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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 4852/2024, promosso con ricorso depositato in data 18.10.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Regina Pierobon e dall'avv. Isabella Gumirato giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito in Castelfranco
Veneto, piazza della Serenissima n. 52;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Cazzola giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Padova, via Rezzonico n.
6; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di conIGlio del 12.2.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, e unitisi in matrimonio Parte_1 CP_1
in Cittadella (PD), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Cittadella al Numero 66, Parte II, Serie
A, Anno 2007, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione in calce al predetto atto.
2. La IGnora rinuncia alla domanda di addebito (rinuncia accettata dal IGnor;
il IGnor Parte_1 CP_1
ammette i tradimenti così come indicati negli atti di causa ma contestualmente la IGnora rinuncia ad CP_1 Parte_1
ogni azione risarcitoria derivante dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Le parti si impegnano a non divulgare la decisione, la quale – sotto questo profilo – potrà essere utilizzata esclusivamente nel giudizio presso la Sacra
Rota per l'annullamento del matrimonio.
3. Affidare i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori, richiamando tutte le regole dell'affido condiviso, si impegnano a non far visionare ai figli gli atti del presente giudizio e dei giudizi futuri e anche a terzi ad esclusione di quanto necessario per le procedure giudiziarie e amministrative.
4. Assegnare la casa familiare alla IG.ra , con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, Parte_1
5. Disporre il seguente regime di visita:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
MADRE Pt_2
[...] dall'uscita da dall'uscita da 1° Settimana Parte_2 Parte_2 scuola scuola nel primo mercoledì e dall'uscita da scuola nel secondo mercoledì di competenza
2
Parte_2 2° Settimana dall'uscita Parte_2 da suola
6. Qualora i genitori non riuscissero a garantire la propria presenza nei turni di spettanza, dovranno prioritariamente chiedere la disponibilità dell'altro per la custodia dei figli e, solo in caso di impossibilità, potranno ricorrere all'aiuto di terzi.
7. Ciascun genitore terrà con sé i figli:
a) Metà delle vacanze natalizie, in modo tale che essi possano stare con un genitore dall'inizio delle vacanze
natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre, mentre con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino
a fine vacanza. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà i figli, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
b) Metà delle vacanze pasquali, di modo che i figli possano stare con un genitore dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua e dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui li terrà con sé, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
c) Ciascun genitore terrà con sé i ragazzi per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli
anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui li terrà con sé, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
d) Le festività infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) verranno alternate tra i genitori.
e) I compleanni dei minori verranno festeggiati possibilmente alla presenza di entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi.
f) I giorni di compleanno dei genitori, la Festa della Mamma e la Festa del Papà verranno festeggiati con il padre o con la madre festeggiati.
3
8. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma mensile di CP_1 Parte_1
€ 1.500,00 (€ 750,00 ciascuno), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da febbraio 2025.
9. Le spese straordinarie relative ad entrambi i figli, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, sono ripartite tra i genitori al 50%.
10. La ricorrente dichiara di rinunciare ad un assegno di mantenimento in suo favore, il resistente accetta la rinuncia.
11. L'Assegno Unico (o qualsiasi altro sostegno destinato al nucleo familiare) sarà richiesto e incassato per intero dalla IGnora Parte_1
12. Le parti si impegnano a divorziare non appena maturi i tempi alle presenti condizioni.
13. Spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il fascicolo è stato trasmesso in data 27.6.2024 al Pubblico Ministero e che nulla è pervenuto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.10.2024, la IGnora chiedeva la pronuncia della separazione Parte_1
personale, dando atto di aver contratto matrimonio concordatario con il IGnor l'8.12.2007 a CP_1
Cittadella e che dalla loro unione erano nati i figli in data 23.1.2011 e l'8.1.2015. Per_1 Per_2
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno a causa dei tradimenti del marito;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale con addebito al resistente e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto del 23.10.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza del 12.2.2025 per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 11.1.2025 il IGnor aderendo alla domanda di separazione CP_1
proposta dalla moglie, ma con rigetto di quella di addebito ed accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
4 Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 12.2.2025, dopo lunga discussione, esse raggiungevano un accordo relativo alle condizioni della loro separazione e precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
All'esito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cittadella è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della prole.
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi, e unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in Cittadella (PD), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Cittadella al
Numero 66, Parte II, Serie A, Anno 2007.
2. Dà atto che la IGnora rinuncia alla domanda di addebito (rinuncia accettata dal Parte_1
IGnor dà atto che il IGnor mmette i tradimenti così come indicati negli atti di causa ma CP_1 CP_1
5 contestualmente la IGnora rinuncia ad ogni azione risarcitoria derivante dalla violazione Parte_1
dei doveri nascenti dal matrimonio. Da atto che le parti si impegnano a non divulgare la decisione, la quale – sotto questo profilo – potrà essere utilizzata esclusivamente nel giudizio presso la Sacra Rota per l'annullamento del matrimonio.
3. Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Dà atto che i genitori, richiamando tutte le regole dell'affido condiviso, si impegnano a non far visionare ai figli gli atti del presente giudizio e dei giudizi futuri e anche a terzi ad esclusione di quanto necessario per le procedure giudiziarie e amministrative.
4. Assegna la casa familiare alla IG.ra con tutti gli arredi e corredi ivi presenti. Parte_1
5. Dispone il seguente regime di visita:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
MADRE Pt_2
[...] dall'uscita da dall'uscita da 1° Settimana Parte_2 Parte_2 scuola scuola nel primo mercoledì e dall'uscita da scuola nel secondo mercoledì di competenza
Parte_2 2° Settimana dall'uscita Parte_2 da suola
6. Dà atto che, qualora i genitori non riuscissero a garantire la propria presenza nei turni di spettanza, dovranno prioritariamente chiedere la disponibilità dell'altro per la custodia dei figli e, solo in caso di impossibilità, potranno ricorrere all'aiuto di terzi.
7. Ciascun genitore terrà con sé i figli:
a) Metà delle vacanze natalizie, in modo tale che essi possano stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre, mentre con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà i figli, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
6 b) Metà delle vacanze pasquali, di modo che i figli possano stare con un genitore dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua e dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui li terrà con sé, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
c) Ciascun genitore terrà con sé i ragazzi per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui li terrà con sé, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
d) Le festività infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) verranno alternate tra i genitori.
e) I compleanni dei minori verranno festeggiati possibilmente alla presenza di entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi.
f) I giorni di compleanno dei genitori, la Festa della Mamma e la Festa del Papà verranno festeggiati con il padre o con la madre festeggiati.
8. Dispone che il Sig. ersi alla Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento dei CP_1 Parte_1
figli la somma mensile di € 1.500,00 (€ 750,00 ciascuno), rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da febbraio 2025.
9. Le spese straordinarie relative ad entrambi i figli, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, sono ripartite tra i genitori al 50%.
10. Dà atto che la ricorrente ha dichiarato di rinunciare ad un assegno di mantenimento in suo favore, il resistente ha accettato la rinuncia.
11. L'Assegno Unico (o qualsiasi altro sostegno destinato al nucleo familiare) sarà richiesto e incassato per intero dalla IGnora . Parte_1
12. Dà atto che le parti si impegnano a divorziare non appena maturi i tempi alle presenti condizioni.
7 13. Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cittadella di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio del 12.2.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 4852/2024, promosso con ricorso depositato in data 18.10.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Regina Pierobon e dall'avv. Isabella Gumirato giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito in Castelfranco
Veneto, piazza della Serenissima n. 52;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Cazzola giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Padova, via Rezzonico n.
6; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di conIGlio del 12.2.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, e unitisi in matrimonio Parte_1 CP_1
in Cittadella (PD), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Cittadella al Numero 66, Parte II, Serie
A, Anno 2007, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione in calce al predetto atto.
2. La IGnora rinuncia alla domanda di addebito (rinuncia accettata dal IGnor;
il IGnor Parte_1 CP_1
ammette i tradimenti così come indicati negli atti di causa ma contestualmente la IGnora rinuncia ad CP_1 Parte_1
ogni azione risarcitoria derivante dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Le parti si impegnano a non divulgare la decisione, la quale – sotto questo profilo – potrà essere utilizzata esclusivamente nel giudizio presso la Sacra
Rota per l'annullamento del matrimonio.
3. Affidare i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori, richiamando tutte le regole dell'affido condiviso, si impegnano a non far visionare ai figli gli atti del presente giudizio e dei giudizi futuri e anche a terzi ad esclusione di quanto necessario per le procedure giudiziarie e amministrative.
4. Assegnare la casa familiare alla IG.ra , con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, Parte_1
5. Disporre il seguente regime di visita:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
MADRE Pt_2
[...] dall'uscita da dall'uscita da 1° Settimana Parte_2 Parte_2 scuola scuola nel primo mercoledì e dall'uscita da scuola nel secondo mercoledì di competenza
2
Parte_2 2° Settimana dall'uscita Parte_2 da suola
6. Qualora i genitori non riuscissero a garantire la propria presenza nei turni di spettanza, dovranno prioritariamente chiedere la disponibilità dell'altro per la custodia dei figli e, solo in caso di impossibilità, potranno ricorrere all'aiuto di terzi.
7. Ciascun genitore terrà con sé i figli:
a) Metà delle vacanze natalizie, in modo tale che essi possano stare con un genitore dall'inizio delle vacanze
natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre, mentre con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino
a fine vacanza. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà i figli, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
b) Metà delle vacanze pasquali, di modo che i figli possano stare con un genitore dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua e dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui li terrà con sé, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
c) Ciascun genitore terrà con sé i ragazzi per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli
anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui li terrà con sé, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
d) Le festività infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) verranno alternate tra i genitori.
e) I compleanni dei minori verranno festeggiati possibilmente alla presenza di entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi.
f) I giorni di compleanno dei genitori, la Festa della Mamma e la Festa del Papà verranno festeggiati con il padre o con la madre festeggiati.
