Sentenza breve 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 25/11/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01438/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01536/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michelangelo Giugni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del decreto del Questore della Provincia di Modena, Div.P.A.S.I.Cat.-OMISSIS- notificato in data 8 luglio 2025 12, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente in data 10 agosto 2023, volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. LE ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.11.2025, munito di istanza cautelare, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di Modena ha respinto la domanda diretta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato.
L’Amministrazione ha fondato il suddetto rigetto su una sentenza di data 16.5.2025 con cui il Tribunale di Modena ha condannato il ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di violenza sessuale nei confronti di minore, evidenziando che trattasi di reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio ex art. 380 c.p.p., che costituisce elemento dal quale desumere la pericolosità sociale ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 159/2011 e che rientra nella previsione di cui al comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 286/98; ha, altresì, evidenziato il mancato invio del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 stante la natura vincolata del provvedimento medesimo.
Il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: I “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/98. violazione dell'art. 3 Cost. eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e apparenza di motivazione, travisamento dei fatti ”; II “ Violazione dell'art. 8 Cedu e degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della costituzione. eccesso di potere per sviamento e manifesta ingiustizia. omessa valutazione dei legami familiari ”; III “ Violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. eccesso di potere per difetto di procedimento ”; in sintesi, con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione del divieto di automatismo espulsivo, nonché la mancata valutazione in concreto della pericolosità sociale e della propria complessiva situazione personale, sotto il profilo dell’attività lavorativa regolarmente svolta, della situazione familiare (presenza di un fratello con problematiche di salute); inoltre, l’Amministrazione non avrebbe considerato la tenuità dei fatti di reato, anche alla luce dei principi espressi dalla sentenza n. 88/2023 della Corte Costituzionale, atteso che per la condanna in questione è stata concessa la sospensione condizionale della pena oltre al riconoscimento delle circostanze attenuanti; non sarebbe stata considerata nemmeno la condotta successiva al fatto –reato e il percorso di trattamento intrapreso; con il secondo motivo parte ricorrente ha lamentato la mancata valutazione dei legami familiari ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 286/19987, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013; in particolare non sarebbe stato considerato il legame con il proprio fratello, oltre tutto affetto da gravi disturbi; infine, con il terzo motivo è state denunciata la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto, atteso che nel caso in esame non si tratterebbe di attività vincolata per le ragioni già esposte nel primo motivo di ricorso.
Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata.
I primi due motivi, che possono essere trattati unitamente essendo connessi, non sono fondati.
Per quanto qui rileva, il comma 3 dell’art. 4 –recante “ ingresso nel territorio dello Stato ”- del D.Lgs n. 286 del 1998 dispone, tra l’altro, che “ Non è ammesso in Italia lo straniero che (….) sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. (….) ”; il comma 5 del successivo art. 5 –recante “ permesso di soggiorno ” – dispone che “ Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ”, comma dichiarato incostituzionale, tra l’altro, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 202/0213 –invocata dal ricorrente - nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato.
Ebbene, tanto premesso, è indiscusso tra le parti che il reato per il quale il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Modena rientri nella previsione di cui all’art. 380 c.p.p., per cui risulta ostativo all’ingresso dello straniero in Italia e, conseguentemente, impedisce il rinnovo del permesso di soggiorno, giusta il combinato disposto di cui ai ricordati art. 4, comma 3, e art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 286/1998.
Sul punto la giurisprudenza è unanime, avendo evidenziato che “il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, disposto nei confronti di uno straniero condannato per reati direttamente ostativi ai sensi dell'art. 4, co. 3, e dell'art. 5, co. 5, del d.lgs. 286/1998, per i quali la preclusione automatica al rinnovo del permesso di soggiorno, conseguente alla condanna per la tipologia di reati sopra richiamati, non può essere superato né dalla risalenza nel tempo della condanna né dalla disponibilità di un'occupazione regolare, dal momento che in questa ipotesi la valutazione circa la pericolosità sociale dello straniero è già compiuta a monte dal legislatore” ( TAR Lombardia, Milano, III, 17 maggio 2024 n. 485 , richiamato da TAR Toscana, sez. II, 10 febbraio 2025, n. 245 ). E’ stato, altresì, precisato che “le condanne per i reati c.d. <ostativi>, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998, precludono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno in ragione di un automatismo indenne da rilievi di costituzionalità, in mancanza di legami familiari che impongano la valutazione discrezionale comparativa di cui all'art. 5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998 (cfr. Cons. Stato, III, 20 febbraio 2019, n. 1174; 6 settembre 2018, n. 5267; 4 maggio 2018, n. 2664)” ( TAR Lazio, Roma, sez. I, 27 gennaio 2025, n. 1591 ).
Sotto tale ultimo specifico profilo, va rilevato che parte ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte dell’Amministrazione della sua situazione familiare, stante la presenza sul territorio nazionale del proprio fratello, oltretutto affatto da una patologia.
La censura non è condivisibile, in quanto l’automatismo tra condanna per reato ostativo e diniego del rinnovo del permesso di soggiorno subisce un temperamento soltanto laddove il soggetto abbia in Italia legami familiari compresi tra quelli di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 286/1998, che consentono il ricongiungimento ai sensi della predetta disposizione di legge ( TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 10 febbraio 2025, n. 433 ); nella previsione di cui al menzionato art. 29 sono indicasti il coniuge, i figli e i genitori, ma non è compreso il fratello dello straniero richiedente il permesso di soggiorno.
Dunque, le censure di cui ai primi due motivi di ricorso vanno respinte, atteso che il ricorrente è stato condannato nel 2025 per il reato di violenza sessuale nei confronti di minore, reato ex se automaticamente ostativo alla sua presenza in Italia in base all’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, nella parte in cui vieta la permanenza sul territorio nazionale dello straniero che sia stato condannato, anche ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (come nel caso del ricorrente), per taluno dei reati previsti dall’art. 380, comma 2, c.p.p., tra i quali, alla lett. d bis), è menzionata la fattispecie criminosa di cui il ricorrente si è reso responsabile.
Pertanto, a fronte della commissione di un reato c.d. ostativo l’Amministrazione “è tenuta a negare il rinnovo del permesso di soggiorno, non potendo valutare in concreto la pericolosità sociale, la personalità dello straniero o ancora la modesta entità dell’episodio criminoso” ( TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10 dicembre 2024, n. 3608 ).
Stante i rilievi sopra esposti, anche il terzo motivo di ricorso va respinto.
Considerato che la condanna per reati ostativi rende vincolato il diniego di rilascio (o di rinnovo) del permesso di soggiorno, risulta irrilevante il mancato coinvolgimento dell’interessato nel procedimento conclusosi con l’impugnato diniego, trovando applicazione l’art. 21 octies, della legge n. 241/1990 ( TAR Campania, Napoli, sez. VI, 13 marzo 2023 n. 1596 ).
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, ripinto.
Da ultimo, va rilevato che parte ricorrente ha presentato domanda di patrocinio a spese dello Stato, domanda che va respinta stante l’evidente infondatezza del ricorso.
Anche tenuto conto della costituzione di mero stile dell’Amministrazione, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e respinge, altresì, la domanda di patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL NT, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LE ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE ER | OL NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.