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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 22/07/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Pasquale Cristiano Presidente rel. dott. Michele Videtta Consigliere dott. Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al 273/2020 del Ruolo Gen., ad oggetto apertura di successione e impugnazione di testamento, riservata in decisione all'udienza del 22-4-2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023, tra
) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
( Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato, dall'avv. Carmine Manzione , C.F._4 presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno alla via Gabriele Guglielmi n. 6 procura in calce appellanti e
( ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._5
Lagonegro, alla via del Popolo, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Concetta Iannibelli ( ), che lo rappresenta e difende giusta C.F._6 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con citazione notificata l'8-6-2020 , e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza parziale Parte_3 del Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, 195/19, pubblicata il 21.11.2019, non notificata, in forza della quale il primo giudice ha: dichiarato aperta la successione ex lege di , nato il [...], A_ deceduto ab intestato il 26.6.62; rigettato le domande, proposte da e , Parte_3 Pt_1 Pt_2 eredi ex lege di figlia di e Persona_2 A_ Per_3
1 di annullamento del testamento pubblico di Parte_3 [...]
rogato per atto Notaio del 6.8.2008, rep. 53794, in forza Per_4 Per_5 del quale era stato istituito erede universale , figlio di CP_1 [...]
e , nonché di apertura della successione ex lege Per_1 Persona_4 della de cuius;
dichiarata aperta la successione testamentaria di , nata Persona_4 il 15.4.27, deceduta il 3.3.2012; separato le domande di cui ai punti 1.1, 2.1 e 2.2 proposte dagli attori
[...]
e – aventi ad oggetto rispettivamente la Parte_3 Pt_1 Pt_2 devoluzione ex lege della eredità di , la declaratoria di nullità A_
o l'annullamento del testamento pubblico di la Persona_4 devoluzione ex lege della eredità di – e rimesso la causa Persona_4 sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo;
compensato le spese di lite in ragione della metà e condannato
[...]
e alla rifusione della quota residua in favore di Parte_3 Pt_1 Pt_2
, liquidate in € 3.627,00 per compenso professionale, oltre iva, CP_1 ca e rimborso forfetario;
posto definitivamente in solido a carico di tutte le parti in ragione della metà le spese della c.t.u., liquidate con separato decreto del 16.5.17, e per la quota residua a carico di e . Parte_3 Pt_1 Pt_2
Ha ritenuto il primo giudice ricorrenti le condizioni per dichiarare aperta ex lege la successione sui beni già di proprietà di , ascendente di A_ secondo grado in linea retta degli attori, padre del convenuto , CP_1 individuando gli aventi diritto di concorrere alla stessa, nella misura di 1/3 ciascuno, ai sensi degli articoli 563, 566 e 581 c.c., i figli e CP_1
nonché il coniuge , ovvero, essendo _2 Persona_4 [...] deceduta ab intestato il 30.11.2006, i figli ed eredi legittimi _2 [...]
e , succeduti per rappresentazione, nella Parte_3 Pt_1 Pt_2 misura di 1/9 ciascuno, tenuto conto della rinuncia dell'altro erede legittimo coniuge di Persona_6 Persona_2
Ha rigettato il primo giudice la domanda attorea di annullamento per errore sul motivo del testamento di dalla stessa non Persona_4 sottoscritto in quanto dichiaratasi illetterata, del seguente tenore:
“lascio tutti i mei beni, anche quelli di mia spettanza dichiarati nella successione del mio defunto marito , a mio figlio legittimo A_
, nato a [...] il [...]. Preciso che con CP_1
i terreni che con il presente testamento lascio a mio figlio , faccia CP_1 eccezione il terreno in località “Viscigliete” del Comune di Sala Consilina, sono privi di indice edificatorio dal momento che sono stati già asserviti per l'edificazione dell'interesse di mia figlia per la costruzione Persona_2 di un fabbricato in Sala Consilina (SA) alla località Santa Maria della Misericordia, e che quindi la stessa ha già in effetti ricevuto tramite detto asservimento, avvenuto a titolo gratuito tramite dichiarazione al Comune
2 fatta da mio genero anche in mio conto, quanto le spettava sulle nostre eredità”. Ha ritenuto il primo giudice determinatasi la testatrice “sulla base di una rappresentazione della realtà – quella per cui tali terreni fossero stati impiegati per la realizzazione dell'immobile poi destinato a casa di abitazione del genero e della figlia – effettivamente verosimile e veritiera”. In sintesi, ha ritenuto il primo giudice: che i terreni di cui ha disposto in via esclusiva in favore Persona_4 del figlio , quale proprio erede universale, escludendo dalla CP_1 successione i nipoti, attuali appellanti, figli della figlia premorta Michelina, erano effettivamente privi di capacità edificatoria, per essere asserviti all'edificazione dell'immobile commissionata da genero Persona_6 della testatrice in quanto coniuge di in Sala Consilina, alla Persona_2 località Santa Maria della Misericordia, su terreno identificato in catasto al foglio 10, particella 643, di proprietà di esteso 1460, Persona_6
00mq; che la edificazione è stata assentita in forza della licenza edilizia 91 del 5.11.73, prot. 7401, richiesta da quale proprietario, Persona_6 avente ad oggetto la realizzazione di un manufatto da adibirsi e deposito di attrezzature agricole e stoccaggio delle derrate, per la cubatura complessiva di 436,80 mc a fronte del limite di 438,00 mc, nonché della licenza edilizia 60 del 7.6.74, in variante alla precedente, richiesta dal medesimo Pt_3 unitamente ai suoceri e , avente ad oggetto A_ Persona_4
l'ampliamento del locale deposito già assentito, laddove dalla relazione tecnica del geom. risultava come ai fini del calcolo Persona_7 della volumetria per 1550,65 mc era stata considerata l'estensione dei terreni, di proprietà di , in catasto al foglio 6, particelle Persona_4
430 e 443, ex 452 (ora 1841) ed ex 451 (ora 1839), al foglio 1, particella 31, al foglio 6, particelle 735, 279 e 961; che, alla luce delle conclusioni del CTU, il manufatto in variante al progetto precedente era stato realizzato da “mediante la cessione Persona_6
– o comunque l'utilizzo effettivo – di cubature di altre particelle e, fra queste, le particelle di proprietà di come sopra Persona_4 richiamate ed individuate”, conclusione rafforzata dalla attestazione rilasciata al CTU dall'ufficio tecnico del Comune di Sala Consilina (prot. n. 12620 del 1.7.2016) da cui si desume che “l'indice di fabbricabilità derivante dalla sola particella 643 non era all'epoca sufficiente a giustificare un intervento di detta dimensione, a meno che non siano stati accorpati gli indici di ulteriori fondi rustici”; che l'asservimento dei fondi di proprietà della testatrice, pur non risultando dalla documentazione ammnistrativa, posta la natura di contratto ad effetti obbligatori, non reali, dell'accordo di cessione di cubatura, “sia avvenuto per concorde volontà della proprietaria medesima – che, non a caso, risulta essere firmataria, in uno al genero , dell'istanza diretta ad Persona_6
3 ottenere la licenza edilizia n. 60 del 7.6.74 – non sussistendo all'uopo l'obbligo di redazione del contratto in forma scritta ad substantiam”. Gli appellanti hanno affidato l'appello a 2 motivi, concludendo, in riforma della impugnata sentenza parziale, per l'accertamento e la declaratoria: di chiamati ex lege all'eredità di i suoi figli e A_ CP_1 [...]
con diritto di essi appellanti alla metà dei beni caduti in _2 successione, giacché subentranti per rappresentazione nel luogo e nel grado della di erede legittima in linea retta di Persona_2 A_ unitamente all'appellato; di nullità e/o di annullamento del testamento pubblico rogato dal notaio in data 6.8.2008, rep. n. 53794, Persona_8 recante le ultime volontà di , per errore sul motivo e Persona_4 comunque perché frutto di una distorta rappresentazione della realtà da parte della testatrice;
per l'effetto di devoluzione ex lege dell'eredità di
[...] con diritto di essi appellanti alla metà dei beni caduti in Per_4 successione, giacché subentranti per rappresentazione nel luogo e nel grado di erede legittima in linea retta della sig.ra Persona_2 [...]
unitamente all'appellato; con il favore delle spese del grado e Per_4 attribuzione;
in via istruttoria hanno rimesso alla Corte adita ogni valutazione in ordine alle necessita di rinnovazione e/o integrazione della CTU. L'appellato ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto del proposto gravame e la conferma della impugnata sentenza, in uno al rigetto della richiesta di rinnovo e/o integrazione della CTU, con il favore delle spese. All'esito della udienza del 22.4.2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Con il primo motivo, afferente la vocazione dell'eredità , A_ lamentano gli appellanti la erronea individuazione dei soggetti aventi diritto a concorrervi e, conseguentemente, delle relative quote. In particolare, lamentano la erronea inclusione di tra i chiamati a Persona_4 succedere ex lege a , sebbene non avente diritto quale coniuge A_ superstite, in ragione della disciplina applicabile ratione temporis, stante il decesso del de cuius prima della entrata in vigore della legge 157/75 di riforma del diritto di famiglia. B) Il motivo è fondato. Infatti, “le innovazioni introdotte in materia di successioni mortis causa dalla legge 19 maggio 1975, n 151, sulla riforma del diritto di famiglia, non operano per le successioni che si sono aperte prima dell'entrata in vigore di detta legge, per le quali, pertanto, deve trovare applicazione, relativamente al coniuge superstite, la disciplina del codice civile nella formulazione originaria, che gli garantisce l'usufrutto di una quota dell'eredità, e non nel testo sostituito dalla citata legge, che gli attribuisce una quota del patrimonio
4 del de cuius in piena proprietà” (Cass. 6040/80). Al coniuge superstite era riservato il cosiddetto usufrutto uxorio, previsto dall'art. 547 cod. civ., applicabile, come nella specie, alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151, che lo ha abrogato. Correttamente inferiscono gli appellanti dall'art. 456 c.c., ai sensi del quale
“la successione si apre al momento della morte, nel luogo e dell'ultimo domicilio del defunto”, il principio che non già al momento in cui è dichiarata l'apertura della successione, ma al momento della morte del de cuius occorre avere riguardo ai fini della individuazione della norma regolante una specifica vicenda ereditaria;
sicché, posto che è A_ deceduto ab intestato il 26.6.1962 e che l'apertura della successione è intervenuta prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, le vicende ereditarie di sono soggette alla disciplina previgente. A_
Conseguentemente, giusta la normativa applicabile ratione temporis, competeva a in qualità di coniuge superstite di Persona_4 [...]
, il solo diritto reale di godimento su una quota del patrimonio del Per_1 marito, cioè l'usufrutto uxorio (estintosi il 3.3.2012 con il decesso della usufruttuaria ex lege). Attesa la erronea individuazione anche di tra i chiamati Persona_4 all'eredità ab intestato di , riconoscendo alla stessa il diritto a A_ concorrere sui beni relitti nella misura di 1/3 in concorso con i figli
[...]
e , va riformata l'impugnata sentenza in parte qua CP_1 _2 dichiarando quali chiamati all'eredità di i soli figli A_ CP_1
e nella misura di ½ ciascuno, con suddivisione della quota di _2 eredità paterna spettante a deceduta 30.11.2006 in parti Persona_2 uguali tra i figli ed eredi legittimi , e Parte_1 Parte_3 [...]
, attuali appellanti, succeduti per rappresentazione, tenuto conto Pt_2 della rinuncia dell'ulteriore erede legittimo di Persona_6 [...]
Persona_2
C) Con il secondo motivo, afferente la invalidità del testamento di
[...] per errore (di fatto e di diritto) sul motivo ivi espresso, Per_4 lamentano gli appellanti la erronea allocazione degli oneri probatori e il travisamento dell'effettiva significanza delle risultanze istruttorie;
conseguentemente alla conseguente caducazione delle dette dichiarazioni di ultima volontà, chiedono gli appellanti la devoluzione ex lege dell'eredità di . Persona_4
Alle argomentazioni del primo giudice oppongono gli appellanti: a) la erronea esclusione del dedotto errore di fatto;
il primo giudice sarebbe incorso in contraddizione poiché “o si riconosce alla cessione di cubatura efficacia meramente obbligatoria e allora, ai fini del trasferimento di volumetria, diviene essenziale il provvedimento autorizzatorio della p.a., che in questo caso manca del tutto come riconosce lo stesso Giudice lagonegrese;
o si riconosce alla cessione di cubatura efficacia reale, immediatamente traslativa della volumetria, ma in tal caso è essenziale la
5 prova scritta dell'asservimento, anch'essa del tutto carente nel caso di specie”; sicché “l'assenza di ogni traccia di cessione di volumetria nei titoli abilitativi dell'epoca e successivi, come pure la totale mancanza di prova di un accordo di tal genere tra le parti avrebbe dovuto condurre il Giudice di primo grado, in maniera coerente con la premessa da cui è partito, a riconoscere che in realtà i terreni oggetto delle disposizioni testamentarie della non erano – né sono oggi – privi di indice edificatorio, perché Per_3 mai asserviti per la realizzazione di altre costruzioni”; b) l'erronea allocazione degli oneri probatori e valutazione delle relative risultanze istruttorie;
in particolare, la mancanza di prescrizioni formali al momento della presunta costituzione del contestato vincolo di asservimento non potrebbe superare la totale assenza di prova di elementi tanto negoziali quanto concessori – anche di mero valore indiziario – atti a dimostrare la cessione di volumetria, sicché “il Giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere che, contrariamente a quanto ritenuto per errore dalla Per_3
i terreni oggetto delle sue disposizioni testamentarie non erano affatto privi di indice edificatorio al momento in cui ha redatto le sue ultime volontà perché mai oggetto di atti di asservimento”; c) la “insufficienza, in ogni caso, della sola volontà della per Per_3 determinare l'asservimento, atteso che i terreni che il Giudice di primo grado ritiene verosimilmente oggetto di cessione di cubatura nel 1974 erano soltanto per ½ di proprietà della giacché per l'altra metà in Per_3 proprietà del coniuge , deceduto nel 1963”; A_
d) la carenza di valore probatorio della relazione redatta dal geom.
il 30.3.74, dalla quale risulterebbe il contestato Persona_7 sfruttamento di volumetria, prodotta in copia fotostatica disconosciuta, neppure valutata dal CTU in quanto non rinvenuta tra gli allegati alla pratica edilizia n. 60 del 74; e) il travisamento della efficacia probatoria del certificato prot. n. 1260 del 1.7.2016 rilasciato dal Comune di Sala Consilina, giacché limitatosi il CTU, nonostante i quesiti formulati, “a verificare se, in via del tutto ipotetica, la consistenza volumetrica dei terreni della avesse potuto consentire Per_3 al genero di realizzare l'ampliamento del suo fabbricato, ma non ha mai verificato se l'asservimento di altre particelle avesse potuto consentire al sig. di ottenere lo stesso risultato edilizio”, laddove Persona_6
“all'epoca dell'edificazione oggetto di accertamento altri terreni avrebbero potuto essere stati asserviti per la costruzione del sig. ed Persona_6 anche con maggiore probabilità, anche perché confinanti con la particella 643 e per di più di proprietà di quest'ultimo”; f) la mancata attribuzione del giusto rilievo probatorio alla documentazione prodotta dagli odierni appellanti “comprovante l'inesistenza del contestato asservimento e dunque l'errore sul motivo della testatrice”, ovvero il certificato rilasciato dal Comune di Sala Consilina nel 1994, il certificato rilasciato dal Comune di Sala Consilina nel 2009, il certificato di
6 destinazione urbanistica n. 00007235-2017 del 18.4.2017, la relazione del notaio di Salerno, la relazione tecnica redatta dall'ing. Persona_9
in data 19.11.2001; A_0
g) la fallace attribuzione della quota di legittima, in quanto, in disparte della esistenza o meno di asservimenti di fatto o di diritto, Persona_2 diversamente da quanto erroneamente ritenuto ed espresso dalla madre in testamento e condiviso dal primo giudice non ha “beneficiato” – né avrebbe potuto tecnicamente beneficiare – della cessione di cubatura della quale si controverte;
in altre parole, non potrebbe ritenersi che – e Persona_2 per lei essi appellanti – sia stata soddisfatta sull'eredità materna in ragione di una cessione di cubatura (comunque contestata) che la de cuius, al più, avrebbe realizzato in favore del marito per l'ampliamento di un fabbricato sul quale mai ha vantato alcun diritto, né reale né di Persona_2 godimento. D) Il motivo, suscettibili di delibazione congiunta le relative articolazioni, è infondato. D1) Si premette che il “negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso” – tanto più nella specie, posto il trasferimento a titolo gratuito effettuato da in favore dell'appellato – “al Persona_4 CP_1 proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta ad substantiam” (Cass. Sezioni Unite, 16080/21). Ha altresì precisato la Corte regolatrice come “per ricostruire la comune volontà delle parti in relazione all'individuazione del fondo del cessionario, destinatario dell'aumento di volumetria, può farsi riferimento al comportamento complessivo dei contraenti in sede esecutiva, successivamente alla stipulazione dell'accordo” (Cass. 20623/2009). Ora, quanto alle argomentazioni sub a) e b), può dirsi nella specie realizzata la richiesta fattispecie a formazione progressiva, in cui sono confluite manifestazioni di volontà private nel contesto di un procedimento amministrativo, quand'anche il trasferimento di cubatura, tra le parti e nei confronti dei terzi, fosse determinato dal provvedimento concessorio – nella specie la licenza n. 60 del 7-6-74 – discrezionalmente emanabile dall'Ente in favore del cessionario (Cass. 20623/2009 cit.). Correttamente il primo giudice ha escluso l'applicabilità dell'art. 1350 c.c. al negozio di cessione di cubatura effettivamente intervenuto tra
[...]
– sebbene solo indicata nella intestazione della istanza diretta Per_4 ad ottenere la licenza edilizia n. 60 del 7-6-74 – e ciò Persona_6 che ha consentito a quest'ultimo “di edificare per un volume complessivo notevolmente superiore a quello consentito dall'indice di fabbricabilità
7 dell'unico fondo di sua proprietà”. Lo stesso tenore del testamento di
– indipendentemente dall'errore sul motivo in cui Persona_4 sarebbe incorsa – dà conto della cessione di cubatura in favore di Per_6
certo perfezionatasi in forza della alla volontà della testatrice,
[...] deponendo infatti irrefutabilmente in tal senso l'espressione “dichiarazione al Comune fatta da mio genero anche in mio conto”; laddove è manifestamente priva di rilievo rispetto alla delibazione della domanda di annullamento l'indicazione anche di , proprio perché deceduto A_ da oltre un decennio, nella detta intestazione. Ad ulteriore suffragio, anche in relazione alla argomentazione sub d), mette conto menzionare la relazione datata 30.3.74 – predisposta per conto di
[...]
oggetto di contestazione generica, della cui “giacenza agli Persona_6 atti” nella pratica relativa all'ampliamento assentito con la licenza edilizia 60 del 7.6.74 dà conto l'attestazione 12620/2016 del Comune di Sala Consilina, nonché inclusa come allegato 4 alla CTU (documenti esaminati presso pubblici uffici) – da cui risulta che l'area della “azienda agricola interessata” di mq 19447, assunta a base dei calcoli volumetrici, include i fondi (su cui secondo il CTU “sarebbe gravato tale asservimento, con tutta probabilità”), riportati in catasto al foglio 6, particelle 430, 443, 735, 1839 (ex 451), 1841 (ex 452), foglio 1, particella 31, foglio 10, particella 643, foglio 15, particella 279, foglio 18, particella 961. È oltremodo verosimile come di un ipotetico inserimento surrettizio del documento – senza che gli appellanti abbiano specificato gli elementi eventualmente atti a consentire di porre in dubbio la conformità all'originale della copia, peraltro acquisita dal CTU – nella pratica edilizia di ampliamento il che certo non CP_2 ha ignorato la relazione datata 30.3.74 ai fini del rilascio del titolo abilitativo, avrebbe dato atto, tanto più che la stessa attestazione identifica il redattore della relazione nella persona del geom. Controparte_3
del quale è precisato finanche il numero di iscrizione all'albo.
[...]
