Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 295
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di delega alla firma

    Il giudice di primo grado ha ritenuto non provata la sussistenza della delega. In appello, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto l'atto dispositivo con la delega, ritenuta regolare e completa. La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.lgs. 546/1992, superando il vizio originario.

  • Accolto
    Produzione delega di firma in appello

    La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.lgs. 546/1992, ritenendo la delega prodotta completa e regolare, superando così il vizio di difetto di delega rilevato dal giudice di primo grado.

  • Inammissibile
    Riproposizione motivo assorbito in primo grado

    La Corte ha ritenuto inammissibile l'esame del motivo in quanto assorbito in primo grado e riproposto tardivamente, non essendo stato formulato con appello incidentale o riproposizione espressa nelle controdeduzioni nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 295
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 295
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo