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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL RN, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5334/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2145/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
9 e pubblicata il 31/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXCON300338_2022 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2145/09/23, depositata il 31 luglio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina accoglieva il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1, annullando l'atto di contestazione n. TYXCON300338/2022 e condannando l'Ufficio al pagamento delle spese. La decisione si fondava esclusivamente sull'accoglimento del motivo di nullità dell'atto per difetto di delega alla firma, ritenendo il giudice di primo grado non provata la sussistenza della delega indicata nell'avviso impugnato.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, producendo l'atto dispositivo n. 38/2022 con l'allegato C – contenente la delega di firma in favore del funzionario sottoscrittore – e deducendo la piena ammissibilità di tale produzione ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.lgs. 546/1992, oltre alla correttezza nel merito dell'atto di contestazione.
L'appellato si costituiva, eccependo l'inammissibilità della produzione in appello della delega e riproponendo il motivo sulle sanzioni, rimasto assorbito in primo grado, contestando il calcolo effettuato dall'Ufficio.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto in grado di appello l'atto dispositivo n. 38/2022 con allegato C, recante la delega alla firma.
L'atto di delega prodotto appare completo e regolare. Ne consegue che il motivo accolto dal giudice di primo grado deve essere disatteso, essendo stata fornita la prova del potere di sottoscrizione.
La sentenza impugnata va dunque riformata.
Il motivo relativo alla quantificazione delle sanzioni, riproposto dall'appellato nelle controdeduzioni di secondo grado, non può essere esaminato.
Si tratta infatti di un motivo assorbito in primo grado e dunque soggetto alla regola dell'art. 53, comma 2, D. lgs. 546/1992: la parte vittoriosa che intenda riproporre questioni assorbite deve farlo entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'appello, mediante appello incidentale o riproposizione espressa nei termini.
Al riguardo Cass. 10502/2021 ha precisato che “nel processo tributario, improntato a criteri di speditezza e concentrazione, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, a pena di decadenza, nell'atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in atti successivi, che esplicano una funzione meramente illustrativa» (v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26830 del 18/12/2014, Rv. 634237-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 12937 del 22/06/2016,
Rv. 640074-01, e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17950 del 19/10/2012, Rv. 623996-01).
Pertanto, i motivi assorbiti andavano riproposti con le controdeduzioni entro 60 giorni dall'appello principale.
Essendo stati riproposti successivamente, non possono essere esaminati.
In conclusione, l'appello va accolto e l'atto di contestazione deve ritenersi legittimo e il ricorso introduttivo va rigettato.
La produzione di documentazione rilevante nel grado di appello induce a compensare le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate
e, riformando integralmente la sentenza di primo grado n. 2145/09/23, dichiara legittimo l'atto di contestazione n. TYXCON300338/2022.
Compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Palermo il 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HE VO RD EL
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL RN, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5334/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2145/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
9 e pubblicata il 31/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXCON300338_2022 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2145/09/23, depositata il 31 luglio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina accoglieva il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1, annullando l'atto di contestazione n. TYXCON300338/2022 e condannando l'Ufficio al pagamento delle spese. La decisione si fondava esclusivamente sull'accoglimento del motivo di nullità dell'atto per difetto di delega alla firma, ritenendo il giudice di primo grado non provata la sussistenza della delega indicata nell'avviso impugnato.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, producendo l'atto dispositivo n. 38/2022 con l'allegato C – contenente la delega di firma in favore del funzionario sottoscrittore – e deducendo la piena ammissibilità di tale produzione ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.lgs. 546/1992, oltre alla correttezza nel merito dell'atto di contestazione.
L'appellato si costituiva, eccependo l'inammissibilità della produzione in appello della delega e riproponendo il motivo sulle sanzioni, rimasto assorbito in primo grado, contestando il calcolo effettuato dall'Ufficio.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto in grado di appello l'atto dispositivo n. 38/2022 con allegato C, recante la delega alla firma.
L'atto di delega prodotto appare completo e regolare. Ne consegue che il motivo accolto dal giudice di primo grado deve essere disatteso, essendo stata fornita la prova del potere di sottoscrizione.
La sentenza impugnata va dunque riformata.
Il motivo relativo alla quantificazione delle sanzioni, riproposto dall'appellato nelle controdeduzioni di secondo grado, non può essere esaminato.
Si tratta infatti di un motivo assorbito in primo grado e dunque soggetto alla regola dell'art. 53, comma 2, D. lgs. 546/1992: la parte vittoriosa che intenda riproporre questioni assorbite deve farlo entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'appello, mediante appello incidentale o riproposizione espressa nei termini.
Al riguardo Cass. 10502/2021 ha precisato che “nel processo tributario, improntato a criteri di speditezza e concentrazione, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, a pena di decadenza, nell'atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in atti successivi, che esplicano una funzione meramente illustrativa» (v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26830 del 18/12/2014, Rv. 634237-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 12937 del 22/06/2016,
Rv. 640074-01, e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17950 del 19/10/2012, Rv. 623996-01).
Pertanto, i motivi assorbiti andavano riproposti con le controdeduzioni entro 60 giorni dall'appello principale.
Essendo stati riproposti successivamente, non possono essere esaminati.
In conclusione, l'appello va accolto e l'atto di contestazione deve ritenersi legittimo e il ricorso introduttivo va rigettato.
La produzione di documentazione rilevante nel grado di appello induce a compensare le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate
e, riformando integralmente la sentenza di primo grado n. 2145/09/23, dichiara legittimo l'atto di contestazione n. TYXCON300338/2022.
Compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Palermo il 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HE VO RD EL