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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/09/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice/Est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 726/2024 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Marino, C.F._1
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Via F. C.F._2
Guccio n. 11 a ZA RM (EN).
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Leandro Alberghina (C.F.:
[...]
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in ZA RM C.F._4
via F. Guccio n. 11.
pagina 1 di 5 -RESISTENTE -
con l'intervento del pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole in data 07/05/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 2 maggio 2025, resa all'esito dell'udienza del
29.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02 agosto 2024, la sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data 21.10.2004 a ZA RM (EN), trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune al n. 21, Parte I, anno 2004.
Nel corpo del ricorso, la ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Persona_1 Per_2
il 01.09.2008), ha altresì dedotto che, con decreto di omologa n. 1629/2022 emesso in data 05.03.2022, all'esito del procedimento R.G. 1235/2021, il Tribunale di Enna aveva omologato la separazione dei coniugi stabilendo l'affidamento condiviso delle figlie, con collocazione stabile presso la madre nella casa coniugale, nonché ponendo a carico del l'obbligo del versamento di un assegno Controparte_1
di mantenimento in favore delle figlie pari a € 1.000,00 mensili.
La ricorrente, nel rappresentare di non essersi più riconciliata con il di lei marito e che, dunque, era trascorso, dall'epoca della separazione, il termine prescritto dalla legge, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile nonché di “Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico della ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio, confermando l'assegno di mantenimento per le figlie non autosufficienti nella misura di € 1.000,00 mensili, da trattenersi direttamente dalla busta paga del presto il datore di lavoro ditta CP_1
AL AG o altro diverso e successivo titolare, assegnando la casa coniugale alla ricorrente, collocataria delle figlie e confermando, per il resto, tutte le condizioni concordate in sede di separazione consensuale, cui si rinvia in allegato”.
pagina 2 di 5 In data 23 dicembre 2024 si è costituito il resistente, il quale nell'aderire alla domanda di divorzio, ha chiesto di: “2) Respingere tutte le domande formulate in seno all'atto introduttivo da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ma con stabile coabitazione presso la casa del padre, il quale provvederà Per_2
integralmente al suo naturale sostentamento. In ordine all'assegno unico erogato a beneficio della figlia minore ed oggi interamente percepito dalla sig.ra si chiede di rideterminarlo Per_2 Pt_1
nella misura del 50 % in favore di entrambi i coniugi come la legge stessa dispone e prevede. 3) Nella residuale ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice relatore dovesse invece disporre la coabitazione della figlia minore con la madre, si chiede di voler determinare l'importo dell'assegno di mantenimento Per_2 che l'odierno resistente deve versare a beneficio della figlia minore e di individuare le modalità del diritto di visita del padre disponendo anche il pernottamento della bambina con lo stesso. 4) Per quanto riguarda invece l'assegno di mantenimento erogato dal padre in favore della figlia maggiorenne si chiede di poterlo somministrare direttamente alla stessa essendo Persona_1
maggiorenne autonoma e non vivendo più nella casa coniugale con la madre quantificandolo nella somma che il Tribunale riterrà equa.”.
All'udienza del 29.01.2025, dopo l'audizione separata delle parti ai sensi degli artt. 473-bis.21 c.p.c., i procuratori delle stesse hanno chiesto congiuntamente un rinvio atteso che le parti avevano manifestato la disponibilità a trovare una soluzione conciliata della lite.
All'udienza del 5 marzo 2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato che era stato raggiunto un accordo, riservandosi di depositarlo nel fascicolo telematico. Preso atto di quanto sopra, il Giudice istruttore ha disposto un breve rinvio, fissando la nuova udienza al 29 aprile 2025.
Intervenuta medio tempore la rinuncia al mandato da parte del procuratore di parte ricorrente, avv.
Giampiero Cortese, in data 24 aprile 2025 si è costituito il nuovo procuratore, avv. Salvatore Marino, il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni convenute dalle parti ed esplicitate nell'allegato accordo conciliativo sottoscritto in data 23.04.2025, a tenore del quale
“Il sig. si impegna a versare alla sig.ra un assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento in favore della figlia minore nata a [...]_3
1'01.09.2008, la quale coabita con la madre nella casa coniugale, dell'importo di euro 500,00
(cinquecento/00) mensili oltre il 50% delle somme relative alle spese straordinarie sostenute a
pagina 3 di 5 beneficio della minore come per legge. Per quanto concerne il diritto di visita del sig. CP_1
nei confronti della propria figlia lo stesso potrà vederla e tenerla con sé ogni
[...] Per_2
qualvolta lo vorrà e previo accordo fra le parti compatibilmente agli impegni scolastici della minore.
Nulla viene statuito a titolo di mantenimento in favore dell'altra figlia nata a [...]
ZA RM (EN) il 17.03.2005 in quanto maggiorenne autonoma ed economicamente indipendente. Ed infine, nulla viene statuito a titolo di mantenimento reciproco nei confronti dei coniugi in quanto autonomi ed entrambi economicamente indipendenti.”.
In data 29 aprile 2025 veniva depositata nel fascicolo telematico una nota della Procura della
Repubblica, datata 28 aprile 2025, con la quale si dava atto della ricezione degli atti relativi al procedimento n. 44/25 R.G. SE della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, ai fini di un eventuale intervento nell'odierno giudizio per la valutazione della disciplina di gestione della prole, in particolare della figlia minorenne Per_2
Orbene, sulla base della relazione redatta dalla responsabile del servizio sociale comunale di ZA
RM, richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, il Procuratore ha rilevato che dalla lettura della suddetta relazione non emergono particolari conflittualità tra i genitori nella definizione dei rispettivi ruoli e compiti genitoriali, e che il rapporto con la figlia risulta improntato a grande serenità. Per_2
Alla luce delle superiori premesse, il Procuratore ha concluso chiedendo che “codesta AG stabilisca le migliori condizioni di separazione ai fini di un positivo e concreto intervento educazionale e rappresentativo della prole minore in capo ad entrambi i genitori che, sin dalla lettura di detta relazione, appaiono perfettamente capaci di intendere l'importanza del proprio ruolo”.
Con ordinanza del 02.05.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.04.2025, il
Giudice preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ritenuta la causa matura per la decisione ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia Decreto di omologa n. 1629/2022, emesso in data 05.03.2022 dal Tribunale di Enna all'esito del procedimento pagina 4 di 5 R.G. 1235/2021, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In conclusione, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 23.04.2025 come sopra riportate, non essendo le stesse contrarie all'interesse della minore Per_2
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le stesse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), alle condizioni Controparte_1 C.F._3
concordate tra le parti, come sopra riportate.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ZA RM al n. 21, Parte I, anno 2004.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice/Est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 726/2024 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Marino, C.F._1
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Via F. C.F._2
Guccio n. 11 a ZA RM (EN).
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Leandro Alberghina (C.F.:
[...]
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in ZA RM C.F._4
via F. Guccio n. 11.
pagina 1 di 5 -RESISTENTE -
con l'intervento del pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole in data 07/05/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 2 maggio 2025, resa all'esito dell'udienza del
29.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02 agosto 2024, la sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data 21.10.2004 a ZA RM (EN), trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune al n. 21, Parte I, anno 2004.
Nel corpo del ricorso, la ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Persona_1 Per_2
il 01.09.2008), ha altresì dedotto che, con decreto di omologa n. 1629/2022 emesso in data 05.03.2022, all'esito del procedimento R.G. 1235/2021, il Tribunale di Enna aveva omologato la separazione dei coniugi stabilendo l'affidamento condiviso delle figlie, con collocazione stabile presso la madre nella casa coniugale, nonché ponendo a carico del l'obbligo del versamento di un assegno Controparte_1
di mantenimento in favore delle figlie pari a € 1.000,00 mensili.
La ricorrente, nel rappresentare di non essersi più riconciliata con il di lei marito e che, dunque, era trascorso, dall'epoca della separazione, il termine prescritto dalla legge, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile nonché di “Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico della ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio, confermando l'assegno di mantenimento per le figlie non autosufficienti nella misura di € 1.000,00 mensili, da trattenersi direttamente dalla busta paga del presto il datore di lavoro ditta CP_1
AL AG o altro diverso e successivo titolare, assegnando la casa coniugale alla ricorrente, collocataria delle figlie e confermando, per il resto, tutte le condizioni concordate in sede di separazione consensuale, cui si rinvia in allegato”.
pagina 2 di 5 In data 23 dicembre 2024 si è costituito il resistente, il quale nell'aderire alla domanda di divorzio, ha chiesto di: “2) Respingere tutte le domande formulate in seno all'atto introduttivo da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ma con stabile coabitazione presso la casa del padre, il quale provvederà Per_2
integralmente al suo naturale sostentamento. In ordine all'assegno unico erogato a beneficio della figlia minore ed oggi interamente percepito dalla sig.ra si chiede di rideterminarlo Per_2 Pt_1
nella misura del 50 % in favore di entrambi i coniugi come la legge stessa dispone e prevede. 3) Nella residuale ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice relatore dovesse invece disporre la coabitazione della figlia minore con la madre, si chiede di voler determinare l'importo dell'assegno di mantenimento Per_2 che l'odierno resistente deve versare a beneficio della figlia minore e di individuare le modalità del diritto di visita del padre disponendo anche il pernottamento della bambina con lo stesso. 4) Per quanto riguarda invece l'assegno di mantenimento erogato dal padre in favore della figlia maggiorenne si chiede di poterlo somministrare direttamente alla stessa essendo Persona_1
maggiorenne autonoma e non vivendo più nella casa coniugale con la madre quantificandolo nella somma che il Tribunale riterrà equa.”.
All'udienza del 29.01.2025, dopo l'audizione separata delle parti ai sensi degli artt. 473-bis.21 c.p.c., i procuratori delle stesse hanno chiesto congiuntamente un rinvio atteso che le parti avevano manifestato la disponibilità a trovare una soluzione conciliata della lite.
All'udienza del 5 marzo 2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato che era stato raggiunto un accordo, riservandosi di depositarlo nel fascicolo telematico. Preso atto di quanto sopra, il Giudice istruttore ha disposto un breve rinvio, fissando la nuova udienza al 29 aprile 2025.
Intervenuta medio tempore la rinuncia al mandato da parte del procuratore di parte ricorrente, avv.
Giampiero Cortese, in data 24 aprile 2025 si è costituito il nuovo procuratore, avv. Salvatore Marino, il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni convenute dalle parti ed esplicitate nell'allegato accordo conciliativo sottoscritto in data 23.04.2025, a tenore del quale
“Il sig. si impegna a versare alla sig.ra un assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento in favore della figlia minore nata a [...]_3
1'01.09.2008, la quale coabita con la madre nella casa coniugale, dell'importo di euro 500,00
(cinquecento/00) mensili oltre il 50% delle somme relative alle spese straordinarie sostenute a
pagina 3 di 5 beneficio della minore come per legge. Per quanto concerne il diritto di visita del sig. CP_1
nei confronti della propria figlia lo stesso potrà vederla e tenerla con sé ogni
[...] Per_2
qualvolta lo vorrà e previo accordo fra le parti compatibilmente agli impegni scolastici della minore.
Nulla viene statuito a titolo di mantenimento in favore dell'altra figlia nata a [...]
ZA RM (EN) il 17.03.2005 in quanto maggiorenne autonoma ed economicamente indipendente. Ed infine, nulla viene statuito a titolo di mantenimento reciproco nei confronti dei coniugi in quanto autonomi ed entrambi economicamente indipendenti.”.
In data 29 aprile 2025 veniva depositata nel fascicolo telematico una nota della Procura della
Repubblica, datata 28 aprile 2025, con la quale si dava atto della ricezione degli atti relativi al procedimento n. 44/25 R.G. SE della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, ai fini di un eventuale intervento nell'odierno giudizio per la valutazione della disciplina di gestione della prole, in particolare della figlia minorenne Per_2
Orbene, sulla base della relazione redatta dalla responsabile del servizio sociale comunale di ZA
RM, richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, il Procuratore ha rilevato che dalla lettura della suddetta relazione non emergono particolari conflittualità tra i genitori nella definizione dei rispettivi ruoli e compiti genitoriali, e che il rapporto con la figlia risulta improntato a grande serenità. Per_2
Alla luce delle superiori premesse, il Procuratore ha concluso chiedendo che “codesta AG stabilisca le migliori condizioni di separazione ai fini di un positivo e concreto intervento educazionale e rappresentativo della prole minore in capo ad entrambi i genitori che, sin dalla lettura di detta relazione, appaiono perfettamente capaci di intendere l'importanza del proprio ruolo”.
Con ordinanza del 02.05.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.04.2025, il
Giudice preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ritenuta la causa matura per la decisione ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia Decreto di omologa n. 1629/2022, emesso in data 05.03.2022 dal Tribunale di Enna all'esito del procedimento pagina 4 di 5 R.G. 1235/2021, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In conclusione, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 23.04.2025 come sopra riportate, non essendo le stesse contrarie all'interesse della minore Per_2
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le stesse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), alle condizioni Controparte_1 C.F._3
concordate tra le parti, come sopra riportate.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ZA RM al n. 21, Parte I, anno 2004.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
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