TRIB
Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2024, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 48200/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fulvia De Luca Presidente dott. Cristina Giannelli Giudice rel. est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 20/12/2022, rimessa al Collegio per la decisone sullo status con ordinanza resa l'8.1.2024 sulla scorta delle note scritte sostitutive di udienza depositate dalle parti nel termine concesso, discussa nella Camera di Consiglio del 24/01/2024 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. FINIZIO ARMANDO
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
09/07/1971 , rappresentata e difesa dall'avv. PORQUEDDU
RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
27.2.2023
pagina 1 di 4
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi con addebito a carico della signora
[...]
” Controparte_1
Per la resistente:
“dichiarare, anche con sentenza non definitiva, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, con addebito in capo al marito ex art. 151, comma 2, c.c.” Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 CP_1
concordatario in MILANO il 05/10/1996 – atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
MILANO nell'Anno 1996 Numero 0840 Registro 04 Parte 2 Serie A.
Dal matrimonio è nata, il 26 novembre 1997, , studentessa universitaria. Pt_2
Inoltre i coniugi, a far data dal 14 marzo 2008, per effetto del provvedimento del Comune di
Pieve Emanuele (MI) del 12 marzo 2008, hanno ottenuto l'affidamento eterofamiliare del minore
, nato a [...] il [...], studente, oggi maggiorenne e con essi Persona_1
convivente.
All'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 4.7.2023, fallito il tentativo di conciliazione, sentite liberamente le parti, veniva pronunciata l'ordinanza presidenziale con la quale la casa coniugale di Milano, via San Venerio n. 5/a, con tutto quanto l'arreda, veniva assegnata alla moglie, con cui la figlia maggiorenne , non economicamente indipendente, e maggiorenne non ancora Pt_2 Per_1
indipendente economicamente ed affidato alla coppia sino al 6.8.2023, avrebbero continuato a vivere, e veniva posto a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia , non economicamente indipendente, a decorrere dal mese successivo a quello in cui Pt_2
il marito avrebbe lasciato la casa coniugale, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro pagina 2 di 4 250,00 oltre alla rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee guida in uso al Tribunale di Milano.
Il Presidente f.f. nominava giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 29.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'ordinanza presidenziale veniva vistata senza osservazioni dal PM in data 6.7.2023.
Con note scritte sostitutive dell'udienza di prima comparizione depositate nel termine del
29.11.2023 concesso, il ricorrente chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183,6° comma,
c.p.c. e la resistente chiedeva la pronuncia di sentenza parziale sullo status con successiva concessione dei termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. ed il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e la natura delle domande svolte (i coniugi hanno formulato reciproca domanda di addebito della separazione), sono invero elementi idonei e sufficienti a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
MILANO il 05/10/1996, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'Anno 1996 Numero 0840 Registro 04 Parte 2 Serie A;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge,
pagina 3 di 4 3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio,
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 24/01/2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente. dr.ssa Cristina Giannelli dr.ssa Fulvia De Luca
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fulvia De Luca Presidente dott. Cristina Giannelli Giudice rel. est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 20/12/2022, rimessa al Collegio per la decisone sullo status con ordinanza resa l'8.1.2024 sulla scorta delle note scritte sostitutive di udienza depositate dalle parti nel termine concesso, discussa nella Camera di Consiglio del 24/01/2024 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. FINIZIO ARMANDO
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
09/07/1971 , rappresentata e difesa dall'avv. PORQUEDDU
RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
27.2.2023
pagina 1 di 4
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi con addebito a carico della signora
[...]
” Controparte_1
Per la resistente:
“dichiarare, anche con sentenza non definitiva, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, con addebito in capo al marito ex art. 151, comma 2, c.c.” Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 CP_1
concordatario in MILANO il 05/10/1996 – atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
MILANO nell'Anno 1996 Numero 0840 Registro 04 Parte 2 Serie A.
Dal matrimonio è nata, il 26 novembre 1997, , studentessa universitaria. Pt_2
Inoltre i coniugi, a far data dal 14 marzo 2008, per effetto del provvedimento del Comune di
Pieve Emanuele (MI) del 12 marzo 2008, hanno ottenuto l'affidamento eterofamiliare del minore
, nato a [...] il [...], studente, oggi maggiorenne e con essi Persona_1
convivente.
All'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 4.7.2023, fallito il tentativo di conciliazione, sentite liberamente le parti, veniva pronunciata l'ordinanza presidenziale con la quale la casa coniugale di Milano, via San Venerio n. 5/a, con tutto quanto l'arreda, veniva assegnata alla moglie, con cui la figlia maggiorenne , non economicamente indipendente, e maggiorenne non ancora Pt_2 Per_1
indipendente economicamente ed affidato alla coppia sino al 6.8.2023, avrebbero continuato a vivere, e veniva posto a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia , non economicamente indipendente, a decorrere dal mese successivo a quello in cui Pt_2
il marito avrebbe lasciato la casa coniugale, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro pagina 2 di 4 250,00 oltre alla rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee guida in uso al Tribunale di Milano.
Il Presidente f.f. nominava giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 29.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'ordinanza presidenziale veniva vistata senza osservazioni dal PM in data 6.7.2023.
Con note scritte sostitutive dell'udienza di prima comparizione depositate nel termine del
29.11.2023 concesso, il ricorrente chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183,6° comma,
c.p.c. e la resistente chiedeva la pronuncia di sentenza parziale sullo status con successiva concessione dei termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. ed il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e la natura delle domande svolte (i coniugi hanno formulato reciproca domanda di addebito della separazione), sono invero elementi idonei e sufficienti a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
MILANO il 05/10/1996, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'Anno 1996 Numero 0840 Registro 04 Parte 2 Serie A;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge,
pagina 3 di 4 3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio,
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 24/01/2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente. dr.ssa Cristina Giannelli dr.ssa Fulvia De Luca
pagina 4 di 4