Condivisibile è dunque la conclusione che i fondi oggetto delle disposizioni testamentarie di erano, e sono tuttora, privi di indice Persona_4 edificatorio, perché asserviti per la realizzazione del manufatto assentito con la licenza edilizia n. 60 del 7.6.74. D2) Lungi dall'incorrere nel travisamento e nell'errata valutazione probatoria di cui rispettivamente alle argomentazioni sub e) ed f), ha in termini condivisibili rilevato il primo giudice come “il certificato di destinazione urbanistica prot. n. 7235 rilasciato in data 13.4.2017 dall'ufficio tecnico del Comune di Sala Consilina e acquisito agli atti all'udienza del 8.5.2017, in cui si legge che le particelle di cui al foglio 1, n. 31, foglio 6, nn. 443 – 430 – 718 – ex 451 – ex 452 – ex 450 – ex 452, foglio 15, n. 279, foglio 18 n. 961, “non sono state oggetto di atti di asservimento per la realizzazione di fabbricati e/o atti di cessione di diritti edificatori (volumetria), conferma solo l'inesistenza di cessioni di volumetria formali intervenute fra la testatrice e il genero , ma non smentisce Persona_6
8 la conclusione – cui questo Collegio ritiene di dover pervenire – per cui l'impiego effettivo della capacità edificatoria dei fondi di proprietà di sia effettivamente avvenuto, pur senza lasciare traccia Persona_4 nei corrispondenti titoli abilitativi dell'epoca, ed abbia avuto l'effetto di consentirne lo sfruttamento a al fine di realizzare i lavori Persona_6 di ampliamento della propria casa di abitazione”; conclusione non smentita dalla documentazione della cui omessa valutazione si dolgono gli appellanti, contenente sì una affermazione di non asservimento (o di libertà da oneri e pesi) dei beni costituenti la massa ereditaria di , tuttavia Persona_4 pur sempre alla stregua del – non dirimente – presupposto della mancanza di un formale atto di asservimento. La valutazione probabilistica operata dal CTU quanto al “presunto asservimento di fatto” è comunque ragionevolmente dedotta già dall'inoltro ai competenti uffici del progetto della richiesta di ampliamento del fabbricato anche a nome di (non formalmente Persona_4 firmataria, ma certo consapevole), laddove non sono persuasive le (sostanzialmente congetturali) deduzioni formulate dagli appellanti quanto allo stesso risultato edilizio che nella qualità di Persona_6 proprietario di altre particelle, per metà contigue alla particella 643 – avrebbe asseritamente ottenuto mediante asservimento di altre particelle (profilo, non sembra superfluo aggiungere, esulante dalla prospettazione di cui all'originario atto introduttivo). Posto che all'epoca l'unico strumento urbanistico in dotazione dell'ufficio tecnico era costituito da un programma di fabbricazione del quale non è stata reperita copia dal CTU, che ha verificato la fattibilità dell'intervento edilizio
– alla luce delle prescrizioni del d.m. 20.4.68 n. 1444, richiamato dagli stessi appellanti – previa comparazione con pratiche edilizie analoghe, va evidenziato quanto persuasivamente precisato dal CTU in risposta all'asserito “caso di specie non efficacemente comparabile con le 2 ipotesi di studio prese a mo' di paragone dal CTU”, nonché alla asserita probabilità che “il Programma di Fabbricazione prevedesse già (come spesso avveniva all'epoca) che la fascia di territorio immediatamente a ridosso delle strade principali (in tal caso la Statale SS 19) non rientrasse in zona agricola”, ovvero che “le ipotesi avanzate dal Ctp relative alle probabili previsioni del Programma di Fabbricazione, in relazione alla suddivisione territoriale comunale in zone omogenee, non hanno avuto riscontro alcuno” presso l'ufficio tecnico comunale. D3) Si rammenta che “il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato
9 percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta” (Cass. 24637/2010). In altri termini, se l'errore sul motivo, assunto dall'art. 624, comma 2, c.c. quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realtà obiettiva, non v'è chi non scorga come l'argomentazione sub c), ovvero la dedotta contitolarità dei fondi oggetto di asservimento, esuli manifestamente dalle ragioni dedotte (nonché deducibili) a sostegno della domanda di annullamento per errore sul motivo. Non sembra superfluo richiamare il fondamentale assunto a sostegno della detta domanda, ovvero “la circostanza indicata dalla de cuius quale unico ed espresso motivo dell'istituzione di a suo erede universale”, CP_1 benché giammai alcun terreno della stessa fosse stato asservito in favore sia della figlia che del coniuge di quest'ultima; tanto, sempre _2 secondo la prospettazione degli appellanti, non corrispondendo alla realtà neppure l'assunto della inedificabilità dei terreni da Persona_4 lasciati al figlio , nonché “il progetto messo in opera dal convenuto CP_1 per indurre la ad istituirlo suo erede universale”, in definitiva Per_3 ascrivendo all'attuale appellato di avere lasciato erroneamente ritenere dalla testatrice “soddisfatte le ragioni successorie della coerede in virtù _2 di un atto di asservimento che egli ben sapeva inesistente e comunque di alcun pregio per la sorella”. D4) Relativamente alla argomentazione sub g), si rileva come gli appellanti, lungi dal formulare specifica domanda di riduzione delle impugnate disposizioni testamentarie per lesione della quota di legittima, hanno concluso per la devoluzione ex lege della eredità di Persona_4 conseguentemente all'accoglimento della – tuttavia infondata – domanda di annullamento del testamento per errore sul motivo e comunque perché frutto di una – pure erroneamente dedotta – distorta rappresentazione della realtà da parte della testatrice. È ravvisabile, contrariamente all'assunto degli appellanti, il beneficio conseguito da dalla impugnata disposizione testamentaria, Persona_2 rilevato in primis come gli stessi appellanti interpretino le ultime volontà di cui al testamento pubblico di nel senso che grazie Persona_4 all'asservimento “la figlia avrebbe ricevuto quanto le spettava _2 dall'eredità materna, come a dire a titolo di anticipo di legittima”. Ad ogni modo l'argomentazione non è condivisibile laddove gli appellanti pretendono di escludere che non avrebbe ricevuto un Persona_2 vantaggio economico dalla “liberalità indiretta” in suo favore. È certo un dato economicamente valutabile l'avere abitato l'immobile Persona_2 adibito a casa coniugale, realizzato infatti grazie all'asservimento operato dalla madre , sia pure in favore del genero Persona_4 Per_6
È sintomatica in tal senso l'espressione cui ha fatto ricorso
[...]
(“edificazione nell'interesse di mia figlia Persona_4 [...]
), dunque perfettamente consapevole del contesto fattuale che ha _2
10 fatto da sfondo all'istituzione quale suo erede universale unicamente del figlio , attuale appellato. CP_1
E) Pertanto, insussistenti le condizioni per dar luogo al supplemento istruttorio invocato dagli appellanti, in accoglimento parziale dell'appello, da rigettare nel resto, e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, da confermare nel resto, vanno dichiarati chiamati ex lege all'eredità di , nato in [...] il [...], ivi deceduto A_ ab intestato il 28.5.1963, i soli figli di costui e CP_1 Persona_2 con diritto degli appellanti in epigrafe alla metà dei beni caduti in successione quali subentranti per rappresentazione nel luogo e nel grado di erede legittima in linea retta di in uno Persona_2 A_ all'appellato . CP_1
F) Sono ravvisabili le prescritte ragioni, giusta la formulazione dell'art. 92 c.p.c. anteriore alla modifica introdotta dal decreto legge 132/14, convertito nella legge 162/14, per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado, considerato l'accoglimento dell'appello limitatamente ad un profilo, limitato alla individuazione ictu oculi della norma applicabile ratione temporis, oggettivamente di minor rilievo e complessità rispetto a quello afferente la domanda di annullamento delle disposizioni testamentarie espresse da . Persona_4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e avverso la sentenza parziale del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, 195/19, pubblicata il 21-11-2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: accoglie parzialmente l'appello, che rigetta nel resto, e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che conferma nel resto, dichiara chiamati ex lege all'eredità di , nato in [...] A_
Consilina il 25.11.22, ivi deceduto ab intestato il 26.6.1962, i soli figli di costui e con diritto degli appellanti in epigrafe CP_1 Persona_2 alla metà dei beni caduti in successione quali subentranti per rappresentazione nel luogo e nel grado di erede legittima Persona_2 in linea retta di unitamente all'appellato ; A_ CP_1 compensa le spese del grado. Così deciso il 22.7.2025 Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
11
) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
( Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato, dall'avv. Carmine Manzione , C.F._4 presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno alla via Gabriele Guglielmi n. 6 procura in calce appellanti e
( ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._5
Lagonegro, alla via del Popolo, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Concetta Iannibelli ( ), che lo rappresenta e difende giusta C.F._6 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con citazione notificata l'8-6-2020 , e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza parziale Parte_3 del Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, 195/19, pubblicata il 21.11.2019, non notificata, in forza della quale il primo giudice ha: dichiarato aperta la successione ex lege di , nato il [...], A_ deceduto ab intestato il 26.6.62; rigettato le domande, proposte da e , Parte_3 Pt_1 Pt_2 eredi ex lege di figlia di e Persona_2 A_ Per_3
1 di annullamento del testamento pubblico di Parte_3 [...]
