Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1919/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice Rel ha reso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1919 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ), nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Bagheria, via Ciro Scianna n.174, presso e nello studio dell'Avv. Antonino Giuseppe
Di Salvo, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Bagheria, C.so Butera n. 53, presso e nello studio dell'Avv. Fabio Lo
Verso, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Ricorso in materia di affidamento e mantenimento figli naturali
ESPOSIZIONE IN FATTO
Con ricorso ex art. 337 bis c.c., depositato in data 16.9.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale rappresentando: Controparte_1
-di aver generato con il resistente, nell'ambito di una relazione more uxorio, la minore Per_1
nata a [...] l'[...], riconosciuta da entrambi i genitori naturali;
[...]
- che il rapporto tra le parti si è progressivamente deteriorato dopo la nascita della figlia, a causa dei continui litigi per i comportamenti assunti dal Sig. , dedito al gioco ed alle scommesse, e di CP_1 reciproche incomprensioni.
- che il Sig. si è rifiutato di allontanarsi dalla casa familiare, come richiesto dalla ricorrente, CP_1 affermando di esserne il proprietario.
In merito alle condizioni reddituali delle parti, la ricorrente ha dichiarato di aver prodotto nel 2021 redditi per euro 4399,00, di non aver prodotto alcun reddito nel 2022 e nel 2023, di non essere proprietaria di beni immobili, nonché di esser proprietaria di un'auto per soddisfare i fabbisogni propri e della figlia;
che il sig. svolge regolarmente attività lavorativa, percependo uno CP_1 stipendio di circa euro 1.700,00.
La ricorrente ha chiesto, quindi, all'intestato Tribunale, di onerare il Sig. della CP_1 corresponsione, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, della somma mensile di euro
800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché del pagamento, nella misura dell'80%, delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia. Inoltre, ha chiesto,
l'affidamento condiviso della figlia, con domicilio prevalente presso la madre, e l'assegnazione della casa familiare, sita in Bagheria, via Corradino di Svevia n.4, per viverci insieme alla minore.
Con comparsa di costituzione, depositata il 13.12.2024, si è costituito il Sig. Controparte_1 rappresentando di aver raggiunto con la ricorrente un accordo sulle modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore depositato il 13.12.2024. Per_1
All'udienza del 15.1.2025 i procuratori delle parti, dato atto dell'accordo sulle modalità di affidamento, visita e mantenimento della minore raggiunto dai propri assistiti e depositato Per_1 in data 13.12.2024, hanno precisato le conclusioni congiunte, conformemente all'accordo, rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc. Il Giudice ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio. L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento delle domande formulate dalle parti nell'accordo depositato in data 15.1.2024.
Ed infatti, in relazione al regime di affidamento della figlia minorenne in punto di diritto, Per_1 occorre premettere che l'art. 155 c.c. ha sostanzialmente individuato nell'affido condiviso il modello legale privilegiato, derogabile solo in presenza di situazioni eccezionali in cui risulti comprovata la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc. (cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a Cass. Civ. 19 giugno
2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre 2010 n. 24841. V. anche Cass. 24526/2010).
Nel caso di specie non si ravvedono, allo stato, motivi per escludere un affidamento condiviso della minore, così come richiesto dalle parti, con collocazione prevalente della stessa presso la madre.
Quanto alle modalità di visita, appare adeguato il regime di visita delineato dalle parti, che si intende integralmente richiamato.
Infine, anche il regime economico concordato dalle parti, con onere del Sig. di provvedere CP_1 al mantenimento della figlia tramite la corresponsione della somma mensile di euro 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia, e gli accordi in ordine alla percezione dell'assegno unico INPS, risultano congrui alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione reddituale prodotta.
In considerazione dell'accordo delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti, così provvede:
-DISPONE che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 con domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità concordate dalle parti, di cui all'accordo depositato in data 13.12.2024; -PONE a carico di l'obbligo di versare alla resistente, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia , la somma di euro 500,00 da corrispondere entro il giorno cinque di Per_2 ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT FOI;
-DICHIARA l'obbligo del resistente di partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia;
-OMOLOGA le ulteriori statuizioni di cui all'accordo depositato in data 13.12.2024;
-DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 21.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini