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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10180 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 30.9.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19295/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Pierpaolo Di Parte_1
Giuseppe, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore,
attrice/opponente
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Maria Giovanna Controparte_1
Castaldo, giusta procura in calce all'atto di precetto,
convenuto/opposto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, c. I e art. 617, c. I, c.p.c.).
Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione all'odierna udienza, da intendersi qui integralmente trascritte.
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 1 di 13 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato il 22.7.2024, ha Controparte_1
intimato a il rilascio dell'immobile sito in Napoli, alla via Parte_1
Marco Aurelio n. 170, Is. 77/bis, Sc. A, Int. 5, sulla base della sentenza di questo Tribunale n. 7384/2022 pubblicata il 22.7.2022, munita di formula esecutiva il 2.8.2022 e notificata il 24.10.2022.
Con atto di citazione notificato l'11.9.2024, si è opposta Parte_1
al suddetto precetto e ha instaurato il presente giudizio, lamentando l'omessa notifica del titolo munito di formula esecutiva e l'inidoneità della sentenza azionata a costituire titolo esecutivo idoneo al rilascio, sia perché priva di una esplicita statuizione in tal senso, sia perché, trattandosi di alloggio di edilizia popolare, non aveva più alcun diritto di Controparte_1
godimento su di esso.
In via cautelare, l'opponente ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
L'opposto si è costituito, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, pronunciando sul reclamo avverso l'ordinanza con la quale era stata ritenuta abbandonata dall'opponente l'istanza di sospensione,
l'ha rigettata.
2. Va preliminarmente osservato che la doglianza dell'omessa preventiva notifica del titolo esecutivo costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., da proporsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto.
Tuttavia, come risulta pacificamente dagli atti, la presente opposizione
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 2 di 13 è stata introdotta con citazione notificata l'11.09.2024, ben oltre il detto termine perentorio, essendo il precetto stato notificato il 22.07.2024 e non applicandosi, nel caso di specie, la sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 l. n. 742/1969 ed art. 92 r.d. n. 12/1941.
La doglianza, pertanto, è inammissibile.
3. L'opponente, con il secondo motivo di doglianza, rappresenta poi l'inidoneità della sentenza azionata a costituire titolo esecutivo per il rilascio:
essa, infatti, è rappresentata da una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la quale è stata disposta, fra l'altro, la revoca dell'assegnazione della casa familiare, in precedenza disposta, nel giudizio di separazione personale, in favore dell'odierna opponente;
il provvedimento azionato sarebbe, dunque, nella prospettazione di quest'ultima, privo di una esplicita statuizione di rilascio
Va tuttavia osservato che, sebbene l'orientamento perorato dall'intimata sia stato in passato condiviso da parte della giurisprudenza,
esso è stato in seguito superato da consolidate decisioni di legittimità.
La revoca dell'assegnazione della casa familiare, contenuta nella sentenza che definisce il giudizio di separazione tra coniugi, costituisce,
invece, titolo astrattamente idoneo per il rilascio, senza necessità che, con la pronuncia, sia esplicitato altresì un apposito comando, rivolto al coniuge ex assegnatario e diretto al suo allontanamento dall'immobile (cfr. Cass., Sez.
III, n. 1367/2012).
Come l'assegnazione in godimento della casa familiare implica per sua natura, sebbene non esplicitata, la condanna al rilascio da parte del coniuge che si trovi di fatto nel suo possesso o nella sua detenzione, allo stesso modo
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 3 di 13 la revoca di detto provvedimento contiene, simmetricamente, una identica statuizione di segno contrario.
Ne consegue che, nel caso di specie, la sentenza n. 7384/2022 ben può
essere azionata quale titolo astrattamente idoneo ai fini del rilascio dell'immobile.
La doglianza, quindi, va disattesa.
4. Con l'ultimo motivo di opposizione, la sostiene che Pt_1
l'immobile, in quanto alloggio di edilizia popolare, non debba rientrare nella disponibilità del convenuto, essendosi il diritto di quest'ultimo definitivamente estinto per effetto dell'assegnazione.
4.1. Ebbene, è pacifico fra le parti che fosse Controparte_1
l'originario titolare del diritto di godimento del bene nell'ambito del rapporto locativo con l'ente proprietario.
Si tratta, dunque, di stabilire se, con il venir meno della statuizione contenuta nella sentenza di separazione, il diritto di godimento attribuito alla convenuta nei confronti dell'amministrazione si sia a sua volta estinto,
provocando la riespansione di quello a suo tempo attribuito al convenuto.
4.2. L'opponente richiama, a sostegno della propria tesi, un precedente di legittimità (Cass., Sez. III, n. 17471/07), nel quale è stata invero riconosciuta la cessazione del diritto di godimento dell'assegnatario di un alloggio di edilizia pubblica in seguito all'assegnazione dello stesso al coniuge;
ciò, tuttavia, è avvenuto in diverso contesto logico giuridico e al fine di affermare la facoltà del primo di concorrere nuovamente per ottenere la concessione di altro alloggio, senza incorrere nel divieto di doppia assegnazione.
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 4 di 13 Nel medesimo arresto, la S.C. è giunta a tale approdo interpretativo sulla base di una legge regionale non pertinente alla presente fattispecie, ma modellata sulla disposizione dell'art. 4 l. n. 392/78, a norma del quale “in
caso di separazione giudiziale fra i coniugi […] all'assegnatario subentra
nell'assegnazione il coniuge, se il diritto di abitare nell'alloggio assegnato
sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo”.
Quanto affermato dalla S.C. in quel contesto non può, pertanto, essere automaticamente esportato nel caso in esame, dovendosi in proposito svolgere ulteriori considerazioni.
4.2. Infatti, nell'ipotesi che la casa familiare sia condotta in locazione da uno dei coniugi e assegnata all'altro, la posizione di quest'ultimo è intesa dalla giurisprudenza come quella di un cessionario ex lege del diritto di godimento (v. Cass., Sez. III, n. 1423/11); il suo diritto, pertanto, coincide del tutto, per ampiezza e per durata, con quello del cessionario, avendo sofferto di una modificazione puramente soggettiva.
Di conseguenza, in ragione di quella medesima simmetria fra gli effetti del provvedimento di assegnazione e di quello di revoca, valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità e sopra analizzata, potrebbe ritenersi che il venir meno dell'assegnazione dell'alloggio produca a sua volta la retrocessione del diritto di godimento in capo all'originario conduttore, beninteso negli stessi limiti, oggettivi e di durata, entro i quali il rapporto locativo era originariamente sorto e si era poi temporaneamente perpetuato in favore del coniuge assegnatario.
4.3. Occorre tuttavia domandarsi se i medesimi argomenti svolti al precedente paragrafo possano essere applicati al diverso caso nel quale
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 5 di 13 l'immobile assegnato in sede di separazione personale non sia oggetto di un ordinario contratto di locazione, ma di un rapporto di edilizia residenziale pubblica.
A tal fine, è utile riportare le norme regionali di legge pertinenti alla fattispecie.
In particolare, l'art. 14 L.r. n. 18/1997 dispone, ai commi nn. 3 e 4: “In
caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli
effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede alla eventuale voltura del
contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice o, in caso di
separazione consensuale, alla volontà dei coniugi espressa con formale
dichiarazione.
Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non
sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare
eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio. Nel caso in cui
nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di
legge per ottenere il subentro, l'Ente gestore ne dà comunicazione entro 30
giorni al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il Sindaco, secondo
la procedura prevista dal successivo art. 19, comma 2, dichiara la
decadenza dell'assegnazione, fissando il termine di 6 mesi per il rilascio
dell'immobile”.
L'art. 19 Reg. regionale della Campania n. 11/2019 dispone, inoltre, al comma n. 2: “In caso di separazione legale, di nullità, di annullamento, di
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso,
subentra nell'assegnazione il coniuge a favore del quale il diritto di
abitazione nella casa coniugale sia stato definito consensualmente tra le
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 6 di 13 parti oppure sia stato attribuito dal giudice. […]”
4.3.1. Il tessuto normativo sopra riportato non è del tutto sovrapponibile a quello vigente in materia di locazione ordinaria.
In tale ultimo contesto, infatti, il coniuge non conduttore, per effetto del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, diviene cessionario di una posizione giuridica sorta in capo ad altro soggetto, entro i limiti,
temporali e oggettivi, valevoli per quest'ultimo.
Egli, in altri termini, gode, per tutta la vigenza del provvedimento di assegnazione, di un diritto originariamente altrui.
Al contrario, nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, come disciplinata nella Regione Campania, l'assegnazione dell'alloggio, dopo la separazione dei coniugi che vi abitano, pur regolata secondo la decisione del giudice, è altresì subordinata all'ulteriore condizione che il soggetto beneficiato della statuizione del tribunale presenti a sua volta i requisiti necessari a ottenere il godimento di un alloggio popolare.
La posizione soggettiva di quest'ultimo, pertanto, non è dipendente da quella dell'altro coniuge, ma appare autonoma, in quanto oggetto di un separato e ulteriore vaglio di meritevolezza da parte dell'ente pubblico.
4.3.2. Ciò è reso viepiù manifesto da un'ulteriore disposizione,
ovverosia dall'art. 19, c. IV ter, Reg. regionale cit., secondo il quale “nel
caso in cui il soggetto che richiede il subentro non risulti in possesso del
requisito di cui all'articolo 17 comma 1 ter, gli altri componenti del nucleo
familiare non perdono il diritto a subentrare secondo l'ordine di cui
all'articolo 8 comma 1”.
Tale disposizione, che sembra riferirsi a tutti i casi di subentro
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 7 di 13 disciplinati dai commi precedenti, compreso quello derivante da assegnazione nell'ambito di un procedimento di separazione o divorzio,
lascia, dunque, intendere che, ove il diritto del coniuge subentrante,
assegnatario della casa coniugale, sia negato dall'amministrazione per difetto del requisito sopra indicato, ciò non impedisca agli altri familiari con lui conviventi di chiedere a propria volta il subentro nel godimento dell'immobile.
4.3.3. Ebbene, tale disciplina normativa è incompatibile con una ricostruzione dogmatica dell'istituto del subentro conseguente ad assegnazione, concepita in termini speculari alla materia locativa.
Se, infatti, il diritto del coniuge subentrante dipendesse da quello dell'originario assegnatario, al cessare del primo dovrebbe riespandersi il secondo, come, appunto, avviene in materia locatizia.
Ne consegue che, in tale ottica, il menzionato art. 19, c. IV ter, avrebbe dovuto essere diversamente scritto e avrebbe, in particolare, dovuto disporre che, venuta meno l'assegnazione al coniuge preferito in sede di separazione,
fosse ripristinato il godimento dell'iniziale assegnatario.
Così, invece, non è, avendo il legislatore regionale preferito che, in tale occorrenza, il diritto all'attribuzione dell'immobile si trasmetta, invece, ai componenti il nucleo familiare del coniuge decaduto.
In altri termini, il diritto attribuito a quest'ultimo è concepito come posizione giuridica autonoma e del tutto distinta da quella originariamente vantata dall'altro coniuge, con la conseguenza che l'estinzione della prima non provoca la reviviscenza della seconda.
4.3.4. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1144/2017, richiamata
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 8 di 13 dall'opponente, ha peraltro affermato che, assegnata a uno dei coniugi, quale casa familiare, un'abitazione di edilizia popolare, il diritto dell'altro coniuge,
originario beneficiario del cespite, si estingue;
di conseguenza, al decesso del coniuge assegnatario, la posizione soggettiva di quest'ultimo si trasmette ai suoi eredi, senza che invece si possa verificare la reviviscenza dell'originario diritto dell'altro coniuge.
Tale impostazione logica è coerente con l'interpretazione qui fornita delle norme in commento, del tutto sovrapponibili a quelle colà applicate dalla giustizia amministrativa, poiché postula l'autonomia e la stabilità,
anche oltre la vita del beneficiario, del diritto di godimento esistente in capo al coniuge subentrante nell'assegnazione della casa coniugale.
4.3.4.1. È pur vero che, in un obiter dictum, il Consiglio di Stato ha in quella stessa sede affermato quanto segue: “Non può neppure essere
condivisa la tesi dell'appellante secondo cui la revocabilità in giudizio (e
quindi, l'ontologica provvisorietà) del provvedimento giudiziale di
assegnazione comporterebbe nei fatti la riespansione del titolo originario al
decesso del soggetto beneficiario di tale provvedimento. Si osserva al
riguardo che una cosa è affermare che il provvedimento giudiziale reso in
sede di separazione fra coniugi è sempre revocabile e modificabile con un
nuovo e diverso provvedimento, mentre ben altra cosa è ritenere che la
revocabilità e la modificabilità in sede giudiziale comportino altresì la
decadenza automatica degli effetti di tale provvedimento alla morte del
beneficiario”.
Così facendo, il G.A. sembra infatti subordinare la trasmissibilità del diritto agli eredi alla perdurante vigenza del provvedimento di assegnazione
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 9 di 13 alla data di apertura della successione del coniuge che ne è favorito,
adombrando una diversa soluzione per il diverso caso di revoca dell'assegnazione.
Tale riflessione, così intesa e perorata dall'opposto, non appare tuttavia condivisibile.
Infatti, con la morte di uno solo dei coniugi si estinguono i diritti derivanti dal matrimonio e, con essi, l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare eventualmente disposti in sede di separazione o di divorzio.
Pertanto, l'ipotesi di revoca giudiziale del provvedimento di assegnazione non è diversa, negli effetti, da quella di decesso del coniuge che ne beneficia, poiché, in un caso come nell'altro, il diritto disposto in suo favore nei confronti dell'altro coniuge si estingue.
Non è, di conseguenza, logicamente sostenibile che le conseguenze di tale estinzione differiscano in ragione della causa dalla quale essa è derivata.
4.3.5. L'art. 14, c. III, l.r. cit., secondo il quale, in caso di separazione,
l'Ente gestore provvede alla eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice, è inteso da parte opposta nel senso che, così come l'assegnazione in sede di separazione genera il diritto del beneficiario di subentrare all'originario titolare, allo stesso modo la revoca della stessa implica il diritto di quest'ultimo di sostituirsi al primo nella medesima posizione.
Tale interpretazione non è, tuttavia, condivisibile, per le ragioni sopra esposte e per quelle seguenti.
Diversamente da un ordinario rapporto locatizio, infatti, nel quale
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 10 di 13 l'unico coniuge dotato dello status di conduttore gode in via esclusiva del diritto di utilizzare l'immobile e ne viene temporaneamente privato per effetto della decisione giudiziale, l'assegnazione di un alloggio popolare è
disposta, con modalità pubblicistiche, allo scopo di sovvenire alle esigenze abitative di un intero nucleo familiare, non già del solo assegnatario, tanto è
vero che i requisiti per l'assegnazione sono valutati, ex art. 8 Reg. cit. con riferimento a tutti i membri dello stesso e che vige analoga disposizione in caso di subentro (v. art. 19, c. III, Reg. cit.: “Ai fini del subentro l'Ente
Gestore verifica i requisiti per la permanenza negli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica di cui all'articolo 17, commi 1 e 1 bis, per tutti i
componenti del nucleo familiare”).
Ne consegue che, con la crisi della comunità familiare connessa alla separazione o al divorzio, si pone per l'ente gestore il problema di individuare le persone nei confronti delle quali dare continuità all'originaria assegnazione.
Tale questione è risolta dal legislatore riconoscendo tale soggetto nell'assegnatario prescelto dal giudice.
Essa non si ripropone con l'eventuale revoca dell'assegnazione,
disposta, nei rapporti fra coniugi e con successivi provvedimenti giudiziali,
in dipendenza dell'evolversi nel tempo delle loro relazioni giuridiche, poiché
l'originario nucleo familiare si è già dissolto e non vi è più l'esigenza di stabilire quale, fra i suoi componenti, debba permanere nella detenzione della casa.
Detta esigenza deve intendersi già a suo tempo risolta, in conformità
alla decisione giudiziale, e quello, fra gli ex coniugi, che è fuoriuscito dalla
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 11 di 13 famiglia assegnataria dell'alloggio popolare, non ha più titolo per rientrare nella disponibilità dello stesso.
4.4. Deve, pertanto, in definitiva ritenersi che, con riferimento a immobili di edilizia residenziale pubblica, l'assegnazione degli stessi,
operata dal giudice della crisi matrimoniale in favore di coniuge diverso dall'originario assegnatario, produca un duplice effetto: da un lato, essa crea un autonomo e definitivo titolo di godimento, soggetto al vaglio di meritevolezza dell'autorità amministrativa, in capo al beneficiario;
dall'altro,
estingue, senza possibilità di successiva riespansione, la posizione giuridica del primo titolare dell'alloggio, il quale potrà semmai concorrere,
sussistendone i presupposti, all'attribuzione di nuova abitazione.
5. Alle superiori considerazioni consegue l'accoglimento dell'opposizione, non sussistendo il diritto del di procedere a CP_1
esecuzione per il rilascio dell'immobile conteso e non rappresentando,
pertanto, la sentenza di divorzio, nel caso concreto, titolo esecutivo in tal senso.
6. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione giuridica posta a fondamento della decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di disattesa ogni contraria istanza,
[...] Controparte_1
così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere a esecuzione per rilascio dell'immobile indicato in motivazione nei
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 12 di 13 confronti dell'opponente;
2. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 5.11.2025.
IL GIUDICE
EL AN
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 30.9.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19295/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Pierpaolo Di Parte_1
Giuseppe, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore,
attrice/opponente
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Maria Giovanna Controparte_1
Castaldo, giusta procura in calce all'atto di precetto,
convenuto/opposto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, c. I e art. 617, c. I, c.p.c.).
Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione all'odierna udienza, da intendersi qui integralmente trascritte.
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 1 di 13 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato il 22.7.2024, ha Controparte_1
intimato a il rilascio dell'immobile sito in Napoli, alla via Parte_1
Marco Aurelio n. 170, Is. 77/bis, Sc. A, Int. 5, sulla base della sentenza di questo Tribunale n. 7384/2022 pubblicata il 22.7.2022, munita di formula esecutiva il 2.8.2022 e notificata il 24.10.2022.
Con atto di citazione notificato l'11.9.2024, si è opposta Parte_1
al suddetto precetto e ha instaurato il presente giudizio, lamentando l'omessa notifica del titolo munito di formula esecutiva e l'inidoneità della sentenza azionata a costituire titolo esecutivo idoneo al rilascio, sia perché priva di una esplicita statuizione in tal senso, sia perché, trattandosi di alloggio di edilizia popolare, non aveva più alcun diritto di Controparte_1
godimento su di esso.
In via cautelare, l'opponente ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
L'opposto si è costituito, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, pronunciando sul reclamo avverso l'ordinanza con la quale era stata ritenuta abbandonata dall'opponente l'istanza di sospensione,
l'ha rigettata.
2. Va preliminarmente osservato che la doglianza dell'omessa preventiva notifica del titolo esecutivo costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., da proporsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto.
Tuttavia, come risulta pacificamente dagli atti, la presente opposizione
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 2 di 13 è stata introdotta con citazione notificata l'11.09.2024, ben oltre il detto termine perentorio, essendo il precetto stato notificato il 22.07.2024 e non applicandosi, nel caso di specie, la sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 l. n. 742/1969 ed art. 92 r.d. n. 12/1941.
La doglianza, pertanto, è inammissibile.
3. L'opponente, con il secondo motivo di doglianza, rappresenta poi l'inidoneità della sentenza azionata a costituire titolo esecutivo per il rilascio:
essa, infatti, è rappresentata da una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la quale è stata disposta, fra l'altro, la revoca dell'assegnazione della casa familiare, in precedenza disposta, nel giudizio di separazione personale, in favore dell'odierna opponente;
il provvedimento azionato sarebbe, dunque, nella prospettazione di quest'ultima, privo di una esplicita statuizione di rilascio
Va tuttavia osservato che, sebbene l'orientamento perorato dall'intimata sia stato in passato condiviso da parte della giurisprudenza,
esso è stato in seguito superato da consolidate decisioni di legittimità.
La revoca dell'assegnazione della casa familiare, contenuta nella sentenza che definisce il giudizio di separazione tra coniugi, costituisce,
invece, titolo astrattamente idoneo per il rilascio, senza necessità che, con la pronuncia, sia esplicitato altresì un apposito comando, rivolto al coniuge ex assegnatario e diretto al suo allontanamento dall'immobile (cfr. Cass., Sez.
III, n. 1367/2012).
Come l'assegnazione in godimento della casa familiare implica per sua natura, sebbene non esplicitata, la condanna al rilascio da parte del coniuge che si trovi di fatto nel suo possesso o nella sua detenzione, allo stesso modo
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 3 di 13 la revoca di detto provvedimento contiene, simmetricamente, una identica statuizione di segno contrario.
Ne consegue che, nel caso di specie, la sentenza n. 7384/2022 ben può
essere azionata quale titolo astrattamente idoneo ai fini del rilascio dell'immobile.
La doglianza, quindi, va disattesa.
4. Con l'ultimo motivo di opposizione, la sostiene che Pt_1
l'immobile, in quanto alloggio di edilizia popolare, non debba rientrare nella disponibilità del convenuto, essendosi il diritto di quest'ultimo definitivamente estinto per effetto dell'assegnazione.
4.1. Ebbene, è pacifico fra le parti che fosse Controparte_1
l'originario titolare del diritto di godimento del bene nell'ambito del rapporto locativo con l'ente proprietario.
Si tratta, dunque, di stabilire se, con il venir meno della statuizione contenuta nella sentenza di separazione, il diritto di godimento attribuito alla convenuta nei confronti dell'amministrazione si sia a sua volta estinto,
provocando la riespansione di quello a suo tempo attribuito al convenuto.
4.2. L'opponente richiama, a sostegno della propria tesi, un precedente di legittimità (Cass., Sez. III, n. 17471/07), nel quale è stata invero riconosciuta la cessazione del diritto di godimento dell'assegnatario di un alloggio di edilizia pubblica in seguito all'assegnazione dello stesso al coniuge;
ciò, tuttavia, è avvenuto in diverso contesto logico giuridico e al fine di affermare la facoltà del primo di concorrere nuovamente per ottenere la concessione di altro alloggio, senza incorrere nel divieto di doppia assegnazione.
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 4 di 13 Nel medesimo arresto, la S.C. è giunta a tale approdo interpretativo sulla base di una legge regionale non pertinente alla presente fattispecie, ma modellata sulla disposizione dell'art. 4 l. n. 392/78, a norma del quale “in
caso di separazione giudiziale fra i coniugi […] all'assegnatario subentra
nell'assegnazione il coniuge, se il diritto di abitare nell'alloggio assegnato
sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo”.
Quanto affermato dalla S.C. in quel contesto non può, pertanto, essere automaticamente esportato nel caso in esame, dovendosi in proposito svolgere ulteriori considerazioni.
4.2. Infatti, nell'ipotesi che la casa familiare sia condotta in locazione da uno dei coniugi e assegnata all'altro, la posizione di quest'ultimo è intesa dalla giurisprudenza come quella di un cessionario ex lege del diritto di godimento (v. Cass., Sez. III, n. 1423/11); il suo diritto, pertanto, coincide del tutto, per ampiezza e per durata, con quello del cessionario, avendo sofferto di una modificazione puramente soggettiva.
Di conseguenza, in ragione di quella medesima simmetria fra gli effetti del provvedimento di assegnazione e di quello di revoca, valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità e sopra analizzata, potrebbe ritenersi che il venir meno dell'assegnazione dell'alloggio produca a sua volta la retrocessione del diritto di godimento in capo all'originario conduttore, beninteso negli stessi limiti, oggettivi e di durata, entro i quali il rapporto locativo era originariamente sorto e si era poi temporaneamente perpetuato in favore del coniuge assegnatario.
4.3. Occorre tuttavia domandarsi se i medesimi argomenti svolti al precedente paragrafo possano essere applicati al diverso caso nel quale
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 5 di 13 l'immobile assegnato in sede di separazione personale non sia oggetto di un ordinario contratto di locazione, ma di un rapporto di edilizia residenziale pubblica.
A tal fine, è utile riportare le norme regionali di legge pertinenti alla fattispecie.
In particolare, l'art. 14 L.r. n. 18/1997 dispone, ai commi nn. 3 e 4: “In
caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli
effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede alla eventuale voltura del
contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice o, in caso di
separazione consensuale, alla volontà dei coniugi espressa con formale
dichiarazione.
Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non
sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare
eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio. Nel caso in cui
nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di
legge per ottenere il subentro, l'Ente gestore ne dà comunicazione entro 30
giorni al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il Sindaco, secondo
la procedura prevista dal successivo art. 19, comma 2, dichiara la
decadenza dell'assegnazione, fissando il termine di 6 mesi per il rilascio
dell'immobile”.
L'art. 19 Reg. regionale della Campania n. 11/2019 dispone, inoltre, al comma n. 2: “In caso di separazione legale, di nullità, di annullamento, di
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso,
subentra nell'assegnazione il coniuge a favore del quale il diritto di
abitazione nella casa coniugale sia stato definito consensualmente tra le
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 6 di 13 parti oppure sia stato attribuito dal giudice. […]”
4.3.1. Il tessuto normativo sopra riportato non è del tutto sovrapponibile a quello vigente in materia di locazione ordinaria.
In tale ultimo contesto, infatti, il coniuge non conduttore, per effetto del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, diviene cessionario di una posizione giuridica sorta in capo ad altro soggetto, entro i limiti,
temporali e oggettivi, valevoli per quest'ultimo.
Egli, in altri termini, gode, per tutta la vigenza del provvedimento di assegnazione, di un diritto originariamente altrui.
Al contrario, nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, come disciplinata nella Regione Campania, l'assegnazione dell'alloggio, dopo la separazione dei coniugi che vi abitano, pur regolata secondo la decisione del giudice, è altresì subordinata all'ulteriore condizione che il soggetto beneficiato della statuizione del tribunale presenti a sua volta i requisiti necessari a ottenere il godimento di un alloggio popolare.
La posizione soggettiva di quest'ultimo, pertanto, non è dipendente da quella dell'altro coniuge, ma appare autonoma, in quanto oggetto di un separato e ulteriore vaglio di meritevolezza da parte dell'ente pubblico.
4.3.2. Ciò è reso viepiù manifesto da un'ulteriore disposizione,
ovverosia dall'art. 19, c. IV ter, Reg. regionale cit., secondo il quale “nel
caso in cui il soggetto che richiede il subentro non risulti in possesso del
requisito di cui all'articolo 17 comma 1 ter, gli altri componenti del nucleo
familiare non perdono il diritto a subentrare secondo l'ordine di cui
all'articolo 8 comma 1”.
Tale disposizione, che sembra riferirsi a tutti i casi di subentro
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 7 di 13 disciplinati dai commi precedenti, compreso quello derivante da assegnazione nell'ambito di un procedimento di separazione o divorzio,
lascia, dunque, intendere che, ove il diritto del coniuge subentrante,
assegnatario della casa coniugale, sia negato dall'amministrazione per difetto del requisito sopra indicato, ciò non impedisca agli altri familiari con lui conviventi di chiedere a propria volta il subentro nel godimento dell'immobile.
4.3.3. Ebbene, tale disciplina normativa è incompatibile con una ricostruzione dogmatica dell'istituto del subentro conseguente ad assegnazione, concepita in termini speculari alla materia locativa.
Se, infatti, il diritto del coniuge subentrante dipendesse da quello dell'originario assegnatario, al cessare del primo dovrebbe riespandersi il secondo, come, appunto, avviene in materia locatizia.
Ne consegue che, in tale ottica, il menzionato art. 19, c. IV ter, avrebbe dovuto essere diversamente scritto e avrebbe, in particolare, dovuto disporre che, venuta meno l'assegnazione al coniuge preferito in sede di separazione,
fosse ripristinato il godimento dell'iniziale assegnatario.
Così, invece, non è, avendo il legislatore regionale preferito che, in tale occorrenza, il diritto all'attribuzione dell'immobile si trasmetta, invece, ai componenti il nucleo familiare del coniuge decaduto.
In altri termini, il diritto attribuito a quest'ultimo è concepito come posizione giuridica autonoma e del tutto distinta da quella originariamente vantata dall'altro coniuge, con la conseguenza che l'estinzione della prima non provoca la reviviscenza della seconda.
4.3.4. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1144/2017, richiamata
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 8 di 13 dall'opponente, ha peraltro affermato che, assegnata a uno dei coniugi, quale casa familiare, un'abitazione di edilizia popolare, il diritto dell'altro coniuge,
originario beneficiario del cespite, si estingue;
di conseguenza, al decesso del coniuge assegnatario, la posizione soggettiva di quest'ultimo si trasmette ai suoi eredi, senza che invece si possa verificare la reviviscenza dell'originario diritto dell'altro coniuge.
Tale impostazione logica è coerente con l'interpretazione qui fornita delle norme in commento, del tutto sovrapponibili a quelle colà applicate dalla giustizia amministrativa, poiché postula l'autonomia e la stabilità,
anche oltre la vita del beneficiario, del diritto di godimento esistente in capo al coniuge subentrante nell'assegnazione della casa coniugale.
4.3.4.1. È pur vero che, in un obiter dictum, il Consiglio di Stato ha in quella stessa sede affermato quanto segue: “Non può neppure essere
condivisa la tesi dell'appellante secondo cui la revocabilità in giudizio (e
quindi, l'ontologica provvisorietà) del provvedimento giudiziale di
assegnazione comporterebbe nei fatti la riespansione del titolo originario al
decesso del soggetto beneficiario di tale provvedimento. Si osserva al
riguardo che una cosa è affermare che il provvedimento giudiziale reso in
sede di separazione fra coniugi è sempre revocabile e modificabile con un
nuovo e diverso provvedimento, mentre ben altra cosa è ritenere che la
revocabilità e la modificabilità in sede giudiziale comportino altresì la
decadenza automatica degli effetti di tale provvedimento alla morte del
beneficiario”.
Così facendo, il G.A. sembra infatti subordinare la trasmissibilità del diritto agli eredi alla perdurante vigenza del provvedimento di assegnazione
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 9 di 13 alla data di apertura della successione del coniuge che ne è favorito,
adombrando una diversa soluzione per il diverso caso di revoca dell'assegnazione.
Tale riflessione, così intesa e perorata dall'opposto, non appare tuttavia condivisibile.
Infatti, con la morte di uno solo dei coniugi si estinguono i diritti derivanti dal matrimonio e, con essi, l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare eventualmente disposti in sede di separazione o di divorzio.
Pertanto, l'ipotesi di revoca giudiziale del provvedimento di assegnazione non è diversa, negli effetti, da quella di decesso del coniuge che ne beneficia, poiché, in un caso come nell'altro, il diritto disposto in suo favore nei confronti dell'altro coniuge si estingue.
Non è, di conseguenza, logicamente sostenibile che le conseguenze di tale estinzione differiscano in ragione della causa dalla quale essa è derivata.
4.3.5. L'art. 14, c. III, l.r. cit., secondo il quale, in caso di separazione,
l'Ente gestore provvede alla eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice, è inteso da parte opposta nel senso che, così come l'assegnazione in sede di separazione genera il diritto del beneficiario di subentrare all'originario titolare, allo stesso modo la revoca della stessa implica il diritto di quest'ultimo di sostituirsi al primo nella medesima posizione.
Tale interpretazione non è, tuttavia, condivisibile, per le ragioni sopra esposte e per quelle seguenti.
Diversamente da un ordinario rapporto locatizio, infatti, nel quale
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 10 di 13 l'unico coniuge dotato dello status di conduttore gode in via esclusiva del diritto di utilizzare l'immobile e ne viene temporaneamente privato per effetto della decisione giudiziale, l'assegnazione di un alloggio popolare è
disposta, con modalità pubblicistiche, allo scopo di sovvenire alle esigenze abitative di un intero nucleo familiare, non già del solo assegnatario, tanto è
vero che i requisiti per l'assegnazione sono valutati, ex art. 8 Reg. cit. con riferimento a tutti i membri dello stesso e che vige analoga disposizione in caso di subentro (v. art. 19, c. III, Reg. cit.: “Ai fini del subentro l'Ente
Gestore verifica i requisiti per la permanenza negli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica di cui all'articolo 17, commi 1 e 1 bis, per tutti i
componenti del nucleo familiare”).
Ne consegue che, con la crisi della comunità familiare connessa alla separazione o al divorzio, si pone per l'ente gestore il problema di individuare le persone nei confronti delle quali dare continuità all'originaria assegnazione.
Tale questione è risolta dal legislatore riconoscendo tale soggetto nell'assegnatario prescelto dal giudice.
Essa non si ripropone con l'eventuale revoca dell'assegnazione,
disposta, nei rapporti fra coniugi e con successivi provvedimenti giudiziali,
in dipendenza dell'evolversi nel tempo delle loro relazioni giuridiche, poiché
l'originario nucleo familiare si è già dissolto e non vi è più l'esigenza di stabilire quale, fra i suoi componenti, debba permanere nella detenzione della casa.
Detta esigenza deve intendersi già a suo tempo risolta, in conformità
alla decisione giudiziale, e quello, fra gli ex coniugi, che è fuoriuscito dalla
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 11 di 13 famiglia assegnataria dell'alloggio popolare, non ha più titolo per rientrare nella disponibilità dello stesso.
4.4. Deve, pertanto, in definitiva ritenersi che, con riferimento a immobili di edilizia residenziale pubblica, l'assegnazione degli stessi,
operata dal giudice della crisi matrimoniale in favore di coniuge diverso dall'originario assegnatario, produca un duplice effetto: da un lato, essa crea un autonomo e definitivo titolo di godimento, soggetto al vaglio di meritevolezza dell'autorità amministrativa, in capo al beneficiario;
dall'altro,
estingue, senza possibilità di successiva riespansione, la posizione giuridica del primo titolare dell'alloggio, il quale potrà semmai concorrere,
sussistendone i presupposti, all'attribuzione di nuova abitazione.
5. Alle superiori considerazioni consegue l'accoglimento dell'opposizione, non sussistendo il diritto del di procedere a CP_1
esecuzione per il rilascio dell'immobile conteso e non rappresentando,
pertanto, la sentenza di divorzio, nel caso concreto, titolo esecutivo in tal senso.
6. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione giuridica posta a fondamento della decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di disattesa ogni contraria istanza,
[...] Controparte_1
così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere a esecuzione per rilascio dell'immobile indicato in motivazione nei
Proc. n. 19295/24 r.g.a.c. Pagina 12 di 13 confronti dell'opponente;
2. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 5.11.2025.
IL GIUDICE
EL AN
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