rogato per atto Notaio del 6.8.2008, rep. 53794, in forza Per_4 Per_5 del quale era stato istituito erede universale , figlio di CP_1 [...]
e , nonché di apertura della successione ex lege Per_1 Persona_4 della de cuius;
dichiarata aperta la successione testamentaria di , nata Persona_4 il 15.4.27, deceduta il 3.3.2012; separato le domande di cui ai punti 1.1, 2.1 e 2.2 proposte dagli attori
[...]
e – aventi ad oggetto rispettivamente la Parte_3 Pt_1 Pt_2 devoluzione ex lege della eredità di , la declaratoria di nullità A_
o l'annullamento del testamento pubblico di la Persona_4 devoluzione ex lege della eredità di – e rimesso la causa Persona_4 sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo;
compensato le spese di lite in ragione della metà e condannato
[...]
e alla rifusione della quota residua in favore di Parte_3 Pt_1 Pt_2
, liquidate in € 3.627,00 per compenso professionale, oltre iva, CP_1 ca e rimborso forfetario;
posto definitivamente in solido a carico di tutte le parti in ragione della metà le spese della c.t.u., liquidate con separato decreto del 16.5.17, e per la quota residua a carico di e . Parte_3 Pt_1 Pt_2
Ha ritenuto il primo giudice ricorrenti le condizioni per dichiarare aperta ex lege la successione sui beni già di proprietà di , ascendente di A_ secondo grado in linea retta degli attori, padre del convenuto , CP_1 individuando gli aventi diritto di concorrere alla stessa, nella misura di 1/3 ciascuno, ai sensi degli articoli 563, 566 e 581 c.c., i figli e CP_1
nonché il coniuge , ovvero, essendo _2 Persona_4 [...] deceduta ab intestato il 30.11.2006, i figli ed eredi legittimi _2 [...]
e , succeduti per rappresentazione, nella Parte_3 Pt_1 Pt_2 misura di 1/9 ciascuno, tenuto conto della rinuncia dell'altro erede legittimo coniuge di Persona_6 Persona_2
Ha rigettato il primo giudice la domanda attorea di annullamento per errore sul motivo del testamento di dalla stessa non Persona_4 sottoscritto in quanto dichiaratasi illetterata, del seguente tenore:
“lascio tutti i mei beni, anche quelli di mia spettanza dichiarati nella successione del mio defunto marito , a mio figlio legittimo A_
, nato a [...] il [...]. Preciso che con CP_1
i terreni che con il presente testamento lascio a mio figlio , faccia CP_1 eccezione il terreno in località “Viscigliete” del Comune di Sala Consilina, sono privi di indice edificatorio dal momento che sono stati già asserviti per l'edificazione dell'interesse di mia figlia per la costruzione Persona_2 di un fabbricato in Sala Consilina (SA) alla località Santa Maria della Misericordia, e che quindi la stessa ha già in effetti ricevuto tramite detto asservimento, avvenuto a titolo gratuito tramite dichiarazione al Comune
2 fatta da mio genero anche in mio conto, quanto le spettava sulle nostre eredità”. Ha ritenuto il primo giudice determinatasi la testatrice “sulla base di una rappresentazione della realtà – quella per cui tali terreni fossero stati impiegati per la realizzazione dell'immobile poi destinato a casa di abitazione del genero e della figlia – effettivamente verosimile e veritiera”. In sintesi, ha ritenuto il primo giudice: che i terreni di cui ha disposto in via esclusiva in favore Persona_4 del figlio , quale proprio erede universale, escludendo dalla CP_1 successione i nipoti, attuali appellanti, figli della figlia premorta Michelina, erano effettivamente privi di capacità edificatoria, per essere asserviti all'edificazione dell'immobile commissionata da genero Persona_6 della testatrice in quanto coniuge di in Sala Consilina, alla Persona_2 località Santa Maria della Misericordia, su terreno identificato in catasto al foglio 10, particella 643, di proprietà di esteso 1460, Persona_6
00mq; che la edificazione è stata assentita in forza della licenza edilizia 91 del 5.11.73, prot. 7401, richiesta da quale proprietario, Persona_6 avente ad oggetto la realizzazione di un manufatto da adibirsi e deposito di attrezzature agricole e stoccaggio delle derrate, per la cubatura complessiva di 436,80 mc a fronte del limite di 438,00 mc, nonché della licenza edilizia 60 del 7.6.74, in variante alla precedente, richiesta dal medesimo Pt_3 unitamente ai suoceri e , avente ad oggetto A_ Persona_4
l'ampliamento del locale deposito già assentito, laddove dalla relazione tecnica del geom. risultava come ai fini del calcolo Persona_7 della volumetria per 1550,65 mc era stata considerata l'estensione dei terreni, di proprietà di , in catasto al foglio 6, particelle Persona_4
430 e 443, ex 452 (ora 1841) ed ex 451 (ora 1839), al foglio 1, particella 31, al foglio 6, particelle 735, 279 e 961; che, alla luce delle conclusioni del CTU, il manufatto in variante al progetto precedente era stato realizzato da “mediante la cessione Persona_6
– o comunque l'utilizzo effettivo – di cubature di altre particelle e, fra queste, le particelle di proprietà di come sopra Persona_4 richiamate ed individuate”, conclusione rafforzata dalla attestazione rilasciata al CTU dall'ufficio tecnico del Comune di Sala Consilina (prot. n. 12620 del 1.7.2016) da cui si desume che “l'indice di fabbricabilità derivante dalla sola particella 643 non era all'epoca sufficiente a giustificare un intervento di detta dimensione, a meno che non siano stati accorpati gli indici di ulteriori fondi rustici”; che l'asservimento dei fondi di proprietà della testatrice, pur non risultando dalla documentazione ammnistrativa, posta la natura di contratto ad effetti obbligatori, non reali, dell'accordo di cessione di cubatura, “sia avvenuto per concorde volontà della proprietaria medesima – che, non a caso, risulta essere firmataria, in uno al genero , dell'istanza diretta ad Persona_6
3 ottenere la licenza edilizia n. 60 del 7.6.74 – non sussistendo all'uopo l'obbligo di redazione del contratto in forma scritta ad substantiam”. Gli appellanti hanno affidato l'appello a 2 motivi, concludendo, in riforma della impugnata sentenza parziale, per l'accertamento e la declaratoria: di chiamati ex lege all'eredità di i suoi figli e A_ CP_1 [...]
con diritto di essi appellanti alla metà dei beni caduti in _2 successione, giacché subentranti per rappresentazione nel luogo e nel grado della di erede legittima in linea retta di Persona_2 A_ unitamente all'appellato; di nullità e/o di annullamento del testamento pubblico rogato dal notaio in data 6.8.2008, rep. n. 53794, Persona_8 recante le ultime volontà di , per errore sul motivo e Persona_4 comunque perché frutto di una distorta rappresentazione della realtà da parte della testatrice;
per l'effetto di devoluzione ex lege dell'eredità di
[...] con diritto di essi appellanti alla metà dei beni caduti in Per_4 successione, giacché subentranti per rappresentazione nel luogo e nel grado di erede legittima in linea retta della sig.ra Persona_2 [...]
unitamente all'appellato; con il favore delle spese del grado e Per_4 attribuzione;
in via istruttoria hanno rimesso alla Corte adita ogni valutazione in ordine alle necessita di rinnovazione e/o integrazione della CTU. L'appellato ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto del proposto gravame e la conferma della impugnata sentenza, in uno al rigetto della richiesta di rinnovo e/o integrazione della CTU, con il favore delle spese. All'esito della udienza del 22.4.2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Con il primo motivo, afferente la vocazione dell'eredità , A_ lamentano gli appellanti la erronea individuazione dei soggetti aventi diritto a concorrervi e, conseguentemente, delle relative quote. In particolare, lamentano la erronea inclusione di tra i chiamati a Persona_4 succedere ex lege a , sebbene non avente diritto quale coniuge A_ superstite, in ragione della disciplina applicabile ratione temporis, stante il decesso del de cuius prima della entrata in vigore della legge 157/75 di riforma del diritto di famiglia. B) Il motivo è fondato. Infatti, “le innovazioni introdotte in materia di successioni mortis causa dalla legge 19 maggio 1975, n 151, sulla riforma del diritto di famiglia, non operano per le successioni che si sono aperte prima dell'entrata in vigore di detta legge, per le quali, pertanto, deve trovare applicazione, relativamente al coniuge superstite, la disciplina del codice civile nella formulazione originaria, che gli garantisce l'usufrutto di una quota dell'eredità, e non nel testo sostituito dalla citata legge, che gli attribuisce una quota del patrimonio
4 del de cuius in piena proprietà” (Cass. 6040/80). Al coniuge superstite era riservato il cosiddetto usufrutto uxorio, previsto dall'art. 547 cod. civ., applicabile, come nella specie, alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151, che lo ha abrogato. Correttamente inferiscono gli appellanti dall'art. 456 c.c., ai sensi del quale
“la successione si apre al momento della morte, nel luogo e dell'ultimo domicilio del defunto”, il principio che non già al momento in cui è dichiarata l'apertura della successione, ma al momento della morte del de cuius occorre avere riguardo ai fini della individuazione della norma regolante una specifica vicenda ereditaria;
sicché, posto che è A_ deceduto ab intestato il 26.6.1962 e che l'apertura della successione è intervenuta prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, le vicende ereditarie di sono soggette alla disciplina previgente. A_
Conseguentemente, giusta la normativa applicabile ratione temporis, competeva a in qualità di coniuge superstite di Persona_4 [...]
, il solo diritto reale di godimento su una quota del patrimonio del Per_1 marito, cioè l'usufrutto uxorio (estintosi il 3.3.2012 con il decesso della usufruttuaria ex lege). Attesa la erronea individuazione anche di tra i chiamati Persona_4 all'eredità ab intestato di , riconoscendo alla stessa il diritto a A_ concorrere sui beni relitti nella misura di 1/3 in concorso con i figli
[...]
e , va riformata l'impugnata sentenza in parte qua CP_1 _2 dichiarando quali chiamati all'eredità di i soli figli A_ CP_1
e nella misura di ½ ciascuno, con suddivisione della quota di _2 eredità paterna spettante a deceduta 30.11.2006 in parti Persona_2 uguali tra i figli ed eredi legittimi , e Parte_1 Parte_3 [...]
, attuali appellanti, succeduti per rappresentazione, tenuto conto Pt_2 della rinuncia dell'ulteriore erede legittimo di Persona_6 [...]
Persona_2
C) Con il secondo motivo, afferente la invalidità del testamento di
[...] per errore (di fatto e di diritto) sul motivo ivi espresso, Per_4 lamentano gli appellanti la erronea allocazione degli oneri probatori e il travisamento dell'effettiva significanza delle risultanze istruttorie;
conseguentemente alla conseguente caducazione delle dette dichiarazioni di ultima volontà, chiedono gli appellanti la devoluzione ex lege dell'eredità di . Persona_4
Alle argomentazioni del primo giudice oppongono gli appellanti: a) la erronea esclusione del dedotto errore di fatto;
il primo giudice sarebbe incorso in contraddizione poiché “o si riconosce alla cessione di cubatura efficacia meramente obbligatoria e allora, ai fini del trasferimento di volumetria, diviene essenziale il provvedimento autorizzatorio della p.a., che in questo caso manca del tutto come riconosce lo stesso Giudice lagonegrese;
o si riconosce alla cessione di cubatura efficacia reale, immediatamente traslativa della volumetria, ma in tal caso è essenziale la
5 prova scritta dell'asservimento, anch'essa del tutto carente nel caso di specie”; sicché “l'assenza di ogni traccia di cessione di volumetria nei titoli abilitativi dell'epoca e successivi, come pure la totale mancanza di prova di un accordo di tal genere tra le parti avrebbe dovuto condurre il Giudice di primo grado, in maniera coerente con la premessa da cui è partito, a riconoscere che in realtà i terreni oggetto delle disposizioni testamentarie della non erano – né sono oggi – privi di indice edificatorio, perché Per_3 mai asserviti per la realizzazione di altre costruzioni”; b) l'erronea allocazione degli oneri probatori e valutazione delle relative risultanze istruttorie;
in particolare, la mancanza di prescrizioni formali al momento della presunta costituzione del contestato vincolo di asservimento non potrebbe superare la totale assenza di prova di elementi tanto negoziali quanto concessori – anche di mero valore indiziario – atti a dimostrare la cessione di volumetria, sicché “il Giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere che, contrariamente a quanto ritenuto per errore dalla Per_3
i terreni oggetto delle sue disposizioni testamentarie non erano affatto privi di indice edificatorio al momento in cui ha redatto le sue ultime volontà perché mai oggetto di atti di asservimento”; c) la “insufficienza, in ogni caso, della sola volontà della per Per_3 determinare l'asservimento, atteso che i terreni che il Giudice di primo grado ritiene verosimilmente oggetto di cessione di cubatura nel 1974 erano soltanto per ½ di proprietà della giacché per l'altra metà in Per_3 proprietà del coniuge , deceduto nel 1963”; A_
d) la carenza di valore probatorio della relazione redatta dal geom.
il 30.3.74, dalla quale risulterebbe il contestato Persona_7 sfruttamento di volumetria, prodotta in copia fotostatica disconosciuta, neppure valutata dal CTU in quanto non rinvenuta tra gli allegati alla pratica edilizia n. 60 del 74; e) il travisamento della efficacia probatoria del certificato prot. n. 1260 del 1.7.2016 rilasciato dal Comune di Sala Consilina, giacché limitatosi il CTU, nonostante i quesiti formulati, “a verificare se, in via del tutto ipotetica, la consistenza volumetrica dei terreni della avesse potuto consentire Per_3 al genero di realizzare l'ampliamento del suo fabbricato, ma non ha mai verificato se l'asservimento di altre particelle avesse potuto consentire al sig. di ottenere lo stesso risultato edilizio”, laddove Persona_6
“all'epoca dell'edificazione oggetto di accertamento altri terreni avrebbero potuto essere stati asserviti per la costruzione del sig. ed Persona_6 anche con maggiore probabilità, anche perché confinanti con la particella 643 e per di più di proprietà di quest'ultimo”; f) la mancata attribuzione del giusto rilievo probatorio alla documentazione prodotta dagli odierni appellanti “comprovante l'inesistenza del contestato asservimento e dunque l'errore sul motivo della testatrice”, ovvero il certificato rilasciato dal Comune di Sala Consilina nel 1994, il certificato rilasciato dal Comune di Sala Consilina nel 2009, il certificato di
6 destinazione urbanistica n. 00007235-2017 del 18.4.2017, la relazione del notaio di Salerno, la relazione tecnica redatta dall'ing. Persona_9
in data 19.11.2001; A_0
g) la fallace attribuzione della quota di legittima, in quanto, in disparte della esistenza o meno di asservimenti di fatto o di diritto, Persona_2 diversamente da quanto erroneamente ritenuto ed espresso dalla madre in testamento e condiviso dal primo giudice non ha “beneficiato” – né avrebbe potuto tecnicamente beneficiare – della cessione di cubatura della quale si controverte;
in altre parole, non potrebbe ritenersi che – e Persona_2 per lei essi appellanti – sia stata soddisfatta sull'eredità materna in ragione di una cessione di cubatura (comunque contestata) che la de cuius, al più, avrebbe realizzato in favore del marito per l'ampliamento di un fabbricato sul quale mai ha vantato alcun diritto, né reale né di Persona_2 godimento. D) Il motivo, suscettibili di delibazione congiunta le relative articolazioni, è infondato. D1) Si premette che il “negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso” – tanto più nella specie, posto il trasferimento a titolo gratuito effettuato da in favore dell'appellato – “al Persona_4 CP_1 proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta ad substantiam” (Cass. Sezioni Unite, 16080/21). Ha altresì precisato la Corte regolatrice come “per ricostruire la comune volontà delle parti in relazione all'individuazione del fondo del cessionario, destinatario dell'aumento di volumetria, può farsi riferimento al comportamento complessivo dei contraenti in sede esecutiva, successivamente alla stipulazione dell'accordo” (Cass. 20623/2009). Ora, quanto alle argomentazioni sub a) e b), può dirsi nella specie realizzata la richiesta fattispecie a formazione progressiva, in cui sono confluite manifestazioni di volontà private nel contesto di un procedimento amministrativo, quand'anche il trasferimento di cubatura, tra le parti e nei confronti dei terzi, fosse determinato dal provvedimento concessorio – nella specie la licenza n. 60 del 7-6-74 – discrezionalmente emanabile dall'Ente in favore del cessionario (Cass. 20623/2009 cit.). Correttamente il primo giudice ha escluso l'applicabilità dell'art. 1350 c.c. al negozio di cessione di cubatura effettivamente intervenuto tra
[...]
– sebbene solo indicata nella intestazione della istanza diretta Per_4 ad ottenere la licenza edilizia n. 60 del 7-6-74 – e ciò Persona_6 che ha consentito a quest'ultimo “di edificare per un volume complessivo notevolmente superiore a quello consentito dall'indice di fabbricabilità
7 dell'unico fondo di sua proprietà”. Lo stesso tenore del testamento di
– indipendentemente dall'errore sul motivo in cui Persona_4 sarebbe incorsa – dà conto della cessione di cubatura in favore di Per_6
certo perfezionatasi in forza della alla volontà della testatrice,
[...] deponendo infatti irrefutabilmente in tal senso l'espressione “dichiarazione al Comune fatta da mio genero anche in mio conto”; laddove è manifestamente priva di rilievo rispetto alla delibazione della domanda di annullamento l'indicazione anche di , proprio perché deceduto A_ da oltre un decennio, nella detta intestazione. Ad ulteriore suffragio, anche in relazione alla argomentazione sub d), mette conto menzionare la relazione datata 30.3.74 – predisposta per conto di
[...]
oggetto di contestazione generica, della cui “giacenza agli Persona_6 atti” nella pratica relativa all'ampliamento assentito con la licenza edilizia 60 del 7.6.74 dà conto l'attestazione 12620/2016 del Comune di Sala Consilina, nonché inclusa come allegato 4 alla CTU (documenti esaminati presso pubblici uffici) – da cui risulta che l'area della “azienda agricola interessata” di mq 19447, assunta a base dei calcoli volumetrici, include i fondi (su cui secondo il CTU “sarebbe gravato tale asservimento, con tutta probabilità”), riportati in catasto al foglio 6, particelle 430, 443, 735, 1839 (ex 451), 1841 (ex 452), foglio 1, particella 31, foglio 10, particella 643, foglio 15, particella 279, foglio 18, particella 961. È oltremodo verosimile come di un ipotetico inserimento surrettizio del documento – senza che gli appellanti abbiano specificato gli elementi eventualmente atti a consentire di porre in dubbio la conformità all'originale della copia, peraltro acquisita dal CTU – nella pratica edilizia di ampliamento il che certo non CP_2 ha ignorato la relazione datata 30.3.74 ai fini del rilascio del titolo abilitativo, avrebbe dato atto, tanto più che la stessa attestazione identifica il redattore della relazione nella persona del geom. Controparte_3
del quale è precisato finanche il numero di iscrizione all'albo.
[...]
Condivisibile è dunque la conclusione che i fondi oggetto delle disposizioni testamentarie di erano, e sono tuttora, privi di indice Persona_4 edificatorio, perché asserviti per la realizzazione del manufatto assentito con la licenza edilizia n. 60 del 7.6.74. D2) Lungi dall'incorrere nel travisamento e nell'errata valutazione probatoria di cui rispettivamente alle argomentazioni sub e) ed f), ha in termini condivisibili rilevato il primo giudice come “il certificato di destinazione urbanistica prot. n. 7235 rilasciato in data 13.4.2017 dall'ufficio tecnico del Comune di Sala Consilina e acquisito agli atti all'udienza del 8.5.2017, in cui si legge che le particelle di cui al foglio 1, n. 31, foglio 6, nn. 443 – 430 – 718 – ex 451 – ex 452 – ex 450 – ex 452, foglio 15, n. 279, foglio 18 n. 961, “non sono state oggetto di atti di asservimento per la realizzazione di fabbricati e/o atti di cessione di diritti edificatori (volumetria), conferma solo l'inesistenza di cessioni di volumetria formali intervenute fra la testatrice e il genero , ma non smentisce Persona_6
8 la conclusione – cui questo Collegio ritiene di dover pervenire – per cui l'impiego effettivo della capacità edificatoria dei fondi di proprietà di sia effettivamente avvenuto, pur senza lasciare traccia Persona_4 nei corrispondenti titoli abilitativi dell'epoca, ed abbia avuto l'effetto di consentirne lo sfruttamento a al fine di realizzare i lavori Persona_6 di ampliamento della propria casa di abitazione”; conclusione non smentita dalla documentazione della cui omessa valutazione si dolgono gli appellanti, contenente sì una affermazione di non asservimento (o di libertà da oneri e pesi) dei beni costituenti la massa ereditaria di , tuttavia Persona_4 pur sempre alla stregua del – non dirimente – presupposto della mancanza di un formale atto di asservimento. La valutazione probabilistica operata dal CTU quanto al “presunto asservimento di fatto” è comunque ragionevolmente dedotta già dall'inoltro ai competenti uffici del progetto della richiesta di ampliamento del fabbricato anche a nome di (non formalmente Persona_4 firmataria, ma certo consapevole), laddove non sono persuasive le (sostanzialmente congetturali) deduzioni formulate dagli appellanti quanto allo stesso risultato edilizio che nella qualità di Persona_6 proprietario di altre particelle, per metà contigue alla particella 643 – avrebbe asseritamente ottenuto mediante asservimento di altre particelle (profilo, non sembra superfluo aggiungere, esulante dalla prospettazione di cui all'originario atto introduttivo). Posto che all'epoca l'unico strumento urbanistico in dotazione dell'ufficio tecnico era costituito da un programma di fabbricazione del quale non è stata reperita copia dal CTU, che ha verificato la fattibilità dell'intervento edilizio
– alla luce delle prescrizioni del d.m. 20.4.68 n. 1444, richiamato dagli stessi appellanti – previa comparazione con pratiche edilizie analoghe, va evidenziato quanto persuasivamente precisato dal CTU in risposta all'asserito “caso di specie non efficacemente comparabile con le 2 ipotesi di studio prese a mo' di paragone dal CTU”, nonché alla asserita probabilità che “il Programma di Fabbricazione prevedesse già (come spesso avveniva all'epoca) che la fascia di territorio immediatamente a ridosso delle strade principali (in tal caso la Statale SS 19) non rientrasse in zona agricola”, ovvero che “le ipotesi avanzate dal Ctp relative alle probabili previsioni del Programma di Fabbricazione, in relazione alla suddivisione territoriale comunale in zone omogenee, non hanno avuto riscontro alcuno” presso l'ufficio tecnico comunale. D3) Si rammenta che “il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato
9 percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta” (Cass. 24637/2010). In altri termini, se l'errore sul motivo, assunto dall'art. 624, comma 2, c.c. quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realtà obiettiva, non v'è chi non scorga come l'argomentazione sub c), ovvero la dedotta contitolarità dei fondi oggetto di asservimento, esuli manifestamente dalle ragioni dedotte (nonché deducibili) a sostegno della domanda di annullamento per errore sul motivo. Non sembra superfluo richiamare il fondamentale assunto a sostegno della detta domanda, ovvero “la circostanza indicata dalla de cuius quale unico ed espresso motivo dell'istituzione di a suo erede universale”, CP_1 benché giammai alcun terreno della stessa fosse stato asservito in favore sia della figlia che del coniuge di quest'ultima; tanto, sempre _2 secondo la prospettazione degli appellanti, non corrispondendo alla realtà neppure l'assunto della inedificabilità dei terreni da Persona_4 lasciati al figlio , nonché “il progetto messo in opera dal convenuto CP_1 per indurre la ad istituirlo suo erede universale”, in definitiva Per_3 ascrivendo all'attuale appellato di avere lasciato erroneamente ritenere dalla testatrice “soddisfatte le ragioni successorie della coerede in virtù _2 di un atto di asservimento che egli ben sapeva inesistente e comunque di alcun pregio per la sorella”. D4) Relativamente alla argomentazione sub g), si rileva come gli appellanti, lungi dal formulare specifica domanda di riduzione delle impugnate disposizioni testamentarie per lesione della quota di legittima, hanno concluso per la devoluzione ex lege della eredità di Persona_4 conseguentemente all'accoglimento della – tuttavia infondata – domanda di annullamento del testamento per errore sul motivo e comunque perché frutto di una – pure erroneamente dedotta – distorta rappresentazione della realtà da parte della testatrice. È ravvisabile, contrariamente all'assunto degli appellanti, il beneficio conseguito da dalla impugnata disposizione testamentaria, Persona_2 rilevato in primis come gli stessi appellanti interpretino le ultime volontà di cui al testamento pubblico di nel senso che grazie Persona_4 all'asservimento “la figlia avrebbe ricevuto quanto le spettava _2 dall'eredità materna, come a dire a titolo di anticipo di legittima”. Ad ogni modo l'argomentazione non è condivisibile laddove gli appellanti pretendono di escludere che non avrebbe ricevuto un Persona_2 vantaggio economico dalla “liberalità indiretta” in suo favore. È certo un dato economicamente valutabile l'avere abitato l'immobile Persona_2 adibito a casa coniugale, realizzato infatti grazie all'asservimento operato dalla madre , sia pure in favore del genero Persona_4 Per_6
È sintomatica in tal senso l'espressione cui ha fatto ricorso
[...]
(“edificazione nell'interesse di mia figlia Persona_4 [...]
), dunque perfettamente consapevole del contesto fattuale che ha _2
10 fatto da sfondo all'istituzione quale suo erede universale unicamente del figlio , attuale appellato. CP_1
E) Pertanto, insussistenti le condizioni per dar luogo al supplemento istruttorio invocato dagli appellanti, in accoglimento parziale dell'appello, da rigettare nel resto, e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, da confermare nel resto, vanno dichiarati chiamati ex lege all'eredità di , nato in [...] il [...], ivi deceduto A_ ab intestato il 28.5.1963, i soli figli di costui e CP_1 Persona_2 con diritto degli appellanti in epigrafe alla metà dei beni caduti in successione quali subentranti per rappresentazione nel luogo e nel grado di erede legittima in linea retta di in uno Persona_2 A_ all'appellato . CP_1
F) Sono ravvisabili le prescritte ragioni, giusta la formulazione dell'art. 92 c.p.c. anteriore alla modifica introdotta dal decreto legge 132/14, convertito nella legge 162/14, per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado, considerato l'accoglimento dell'appello limitatamente ad un profilo, limitato alla individuazione ictu oculi della norma applicabile ratione temporis, oggettivamente di minor rilievo e complessità rispetto a quello afferente la domanda di annullamento delle disposizioni testamentarie espresse da . Persona_4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e avverso la sentenza parziale del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, 195/19, pubblicata il 21-11-2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: accoglie parzialmente l'appello, che rigetta nel resto, e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che conferma nel resto, dichiara chiamati ex lege all'eredità di , nato in [...] A_
Consilina il 25.11.22, ivi deceduto ab intestato il 26.6.1962, i soli figli di costui e con diritto degli appellanti in epigrafe CP_1 Persona_2 alla metà dei beni caduti in successione quali subentranti per rappresentazione nel luogo e nel grado di erede legittima Persona_2 in linea retta di unitamente all'appellato ; A_ CP_1 compensa le spese del grado. Così deciso il 22.7.2025 Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
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