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8. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma mensile di CP_1 Parte_1
€ 1.500,00 (€ 750,00 ciascuno), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da febbraio 2025.
9. Le spese straordinarie relative ad entrambi i figli, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, sono ripartite tra i genitori al 50%.
10. La ricorrente dichiara di rinunciare ad un assegno di mantenimento in suo favore, il resistente accetta la rinuncia.
11. L'Assegno Unico (o qualsiasi altro sostegno destinato al nucleo familiare) sarà richiesto e incassato per intero dalla IGnora Parte_1
12. Le parti si impegnano a divorziare non appena maturi i tempi alle presenti condizioni.
13. Spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il fascicolo è stato trasmesso in data 27.6.2024 al Pubblico Ministero e che nulla è pervenuto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.10.2024, la IGnora chiedeva la pronuncia della separazione Parte_1
personale, dando atto di aver contratto matrimonio concordatario con il IGnor l'8.12.2007 a CP_1
Cittadella e che dalla loro unione erano nati i figli in data 23.1.2011 e l'8.1.2015. Per_1 Per_2
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno a causa dei tradimenti del marito;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale con addebito al resistente e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto del 23.10.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza del 12.2.2025 per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 11.1.2025 il IGnor aderendo alla domanda di separazione CP_1
proposta dalla moglie, ma con rigetto di quella di addebito ed accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
4 Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 12.2.2025, dopo lunga discussione, esse raggiungevano un accordo relativo alle condizioni della loro separazione e precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
All'esito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cittadella è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della prole.
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi, e unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in Cittadella (PD), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Cittadella al
Numero 66, Parte II, Serie A, Anno 2007.
2. Dà atto che la IGnora rinuncia alla domanda di addebito (rinuncia accettata dal Parte_1
IGnor dà atto che il IGnor mmette i tradimenti così come indicati negli atti di causa ma CP_1 CP_1
5 contestualmente la IGnora rinuncia ad ogni azione risarcitoria derivante dalla violazione Parte_1
dei doveri nascenti dal matrimonio. Da atto che le parti si impegnano a non divulgare la decisione, la quale – sotto questo profilo – potrà essere utilizzata esclusivamente nel giudizio presso la Sacra Rota per l'annullamento del matrimonio.
3. Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Dà atto che i genitori, richiamando tutte le regole dell'affido condiviso, si impegnano a non far visionare ai figli gli atti del presente giudizio e dei giudizi futuri e anche a terzi ad esclusione di quanto necessario per le procedure giudiziarie e amministrative.
4. Assegna la casa familiare alla IG.ra con tutti gli arredi e corredi ivi presenti. Parte_1
5. Dispone il seguente regime di visita:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
MADRE Pt_2
[...] dall'uscita da dall'uscita da 1° Settimana Parte_2 Parte_2 scuola scuola nel primo mercoledì e dall'uscita da scuola nel secondo mercoledì di competenza
Parte_2 2° Settimana dall'uscita Parte_2 da suola
6. Dà atto che, qualora i genitori non riuscissero a garantire la propria presenza nei turni di spettanza, dovranno prioritariamente chiedere la disponibilità dell'altro per la custodia dei figli e, solo in caso di impossibilità, potranno ricorrere all'aiuto di terzi.
7. Ciascun genitore terrà con sé i figli:
a) Metà delle vacanze natalizie, in modo tale che essi possano stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre, mentre con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà i figli, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
6 b) Metà delle vacanze pasquali, di modo che i figli possano stare con un genitore dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua e dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui li terrà con sé, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
c) Ciascun genitore terrà con sé i ragazzi per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui li terrà con sé, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
d) Le festività infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) verranno alternate tra i genitori.
e) I compleanni dei minori verranno festeggiati possibilmente alla presenza di entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi.
f) I giorni di compleanno dei genitori, la Festa della Mamma e la Festa del Papà verranno festeggiati con il padre o con la madre festeggiati.
8. Dispone che il Sig. ersi alla Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento dei CP_1 Parte_1
figli la somma mensile di € 1.500,00 (€ 750,00 ciascuno), rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da febbraio 2025.
9. Le spese straordinarie relative ad entrambi i figli, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, sono ripartite tra i genitori al 50%.
10. Dà atto che la ricorrente ha dichiarato di rinunciare ad un assegno di mantenimento in suo favore, il resistente ha accettato la rinuncia.
11. L'Assegno Unico (o qualsiasi altro sostegno destinato al nucleo familiare) sarà richiesto e incassato per intero dalla IGnora . Parte_1
12. Dà atto che le parti si impegnano a divorziare non appena maturi i tempi alle presenti condizioni.
7 13. Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cittadella di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio del 12.2.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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