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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7003/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7003/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REZZADORE Parte_1 C.F._1 IA AZ e dell'avv. ALBERTAZZI ALESSANDRA ( ) VIA SANTO C.F._2 STEFANO 103 40125 BOLOGNA;
elettivamente domiciliata in VIA SIEPELUNGA 45 BOLOGNA presso il difensore avv. REZZADORE IA AZ
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHETTI CP_1 C.F._3 IA CE, elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 35 FORMIGINE presso il difensore avv. FRANCHETTI IA CE
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.5.2024 nata a [...], il [...] Parte_1 ricorreva contro nato a [...] il [...] per chiedere la cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio loro.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Minerbio in data 10.9.1972, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 30, Parte II, Serie A, anno 1972. Per_ Dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il [...], e , nato a Per_1 VO (BO) l'11.8.1975.
pagina 1 di 3 La coppia è giunta alla separazione personale pronunciata dal Tribunale di Bologna con la sentenza n. 887/2025 del 8.4.2025.
La ricorrente ha chiesto, oltre allo scioglimento del matrimonio, una diversa regolamentazione dei rapporti parentali, per il sopravvenire di nuove circostanze rispetto all'epoca della separazione, in merito all'assegnazione della casa familiare.
Si costituiva in giudizio il convenuto, sig. , che associandosi alla domanda sul vincolo, non si è CP_1 opposto alla stessa. Tuttavia ha formulato richieste in relazione all'assegnazione della casa familiare, chiedendo un congruo termine per trovare un'idonea abitazione nella quale trasferirsi.
All'udienza del 8.11.2024, sentite personalmente le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice si è riservato sui propri provvedimenti.
Alla medesima udienza, i difensori e le parti hanno concordato che il sig. avrebbe lasciato la casa CP_1 coniugale entro il 31.1.2025. Le parti hanno chiesto di discutere la causa, insistendo sullo scioglimento del vincolo. Il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati ne mutuo rispetto, ed ha trattenuto la causa in decisione.
****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett. b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza 887/2025 del 8.4.2025, e sono trascorsi sei mesi dal momento della comparizione delle parti dinanzi al giudice delegato, il 8.11.2024, senza che le parti si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattati sino ad oggi, dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni della ricorrente.
Non può, pertanto, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Spese compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, decidendo definitivamente pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi nata a [...], il [...] Parte_1
e nato a [...], il [...] CP_1
Unitisi in matrimonio a Minerbio in data 10.9.1972, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 30, Parte II, Serie A, anno 1972. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 22.10.2025.
Il Presidente relatore Dr Bruno Perla
pagina 2 di 3
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7003/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REZZADORE Parte_1 C.F._1 IA AZ e dell'avv. ALBERTAZZI ALESSANDRA ( ) VIA SANTO C.F._2 STEFANO 103 40125 BOLOGNA;
elettivamente domiciliata in VIA SIEPELUNGA 45 BOLOGNA presso il difensore avv. REZZADORE IA AZ
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHETTI CP_1 C.F._3 IA CE, elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 35 FORMIGINE presso il difensore avv. FRANCHETTI IA CE
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.5.2024 nata a [...], il [...] Parte_1 ricorreva contro nato a [...] il [...] per chiedere la cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio loro.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Minerbio in data 10.9.1972, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 30, Parte II, Serie A, anno 1972. Per_ Dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il [...], e , nato a Per_1 VO (BO) l'11.8.1975.
pagina 1 di 3 La coppia è giunta alla separazione personale pronunciata dal Tribunale di Bologna con la sentenza n. 887/2025 del 8.4.2025.
La ricorrente ha chiesto, oltre allo scioglimento del matrimonio, una diversa regolamentazione dei rapporti parentali, per il sopravvenire di nuove circostanze rispetto all'epoca della separazione, in merito all'assegnazione della casa familiare.
Si costituiva in giudizio il convenuto, sig. , che associandosi alla domanda sul vincolo, non si è CP_1 opposto alla stessa. Tuttavia ha formulato richieste in relazione all'assegnazione della casa familiare, chiedendo un congruo termine per trovare un'idonea abitazione nella quale trasferirsi.
All'udienza del 8.11.2024, sentite personalmente le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice si è riservato sui propri provvedimenti.
Alla medesima udienza, i difensori e le parti hanno concordato che il sig. avrebbe lasciato la casa CP_1 coniugale entro il 31.1.2025. Le parti hanno chiesto di discutere la causa, insistendo sullo scioglimento del vincolo. Il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati ne mutuo rispetto, ed ha trattenuto la causa in decisione.
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Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett. b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza 887/2025 del 8.4.2025, e sono trascorsi sei mesi dal momento della comparizione delle parti dinanzi al giudice delegato, il 8.11.2024, senza che le parti si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattati sino ad oggi, dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni della ricorrente.
Non può, pertanto, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Spese compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, decidendo definitivamente pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi nata a [...], il [...] Parte_1
e nato a [...], il [...] CP_1
Unitisi in matrimonio a Minerbio in data 10.9.1972, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 30, Parte II, Serie A, anno 1972. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 22.10.2025.
Il Presidente relatore Dr Bruno Perla
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