinuncia alla richiesta di addebito va pronunciata ai sensi dell'art. 151 co. 1 cpc.
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI: AFFIDO CONDIVISO Per_ Relativamente all'affidamento della figlia minore (nata il [...]), deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per la minore, tale da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i genitori, come d'altronde richiesto dalla ricorrente all'udienza del 19-2-2025.
La rixorrente, sin dall'udienza del 29-10-2024 dichiarava “Ho ritirato la querela perché il sig. si sta comportando bene come padre e anche tra noi i CP_1 rapporti sono buoni. Lui vive a casa del padre io continuo a vivere nella casa coniugale in via Atellano 153 Aversa”.
Vieppiù, all'udienza del 19-2-2025, confermava tali dichiarazioni, precisando che le violenze durante il matrimonio fossero state “più verbali che fisiche”.
Confermava la presenza del padre nella vita delle figlie, avendo partecipato, anche economicamente, alla festa di 18 anni della figlia , neomaggiorenne. Per_1
Per_ Delle precedenti dichiarazioni, ne dava conferma la minore , all'udienza del 24-
9-2025 la quale dichiarava di non aver mai assistito ad alcuna violenza nei confronti della madre e riferiva che i rapporti con il padre erano buoni (“Con papà mi vedo ogni tanto, lui si accorda con e ci vediamo, passiamo il pomeriggio Per_1 con lui quando lui è libero dal lavoro (è operatore ecologico) ed io sono libera dai compiti, a volte ceniamo da papà. Papà non è mai stato violento con me non mi ha mai picchiato”; “Io sono contenta dell'organizzazione e non vorrei cambiare niente.
Con papà ci sentiamo ogni tanto anche per telefono, a volte mi chiama lui a volte lo chiamo io”, cfr. verbale d'udienza del 24-9-2025).
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere confermato l'affido Per_ condiviso della minore , come, peraltro, già disposto in via provvisoria ed urgente con ordinanza depositata in data 19-02-2025.
Tale regime comporta che le decisioni di maggior interesse per i minori, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, vanno adottate da entrambi i genitori, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c., sì che gli stessi facciano fronte ad un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore, ritiene il Per_ Collegio che vada confermato quello della madre, con la quale ha sempre vissuto, insieme alla sorella , non essendo emersi elementi tali da suggerire Per_1 un cambio di domiciliazione.
Nulla si dispone in ordine al regime di affido della figlia , avendo raggiunto Per_1 la maggiore età.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE Per_ Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la figlia , osserva il Collegio che va perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, atteso che il rapporto genitore/figli deve incrementato e supportato e non di certo ostacolato al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità.. Per_ In ragione di ciò e tenuto conto dell'età di , tredicenne, e capace di autodeterminarsi, oltre che dell'assenza di profili patologici nella relazione padre- figlia, ritiene il Tribunale di poter lasciare alla libera determinazione della stessa ogni deceisione inerente l'an ed il quomodo degli incontri con il padre.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla ricorrente, genitore collocatario della figlia minore . Per_2
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale, sita in Aversa (CE) alla via Atellana, 153, è Per_ tutt'ora abitata dalla ricorrente unitamente alle figlie e , con la Per_1 conseguenza che sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla sig.ra . Pt_1
STATUIZIONI ECONOMICHE
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine agli aspetti economici, non essendo emersi elementi sopraggiunti, né dagli atti, né dalle dichiarazioni della parte ricorrente, considerato che il resistente è rimasto contumace e che la signora ha affermato che lo stesso sta Pt_1 regolarmente corrispondendo il mantenimento previsto, si ritiene doversi confermare quanto già previsto in sede di ordinanza del 19-2-2025; come peraltro, chiesto anche da parte ricorrente all'udienza del 24-9-2025. Si richiama, pertanto, in assenza di sopravvenienze, quanto già rilevato ed osservato con l'adozione dei provvedimenti provvisori, come sopra riportato, con la conseguenza che deve porsi a carico del resistente ed in favore della ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno pari ad euro 600,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di Per_ mantenimento di entrambe le figlie, minorenne e maggiorenne non Per_1 autosufficiente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara la contumacia del sig. , nato a [...] il Controparte_1
25.11.2023, c.f. assente per tutta la durata del presente C.F._2 giudizio;
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
; C.F._2
Per_
- dispone l'affido condiviso della minore (nato a [...] il [...]), con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
- nulla dispone in tema di affido per la figlia , in quanto neomaggiorenne Per_1
(nata in [...] il [...]);
- assegna la casa familiare, sita in Aversa (CE) alla via Atellana, n. 153, alla sig.ra Per_
ove risiederà congiuntamente alle figlie e;
Parte_1 Per_1
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 della sig.ra l'assegno mensile pari alla somma di euro 600,00 euro, Parte_1 da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di Per_ mantenimento di entrambe le figlie, e , da versarsi entro il giorno Per_1 cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario della stessa, oltre il 50 % delle spese straordinarie regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVERSA (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 165, Parte II, Serie A, anno 2007);
- nulla per le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 4-11-2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro